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Sentenza breve 18 febbraio 2026
Sentenza breve 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 18/02/2026, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01445/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 18/02/2026
N. 00244 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01445/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 1445 del 2025, proposto da
KU NG, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Brignoli, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bergamo, via Borfuro 5;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, in persona rispettivamente del Ministro
e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Bergamo emesso il 12.8.2025 e notificato l'1.9.2025, pratica Cat.Q2.2/IMM/IISEZ/AS/2025/RIG.724, con il quale è stata N. 01445/2025 REG.RIC.
rigettata l'istanza del ricorrente di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, e di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. AL ED
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
FATTO e DIRITTO
1.- Lo straniero, entrato in territorio italiano in data 26.9.2023 munito di visto per lavoro stagionale e di nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Napoli, in data 15.11.2023 ha presentato a mezzo kit postale, in maniera autonoma e senza passare dal competente
Sportello Unico per l'Immigrazione, istanza di rilascio di permesso di soggiorno.
2.- La Questura di Bergamo, in data 30.10.2024, all'atto dei rilievi fotodattiloscopici, ha provveduto ad emettere e notificare all'interessato il preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/1990, stante la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno presso la competente Prefettura; tuttavia il ricorrente non ha dato riscontro.
3.- Il 10.12.2024 la Prefettura di Napoli ha revocato il nulla osta.
4.- Pertanto la Questura, con provvedimento del 12.8.2025 notificato l'1.9.2025, ha rigettato l'istanza.
5.- Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura con ricorso notificato il 31.10.2025 e depositato il 28.11.2025.
6.- La Questura si è costituita e ha depositato una relazione con documenti. N. 01445/2025 REG.RIC.
7.- Questo Tribunale, con ordinanza collegiale n. 1165 del 22.12.2025, ha disposto la regolarizzazione della procura alle liti del ricorrente, in quanto priva dell'attestazione di conformità all'originale analogico, necessaria ai sensi dell'art. 136, comma 2-ter,
c.p.a. e dell'art. 8, comma 2, dell'allegato 1 al d.P.C.S. 28.7.2021, recante le regole tecnico-operative del PAT (in G.U. 2.8.2021, n. 183).
Per la regolarizzazione era stato fissato il termine, espressamente qualificato come perentorio, di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, o dalla sua notificazione se anteriore; siccome la comunicazione dell'ordinanza è avvenuta il
22.12.2025, il termine per la regolarizzazione scadeva il 21.1.2026, che era un giorno feriale.
Il ricorrente ha invece depositato la procura con la necessaria asseverazione il
22.1.2026, cioè in ritardo di un giorno.
Il ricorso è pertanto inammissibile, come rilevato all'udienza camerale dell'11.2.2026 ai sensi dell'art. 73, 3° comma c.p.a.: infatti la procura, depositata in formato irregolare e non tempestivamente sanata, deve considerarsi tamquam non esset, e il ricorrente deve ritenersi privo di difensore, in violazione dell'art. 22 c.p.a., che impone il patrocinio di avvocato nei giudizi davanti al giudice amministrativo, con conseguente inammissibilità del ricorso (cfr. TAR Napoli, sez. III, 4.10.2021 n. 6195 e i precedenti di questa Sezione 9.12.2023 n. 906, 21.11.2024 n. 926, 3.6.2025 n. 502, 9.10.2025 n.
889 e 5.12.2025 n. 1116).
8.- Il ricorso, comunque, è anche infondato nel merito.
8.1.- Con esso infatti il ricorrente rappresenta in sostanza di essere stato truffato da un soggetto che gli ha promesso un lavoro in Italia dietro compenso ma poi non gliel'ha procurato, e lamenta che l'Amministrazione non abbia considerato che egli ha comunque trovato un altro lavoro in provincia di Bergamo (dove peraltro si è recato appena entrato in Italia in aereo alla Malpensa, sebbene il lavoro gli fosse stato promesso a Napoli) e che è in Italia dal settembre 2023. N. 01445/2025 REG.RIC.
8.2.- Tuttavia va considerato che il nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Napoli è stato revocato il 10.12.2024, e il ricorrente ne ha avuto notizia quantomeno dall'1.9.2025, quando gli è stato notificato il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno qui impugnato, il quale appunto fa menzione della revoca del nulla osta, indicandone gli estremi. La revoca del nulla osta è quindi divenuta inoppugnabile per decorso del termine per chiederne l'annullamento.
Essendo stato revocato il nulla osta, il permesso di soggiorno per lavoro subordinato non poteva essere rilasciato, sicché il provvedimento di diniego adottato dalla
Questura era un atto dovuto; il nulla osta è infatti presupposto indispensabile per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 22 d.lgs.
286/1998, tanto che, per espresso disposto del comma 5 quater, se il nulla osta viene revocato dopo che il permesso di soggiorno è stato rilasciato, anche il permesso deve essere revocato; ne discende, con tutta evidenza, che se il nulla osta viene revocato quando il permesso di soggiorno non è ancora stato rilasciato (come nel caso di specie), tale rilascio è precluso.
9.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e comunque infondato.
Condanna il ricorrente a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 01445/2025 REG.RIC.
NG BB, Presidente
AL ED, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE
AL ED
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
NG BB
Pubblicato il 18/02/2026
N. 00244 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01445/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 1445 del 2025, proposto da
KU NG, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Brignoli, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bergamo, via Borfuro 5;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, in persona rispettivamente del Ministro
e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Bergamo emesso il 12.8.2025 e notificato l'1.9.2025, pratica Cat.Q2.2/IMM/IISEZ/AS/2025/RIG.724, con il quale è stata N. 01445/2025 REG.RIC.
rigettata l'istanza del ricorrente di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, e di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. AL ED
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
FATTO e DIRITTO
1.- Lo straniero, entrato in territorio italiano in data 26.9.2023 munito di visto per lavoro stagionale e di nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Napoli, in data 15.11.2023 ha presentato a mezzo kit postale, in maniera autonoma e senza passare dal competente
Sportello Unico per l'Immigrazione, istanza di rilascio di permesso di soggiorno.
2.- La Questura di Bergamo, in data 30.10.2024, all'atto dei rilievi fotodattiloscopici, ha provveduto ad emettere e notificare all'interessato il preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/1990, stante la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno presso la competente Prefettura; tuttavia il ricorrente non ha dato riscontro.
3.- Il 10.12.2024 la Prefettura di Napoli ha revocato il nulla osta.
4.- Pertanto la Questura, con provvedimento del 12.8.2025 notificato l'1.9.2025, ha rigettato l'istanza.
5.- Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura con ricorso notificato il 31.10.2025 e depositato il 28.11.2025.
6.- La Questura si è costituita e ha depositato una relazione con documenti. N. 01445/2025 REG.RIC.
7.- Questo Tribunale, con ordinanza collegiale n. 1165 del 22.12.2025, ha disposto la regolarizzazione della procura alle liti del ricorrente, in quanto priva dell'attestazione di conformità all'originale analogico, necessaria ai sensi dell'art. 136, comma 2-ter,
c.p.a. e dell'art. 8, comma 2, dell'allegato 1 al d.P.C.S. 28.7.2021, recante le regole tecnico-operative del PAT (in G.U. 2.8.2021, n. 183).
Per la regolarizzazione era stato fissato il termine, espressamente qualificato come perentorio, di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, o dalla sua notificazione se anteriore; siccome la comunicazione dell'ordinanza è avvenuta il
22.12.2025, il termine per la regolarizzazione scadeva il 21.1.2026, che era un giorno feriale.
Il ricorrente ha invece depositato la procura con la necessaria asseverazione il
22.1.2026, cioè in ritardo di un giorno.
Il ricorso è pertanto inammissibile, come rilevato all'udienza camerale dell'11.2.2026 ai sensi dell'art. 73, 3° comma c.p.a.: infatti la procura, depositata in formato irregolare e non tempestivamente sanata, deve considerarsi tamquam non esset, e il ricorrente deve ritenersi privo di difensore, in violazione dell'art. 22 c.p.a., che impone il patrocinio di avvocato nei giudizi davanti al giudice amministrativo, con conseguente inammissibilità del ricorso (cfr. TAR Napoli, sez. III, 4.10.2021 n. 6195 e i precedenti di questa Sezione 9.12.2023 n. 906, 21.11.2024 n. 926, 3.6.2025 n. 502, 9.10.2025 n.
889 e 5.12.2025 n. 1116).
8.- Il ricorso, comunque, è anche infondato nel merito.
8.1.- Con esso infatti il ricorrente rappresenta in sostanza di essere stato truffato da un soggetto che gli ha promesso un lavoro in Italia dietro compenso ma poi non gliel'ha procurato, e lamenta che l'Amministrazione non abbia considerato che egli ha comunque trovato un altro lavoro in provincia di Bergamo (dove peraltro si è recato appena entrato in Italia in aereo alla Malpensa, sebbene il lavoro gli fosse stato promesso a Napoli) e che è in Italia dal settembre 2023. N. 01445/2025 REG.RIC.
8.2.- Tuttavia va considerato che il nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Napoli è stato revocato il 10.12.2024, e il ricorrente ne ha avuto notizia quantomeno dall'1.9.2025, quando gli è stato notificato il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno qui impugnato, il quale appunto fa menzione della revoca del nulla osta, indicandone gli estremi. La revoca del nulla osta è quindi divenuta inoppugnabile per decorso del termine per chiederne l'annullamento.
Essendo stato revocato il nulla osta, il permesso di soggiorno per lavoro subordinato non poteva essere rilasciato, sicché il provvedimento di diniego adottato dalla
Questura era un atto dovuto; il nulla osta è infatti presupposto indispensabile per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 22 d.lgs.
286/1998, tanto che, per espresso disposto del comma 5 quater, se il nulla osta viene revocato dopo che il permesso di soggiorno è stato rilasciato, anche il permesso deve essere revocato; ne discende, con tutta evidenza, che se il nulla osta viene revocato quando il permesso di soggiorno non è ancora stato rilasciato (come nel caso di specie), tale rilascio è precluso.
9.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e comunque infondato.
Condanna il ricorrente a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 01445/2025 REG.RIC.
NG BB, Presidente
AL ED, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE
AL ED
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
NG BB