CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CARLO MARIA, Presidente
AN IU, Relatore
PESCINO PASQUALE, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3115/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - P.I.
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402500000055 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5328/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione, la società Ricorrente_1 S.p.A. proponeva opposizione contro la Publiservizi S.r.l., in qualità di concessionario per il Comune, avverso l'avviso di accertamento n. 40402500000055 di complessivi € 194.534,00, notificato in data 16 aprile 2025, avente ad oggetto l'imposta municipale propria
(IMU) relativa all'anno 2019.
La società ricorrente sosteneva, preliminarmente, di non aver mai ricevuto, nel corso dell'anno d'imposta
2019, alcuna comunicazione preventiva o richiesta di pagamento da parte del Comune o del suo concessionario. Evidenziava, poi, l'illegittimità dell'avviso di accertamento per intervenuta prescrizione del diritto dell'amministrazione a riscuotere il tributo atteso che l'atto impositivo risultava recapitato alla società solo in data 16 aprile 2025, oltre dunque il termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, che prevede la decadenza dell'azione accertativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello d'imposta, quindi, nel caso di specie, entro il 31 dicembre 2024.
La ricorrente contestava altresì l'applicabilità, al caso in esame, della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale per il periodo pandemico, sostenendo che il differimento di 85 giorni di cui all'art. 67 del D.L. n. 18/2020 non potesse valere in modo generalizzato e retroattivo anche per annualità diverse da quella in scadenza nel 2020. Richiamava, in tal senso, un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui tale proroga avrebbe avuto valore limitato agli atti in scadenza entro il 31 dicembre 2020, citando diverse pronunce delle Corti di Giustizia Tributaria di merito.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di accertamento con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la Publiservizi S.r.l che contestava integralmente le argomentazioni dedotte dalla ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso. La resistente sosteneva la piena legittimità dell'avviso di accertamento, ritenendo tempestiva la notifica in virtù del principio della “scissione degli effetti della notificazione” di cui all'art. 149 c.p.c., applicabile anche agli atti tributari, in forza del quale la notifica deve ritenersi perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del plico all'ufficio postale, avvenuta, nel caso in esame, il 26 marzo 2025.
A sostegno delle proprie tesi, la resistente richiamava, oltre alla normativa emergenziale (artt. 67 e 68 del
D.L. n. 18/2020), numerosi precedenti della Corte di Cassazione che confermavano l'applicabilità del principio di scissione anche agli atti impositivi.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Successivamente, la Publiservizi S.r.l. depositava memoria illustrativa ex art. 32 del D.lgs. 546/1992, in cui ribadiva le argomentazioni già sviluppate nel proprio atto di costituzione. Sottolineava nuovamente che, in base all'art. 67 del D.L. 18/2020, doveva applicarsi una sospensione di 85 giorni ai termini decadenziali, computando quindi il termine finale per l'accertamento IMU 2019 nel 26 marzo 2025. Poiché l'atto era stato affidato al servizio postale proprio in tale data, la notifica doveva considerarsi tempestiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva, preliminarmente, questa Corte che la richiesta di parte ricorrente non riguarda il merito della pretesa ma solo la correttezza della notifica.
Ebbene, a questo riguardo è da rilevarsi come, la Suprema Corte è intervenuta nel solco dei suoi precedenti indirizzi confermando, con la Ordinanza 21765/2025, pubblicata in data 29/07/2025, sia la possibilità della scissione dei termini per la notifica degli accertamenti degli enti locali sia per la proroga in loro favore del maggiore termine previsto dalla speciale normativa emergenziale.
In questa Ordinanza si legge, infatti:
« 2.1. Va richiamato il principio per cui in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria, e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta a pena di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. (Cass. Sez. U., 17/12/2021, n. 40543, Rv. 663252 - 01).
2.2. Occorre, poi, ricordare che il d.l. n. 18 del 2020, art. 67, c. 1, conv. in l. n. 27 del 2020, ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (dunque per un periodo di 85 gg.) dei «termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori», ed ha espressamente previsto che «Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159» (c. 4); disposizione quest'ultima che, a sua volta, prevede che «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.» (art. 12, c. 1, cit.).
2.3. Ed, ancora, ai sensi dell'art. 67, c. 1, cit., sono stati, così, sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
e detta sospensione, - che riguarda (anche) gli atti di controllo (ad es. delle dichiarazioni) e di accertamento, - si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori (anche, perciò, agli enti locali), posto che la disposizione non opera alcuna distinzione;
detta sospensione opera in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (art. 67, c. 4, cit.) e comporta, allora, che il termine di decadenza (quinquennale) è rimasto sospeso nel periodo sopra indicato (pari a 85 gg.) con conseguente proroga (appunto di 85 gg.) dello stesso termine.
2.4. Questa Corte ha, di recente, precisato che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d.
Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione».
Nel caso di specie, per come si legge dagli atti prodotti da entrambe le parti, non v'è dubbio che l'avviso di accertamento, ancorché ricevuto il 16/04/2025, sia stato spedito in data 26/03/2025, ovvero nell'ultimo giorno utile, con raccomandata n. RB000171583 con i servizi di poste private Società_1 srl.
Per cui la notifica dell'accertamento è da ritenersi corretta ed efficace.
In considerazione della peculiarità della vicenda e della materia trattata, segnata da una giurisprudenza non sempre caratterizzata da interpretazioni univoche, si ritiene necessario disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CARLO MARIA, Presidente
AN IU, Relatore
PESCINO PASQUALE, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3115/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - P.I.
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402500000055 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5328/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione, la società Ricorrente_1 S.p.A. proponeva opposizione contro la Publiservizi S.r.l., in qualità di concessionario per il Comune, avverso l'avviso di accertamento n. 40402500000055 di complessivi € 194.534,00, notificato in data 16 aprile 2025, avente ad oggetto l'imposta municipale propria
(IMU) relativa all'anno 2019.
La società ricorrente sosteneva, preliminarmente, di non aver mai ricevuto, nel corso dell'anno d'imposta
2019, alcuna comunicazione preventiva o richiesta di pagamento da parte del Comune o del suo concessionario. Evidenziava, poi, l'illegittimità dell'avviso di accertamento per intervenuta prescrizione del diritto dell'amministrazione a riscuotere il tributo atteso che l'atto impositivo risultava recapitato alla società solo in data 16 aprile 2025, oltre dunque il termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, che prevede la decadenza dell'azione accertativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello d'imposta, quindi, nel caso di specie, entro il 31 dicembre 2024.
La ricorrente contestava altresì l'applicabilità, al caso in esame, della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale per il periodo pandemico, sostenendo che il differimento di 85 giorni di cui all'art. 67 del D.L. n. 18/2020 non potesse valere in modo generalizzato e retroattivo anche per annualità diverse da quella in scadenza nel 2020. Richiamava, in tal senso, un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui tale proroga avrebbe avuto valore limitato agli atti in scadenza entro il 31 dicembre 2020, citando diverse pronunce delle Corti di Giustizia Tributaria di merito.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di accertamento con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la Publiservizi S.r.l che contestava integralmente le argomentazioni dedotte dalla ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso. La resistente sosteneva la piena legittimità dell'avviso di accertamento, ritenendo tempestiva la notifica in virtù del principio della “scissione degli effetti della notificazione” di cui all'art. 149 c.p.c., applicabile anche agli atti tributari, in forza del quale la notifica deve ritenersi perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del plico all'ufficio postale, avvenuta, nel caso in esame, il 26 marzo 2025.
A sostegno delle proprie tesi, la resistente richiamava, oltre alla normativa emergenziale (artt. 67 e 68 del
D.L. n. 18/2020), numerosi precedenti della Corte di Cassazione che confermavano l'applicabilità del principio di scissione anche agli atti impositivi.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Successivamente, la Publiservizi S.r.l. depositava memoria illustrativa ex art. 32 del D.lgs. 546/1992, in cui ribadiva le argomentazioni già sviluppate nel proprio atto di costituzione. Sottolineava nuovamente che, in base all'art. 67 del D.L. 18/2020, doveva applicarsi una sospensione di 85 giorni ai termini decadenziali, computando quindi il termine finale per l'accertamento IMU 2019 nel 26 marzo 2025. Poiché l'atto era stato affidato al servizio postale proprio in tale data, la notifica doveva considerarsi tempestiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva, preliminarmente, questa Corte che la richiesta di parte ricorrente non riguarda il merito della pretesa ma solo la correttezza della notifica.
Ebbene, a questo riguardo è da rilevarsi come, la Suprema Corte è intervenuta nel solco dei suoi precedenti indirizzi confermando, con la Ordinanza 21765/2025, pubblicata in data 29/07/2025, sia la possibilità della scissione dei termini per la notifica degli accertamenti degli enti locali sia per la proroga in loro favore del maggiore termine previsto dalla speciale normativa emergenziale.
In questa Ordinanza si legge, infatti:
« 2.1. Va richiamato il principio per cui in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria, e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta a pena di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. (Cass. Sez. U., 17/12/2021, n. 40543, Rv. 663252 - 01).
2.2. Occorre, poi, ricordare che il d.l. n. 18 del 2020, art. 67, c. 1, conv. in l. n. 27 del 2020, ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (dunque per un periodo di 85 gg.) dei «termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori», ed ha espressamente previsto che «Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159» (c. 4); disposizione quest'ultima che, a sua volta, prevede che «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.» (art. 12, c. 1, cit.).
2.3. Ed, ancora, ai sensi dell'art. 67, c. 1, cit., sono stati, così, sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
e detta sospensione, - che riguarda (anche) gli atti di controllo (ad es. delle dichiarazioni) e di accertamento, - si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori (anche, perciò, agli enti locali), posto che la disposizione non opera alcuna distinzione;
detta sospensione opera in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (art. 67, c. 4, cit.) e comporta, allora, che il termine di decadenza (quinquennale) è rimasto sospeso nel periodo sopra indicato (pari a 85 gg.) con conseguente proroga (appunto di 85 gg.) dello stesso termine.
2.4. Questa Corte ha, di recente, precisato che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d.
Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione».
Nel caso di specie, per come si legge dagli atti prodotti da entrambe le parti, non v'è dubbio che l'avviso di accertamento, ancorché ricevuto il 16/04/2025, sia stato spedito in data 26/03/2025, ovvero nell'ultimo giorno utile, con raccomandata n. RB000171583 con i servizi di poste private Società_1 srl.
Per cui la notifica dell'accertamento è da ritenersi corretta ed efficace.
In considerazione della peculiarità della vicenda e della materia trattata, segnata da una giurisprudenza non sempre caratterizzata da interpretazioni univoche, si ritiene necessario disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese.