Articolo 107 della Legge 13 maggio 1961, n. 469
Articolo 106Articolo 108
Versione
30 giugno 1961
Art. 107.
Ai progetti relativi alla costruzione od all'adattamento di immobili da destinare ai servizi dei vigili del fuoco, approvati dal Ministro per l'interno ai sensi dell' articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 , e' riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza e di indifferibilita'.
Entrata in vigore il 30 giugno 1961
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