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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2025, n. 15808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15808 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da IC VI SL CA - Presidente - Sent. n. sez. 142/2025 TA SE CC - 28/01/2025 NC CA R.G.N. 39314/2024 AN AR LO LL NI IN - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: IT EN nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/10/2024 del TRIBUNALE DI ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NI IN;
sentito il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione Francesca Ceroni che si è riportata alla requisitoria scritta e ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
1. Con ordinanza del 16 ottobre 2024 il Tribunale di Roma e, a seguito del riesame proposto 324 cod. proc. pen. nell’interesse di SE RN, ha confermato il provvedimento in data 27 giugno 2024 con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma (oltre ad applicarle la misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziata del delitto aggravato di associazione di tipo mafioso) – per quel che qui rileva – ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata . 240- cod. pen. (art. 321, comma 2, cod. proc. pen) delle giacenze bancarie e di una serie di immobili siti in Anzio a lei intestati. 2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore di SE RN ha presentato ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui Penale Sent. Sez. 5 Num. 15808 Anno 2025 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 28/01/2025 2 all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del , del e della sproporzione tra i beni oggetto di confisca e i redditi. In particolare: - non occorrerebbe la sussistenza del , poiché la misura di sicurezza prevista dall'art. 240- cit. (come l’«autonoma fattispecie di sequestro» in discorso) si fonderebbe unicamente sulla sproporzione tra i beni e i redditi, difettando qualsivoglia richiamo normativo della pertinenzialità tra commesso reato e bene posseduto;
il Tribunale avrebbe compiuto una carente verifica della corrispondenza tra fatto concreto e fattispecie normativa, peraltro facendo un inconducente riferimento alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico della ricorrente (cui è stata applicata la misura cautelare personale), tanto più che il reato lei attribuito non offenderebbe il patrimonio bensì l'ordine pubblico;
in ogni caso, a voler valorizzare la sottoposizione nella ricorrente a misura cautelare personale, il Tribunale avrebbe dovuto compiere un controllo non meramente cartolare bensì della base fattuale sussistente nel caso di specie, in ossequio a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità; - difetterebbe «una valutazione di proporzionalità tra gravità del fatto danno economico derivante dal sequestro»; - l’ordinanza si sarebbe limitata a «richiamare un assunto giurisprudenziale» senza argomentare effettivamente sul;
- sul requisito della sproporzione la difesa, diversamente da quanto ritenuto dal Collegio di merito, non aveva inteso giustificare la disponibilità dei beni in capo alla RN sulla scorta del «possedimento ( : titolarità o disponibilità) […] del locale di tabaccheria» ma aveva denunciato la mancanza di motivazione sulla natura fittizia dell’intestazione, carente anche nell'ordinanza impugnata, che si sarebbe espressa in maniera contraddittoria in ordine alla titolarità o meno dei beni in sequestro in capo all'indagata o a IO RN;
e tale contraddittorietà sarebbe dimostrativa della mancanza di . Ancora, il ricorso contiene richiami alla ripartizione dell'onere della prova in materia di confisca di prevenzione, alla rilevanza del criterio temporale con particolare riguardo beni acquistati anteriormente all'eventuale consumazione del reato, al caso in cui i beni di cui si assume l'illiceità siano frutto di acquisto a titolo gratuito (in particolare di donazione), assumendo che tali principi dimostrino il vizio nell'ordinanza impugnata;
infine, adduce la palese violazione degli artt. 2, 3, 27, comma 2, 117 Cost. Il ricorso è inammissibile. 1. È utile premettere che ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., avverso le ordinanze in tema di misure cautelari reali – ivi comprese quelle emesse a seguito di riesame 324 cod. proc. pen. – il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. In tale novero non rientrano le censure alla motivazione, salvi i casi di motivazione inesistente o apparente, che rilevano dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. 3 pen., in forza della sanzione di nullità posta dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543 – 01), e che ricorrono in presenza di vizi «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01) e, segnatamente, quando l’argomentazione a sostegno della decisione sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, «cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 - dep. 2015, Rv. 263100 – 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno, Rv. 221437 – 01) e, pertanto, «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, Di Giorgio, Rv. 196361 – 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). Al di fuori di dette ipotesi, il sindacato della motivazione è consentito nei termini previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e non può essere utilmente dedotto in relazione alle ordinanze cautelari reali. 2. Nel caso in esame, con evidenza non sussiste una motivazione apparente né per vero altrimenti in violazione di legge. L'ordinanza impugnata ha dato espressamente conto nella sussistenza dei presupposti del sequestro, anzitutto evidenziando, quanto al del reato, che nel caso di specie in realtà a carico della persona sottoposta a indagini sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all'art. 416- cod. pen., rientrante tra quelli contemplati nell'art. 240- dello stesso codice (in virtù del riferimento ai delitti previsti dall'art. 51, comma 3- , cod. proc. pen.), rimarcando come sotto tale profilo le censure difensive fossero generiche;
non occorre dilungarsi per osservare che il G.i.p. aveva applicato alla ricorrente la misura personale e la misura reale con il medesimo provvedimento (che il Tribunale ha richiamato anche per quel che attiene ai fatti a sostegno anche della cautela personale); e le allegazioni difensive sono del tutto erronee, nella parte in cui affermano persino che possa applicarsi la cautela finalizzata alla confisca sproporzione senza considerare il del commesso reato, e del tutto assertive nella parte in cui – senza neppure dedurre l'apparenza della motivazione – assumono che il Tribunale di merito non avrebbe argomentato adeguatamente . Inoltre, il provvedimento del Tribunale: - ha evidenziato la patente sproporzione tra i redditi leciti dichiarati dalla ricorrente e i beni nella sua disponibilità, anche in ragione del tempo dell’acquisto degli immobili in sequestro;
e anche sotto tale profilo il ricorso è patentemente generico, poiché richiama giurisprudenza (per vero, in parte relativa alla confisca di prevenzione, istituto diverso da 4 quello che qui rileva quantunque presenti profili comuni ad esso) senza correlarla in alcun modo al caso di specie;
- ha dato conto del pericolo di dispersione dei beni (cfr. Sez. 5, n. 44221 del 29/09/2022, Poerio, Rv. 283810 – 01: «i provvedimenti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca "allargata" di cui all'art. 240- cod. pen. e alla confisca obbligatoria di cui all'art. 416- , comma settimo, cod. pen. devono contenere una concisa motivazione in ordine alla sussistenza del "periculum in mora", illustrando, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità della misura reale, le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio), sia correlandolo al probabile utilizzo e consumo di essi da parte della ricorrente, sia ravvisando il fondato motivo di ritenere che essi fossero in realtà riconducibili al padre e che nel 2016 siano stati fittiziamente intestati a lei (e ciò al fine di rimarcare la capacità della famiglia della ricorrente di dissimulare l'effettiva disponibilità dei cespiti immobiliari); ebbene, quantunque vi sia in tale ultimo asserto un profilo di contraddittorietà con la parte della motivazione che ha evidenziato come i beni siano stati oggetto di sequestro finalizzato alla confisca poiché nella proprietà di SE RN (negando rilevanza al prospettato difetto gli elementi sufficienti a dimostrarne l'intestazione fittizia in capo a lei e l'effettiva titolarità del padre IO RN), la motivazione comunque non è apparente o contraria alla legge , poiché – come appena esposto – ha parametrato il non soltanto a tale dato (ma anche al pericolo di dispersione da parte della ricorrente) e il ricorso non censura in alcun modo in maniera specifica, della violazione di legge, la rimanente parte di motivazione (né rispetto alla titolarità dei beni in capo alla ricorrente né rispetto al ). 3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NI IN IC VI SL CA
sentito il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione Francesca Ceroni che si è riportata alla requisitoria scritta e ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
1. Con ordinanza del 16 ottobre 2024 il Tribunale di Roma e, a seguito del riesame proposto 324 cod. proc. pen. nell’interesse di SE RN, ha confermato il provvedimento in data 27 giugno 2024 con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma (oltre ad applicarle la misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziata del delitto aggravato di associazione di tipo mafioso) – per quel che qui rileva – ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata . 240- cod. pen. (art. 321, comma 2, cod. proc. pen) delle giacenze bancarie e di una serie di immobili siti in Anzio a lei intestati. 2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore di SE RN ha presentato ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui Penale Sent. Sez. 5 Num. 15808 Anno 2025 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 28/01/2025 2 all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del , del e della sproporzione tra i beni oggetto di confisca e i redditi. In particolare: - non occorrerebbe la sussistenza del , poiché la misura di sicurezza prevista dall'art. 240- cit. (come l’«autonoma fattispecie di sequestro» in discorso) si fonderebbe unicamente sulla sproporzione tra i beni e i redditi, difettando qualsivoglia richiamo normativo della pertinenzialità tra commesso reato e bene posseduto;
il Tribunale avrebbe compiuto una carente verifica della corrispondenza tra fatto concreto e fattispecie normativa, peraltro facendo un inconducente riferimento alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico della ricorrente (cui è stata applicata la misura cautelare personale), tanto più che il reato lei attribuito non offenderebbe il patrimonio bensì l'ordine pubblico;
in ogni caso, a voler valorizzare la sottoposizione nella ricorrente a misura cautelare personale, il Tribunale avrebbe dovuto compiere un controllo non meramente cartolare bensì della base fattuale sussistente nel caso di specie, in ossequio a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità; - difetterebbe «una valutazione di proporzionalità tra gravità del fatto danno economico derivante dal sequestro»; - l’ordinanza si sarebbe limitata a «richiamare un assunto giurisprudenziale» senza argomentare effettivamente sul;
- sul requisito della sproporzione la difesa, diversamente da quanto ritenuto dal Collegio di merito, non aveva inteso giustificare la disponibilità dei beni in capo alla RN sulla scorta del «possedimento ( : titolarità o disponibilità) […] del locale di tabaccheria» ma aveva denunciato la mancanza di motivazione sulla natura fittizia dell’intestazione, carente anche nell'ordinanza impugnata, che si sarebbe espressa in maniera contraddittoria in ordine alla titolarità o meno dei beni in sequestro in capo all'indagata o a IO RN;
e tale contraddittorietà sarebbe dimostrativa della mancanza di . Ancora, il ricorso contiene richiami alla ripartizione dell'onere della prova in materia di confisca di prevenzione, alla rilevanza del criterio temporale con particolare riguardo beni acquistati anteriormente all'eventuale consumazione del reato, al caso in cui i beni di cui si assume l'illiceità siano frutto di acquisto a titolo gratuito (in particolare di donazione), assumendo che tali principi dimostrino il vizio nell'ordinanza impugnata;
infine, adduce la palese violazione degli artt. 2, 3, 27, comma 2, 117 Cost. Il ricorso è inammissibile. 1. È utile premettere che ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., avverso le ordinanze in tema di misure cautelari reali – ivi comprese quelle emesse a seguito di riesame 324 cod. proc. pen. – il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. In tale novero non rientrano le censure alla motivazione, salvi i casi di motivazione inesistente o apparente, che rilevano dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. 3 pen., in forza della sanzione di nullità posta dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543 – 01), e che ricorrono in presenza di vizi «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01) e, segnatamente, quando l’argomentazione a sostegno della decisione sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, «cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 - dep. 2015, Rv. 263100 – 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno, Rv. 221437 – 01) e, pertanto, «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, Di Giorgio, Rv. 196361 – 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). Al di fuori di dette ipotesi, il sindacato della motivazione è consentito nei termini previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e non può essere utilmente dedotto in relazione alle ordinanze cautelari reali. 2. Nel caso in esame, con evidenza non sussiste una motivazione apparente né per vero altrimenti in violazione di legge. L'ordinanza impugnata ha dato espressamente conto nella sussistenza dei presupposti del sequestro, anzitutto evidenziando, quanto al del reato, che nel caso di specie in realtà a carico della persona sottoposta a indagini sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all'art. 416- cod. pen., rientrante tra quelli contemplati nell'art. 240- dello stesso codice (in virtù del riferimento ai delitti previsti dall'art. 51, comma 3- , cod. proc. pen.), rimarcando come sotto tale profilo le censure difensive fossero generiche;
non occorre dilungarsi per osservare che il G.i.p. aveva applicato alla ricorrente la misura personale e la misura reale con il medesimo provvedimento (che il Tribunale ha richiamato anche per quel che attiene ai fatti a sostegno anche della cautela personale); e le allegazioni difensive sono del tutto erronee, nella parte in cui affermano persino che possa applicarsi la cautela finalizzata alla confisca sproporzione senza considerare il del commesso reato, e del tutto assertive nella parte in cui – senza neppure dedurre l'apparenza della motivazione – assumono che il Tribunale di merito non avrebbe argomentato adeguatamente . Inoltre, il provvedimento del Tribunale: - ha evidenziato la patente sproporzione tra i redditi leciti dichiarati dalla ricorrente e i beni nella sua disponibilità, anche in ragione del tempo dell’acquisto degli immobili in sequestro;
e anche sotto tale profilo il ricorso è patentemente generico, poiché richiama giurisprudenza (per vero, in parte relativa alla confisca di prevenzione, istituto diverso da 4 quello che qui rileva quantunque presenti profili comuni ad esso) senza correlarla in alcun modo al caso di specie;
- ha dato conto del pericolo di dispersione dei beni (cfr. Sez. 5, n. 44221 del 29/09/2022, Poerio, Rv. 283810 – 01: «i provvedimenti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca "allargata" di cui all'art. 240- cod. pen. e alla confisca obbligatoria di cui all'art. 416- , comma settimo, cod. pen. devono contenere una concisa motivazione in ordine alla sussistenza del "periculum in mora", illustrando, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità della misura reale, le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio), sia correlandolo al probabile utilizzo e consumo di essi da parte della ricorrente, sia ravvisando il fondato motivo di ritenere che essi fossero in realtà riconducibili al padre e che nel 2016 siano stati fittiziamente intestati a lei (e ciò al fine di rimarcare la capacità della famiglia della ricorrente di dissimulare l'effettiva disponibilità dei cespiti immobiliari); ebbene, quantunque vi sia in tale ultimo asserto un profilo di contraddittorietà con la parte della motivazione che ha evidenziato come i beni siano stati oggetto di sequestro finalizzato alla confisca poiché nella proprietà di SE RN (negando rilevanza al prospettato difetto gli elementi sufficienti a dimostrarne l'intestazione fittizia in capo a lei e l'effettiva titolarità del padre IO RN), la motivazione comunque non è apparente o contraria alla legge , poiché – come appena esposto – ha parametrato il non soltanto a tale dato (ma anche al pericolo di dispersione da parte della ricorrente) e il ricorso non censura in alcun modo in maniera specifica, della violazione di legge, la rimanente parte di motivazione (né rispetto alla titolarità dei beni in capo alla ricorrente né rispetto al ). 3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NI IN IC VI SL CA