Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/02/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.6560.2022 R.A.C.L., promossa da:
Olimpia Gabrieli
con il proc. avv. De Giorgi dom.
CONTRO
CP_
Avvocatura
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale in data 17.6.22 chiedendo: “Accertare e dichiarare che il reddito coniugale di riferimento per l'integrazione al trattamento minimo della pensione n. 10069960/VO è e deve essere quello del 2019 (anno di prima liquidazione della prestazione pensionistica per cui è causa) per gli anni 2019 (art. 35, co.
9 cit.) e 2020 (art. 35, co. 8 cit.) mentre quello del 2020 per l'anno 2021 (art. 35, co 8 cit.); 2) Accertare e dichiarare che la quota di integrazione al trattamento minimo dovuta
è pari ad € 182,47 per l'anno 2020 e ad € 94,47 per l'anno 2021; e per l'effetto 3) Condannare l' convenuto, salvo il credito rinveniente dai ratei differenziali CP_1 ulteriormente dovuti dal 1.1.2022 in poi, al pagamento della somma di € 1.165,58 (pari ai ratei differenziali di integrazione al TM dovuti dal 1.1.2020 al 31.12.2021) oltre accessori sino al soddisfo;
4) Condannare l' convenuto al pagamento dei compensi CP_1 professionali con distrazione”.
All'uopo espone di essere titolare di pensione di vecchiaia con decorrenza 1.8.19.
-il 2020 il reddito complessivo del coniuge della ricorrente pari ad € 25.584 [dato da €
16.526 da lavoro dipendente e da € 9.058 da pensione (essendo il sig. titolare Parte_1 di pensione a partire da settembre 2020)] a fronte di un limite reddituale (al fine di ottenere un'integrazione al minimo parziale) pari ad € 26.810,16 liquidando quindi l'ITM del 2020 nel seguente modo € 26.810,16 -€25.854 = € 1.226 : 13 mensilità= €
94,32;
-il 2021 il reddito da pensione del sig. pari ad € 27.174, nettamente superiore al Pt_1 limite di legge per ottenere un'integrazione al minimo parziale, pari ad € 26.810,16; sicchè il t.m. risulta essere stato indebitamente erogato;
come non sia stato considerato né il reddito della casa di abitazione nè quello della pensione di vecchiaia da integrare.
Premesso che l'integrazione al minimo serve ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia quando a tale scopo non sia sufficiente la contribuzione previdenziale accreditata e quindi soddisfa una esigenza di protezione assistenziale, si deve osservare come in tema di prestazioni assistenziali, i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio debbono coesistere con l'erogazione del trattamento. Ne consegue che il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione e non - come invece previsto ai fini dell'accertamento amministrativo, nel cui ambito è applicato, per ragioni pratiche, un criterio probabilistico di permanenza dei requisiti stessi - con riferimento all'anno precedente, trovando conferma tale regola nel disposto di cui all'art. 35, commi 8
e 9, del d.l. n. 297 del 2008, convertito nella legge n. 14 del 2009, secondo il quale ai fini della liquidazione o ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali "il reddito di riferimento è quello conseguito nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo", e, in sede di prima liquidazione di una prestazione, "è quello dell'anno solare in corso, dichiarato in via presuntiva" [Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
28/07/2010, n. 17624; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 11/04/2014, n. 8633].
CP_ Nella specie risulta che nella liquidazione della prestazione per cui è causa, abbia considerato i redditi coniugali percepiti nell'anno in corso, sicchè il ricorso non appare fondato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite, in difetto di utile dichiarazione ex art.152 disp att. cpc.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
CP_ Condanna parte ricorrente a tenere indenne per le spese legali che liquida in euro
251,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 05/02/2025
Lorenzo Bellanova