Art. 2.
L'art. 2 e' sostituito dal seguente:
"L'ufficiale che, seguendo l'indirizzo e sotto la vigilanza del comandante provvede all'amministrazione del Corpo assume, salve le eccezioni previste dal presente regolamento, la denominazione di relatore.
Egli e' il capo dell'Ufficio di amministrazione che e' composto:
a) dell'ufficiale che compie le funzioni di direttore dei conti, dell'ufficiale o maresciallo pagatore dell'ufficiale che esplica le funzioni di consegnatario del materiale, dell'ufficiale di matricola;
b) degli impiegati civili, dei sottufficiali e dei militari di truppa necessari per il funzionamento dell'Ufficio.
Il relatore, qualora sia ufficiale d'Arma, per tutto il tempo in cui esercita la carica e' esonerato da ogni altra attribuzione ordinaria o incarico speciale inerente al grado e alla specialita', salvo che sia diversamente disposto dal presente regolamento.
Nei Corpi ed enti a gestione amministrativa complessa, le cui spese, oltre a quelle per ufficiali, sottufficiali e truppa, comprendono anche quelle relative a servizi d'istituto, quali scuole e istituti militari, scuole e centri di addestramento e di specializzazione, scuole ed istituti interforze, distretti militari, ospedali militari stabilimenti militari di pena, la carica di relatore e' devoluta ad un ufficiale superiore del servizio di amministrazione.
Negli altri Corpi ed enti a gestione tecnico-amministrativa complessa, quali legioni carabinieri, direzioni di commissariato, Istituto chimico farmaceutico, Istituto geografico militare, posti raccolta quadrupedi, nei quali la carica di relatore sia affidata ad ufficiale d'Arma o dei servizi tecnici, questi e' coadiuvato da un ufficiale superiore del servizio di amministrazione che assume la denominazione di vice-relatore.
Al vice-relatore spetta:
a) di sostituire il relatore nei casi di impedimento o di assenza;
b) di coadiuvare in via permanente il relatore, particolarmente nella direzione dei servizi dei contratti di cassa, di magazzino e di matricola e nel controllo delle spese di viaggio e di missione;
c) di assicurare la regolarita' della gestione in contanti, della gestione in materia, la tempestivita' della resa dei conti e la regolarita' delle scritture contabili;
d) di firmare i titoli di riscossione e di pagamento e le richieste di carico e di scarico e di esercitare tutti gli altri compiti per esso previsti dal presente regolamento".
L'art. 2 e' sostituito dal seguente:
"L'ufficiale che, seguendo l'indirizzo e sotto la vigilanza del comandante provvede all'amministrazione del Corpo assume, salve le eccezioni previste dal presente regolamento, la denominazione di relatore.
Egli e' il capo dell'Ufficio di amministrazione che e' composto:
a) dell'ufficiale che compie le funzioni di direttore dei conti, dell'ufficiale o maresciallo pagatore dell'ufficiale che esplica le funzioni di consegnatario del materiale, dell'ufficiale di matricola;
b) degli impiegati civili, dei sottufficiali e dei militari di truppa necessari per il funzionamento dell'Ufficio.
Il relatore, qualora sia ufficiale d'Arma, per tutto il tempo in cui esercita la carica e' esonerato da ogni altra attribuzione ordinaria o incarico speciale inerente al grado e alla specialita', salvo che sia diversamente disposto dal presente regolamento.
Nei Corpi ed enti a gestione amministrativa complessa, le cui spese, oltre a quelle per ufficiali, sottufficiali e truppa, comprendono anche quelle relative a servizi d'istituto, quali scuole e istituti militari, scuole e centri di addestramento e di specializzazione, scuole ed istituti interforze, distretti militari, ospedali militari stabilimenti militari di pena, la carica di relatore e' devoluta ad un ufficiale superiore del servizio di amministrazione.
Negli altri Corpi ed enti a gestione tecnico-amministrativa complessa, quali legioni carabinieri, direzioni di commissariato, Istituto chimico farmaceutico, Istituto geografico militare, posti raccolta quadrupedi, nei quali la carica di relatore sia affidata ad ufficiale d'Arma o dei servizi tecnici, questi e' coadiuvato da un ufficiale superiore del servizio di amministrazione che assume la denominazione di vice-relatore.
Al vice-relatore spetta:
a) di sostituire il relatore nei casi di impedimento o di assenza;
b) di coadiuvare in via permanente il relatore, particolarmente nella direzione dei servizi dei contratti di cassa, di magazzino e di matricola e nel controllo delle spese di viaggio e di missione;
c) di assicurare la regolarita' della gestione in contanti, della gestione in materia, la tempestivita' della resa dei conti e la regolarita' delle scritture contabili;
d) di firmare i titoli di riscossione e di pagamento e le richieste di carico e di scarico e di esercitare tutti gli altri compiti per esso previsti dal presente regolamento".