Art. 4.
Alla maggiore spesa occorrente per l'applicazione della presente legge si provvede nei modi previsti dall' art. 15 della legge 16 maggio 1956, n. 562 .
Alla maggiore spesa occorrente per l'applicazione della presente legge si provvede nei modi previsti dall' art. 15 della legge 16 maggio 1956, n. 562 .