Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 13/04/2026, n. 6619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6619 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06619/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01638/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1638 del 2026, proposto da AO OD, rappresentato e difeso ex se , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il proprio studio, sito in Roma, in Via Anastasio II, n. 130;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 20311/2024 del Tar del Lazio, pubblicata in data 15 novembre 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Vista la memoria del 7 aprile 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa IL MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Visto il ricorso all’esame, con il quale l’Avv. AO OD ha chiesto l’esecuzione della sentenza di questo Tar n. 20311/2024, pubblicata in data 15 novembre 2024 e notificata all’Amministrazione in data 22 novembre 2024, nella parte in cui si “ Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma di 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, in favore del difensore Avv. AO OD, che si dichiara antistatario del ricorrente ”;
Rilevato che, in data 7 aprile 2026, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma si sono costituiti in giudizio con atto di mera forma;
Considerato che, con memoria depositata lo stesso 7 aprile 2026, il ricorrente ha rappresentato che, in data 18 febbraio 2026, e quindi successivamente alla proposizione del ricorso all’esame, l’Amministrazione ha provveduto al pagamento delle spese di lite quali stabilite nella citata sentenza n. 20311/2024, di cui si richiede l’ottemperanza;
Considerato che, nella camera di consiglio del 10 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che, in ragione di quanto dichiarato da parte ricorrente in ordine all’intervenuto pagamento da parte dell’Amministrazione resistente delle spese di lite di cui alla sentenza per la cui esecuzione è causa, sussistano i presupposti per dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere, ex art 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente alla liquidazione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che quantifica in euro 750,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
OS NA, Presidente
IL MO, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL MO | OS NA |
IL SEGRETARIO