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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 2862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2862 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8219/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8219/2024 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/04/1988 ed elettivamente domiciliato in Via XX Settembre 29/16, Genova
(GE), presso e nello studio dell'Avv. ORLANDO GIULIA (C.F.
) che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti C.F._2
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] CP_1 C.F._3
21/08/1992
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, previe le declaratorie del caso, previa ammissione dei mezzi di prova ritenuti opportuni, accertati i fatti esposti e documentati, per le ragioni di cui nel presente atto, modificare le condizioni di cui al decreto del 13/11/2020 avente ad oggetto l'affidamento del minore e le questioni Per_1 economiche inerenti al suo mantenimento, come segue, sostit to con le nuove condizioni il precedente decreto :
1. Confermare l'affidamento in regime condiviso ad entrambi i genitori del figlio
nato a [...] il [...], con collocazione prevalente presso il padre, Per_1 do il cambio di residenza del minore in Genova, in via Casata Centuriona 6/21A;
2. Revocare il diritto di assegnazione sulla ex casa familiare, sita in Genova via del Commercio 82/19, essendo venuti meno i presupposti per la sua conferma, con ogni conseguente provvedimento;
3. Esonerare il signor stante la collocazione prevalente del figlio minore Parte_1 presso il p ua gestione diretta con la madre, dal versamento Per_1
o di mantenimento mensile a favore della signora CP_1
4. Disporre il divieto di postare foto del minore sui social network senza l'autorizzazione dell'altro genitore e/o disporre che il volto del minore venga oscurato;
5. Disporre che la madre possa vedere il figlio a fine settimana alternati, Per_1 nonché tutti i lunedì e venerdì e/o con le modalità rnate ritenute dal tribunale che tengano nella debita considerazione l'impegno lavorativo della madre, privilegiando il padre stante la sua disponibilità quotidiana;
6. Disporre l'alternanza tra i genitori delle festività sia natalizie, pasquali che di quelle comandate, dandosi atto che la scorsa vigilia di Natale è stato tenuto per la Per_1 prima volta dal padre, sicchè anche la vigilia di Natale 2024 la trascorrerà col Per_1 padre, così come quella del 2025 e poi seguirà l'alternanza;
7. Disporre che entrambi i genitori debbano contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore secondo il protocollo del tribunale di Genova del 15/9/2016 noto alle Parti e, per l'effetto, colui che ha sostenuto la spesa potrà richiedere il rimborso all'altro genitore entro il 15 del mese successivo, previa esibizione di idonea documentazione;
8. Disporre che l'assegno unico debba essere percepito, così come previsto per legge, nella misura del 50% dai genitori;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2
9. Disporre che le detrazioni fiscali inerenti alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore debbano essere godute nella misura del 50% da ciascuno genitori, così come previsto per legge;
10. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “che il Tribunale di Genova, fermo restando l'affidamento condiviso del minore, ridetermini le condizioni degli incontri con i genitori, e del suo mantenimento alla luce della capacità economica delle parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto in data 09/08/2024 dal Sig. nei confronti Pt_1 della Sig.ra al fine di ottenere l'affido condiviso del figlio CP_1 Per_1
(nato a [...] il [...]) in favore di entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso il padre;
con revoca nei confronti della Sig.ra del diritto di assegnazione dell'ex casa familiare;
con CP_1 richiesta, stante la collocazione del minore presso il padre, di esonerare quest'ultimo dal versamento dell'assegno di mantenimento mensile a favore della Sig.ra con il divieto di postare foto del minore sui CP_1 social network senza l'autorizzazione dell'altro genitore e/o di oscurarne il volto;
con possibilità per la Sig.ra di vedere il figlio a fine CP_1 Per_1 settimana alternati, nonché tutti i lunedì e venerdì e/o con le modalità e nelle giornate ritenute dal tribunale che tengano nella debita considerazione l'impegno lavorativo della madre, privilegiando il padre stante la sua disponibilità quotidiana;
con alternanza tra i genitori delle festività sia natalizie, pasquali che di quelle comandate, dandosi atto che la scorsa vigilia di Natale è stato tenuto per la prima volta dal padre, Per_1 sicchè anche la vigilia di Natale 2024 la trascorrerà col padre, Per_1 così come quella del 2025 e poi seguirà l'alternanza; con contribuzione di entrambi i genitori nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore e con rimborso al genitore che ha sostenuto la spesa entro il 15 del mese successivo (previa esibizione di idonea documentazione); con percezione dell'assegno unico nella misura del 50% dei genitori, oltre che la possibilità per i genitori di godere nella misura del 50% ciascuno delle detrazioni fiscali inerenti alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore.
Rilevato in particolare che:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 a) dalla convivenza more uxorio tra il Sig. e la Sig.ra è nato Pt_1 CP_1
a Genova (GE) in data 22/05/2018 il figlio Per_1
b) mediante decreto del 13/11/2020 (R.G. 4743/2020), il Tribunale di Genova ha ratificato l'accordo congiunto stipulato dal Sig. e Pt_1 dalla Sig.ra avente ad oggetto l'affidamento condiviso del figlio CP_1 minore ed i relativi oneri di mantenimento;
c) il ricorrente mediante ricorso introduttivo del 09/08/2024, tenuto conto dell'età del figlio e del sopraggiungere di nuovi fatti, ha Per_1 chiesto la modifica del già menzionato accordo, deducendo, in particolare che:
• subito dopo il procedimento di affidamento del minore Per_1 con collocazione presso la madre e diritto di assegnazione dell'immobile dell'ex casa familiare (sul quale grava mutuo ipotecario, le cui rate sono pagate al 50% tra gli odierni antagonisti), la Sig.ra ha assunto un atteggiamento CP_1 fortemente prevaricatorio in merito alla gestione del figlio minore, contravvenendo a quanto illo tempore statuito;
• la Sig.ra dopo il decreto di cui si chiede la modifica, non CP_1 ha provveduto al pagamento delle spese inerenti al gas della ex casa familiare, tanto che è pervenuto un sollecito di quasi 1.000,00 euro all'odierno ricorrente;
• la Sig.ra spesso ha accampato scuse e pretesti per non far CP_1 vedere al padre e solo a decorrere dal 01/05/2021 la Per_1 stessa si è convinta a far pernottare il figlio dal padre;
• quando l'esponente ha fatto conoscere a la propria Per_1 compagna, Sig.ra con la quale ha una stabile Persona_2 relazione more uxorio e con la quale il minore va molto d'accordo, sono ricominciati gli atteggiamenti di prevaricazione da parte della Sig.ra CP_1
• ad oggi la Sig.ra percepisce in via esclusiva l'assegno CP_1 unico per il figlio Per_1
• la Sig.ra non ha mai fatto vedere i documenti medici e/o i CP_1 referti delle visite specialistiche alle quali è stato sottoposto il minore e, senza l'autorizzazione dell'esponente, pubblica immagini del minore ben visibili sui social network;
• a partire da giugno 2023, la Sig.ra ha iniziato una relazione CP_1 sentimentale col Sig. (il quale va molto Controparte_2
d'accordo anche con ed ha contemporaneamente Per_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 iniziato a lasciare più spesso al padre (anche molto di Per_1 più di quanto previsto nel citato accordo);
• dal mese di novembre 2023 la Sig.ra convive stabilmente CP_1 con il nuovo compagno nell'ex casa familiare;
• ha espresso il desiderio di voler stare sempre di più dal Per_1 padre;
• l'esponente, unitamente alla sua nuova compagna, Sig.ra Per_2 ha acceso un mutuo al fine di acquistare l'immobile sito in Genova, Via Casata Centuriona 6 sc. A/21 che sarà intestato unicamente alla Sig.ra Per_2
• la Sig.ra sta aspettando un bambino che dovrebbe nascere Per_2 entro la fine dell'anno ed è ferma dal lavoro dal 23/05/2024;
• se fosse collocato in via prevalente dal padre, Per_1 sicuramente la nascita del nuovo fratellino sarebbe per lui fonte di gioia e si sentirebbe parte integrante della nuova famiglia (la Sig.ra non è d'accordo su tale domanda perché ciò le CP_1 comporta sia il venire meno del contributo al mantenimento del minore, sia la revoca del diritto di assegnazione dell'ex casa familiare);
• la Sig.ra è estetista in proprio con orari di lavoro che la CP_1 occupano il martedì-mercoledì-giovedì e sabato dalle 9,30 alle 19,30, con festa il lunedì e il venerdì;
• la Sig.ra la quale svolge attività come addetta alla vendita Per_2 di prodotti della salumeria con turni flessibili, è attualmente in maternità a rischio ed è quindi disponibile ad occuparsi di nel caso in cui non ci sia il di lui padre;
Per_1
• il Sig. attuale compagno della Sig.ra svolge CP_2 CP_1 attività lavorativa che lo tiene impegnato tutto il giorno;
• i nonni paterni, che abitano proprio nello stesso stabile dell'unità immobiliare che l'esponente sta acquistando, non svolgono alcuna attività lavorativa e sono quindi disponibili a sopperire ad eventuali impedimenti del Sig. Pt_1
• i nonni paterni hanno altresì una casa di proprietà a Torriglia con un giardino dove si reca molto volentieri;
Per_1
• i nonni materni, pur essendo figure presenti nella vita di sono ancora in età lavorativa (la nonna materna, Per_1
, è psicologa infantile e il nonno materno, Persona_3 Per_4
è rappresentante di costumi da bagno) sicchè non possono
[...] garantire la disponibilità che invece offrono i nonni paterni;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 • quest'anno è stato iscritto dalla madre, contro il parere Per_1 del padre, alla scuola Prima elementare “Manfredi” a Nervi e, quindi, distante rispetto all'abitazione paterna e a quella dei nonni paterni, site rispettivamente, attualmente, in via Terpi 21/24A e via Casata Ceturiona 6/16A;
• frequenta un corso di nuoto due volte alla settimana: il Per_1 lunedì e il venerdì dalle 14 alle 15,00 ed è la madre che lo accompagna;
• il pediatra di AS, dott. , ha affermato che Persona_5 non è affetto da alcuna patologia, né assume Per_1 medicinali;
In punto lavorativo ed economico il Sig. ha precisato che lo stesso: Pt_1
• è disossatore presso LL Carni, corrente in Genova, Piazzale Bligny 2, e svolge il seguente orario di lavoro: lunedì- giovedì- venerdì e sabato dalle 4,45 alle 12,30/13,30; il martedì dalle 3,45 alle 12,30/13,30 e il mercoledì dalle 4,45 alle 16/16,30;
• guadagna euro 1.500,00 al mese per la suddetta attività lavorativa;
• sostiene un costo per l'affitto di via Terpi 21/24 di € 450,00 mensile;
• sostiene il 50% del mutuo dell'ex casa familiare per € 380,00 al mese;
• a breve avrà il contributo per il nuovo mutuo che la Sig.ra Ancora andrà a stipulare le cui rate mensili saranno di € 440,00 al mese, con amministrazione di € 150,00;
• provvede al mantenimento del figlio per € 331,20 al mese, nonché alle spese straordinarie che si attestano intorno al momento a € 50,00 al mese;
• poiché è sempre lui che va a prendere e portare a Per_1
Nervi, spende circa € 50 alla settimana, quando lo tiene in alternanza con la madre. d) alla luce dei fatti esposti, mediante ordinanza ex art. 473 -bis 22 c.p.c il Dr. Domenico Pellegrini ha nominato CTU la Dott.ssa Persona_6 ai fini dell'ascolto del minore Per_1
e) pertanto, in data 28/02/2025 la Dott.ssa , all'esito delle Per_6 operazioni peritali, ha così concluso:
“ sembra essere un bambino molto vivace e intelligente per la sua età. Ha Per_1 una grande immaginazione e sembra molto sicuro di sé quando parla delle sue esperienze e delle sue percezioni sulla famiglia e sulla vita in generale.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6
È interessante notare come si senta a disagio quando percepisce di non Per_1 essere capito dagli altri bambini a scuola a causa delle sue storie "da cervelloni grandi". Questo potrebbe indicare che ha un vocabolario e un interesse per argomenti che vanno oltre l'età media dei suoi compagni, il che potrebbe renderlo più incline a cercare compagnia con adulti o con bambini più grandi.
Il fatto che viva con la mamma, ma stia cercando di andare a vivere con Per_1 il papà perché sente che lui si arrabbia meno potrebbe suggerire che preferisce un ambiente più tranquillo e meno conflittuale. Anche il fatto che la presenza del fidanzato della mamma, , sia positiva per lui, dimostra che la stabilità e la CP_2 presenza di figure significative giocano un ruolo importante nella sua vita.
Il suo interesse per la tecnologia e la sua conoscenza approfondita potrebbero essere indicativi di un bambino che ha una grande curiosità intellettuale e un approccio pratico nel cercare di comprendere il mondo che lo circonda.
Infine, la sua rappresentazione della famiglia come gatti, animali che secondo lui hanno poteri protettivi, suggerisce una certa affinità con gli animali e una percezione di sicurezza che potrebbe derivare dalla sua creatività e dalla sua immaginazione vivace.
In generale, sembra essere un bambino molto unico con una prospettiva particolare sulla vita e sulle relazioni familiari, caratteristiche che possono essere incoraggiate per supportare il suo sviluppo e la sua crescita emotiva e intellettuale.
La verbalizzazione di rivela diversi aspetti psicologici importanti, che Per_1 possono essere analizzati sotto diversi punti di vista:
1. Fantasia e Creatività: mostra una vivida immaginazione nel creare Per_1 storie e disegni. L'idea di trasformare una famiglia in animali e narrare una storia come "Il cobra gigante e i tre gatti" indica un mondo interiore ricco e fantasioso. Questo suggerisce che ha una capacità creativa sviluppata e potrebbe Per_1 trovare conforto e espressione attraverso l'arte e la narrativa.
2. Relazioni familiari: Le sue descrizioni delle dinamiche familiari rivelano una percezione sensibile e articolata dei genitori. esprime preferenze nel Per_1 passare del tempo con il padre e mostra un desiderio di relazionarsi in modi specifici con entrambi i genitori. La sua osservazione che il papà è "un po' più simpatico" suggerisce una percezione differenziata delle personalità parentali.
3. Gestione delle emozioni: La sua narrativa suggerisce anche una consapevolezza delle dinamiche emotive familiari. Il modo in cui descrive le reazioni della mamma e il suo desiderio di allontanarsi per farla calmare riflette una comprensione matura delle emozioni e delle dinamiche di conflitto e risoluzione.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7
4. Relazioni sociali: parla anche delle sue interazioni sociali, Per_1 evidenziando sfumature di dinamiche di gruppo e di potere tra i suoi coetanei. La sua preoccupazione per una compagna di classe antipatica e il suo tentativo di comprendere e gestire le interazioni sociali mostrano una consapevolezza delle relazioni interpersonali e dei dinamismi sociali.
5. Adattamento ai cambiamenti: L'idea che potrebbe dover cambiare scuola a causa della distanza tra i genitori evidenzia una preoccupazione per i cambiamenti nelle sue routine e nelle sue relazioni, il che può influenzare il suo benessere emotivo e la sua stabilità.
In sintesi, l'analisi di questa verbalizzazione suggerisce che è un bambino Per_1 con una buona capacità di espressione e una profonda comprensione delle dinamiche familiari e sociali. Esplorare questi temi può aiutare a comprendere meglio le sue esigenze emotive e a supportarlo nel suo sviluppo sia personale che sociale.
Il bambino è sempre stato accompagnato dal padre;
non si è potuto osservare in modo diretto la relazione con la madre”.
f) all'udienza del 26/03/2025 davanti al dr. Domenico Pellegrini il Sig. ha dichiarato: “Quando io ho il weekend tengo il bambino anche due Pt_1 giorni a settimana. Quando non ho il weekend lo tengo tre giorni. Poi sta succedendo che poiché il bambino aveva piacere di stare da me me lo sta portando molto di più. Io lavoro dalle 03.00 alle 12.00 e quindi il pomeriggio lo posso tenere. Attualmente lo tenendo più di tre giorni nella settimana. Il lunedì e il giovedì sono i giorni di festa della madre. Va a scuola dall'altra parte di Genova anche se lo devo di fatto gestire io”.
Infine, l'Avv. Orlando ha insistito come in atti anche alla luce della relazione della Dott.ssa . Per_6
Va evidenziato che la madre non si è costituita nel presente procedimento.
Le richieste del padre sono accoglibili.
Va confermato l'affidamento in regime condiviso ad entrambi i genitori del figlio nato a [...] il [...]. Per_1
Va invece disposta la collocazione prevalente del minore presso il padre, autorizzando il cambio di residenza del minore in Genova, in via Casata Centuriona 6/21A.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 Di conseguenza va revocato il diritto di assegnazione a favore della madre sulla ex casa familiare, sita in Genova via del Commercio 82/19, essendo venuti meno i presupposti per la sua conferma, con ogni conseguente provvedimento.
Stante la collocazione prevalente presso il padre va esonerato il signor dal versamento dell'assegno di mantenimento mensile a Parte_1 favore della signora ogni genitore manterrà direttamente il CP_1 minore nei periodi di propria competenza.
Circa la richiesta di disporre il divieto di postare foto del minore sui social network senza l'autorizzazione dell'altro genitore e/o disporre che il volto del minore venga oscurato va ricordato che per postare le foto dei minori sui social occorre il consenso di entrambi i genitori. Di conseguenza non è necessario dare specifiche disposizioni.
Va disposto che la madre possa vedere il figlio a fine settimana Per_1 alternati, nonché tutti i lunedì e venerdì.
Va disposta l'alternanza tra i genitori delle festività sia natalizie, pasquali che di quelle durante l'anno.
Entrambi i genitori dovranno contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore secondo il protocollo del tribunale di Genova del 15/9/2016 noto alle Parti e, per l'effetto, colui che ha sostenuto la spesa potrà richiedere il rimborso all'altro genitore entro il 15 del mese successivo, previa esibizione di idonea documentazione;
L'assegno unico va percepito, così come previsto per legge, nella misura del 50% dai genitori.
Ugualmente secondo legge vanno usufruite le detrazioni fiscali inerenti alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore, ossia nella nella misura del 50% da ciascuno genitori.
Stante la mancata costituzione della madre le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 A parziale modifica del decreto del Tribunale di Genova del 13/11/2020 (R.G. 4743/2020), con cui era stato ratificato l'accordo congiunto stipulato dal Sig. e dalla Sig.ra in ordine alla Pt_1 CP_1 regolamentazione del rapporti tra i genitori e il figlio Per_1
1. Conferma l'affidamento in regime condiviso ad entrambi i genitori del figlio nato a [...] il [...] Per_1
2. Dispone la collocazione prevalente presso il padre, autorizzando il cambio di residenza del minore in Genova, in via Casata Centuriona 6/21A;
3. Revoca il diritto di assegnazione a favore della sig.ra sulla ex casa CP_1 familiare, sita in Genova via del Commercio 82/19, essendo venuti meno i presupposti per la sua conferma, con ogni conseguente provvedimento;
4. Dispone il mantenimento diretto del figlio minore da parte dei Per_1 genitori nei periodi in cui il figlio sta con ciascuno di essi;
5. Di conseguenza esonera il signor stante la collocazione Parte_1 prevalente del figlio minore presso il padre, e/o della sua gestione Per_1 diretta con la madre, dal versamento dell'assegno di mantenimento mensile a favore della signora CP_1
6. Dispone che la madre possa vedere il figlio a fine settimana Per_1 alternati dal venerdì dall'uscita da scuola;
7. Dispone che la madre possa tenere il figlio tutti i lunedì e venerdì dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola o dal padre;
8. Per quanto riguarda le festività infrannuali:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10 a) tre festività infra annuali per ciascun genitore, tra le seguenti: 25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, 24 giugno (Santo Patrono di Genova), 1°novembre, 8 dicembre, da suddividere col criterio dell'alternanza con la madre;
dalle ore 10 del giorno festivo alla mattina dopo, accompagnandoli a scuola (o a casa della madre entro le ore 10 se non c'è scuola); b) per il 2026 col padre il 25/4/26, il 2/6/26, l'1/11/26, le restanti con la madre e così di seguito, alternando di anno in anno;
c) vacanze natalizie, dal 23 al 30.12 (1°periodo) o dal 30.12 al 7.1 (2°periodo); il 26/12 i figli staranno col genitore cui compete il 2°periodo; i suddetti periodi saranno alternati in modo che i figli trascorrano il 25/12 un anno con l'uno e l'anno successivo con l'altro genitore;
per iniziare, nel 2026, 1°periodo con la madre;
d) vacanze pasquali, 2 gg per ciascun genitore (sabato e domenica con uno, lunedì e martedì con l'altro, alternando); per iniziare, nel 2026 sabato e domenica col padre;
e) settimana bianca alternata di anno in anno tra i genitori;
f) vacanze scolastiche estive, 2 settimane, anche non consecutive, per ciascun genitore, da concordare di anno in anno entro il 31 maggio, in funzione dei reciproci impegni lavorativi;
Durante i periodi prolungati di permanenza della prole presso l'uno o l'altro genitore, sono sospese le ordinarie modalità di visita.
9. Dispone che entrambi i genitori debbano contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore secondo il protocollo del tribunale di Genova del 15/9/2016 noto alle Parti e, per l'effetto, colui che ha sostenuto la spesa potrà richiedere il rimborso all'altro genitore entro il 15 del mese successivo, previa esibizione di idonea documentazione;
10. Dispone che l'assegno unico debba essere percepito, così come previsto per legge, nella misura del 50% dai genitori;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 11 11. Disporre che le detrazioni fiscali inerenti alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore debbano essere godute nella misura del 50% da ciascuno genitori, così come previsto per legge;
Fermo nel resto. Spese compensate.
Così deciso in Genova il giorno 24/10/2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 12
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8219/2024 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/04/1988 ed elettivamente domiciliato in Via XX Settembre 29/16, Genova
(GE), presso e nello studio dell'Avv. ORLANDO GIULIA (C.F.
) che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti C.F._2
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] CP_1 C.F._3
21/08/1992
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, previe le declaratorie del caso, previa ammissione dei mezzi di prova ritenuti opportuni, accertati i fatti esposti e documentati, per le ragioni di cui nel presente atto, modificare le condizioni di cui al decreto del 13/11/2020 avente ad oggetto l'affidamento del minore e le questioni Per_1 economiche inerenti al suo mantenimento, come segue, sostit to con le nuove condizioni il precedente decreto :
1. Confermare l'affidamento in regime condiviso ad entrambi i genitori del figlio
nato a [...] il [...], con collocazione prevalente presso il padre, Per_1 do il cambio di residenza del minore in Genova, in via Casata Centuriona 6/21A;
2. Revocare il diritto di assegnazione sulla ex casa familiare, sita in Genova via del Commercio 82/19, essendo venuti meno i presupposti per la sua conferma, con ogni conseguente provvedimento;
3. Esonerare il signor stante la collocazione prevalente del figlio minore Parte_1 presso il p ua gestione diretta con la madre, dal versamento Per_1
o di mantenimento mensile a favore della signora CP_1
4. Disporre il divieto di postare foto del minore sui social network senza l'autorizzazione dell'altro genitore e/o disporre che il volto del minore venga oscurato;
5. Disporre che la madre possa vedere il figlio a fine settimana alternati, Per_1 nonché tutti i lunedì e venerdì e/o con le modalità rnate ritenute dal tribunale che tengano nella debita considerazione l'impegno lavorativo della madre, privilegiando il padre stante la sua disponibilità quotidiana;
6. Disporre l'alternanza tra i genitori delle festività sia natalizie, pasquali che di quelle comandate, dandosi atto che la scorsa vigilia di Natale è stato tenuto per la Per_1 prima volta dal padre, sicchè anche la vigilia di Natale 2024 la trascorrerà col Per_1 padre, così come quella del 2025 e poi seguirà l'alternanza;
7. Disporre che entrambi i genitori debbano contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore secondo il protocollo del tribunale di Genova del 15/9/2016 noto alle Parti e, per l'effetto, colui che ha sostenuto la spesa potrà richiedere il rimborso all'altro genitore entro il 15 del mese successivo, previa esibizione di idonea documentazione;
8. Disporre che l'assegno unico debba essere percepito, così come previsto per legge, nella misura del 50% dai genitori;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2
9. Disporre che le detrazioni fiscali inerenti alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore debbano essere godute nella misura del 50% da ciascuno genitori, così come previsto per legge;
10. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “che il Tribunale di Genova, fermo restando l'affidamento condiviso del minore, ridetermini le condizioni degli incontri con i genitori, e del suo mantenimento alla luce della capacità economica delle parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto in data 09/08/2024 dal Sig. nei confronti Pt_1 della Sig.ra al fine di ottenere l'affido condiviso del figlio CP_1 Per_1
(nato a [...] il [...]) in favore di entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso il padre;
con revoca nei confronti della Sig.ra del diritto di assegnazione dell'ex casa familiare;
con CP_1 richiesta, stante la collocazione del minore presso il padre, di esonerare quest'ultimo dal versamento dell'assegno di mantenimento mensile a favore della Sig.ra con il divieto di postare foto del minore sui CP_1 social network senza l'autorizzazione dell'altro genitore e/o di oscurarne il volto;
con possibilità per la Sig.ra di vedere il figlio a fine CP_1 Per_1 settimana alternati, nonché tutti i lunedì e venerdì e/o con le modalità e nelle giornate ritenute dal tribunale che tengano nella debita considerazione l'impegno lavorativo della madre, privilegiando il padre stante la sua disponibilità quotidiana;
con alternanza tra i genitori delle festività sia natalizie, pasquali che di quelle comandate, dandosi atto che la scorsa vigilia di Natale è stato tenuto per la prima volta dal padre, Per_1 sicchè anche la vigilia di Natale 2024 la trascorrerà col padre, Per_1 così come quella del 2025 e poi seguirà l'alternanza; con contribuzione di entrambi i genitori nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore e con rimborso al genitore che ha sostenuto la spesa entro il 15 del mese successivo (previa esibizione di idonea documentazione); con percezione dell'assegno unico nella misura del 50% dei genitori, oltre che la possibilità per i genitori di godere nella misura del 50% ciascuno delle detrazioni fiscali inerenti alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore.
Rilevato in particolare che:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 a) dalla convivenza more uxorio tra il Sig. e la Sig.ra è nato Pt_1 CP_1
a Genova (GE) in data 22/05/2018 il figlio Per_1
b) mediante decreto del 13/11/2020 (R.G. 4743/2020), il Tribunale di Genova ha ratificato l'accordo congiunto stipulato dal Sig. e Pt_1 dalla Sig.ra avente ad oggetto l'affidamento condiviso del figlio CP_1 minore ed i relativi oneri di mantenimento;
c) il ricorrente mediante ricorso introduttivo del 09/08/2024, tenuto conto dell'età del figlio e del sopraggiungere di nuovi fatti, ha Per_1 chiesto la modifica del già menzionato accordo, deducendo, in particolare che:
• subito dopo il procedimento di affidamento del minore Per_1 con collocazione presso la madre e diritto di assegnazione dell'immobile dell'ex casa familiare (sul quale grava mutuo ipotecario, le cui rate sono pagate al 50% tra gli odierni antagonisti), la Sig.ra ha assunto un atteggiamento CP_1 fortemente prevaricatorio in merito alla gestione del figlio minore, contravvenendo a quanto illo tempore statuito;
• la Sig.ra dopo il decreto di cui si chiede la modifica, non CP_1 ha provveduto al pagamento delle spese inerenti al gas della ex casa familiare, tanto che è pervenuto un sollecito di quasi 1.000,00 euro all'odierno ricorrente;
• la Sig.ra spesso ha accampato scuse e pretesti per non far CP_1 vedere al padre e solo a decorrere dal 01/05/2021 la Per_1 stessa si è convinta a far pernottare il figlio dal padre;
• quando l'esponente ha fatto conoscere a la propria Per_1 compagna, Sig.ra con la quale ha una stabile Persona_2 relazione more uxorio e con la quale il minore va molto d'accordo, sono ricominciati gli atteggiamenti di prevaricazione da parte della Sig.ra CP_1
• ad oggi la Sig.ra percepisce in via esclusiva l'assegno CP_1 unico per il figlio Per_1
• la Sig.ra non ha mai fatto vedere i documenti medici e/o i CP_1 referti delle visite specialistiche alle quali è stato sottoposto il minore e, senza l'autorizzazione dell'esponente, pubblica immagini del minore ben visibili sui social network;
• a partire da giugno 2023, la Sig.ra ha iniziato una relazione CP_1 sentimentale col Sig. (il quale va molto Controparte_2
d'accordo anche con ed ha contemporaneamente Per_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 iniziato a lasciare più spesso al padre (anche molto di Per_1 più di quanto previsto nel citato accordo);
• dal mese di novembre 2023 la Sig.ra convive stabilmente CP_1 con il nuovo compagno nell'ex casa familiare;
• ha espresso il desiderio di voler stare sempre di più dal Per_1 padre;
• l'esponente, unitamente alla sua nuova compagna, Sig.ra Per_2 ha acceso un mutuo al fine di acquistare l'immobile sito in Genova, Via Casata Centuriona 6 sc. A/21 che sarà intestato unicamente alla Sig.ra Per_2
• la Sig.ra sta aspettando un bambino che dovrebbe nascere Per_2 entro la fine dell'anno ed è ferma dal lavoro dal 23/05/2024;
• se fosse collocato in via prevalente dal padre, Per_1 sicuramente la nascita del nuovo fratellino sarebbe per lui fonte di gioia e si sentirebbe parte integrante della nuova famiglia (la Sig.ra non è d'accordo su tale domanda perché ciò le CP_1 comporta sia il venire meno del contributo al mantenimento del minore, sia la revoca del diritto di assegnazione dell'ex casa familiare);
• la Sig.ra è estetista in proprio con orari di lavoro che la CP_1 occupano il martedì-mercoledì-giovedì e sabato dalle 9,30 alle 19,30, con festa il lunedì e il venerdì;
• la Sig.ra la quale svolge attività come addetta alla vendita Per_2 di prodotti della salumeria con turni flessibili, è attualmente in maternità a rischio ed è quindi disponibile ad occuparsi di nel caso in cui non ci sia il di lui padre;
Per_1
• il Sig. attuale compagno della Sig.ra svolge CP_2 CP_1 attività lavorativa che lo tiene impegnato tutto il giorno;
• i nonni paterni, che abitano proprio nello stesso stabile dell'unità immobiliare che l'esponente sta acquistando, non svolgono alcuna attività lavorativa e sono quindi disponibili a sopperire ad eventuali impedimenti del Sig. Pt_1
• i nonni paterni hanno altresì una casa di proprietà a Torriglia con un giardino dove si reca molto volentieri;
Per_1
• i nonni materni, pur essendo figure presenti nella vita di sono ancora in età lavorativa (la nonna materna, Per_1
, è psicologa infantile e il nonno materno, Persona_3 Per_4
è rappresentante di costumi da bagno) sicchè non possono
[...] garantire la disponibilità che invece offrono i nonni paterni;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 • quest'anno è stato iscritto dalla madre, contro il parere Per_1 del padre, alla scuola Prima elementare “Manfredi” a Nervi e, quindi, distante rispetto all'abitazione paterna e a quella dei nonni paterni, site rispettivamente, attualmente, in via Terpi 21/24A e via Casata Ceturiona 6/16A;
• frequenta un corso di nuoto due volte alla settimana: il Per_1 lunedì e il venerdì dalle 14 alle 15,00 ed è la madre che lo accompagna;
• il pediatra di AS, dott. , ha affermato che Persona_5 non è affetto da alcuna patologia, né assume Per_1 medicinali;
In punto lavorativo ed economico il Sig. ha precisato che lo stesso: Pt_1
• è disossatore presso LL Carni, corrente in Genova, Piazzale Bligny 2, e svolge il seguente orario di lavoro: lunedì- giovedì- venerdì e sabato dalle 4,45 alle 12,30/13,30; il martedì dalle 3,45 alle 12,30/13,30 e il mercoledì dalle 4,45 alle 16/16,30;
• guadagna euro 1.500,00 al mese per la suddetta attività lavorativa;
• sostiene un costo per l'affitto di via Terpi 21/24 di € 450,00 mensile;
• sostiene il 50% del mutuo dell'ex casa familiare per € 380,00 al mese;
• a breve avrà il contributo per il nuovo mutuo che la Sig.ra Ancora andrà a stipulare le cui rate mensili saranno di € 440,00 al mese, con amministrazione di € 150,00;
• provvede al mantenimento del figlio per € 331,20 al mese, nonché alle spese straordinarie che si attestano intorno al momento a € 50,00 al mese;
• poiché è sempre lui che va a prendere e portare a Per_1
Nervi, spende circa € 50 alla settimana, quando lo tiene in alternanza con la madre. d) alla luce dei fatti esposti, mediante ordinanza ex art. 473 -bis 22 c.p.c il Dr. Domenico Pellegrini ha nominato CTU la Dott.ssa Persona_6 ai fini dell'ascolto del minore Per_1
e) pertanto, in data 28/02/2025 la Dott.ssa , all'esito delle Per_6 operazioni peritali, ha così concluso:
“ sembra essere un bambino molto vivace e intelligente per la sua età. Ha Per_1 una grande immaginazione e sembra molto sicuro di sé quando parla delle sue esperienze e delle sue percezioni sulla famiglia e sulla vita in generale.
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È interessante notare come si senta a disagio quando percepisce di non Per_1 essere capito dagli altri bambini a scuola a causa delle sue storie "da cervelloni grandi". Questo potrebbe indicare che ha un vocabolario e un interesse per argomenti che vanno oltre l'età media dei suoi compagni, il che potrebbe renderlo più incline a cercare compagnia con adulti o con bambini più grandi.
Il fatto che viva con la mamma, ma stia cercando di andare a vivere con Per_1 il papà perché sente che lui si arrabbia meno potrebbe suggerire che preferisce un ambiente più tranquillo e meno conflittuale. Anche il fatto che la presenza del fidanzato della mamma, , sia positiva per lui, dimostra che la stabilità e la CP_2 presenza di figure significative giocano un ruolo importante nella sua vita.
Il suo interesse per la tecnologia e la sua conoscenza approfondita potrebbero essere indicativi di un bambino che ha una grande curiosità intellettuale e un approccio pratico nel cercare di comprendere il mondo che lo circonda.
Infine, la sua rappresentazione della famiglia come gatti, animali che secondo lui hanno poteri protettivi, suggerisce una certa affinità con gli animali e una percezione di sicurezza che potrebbe derivare dalla sua creatività e dalla sua immaginazione vivace.
In generale, sembra essere un bambino molto unico con una prospettiva particolare sulla vita e sulle relazioni familiari, caratteristiche che possono essere incoraggiate per supportare il suo sviluppo e la sua crescita emotiva e intellettuale.
La verbalizzazione di rivela diversi aspetti psicologici importanti, che Per_1 possono essere analizzati sotto diversi punti di vista:
1. Fantasia e Creatività: mostra una vivida immaginazione nel creare Per_1 storie e disegni. L'idea di trasformare una famiglia in animali e narrare una storia come "Il cobra gigante e i tre gatti" indica un mondo interiore ricco e fantasioso. Questo suggerisce che ha una capacità creativa sviluppata e potrebbe Per_1 trovare conforto e espressione attraverso l'arte e la narrativa.
2. Relazioni familiari: Le sue descrizioni delle dinamiche familiari rivelano una percezione sensibile e articolata dei genitori. esprime preferenze nel Per_1 passare del tempo con il padre e mostra un desiderio di relazionarsi in modi specifici con entrambi i genitori. La sua osservazione che il papà è "un po' più simpatico" suggerisce una percezione differenziata delle personalità parentali.
3. Gestione delle emozioni: La sua narrativa suggerisce anche una consapevolezza delle dinamiche emotive familiari. Il modo in cui descrive le reazioni della mamma e il suo desiderio di allontanarsi per farla calmare riflette una comprensione matura delle emozioni e delle dinamiche di conflitto e risoluzione.
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4. Relazioni sociali: parla anche delle sue interazioni sociali, Per_1 evidenziando sfumature di dinamiche di gruppo e di potere tra i suoi coetanei. La sua preoccupazione per una compagna di classe antipatica e il suo tentativo di comprendere e gestire le interazioni sociali mostrano una consapevolezza delle relazioni interpersonali e dei dinamismi sociali.
5. Adattamento ai cambiamenti: L'idea che potrebbe dover cambiare scuola a causa della distanza tra i genitori evidenzia una preoccupazione per i cambiamenti nelle sue routine e nelle sue relazioni, il che può influenzare il suo benessere emotivo e la sua stabilità.
In sintesi, l'analisi di questa verbalizzazione suggerisce che è un bambino Per_1 con una buona capacità di espressione e una profonda comprensione delle dinamiche familiari e sociali. Esplorare questi temi può aiutare a comprendere meglio le sue esigenze emotive e a supportarlo nel suo sviluppo sia personale che sociale.
Il bambino è sempre stato accompagnato dal padre;
non si è potuto osservare in modo diretto la relazione con la madre”.
f) all'udienza del 26/03/2025 davanti al dr. Domenico Pellegrini il Sig. ha dichiarato: “Quando io ho il weekend tengo il bambino anche due Pt_1 giorni a settimana. Quando non ho il weekend lo tengo tre giorni. Poi sta succedendo che poiché il bambino aveva piacere di stare da me me lo sta portando molto di più. Io lavoro dalle 03.00 alle 12.00 e quindi il pomeriggio lo posso tenere. Attualmente lo tenendo più di tre giorni nella settimana. Il lunedì e il giovedì sono i giorni di festa della madre. Va a scuola dall'altra parte di Genova anche se lo devo di fatto gestire io”.
Infine, l'Avv. Orlando ha insistito come in atti anche alla luce della relazione della Dott.ssa . Per_6
Va evidenziato che la madre non si è costituita nel presente procedimento.
Le richieste del padre sono accoglibili.
Va confermato l'affidamento in regime condiviso ad entrambi i genitori del figlio nato a [...] il [...]. Per_1
Va invece disposta la collocazione prevalente del minore presso il padre, autorizzando il cambio di residenza del minore in Genova, in via Casata Centuriona 6/21A.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 Di conseguenza va revocato il diritto di assegnazione a favore della madre sulla ex casa familiare, sita in Genova via del Commercio 82/19, essendo venuti meno i presupposti per la sua conferma, con ogni conseguente provvedimento.
Stante la collocazione prevalente presso il padre va esonerato il signor dal versamento dell'assegno di mantenimento mensile a Parte_1 favore della signora ogni genitore manterrà direttamente il CP_1 minore nei periodi di propria competenza.
Circa la richiesta di disporre il divieto di postare foto del minore sui social network senza l'autorizzazione dell'altro genitore e/o disporre che il volto del minore venga oscurato va ricordato che per postare le foto dei minori sui social occorre il consenso di entrambi i genitori. Di conseguenza non è necessario dare specifiche disposizioni.
Va disposto che la madre possa vedere il figlio a fine settimana Per_1 alternati, nonché tutti i lunedì e venerdì.
Va disposta l'alternanza tra i genitori delle festività sia natalizie, pasquali che di quelle durante l'anno.
Entrambi i genitori dovranno contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore secondo il protocollo del tribunale di Genova del 15/9/2016 noto alle Parti e, per l'effetto, colui che ha sostenuto la spesa potrà richiedere il rimborso all'altro genitore entro il 15 del mese successivo, previa esibizione di idonea documentazione;
L'assegno unico va percepito, così come previsto per legge, nella misura del 50% dai genitori.
Ugualmente secondo legge vanno usufruite le detrazioni fiscali inerenti alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore, ossia nella nella misura del 50% da ciascuno genitori.
Stante la mancata costituzione della madre le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 A parziale modifica del decreto del Tribunale di Genova del 13/11/2020 (R.G. 4743/2020), con cui era stato ratificato l'accordo congiunto stipulato dal Sig. e dalla Sig.ra in ordine alla Pt_1 CP_1 regolamentazione del rapporti tra i genitori e il figlio Per_1
1. Conferma l'affidamento in regime condiviso ad entrambi i genitori del figlio nato a [...] il [...] Per_1
2. Dispone la collocazione prevalente presso il padre, autorizzando il cambio di residenza del minore in Genova, in via Casata Centuriona 6/21A;
3. Revoca il diritto di assegnazione a favore della sig.ra sulla ex casa CP_1 familiare, sita in Genova via del Commercio 82/19, essendo venuti meno i presupposti per la sua conferma, con ogni conseguente provvedimento;
4. Dispone il mantenimento diretto del figlio minore da parte dei Per_1 genitori nei periodi in cui il figlio sta con ciascuno di essi;
5. Di conseguenza esonera il signor stante la collocazione Parte_1 prevalente del figlio minore presso il padre, e/o della sua gestione Per_1 diretta con la madre, dal versamento dell'assegno di mantenimento mensile a favore della signora CP_1
6. Dispone che la madre possa vedere il figlio a fine settimana Per_1 alternati dal venerdì dall'uscita da scuola;
7. Dispone che la madre possa tenere il figlio tutti i lunedì e venerdì dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola o dal padre;
8. Per quanto riguarda le festività infrannuali:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10 a) tre festività infra annuali per ciascun genitore, tra le seguenti: 25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, 24 giugno (Santo Patrono di Genova), 1°novembre, 8 dicembre, da suddividere col criterio dell'alternanza con la madre;
dalle ore 10 del giorno festivo alla mattina dopo, accompagnandoli a scuola (o a casa della madre entro le ore 10 se non c'è scuola); b) per il 2026 col padre il 25/4/26, il 2/6/26, l'1/11/26, le restanti con la madre e così di seguito, alternando di anno in anno;
c) vacanze natalizie, dal 23 al 30.12 (1°periodo) o dal 30.12 al 7.1 (2°periodo); il 26/12 i figli staranno col genitore cui compete il 2°periodo; i suddetti periodi saranno alternati in modo che i figli trascorrano il 25/12 un anno con l'uno e l'anno successivo con l'altro genitore;
per iniziare, nel 2026, 1°periodo con la madre;
d) vacanze pasquali, 2 gg per ciascun genitore (sabato e domenica con uno, lunedì e martedì con l'altro, alternando); per iniziare, nel 2026 sabato e domenica col padre;
e) settimana bianca alternata di anno in anno tra i genitori;
f) vacanze scolastiche estive, 2 settimane, anche non consecutive, per ciascun genitore, da concordare di anno in anno entro il 31 maggio, in funzione dei reciproci impegni lavorativi;
Durante i periodi prolungati di permanenza della prole presso l'uno o l'altro genitore, sono sospese le ordinarie modalità di visita.
9. Dispone che entrambi i genitori debbano contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore secondo il protocollo del tribunale di Genova del 15/9/2016 noto alle Parti e, per l'effetto, colui che ha sostenuto la spesa potrà richiedere il rimborso all'altro genitore entro il 15 del mese successivo, previa esibizione di idonea documentazione;
10. Dispone che l'assegno unico debba essere percepito, così come previsto per legge, nella misura del 50% dai genitori;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 11 11. Disporre che le detrazioni fiscali inerenti alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore debbano essere godute nella misura del 50% da ciascuno genitori, così come previsto per legge;
Fermo nel resto. Spese compensate.
Così deciso in Genova il giorno 24/10/2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
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