Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 2862
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Sentenza 29 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Affidamento condiviso

    La Corte ha confermato l'affidamento in regime condiviso ad entrambi i genitori del figlio.

  • Accolto
    Modifica collocazione prevalente

    La Corte ha disposto la collocazione prevalente del minore presso il padre, autorizzando il cambio di residenza.

  • Accolto
    Revoca assegnazione casa familiare

    La Corte ha revocato il diritto di assegnazione a favore della madre sulla ex casa familiare, essendo venuti meno i presupposti.

  • Accolto
    Esonero mantenimento mensile

    Stante la collocazione prevalente presso il padre, è stato esonerato il signor dal versamento dell'assegno di mantenimento mensile a favore della signora, disponendo il mantenimento diretto del figlio minore da parte dei genitori nei periodi di propria competenza.

  • Accolto
    Modalità di visita della madre

    La Corte ha disposto che la madre possa vedere il figlio a fine settimana alternati, nonché tutti i lunedì e venerdì.

  • Accolto
    Alternanza festività

    La Corte ha disposto l'alternanza tra i genitori delle festività sia natalizie, pasquali che di quelle durante l'anno, con specifiche modalità per le festività infrannuali, natalizie, pasquali, settimana bianca e vacanze estive.

  • Accolto
    Contributo 50% spese straordinarie

    La Corte ha disposto che entrambi i genitori debbano contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore secondo il protocollo del tribunale di Genova, con richiesta di rimborso entro il 15 del mese successivo previa esibizione di idonea documentazione.

  • Accolto
    Divisione assegno unico

    La Corte ha disposto che l'assegno unico debba essere percepito, così come previsto per legge, nella misura del 50% dai genitori.

  • Accolto
    Divisione detrazioni fiscali

    La Corte ha disposto che le detrazioni fiscali inerenti alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore debbano essere godute nella misura del 50% da ciascuno genitori, così come previsto per legge.

  • Rigettato
    Divieto postare foto minori

    La Corte ha ricordato che per postare le foto dei minori sui social occorre il consenso di entrambi i genitori, pertanto non è necessario dare specifiche disposizioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 2862
    Giurisdizione : Trib. Genova
    Numero : 2862
    Data del deposito : 29 dicembre 2025

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