TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/12/2025, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
1985.2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del dott. U. Scavuzzo, Presidente di Sezione, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1985.2021 R.G. TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...] Nazionale 351 cod. fisc. , elettivamente domiciliata in Spadafora (ME) via Nazionale C.F._1 451 presso lo studio dell'avv. Antonino Ripa, cod. fisc. pec: C.F._2 che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato ed Email_1 allegata alla citazione attrice E
corrente in Torino, via Corte d'Appello n. 11, P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona di un procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo del Foro di Catania (C.F.
, pec: – fax 095382264) ed elettivamente C.F._3 Email_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Pierfranco De Luca Manaò, sito in Messina, Via Università, 8, giusta procura generale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta Avente per oggetto: polizza assicurativa Conclusioni: come da verbale d'udienza di discussione del 27.11.2025 In fatto ed in diritto Nell'atto di citazione notificato alla corrente in Torino, via Corte Controparte_1
d'Appello n. 11, P.I. , in persona di un procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. Santo P.IVA_1 Spagnolo del Foro di Catania ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pierfranco De Luca Manaò, sito in Messina, Via Università, 8, giusta procura generale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, la sig.ra nata a [...] il [...] e residente in [...] cod. fisc. , premetteva di essere titolare e beneficiaria di una C.F._1 polizza assicurativa relativa alla protezione da infortuni e Malattie, denominata “UNICA REALE” stipulata in data 27.03.2017 con la società avente numero di polizza 2017/05/2698660; Parte_2 che la predetta polizza prevedeva, in caso di invalidità permanente da malattie, un risarcimento di €.200.000,00 con la franchigia del 24% nonché una rendita vitalizia da malattia di €.6.000,00; che la polizza nelle condizioni generali prevedeva i metodi di calcolo dei risarcimenti dovuti extra franchigia all'intestatario della polizza;
che, in data 19.03.2018, a seguito di visita pneumologica presso lo specialista dott. , di Persona_1 Messina, alla stessa attrice, in ragione dei disturbi respiratori accusati durante il sonno, era prescritto un esame denominato “polisonnografia”; che, effettuato tale esame in data 16.04.2018, alla stessa attrice era diagnosticata la seguente patologia: “Osas di grado moderato, motivo per il quale le era stato prescritto Cont l'utilizzo del respiratore CPAP fornito dall' di Messina in data 25.02.2019; che, dopo la stipula della polizza suddetta (Unica e precisamente a decorrere dal 18.05.2017 e successive visite del 25.10.2017 – CP_1 08.05.2018 – 05.09.2019 – 11.09.2019 – 24.06.2019, si era sottoposta a visita neurologica presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Messina e che in quella sede le era stata diagnosticata “Cefalea cronica refrattaria al trattamento”; che si era rivolta al dott. , componente delle commissioni per Persona_2 l'invalidità civile presso l'INPS di Messina, chiedendo la valutazione delle proprie patologie;
che il predetto consulente in data 11.10..2019 presso atto di tutta la documentazione sanitaria fornita dall'istante, effettuata, come detto, presso strutture pubbliche, accertate tutte le patologie lamentate dall'odierna attrice, concludeva determinando una invalidità permanente pari al 40% per l'OSAS e pari al 35% per la Cefalea cronica refrattaria 1985.2021 RG
al trattamento;
che, sulla base di quanto sopra esposto, l'attrice aveva formulato richiesta di risarcimento da malattie alla società che la predetta società aveva nominato un suo Parte_2 consulente;
che, in esito all'esame di rito, la convenuta aveva comunicato, con nota del 28 novembre 2019, che non avrebbe proceduto al versamento del chiesto indennizzo in quanto dall'esame della CTP era “emerso che la percentuale dei postumi invalidanti che possono residuare è inferiore alla franchigia contrattuale del 24% prevista dall'art.
5.1.1 lettera A delle condizioni generali di assicurazione”; che, con nota del 25 luglio 2020, aveva contestato gli esiti dell'istruttoria e invitato la società , ad aderire Parte_2 ad una convenzione assistita secondo i termini e le modalità stabilite dalla legge ed anche in ossequio alla disposizione dell'art. 19.7 delle condizioni generali di polizza, invito al quale non era seguita l'adesione della convenuta;
che a nulla rilevava che al momento della stipula della polizza su indicata v'era ancora vigente ed efficace altra analoga polizza;
che, in conseguenza delle malattie accertate alla istante, tutte sopraggiunte successivamente alla stipula del contratto di polizza assicurativa n. 2017/05/2698660 del 27.03.2017 con la società , l'istante, a fronte di una invalidità permanete pari al 40% per OSAS – Parte_2 35% per cefalea cronica refrattaria al trattamento, l'attrice aveva diritto, per la patologia OSAS (sindrome delle apnee notturne) un indennizzo pari a €.80.000,00 e per la diversa patologia Cefalea cronica refrattaria al trattamento un indennizzo pari a €.70.000,00; ciò premesso e dedotto, chiedeva
“1) Ritenere e dichiarare che la istante è affetta da malattie invalidanti nella misura del 40% per OSAS e del 35% per cefalea cronica refrattaria al trattamento, cosi come descritte in premessa, tutte sorte ed accertate dopo la stipula della polizza assicurativa n. 2017/05/2698660 del 27.03.2017, giusta documentazione allegata;
2) Ritenere e dichiarare che l'attrice ha diritto al risarcimento del danno cosi come previsto e superiormente quantificato giuste disposizione indicate nella succitata polizza nella misura di €.150.000,00 (€.80.000,00 +
€.70.000,00) o la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo legge;
3) Conseguentemente condannare la società in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, che copre i rischi da malattia della istante, giusta polizza n. 2017/05/2698660 per le causali di cui in premessa, al pagamento della somma di €. 150.000,00 o la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa otre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della denuncia all'assicurazione al soddisfo;
4) In via istruttoria, preliminarmente ammettersi consulenza tecnica d'ufficio medico legale al fine di accertare la natura, entità, durata ed esiti permanentemente invalidanti delle malattie dall'attrice e l'ammontare del loro risarcimento in conseguenza della polizza Suindicata;
6) Con vittoria di spese e compensi del giudizio;
7) Con riserva di articolare e richiedere ulteriori mezzi di prova che appariranno utili e conducenti anche in relazione alle eccezioni e difese di controparte, nonché di articolare richieste istruttorie utili e conducenti ex art. 183 c.p.c.” Si costituiva la corrente in Torino, via Corte d'Appello n. 11, Controparte_1 P.I. , in persona di un procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo del P.IVA_1 Foro di Catania (C.F. , pec: – C.F._3 Email_2 fax 095382264) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pierfranco De Luca Manaò, sito in Messina, Via Università, 8, giusta procura generale alle liti in calce alla comparsa di costituzione, al quale rilevava che ancor prima della decorrenza del contratto assicurativo, l'attrice era affetta da plurime e note patologie delle quali, al momento della stipula della polizza, l'attrice aveva omesso di riferire;
che l'attrice aveva già stipulato altro analogo contratto assicurativo
[...] ; che l'attrice fin dal 2015 era stata dichiarata invalida dall'INPS al 67% con riduzione CP_3 permanente della capacità lavorativa con disabilità cardiocircolatorie, limitazioni funzionali movimenti articolari e disabilità mentali;
che l'attrice in una missiva del dicembre 2020 aveva confermato di aver reso al momento della stipula false dichiarazioni;
evidenziava l'inoperatività della polizza anche in ragione delle franchigie convenute;
chiedeva il rigetto delle domande con la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni da lite temeraria. Il Giudice concedeva termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. per il deposito delle memorie. Nella prima memoria parte attrice chiedeva c.t.u. medico legale. Nella seconda memoria parte convenuta evidenziava che parte attrice non aveva contestato di aver omesso di riferire alla compagine convenuta al momento della stipula del contratto informazioni decisive sul suo stato di salute preesistente al contratto;
chiedeva, subordinatamente, disporsi c.t.u. Espletata la c.t.u., il Giudice designato, avviava il processo alla fase decisoria;
la causa era decisa alla data del 27.11.2025; a detta udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa. 1985.2021 RG
La domanda di parte attrice è infondata nel merito e va rigettata e ciò per quanto di ragione.
è titolare e beneficiaria di una polizza assicurativa (n. 2017/05/2698660) Parte_1 relativa alla protezione da infortuni e Malattie, denominata “UNICA REALE” stipulata in data 27.03.2017 con la società convenuta che, invero, prevede, in caso di invalidità permanente da malattie, un risarcimento di € 200.000,00 con la franchigia del 24%, nonché una rendita vitalizia da malattia di €.6.000,00 e, più nel dettaglio, prevede l'indennizzo per invalidità permanente determinata da malattia conseguente a situazione patologica insorta successivamente all'effetto del contratto.
Orbene, parte attrice a fronte dell'eccezione di parte convenuta avente ad oggetto la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, esistente a carico dell'assicurato (l'attrice), di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio (art. 1892 c.c.), nulla ha replicato sostanzialmente confermando di aver omesso di fornire alla società convenuta al momento della stipula informazioni decisive sul suo stato di salute che avrebbero certamente indotto la compagine assicurativa a diversamente valutare la stipula della polizza;
che l'omissione sia dolosa – e non solo colposa – si ricava dai molteplici documenti agli atti del giudizio [(verbale di accertamento dell'invalidità civile eseguito presso l' di Messina in data 30.6.2014: CP_2
“…Sindrome ansioso depressiva. Poliartrosi con cifoscoliosi vertebrale e sindrome tricompartimentale ginocchio dx… 55%…”; verbale di accertamento dell'invalidità civile eseguito presso il C.M.L. I.N.P.S. di Messina in data 14.1.2015: “…Cardiopatia ipertensiva. Diverticolosi del colon. Poliartrosi a media incidenza funzionale. Sindrome depressiva…67%”; contratto di polizza Allianz S.p.A. n. 253689495 datato 29.11.2016: “… invalidità permanente da malattia…franchigia 24%…invalidità permanente da malattia…franchigia 66%…”; allegato al precedente contratto, questionario sanitario recante biffature negative per patologie cardio-vascolari, respiratorie, gastrointestinali, uro-genitali, endocrine, osteoarticolari, ematologiche, neoplastiche, immunologiche;
contratto di polizza n. 2017/05/2698660 datato CP_1 Parte_2
27.3.2017: “…Sezione infortuni - Garanzie: invalidità permanente da infortunio…franchigia 3%…Sezione malattie: invalidità permanente da malattia…franchigia 24%…garantisce l'indennizzo per invalidità permanente determinata da malattia conseguente a situazione patologica insorta successivamente all'effetto del contratto;
verificatasi non oltre un anno dalla scadenza del contratto (purché la malattia che la determina sia insorta prima della scadenza del contratto stesso). Il grado di invalidità è accertato con riferimento ai criteri di valutazione stabiliti dall'articolo 7.1…con riferimento ai valori ed ai criteri indicati nelle tabelle (C.P.R. 30.6.1965, n 1124…)”; allegato CP_4 al precedente contratto, questionario sanitario recante biffature negative per patologie cardio- vascolari, respiratorie, gastrointestinali, uro-genitali, endocrine, osteoarticolari, ematologiche, neoplastiche, immunologiche “negli ultimi 5 anni”] dai quali ben può ricavarsi che delle patologie in essi descritti nessuna informazione l'attrice ha reso alla compagine convenuta al momento della stipula del contratto del marzo del 2017; v'è evidenza, inoltre, che al momento della stipula del contratto l'attrice già soffriva di “Cardiopatia ipertensiva. Diverticolosi del colon. Poliartrosi a media incidenza funzionale. Sindrome depressiva”, circostanza taciuta nel questionario sanitario allegato al contratto di polizza in esame;
fermo l'ulteriore e assorbente rilievo che l'invalidità permanente accertata dal c.t.u. nominato non supera il valore previsto per la franchigia indicato nel contratto di polizza. Evidente la specifica condotta abusiva da imputare all'attrice soccombente, invero, legittimante la condanna di quest'ultima – chiesta da parte convenuta - ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c. al risarcimento dei danni cagionati alla società convenuta che possono liquidarsi in euro 3.000,00 omnia, oltre interessi dalla data della presente statuizione e fino al pagamento effettivo. In applicazione dell'ultimo comma dell'art 96 c.p.c. parte attrice va condannata al pagamento in favore della della somma di euro 3.000,00. Controparte_5 Parte attrice va condannata, quindi, al pagamento in favore della società convenuta delle spese di lite liquidate in dispositivo (valore della causa indeterminabile complessità bassa, parametri minimi, quattro fasi del giudizio con l'esclusione della fase istruttoria); spese di c.t.u. come liquidate 1985.2021 RG
in atti a carico della parte attrice con il diritto della convenuta di ripetere quanto eventualmente al detto titolo già versato al c.t.u.
P.Q.M.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 1985.2021 R.G. promossa da
nata a [...] il [...] e residente in [...] cod. fisc. , elettivamente domiciliata in Spadafora (ME) C.F._1 via Nazionale 451 presso lo studio dell'avv. Antonino Ripa, cod. fisc. pec: C.F._2 che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato Email_1 ed allegata alla citazione, attrice, contro corrente in Torino, via Controparte_1 Corte d'Appello n. 11, P.I. , in persona di un procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1 Santo Spagnolo del Foro di Catania (C.F. , pec: C.F._3
– fax 095382264) ed elettivamente domiciliata presso Email_2 lo studio dell'avv. Pierfranco De Luca Manaò, sito in Messina, Via Università, 8, giusta procura generale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, parte convenuta, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede,
1) rigetta le domande dell'attrice;
2) condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di euro 3.000,00 oltre interessi legali dalla presente statuizione e fino al soddisfo;
3) condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che liquida in complessivi
3.809,00 oltre s.g. al 15%, iva e cassa;
spese di c.t.u. come liquidate in atti a carico della parte attrice con il diritto della convenuta di ripetere quanto eventualmente al detto titolo già versato al c.t.u.;
4) condanna l'attrice al pagamento in favore della della somma di euro 3.000,00. Controparte_5
Così deciso in Messina, il 2.12.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del dott. U. Scavuzzo, Presidente di Sezione, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1985.2021 R.G. TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...] Nazionale 351 cod. fisc. , elettivamente domiciliata in Spadafora (ME) via Nazionale C.F._1 451 presso lo studio dell'avv. Antonino Ripa, cod. fisc. pec: C.F._2 che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato ed Email_1 allegata alla citazione attrice E
corrente in Torino, via Corte d'Appello n. 11, P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona di un procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo del Foro di Catania (C.F.
, pec: – fax 095382264) ed elettivamente C.F._3 Email_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Pierfranco De Luca Manaò, sito in Messina, Via Università, 8, giusta procura generale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta Avente per oggetto: polizza assicurativa Conclusioni: come da verbale d'udienza di discussione del 27.11.2025 In fatto ed in diritto Nell'atto di citazione notificato alla corrente in Torino, via Corte Controparte_1
d'Appello n. 11, P.I. , in persona di un procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. Santo P.IVA_1 Spagnolo del Foro di Catania ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pierfranco De Luca Manaò, sito in Messina, Via Università, 8, giusta procura generale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, la sig.ra nata a [...] il [...] e residente in [...] cod. fisc. , premetteva di essere titolare e beneficiaria di una C.F._1 polizza assicurativa relativa alla protezione da infortuni e Malattie, denominata “UNICA REALE” stipulata in data 27.03.2017 con la società avente numero di polizza 2017/05/2698660; Parte_2 che la predetta polizza prevedeva, in caso di invalidità permanente da malattie, un risarcimento di €.200.000,00 con la franchigia del 24% nonché una rendita vitalizia da malattia di €.6.000,00; che la polizza nelle condizioni generali prevedeva i metodi di calcolo dei risarcimenti dovuti extra franchigia all'intestatario della polizza;
che, in data 19.03.2018, a seguito di visita pneumologica presso lo specialista dott. , di Persona_1 Messina, alla stessa attrice, in ragione dei disturbi respiratori accusati durante il sonno, era prescritto un esame denominato “polisonnografia”; che, effettuato tale esame in data 16.04.2018, alla stessa attrice era diagnosticata la seguente patologia: “Osas di grado moderato, motivo per il quale le era stato prescritto Cont l'utilizzo del respiratore CPAP fornito dall' di Messina in data 25.02.2019; che, dopo la stipula della polizza suddetta (Unica e precisamente a decorrere dal 18.05.2017 e successive visite del 25.10.2017 – CP_1 08.05.2018 – 05.09.2019 – 11.09.2019 – 24.06.2019, si era sottoposta a visita neurologica presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Messina e che in quella sede le era stata diagnosticata “Cefalea cronica refrattaria al trattamento”; che si era rivolta al dott. , componente delle commissioni per Persona_2 l'invalidità civile presso l'INPS di Messina, chiedendo la valutazione delle proprie patologie;
che il predetto consulente in data 11.10..2019 presso atto di tutta la documentazione sanitaria fornita dall'istante, effettuata, come detto, presso strutture pubbliche, accertate tutte le patologie lamentate dall'odierna attrice, concludeva determinando una invalidità permanente pari al 40% per l'OSAS e pari al 35% per la Cefalea cronica refrattaria 1985.2021 RG
al trattamento;
che, sulla base di quanto sopra esposto, l'attrice aveva formulato richiesta di risarcimento da malattie alla società che la predetta società aveva nominato un suo Parte_2 consulente;
che, in esito all'esame di rito, la convenuta aveva comunicato, con nota del 28 novembre 2019, che non avrebbe proceduto al versamento del chiesto indennizzo in quanto dall'esame della CTP era “emerso che la percentuale dei postumi invalidanti che possono residuare è inferiore alla franchigia contrattuale del 24% prevista dall'art.
5.1.1 lettera A delle condizioni generali di assicurazione”; che, con nota del 25 luglio 2020, aveva contestato gli esiti dell'istruttoria e invitato la società , ad aderire Parte_2 ad una convenzione assistita secondo i termini e le modalità stabilite dalla legge ed anche in ossequio alla disposizione dell'art. 19.7 delle condizioni generali di polizza, invito al quale non era seguita l'adesione della convenuta;
che a nulla rilevava che al momento della stipula della polizza su indicata v'era ancora vigente ed efficace altra analoga polizza;
che, in conseguenza delle malattie accertate alla istante, tutte sopraggiunte successivamente alla stipula del contratto di polizza assicurativa n. 2017/05/2698660 del 27.03.2017 con la società , l'istante, a fronte di una invalidità permanete pari al 40% per OSAS – Parte_2 35% per cefalea cronica refrattaria al trattamento, l'attrice aveva diritto, per la patologia OSAS (sindrome delle apnee notturne) un indennizzo pari a €.80.000,00 e per la diversa patologia Cefalea cronica refrattaria al trattamento un indennizzo pari a €.70.000,00; ciò premesso e dedotto, chiedeva
“1) Ritenere e dichiarare che la istante è affetta da malattie invalidanti nella misura del 40% per OSAS e del 35% per cefalea cronica refrattaria al trattamento, cosi come descritte in premessa, tutte sorte ed accertate dopo la stipula della polizza assicurativa n. 2017/05/2698660 del 27.03.2017, giusta documentazione allegata;
2) Ritenere e dichiarare che l'attrice ha diritto al risarcimento del danno cosi come previsto e superiormente quantificato giuste disposizione indicate nella succitata polizza nella misura di €.150.000,00 (€.80.000,00 +
€.70.000,00) o la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo legge;
3) Conseguentemente condannare la società in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, che copre i rischi da malattia della istante, giusta polizza n. 2017/05/2698660 per le causali di cui in premessa, al pagamento della somma di €. 150.000,00 o la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa otre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della denuncia all'assicurazione al soddisfo;
4) In via istruttoria, preliminarmente ammettersi consulenza tecnica d'ufficio medico legale al fine di accertare la natura, entità, durata ed esiti permanentemente invalidanti delle malattie dall'attrice e l'ammontare del loro risarcimento in conseguenza della polizza Suindicata;
6) Con vittoria di spese e compensi del giudizio;
7) Con riserva di articolare e richiedere ulteriori mezzi di prova che appariranno utili e conducenti anche in relazione alle eccezioni e difese di controparte, nonché di articolare richieste istruttorie utili e conducenti ex art. 183 c.p.c.” Si costituiva la corrente in Torino, via Corte d'Appello n. 11, Controparte_1 P.I. , in persona di un procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo del P.IVA_1 Foro di Catania (C.F. , pec: – C.F._3 Email_2 fax 095382264) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pierfranco De Luca Manaò, sito in Messina, Via Università, 8, giusta procura generale alle liti in calce alla comparsa di costituzione, al quale rilevava che ancor prima della decorrenza del contratto assicurativo, l'attrice era affetta da plurime e note patologie delle quali, al momento della stipula della polizza, l'attrice aveva omesso di riferire;
che l'attrice aveva già stipulato altro analogo contratto assicurativo
[...] ; che l'attrice fin dal 2015 era stata dichiarata invalida dall'INPS al 67% con riduzione CP_3 permanente della capacità lavorativa con disabilità cardiocircolatorie, limitazioni funzionali movimenti articolari e disabilità mentali;
che l'attrice in una missiva del dicembre 2020 aveva confermato di aver reso al momento della stipula false dichiarazioni;
evidenziava l'inoperatività della polizza anche in ragione delle franchigie convenute;
chiedeva il rigetto delle domande con la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni da lite temeraria. Il Giudice concedeva termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. per il deposito delle memorie. Nella prima memoria parte attrice chiedeva c.t.u. medico legale. Nella seconda memoria parte convenuta evidenziava che parte attrice non aveva contestato di aver omesso di riferire alla compagine convenuta al momento della stipula del contratto informazioni decisive sul suo stato di salute preesistente al contratto;
chiedeva, subordinatamente, disporsi c.t.u. Espletata la c.t.u., il Giudice designato, avviava il processo alla fase decisoria;
la causa era decisa alla data del 27.11.2025; a detta udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa. 1985.2021 RG
La domanda di parte attrice è infondata nel merito e va rigettata e ciò per quanto di ragione.
è titolare e beneficiaria di una polizza assicurativa (n. 2017/05/2698660) Parte_1 relativa alla protezione da infortuni e Malattie, denominata “UNICA REALE” stipulata in data 27.03.2017 con la società convenuta che, invero, prevede, in caso di invalidità permanente da malattie, un risarcimento di € 200.000,00 con la franchigia del 24%, nonché una rendita vitalizia da malattia di €.6.000,00 e, più nel dettaglio, prevede l'indennizzo per invalidità permanente determinata da malattia conseguente a situazione patologica insorta successivamente all'effetto del contratto.
Orbene, parte attrice a fronte dell'eccezione di parte convenuta avente ad oggetto la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, esistente a carico dell'assicurato (l'attrice), di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio (art. 1892 c.c.), nulla ha replicato sostanzialmente confermando di aver omesso di fornire alla società convenuta al momento della stipula informazioni decisive sul suo stato di salute che avrebbero certamente indotto la compagine assicurativa a diversamente valutare la stipula della polizza;
che l'omissione sia dolosa – e non solo colposa – si ricava dai molteplici documenti agli atti del giudizio [(verbale di accertamento dell'invalidità civile eseguito presso l' di Messina in data 30.6.2014: CP_2
“…Sindrome ansioso depressiva. Poliartrosi con cifoscoliosi vertebrale e sindrome tricompartimentale ginocchio dx… 55%…”; verbale di accertamento dell'invalidità civile eseguito presso il C.M.L. I.N.P.S. di Messina in data 14.1.2015: “…Cardiopatia ipertensiva. Diverticolosi del colon. Poliartrosi a media incidenza funzionale. Sindrome depressiva…67%”; contratto di polizza Allianz S.p.A. n. 253689495 datato 29.11.2016: “… invalidità permanente da malattia…franchigia 24%…invalidità permanente da malattia…franchigia 66%…”; allegato al precedente contratto, questionario sanitario recante biffature negative per patologie cardio-vascolari, respiratorie, gastrointestinali, uro-genitali, endocrine, osteoarticolari, ematologiche, neoplastiche, immunologiche;
contratto di polizza n. 2017/05/2698660 datato CP_1 Parte_2
27.3.2017: “…Sezione infortuni - Garanzie: invalidità permanente da infortunio…franchigia 3%…Sezione malattie: invalidità permanente da malattia…franchigia 24%…garantisce l'indennizzo per invalidità permanente determinata da malattia conseguente a situazione patologica insorta successivamente all'effetto del contratto;
verificatasi non oltre un anno dalla scadenza del contratto (purché la malattia che la determina sia insorta prima della scadenza del contratto stesso). Il grado di invalidità è accertato con riferimento ai criteri di valutazione stabiliti dall'articolo 7.1…con riferimento ai valori ed ai criteri indicati nelle tabelle (C.P.R. 30.6.1965, n 1124…)”; allegato CP_4 al precedente contratto, questionario sanitario recante biffature negative per patologie cardio- vascolari, respiratorie, gastrointestinali, uro-genitali, endocrine, osteoarticolari, ematologiche, neoplastiche, immunologiche “negli ultimi 5 anni”] dai quali ben può ricavarsi che delle patologie in essi descritti nessuna informazione l'attrice ha reso alla compagine convenuta al momento della stipula del contratto del marzo del 2017; v'è evidenza, inoltre, che al momento della stipula del contratto l'attrice già soffriva di “Cardiopatia ipertensiva. Diverticolosi del colon. Poliartrosi a media incidenza funzionale. Sindrome depressiva”, circostanza taciuta nel questionario sanitario allegato al contratto di polizza in esame;
fermo l'ulteriore e assorbente rilievo che l'invalidità permanente accertata dal c.t.u. nominato non supera il valore previsto per la franchigia indicato nel contratto di polizza. Evidente la specifica condotta abusiva da imputare all'attrice soccombente, invero, legittimante la condanna di quest'ultima – chiesta da parte convenuta - ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c. al risarcimento dei danni cagionati alla società convenuta che possono liquidarsi in euro 3.000,00 omnia, oltre interessi dalla data della presente statuizione e fino al pagamento effettivo. In applicazione dell'ultimo comma dell'art 96 c.p.c. parte attrice va condannata al pagamento in favore della della somma di euro 3.000,00. Controparte_5 Parte attrice va condannata, quindi, al pagamento in favore della società convenuta delle spese di lite liquidate in dispositivo (valore della causa indeterminabile complessità bassa, parametri minimi, quattro fasi del giudizio con l'esclusione della fase istruttoria); spese di c.t.u. come liquidate 1985.2021 RG
in atti a carico della parte attrice con il diritto della convenuta di ripetere quanto eventualmente al detto titolo già versato al c.t.u.
P.Q.M.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 1985.2021 R.G. promossa da
nata a [...] il [...] e residente in [...] cod. fisc. , elettivamente domiciliata in Spadafora (ME) C.F._1 via Nazionale 451 presso lo studio dell'avv. Antonino Ripa, cod. fisc. pec: C.F._2 che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato Email_1 ed allegata alla citazione, attrice, contro corrente in Torino, via Controparte_1 Corte d'Appello n. 11, P.I. , in persona di un procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1 Santo Spagnolo del Foro di Catania (C.F. , pec: C.F._3
– fax 095382264) ed elettivamente domiciliata presso Email_2 lo studio dell'avv. Pierfranco De Luca Manaò, sito in Messina, Via Università, 8, giusta procura generale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, parte convenuta, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede,
1) rigetta le domande dell'attrice;
2) condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di euro 3.000,00 oltre interessi legali dalla presente statuizione e fino al soddisfo;
3) condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che liquida in complessivi
3.809,00 oltre s.g. al 15%, iva e cassa;
spese di c.t.u. come liquidate in atti a carico della parte attrice con il diritto della convenuta di ripetere quanto eventualmente al detto titolo già versato al c.t.u.;
4) condanna l'attrice al pagamento in favore della della somma di euro 3.000,00. Controparte_5
Così deciso in Messina, il 2.12.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)