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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 09/02/2026, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1944/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
FILOCAMO FULVIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3735/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53241106912 CONTRIBUTO SOGG 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 S.r.l. ricorre avverso l'avviso di accertamento sopra indicato con cui il Comune di Roma Capitale chiede il pagamento € 3.729,23 emesso a fronte del presunto omesso pagamento di € 24,00 per l'anno
2023 a titolo di contributo di soggiorno. In particolare, si evidenzia come nella tabella A dell'avviso di accertamento, al secondo semestre viene indicato “importo incassato € 7.488,00”, “importo versato
€ 7.488,00”, differenza a debito € 24,00”, inoltre, nel prospetto contabile risultano dovuti € 24,00 a titolo di tassa di soggiorno ed € 3.538,80 a titolo di sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento come da criteri di calcolo previsti dal Regolamento Contributo di Soggiorno Delibera Assemblea Capitolina n. 34 del 12 marzo 2024, pertanto, non si comprende quali calcoli siano stati effettuati per arrivare alla somma richiesta a titolo di sanzioni sull'importo di € 24,00 eventualmente omesso.
2. Si è costituito il Comune di Roma Capitale deducendo che, rispetto al II trimestre 2023, a seguito di un approfondimento tecnico, è emerso che la differenza pari a euro 24,00 è derivata da un mero errore di calcolo del sistema Gecos, che ha generato un conteggio errato del prodotto tra le notti ordinarie e la relativa tariffa, pertanto, nulla risulta dovuto dal contribuente per detto trimestre, essendo stato il relativo riversamento effettuato nei termini. Infine, conferma la legittimità sostanziale dell'operato, avendo accertato ritardi nei versamenti del contributo di soggiorno e, così, ha applicato sanzioni e interessi nella misura prevista dalle disposizioni vigenti, senza alcun margine di discrezionalità.
3. Verificati il contraddittorio e la superfluità di un'eventuale ulteriore istruttoria, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Dall'esame della documentazione depositata, nella specie l'atto impugnato, si rileva che, come evidenziato in ricorso, difetta la ragione fondante l'atto impositivo. La differenza rilevata non sussiste, ma si afferma che ci siano stati ritardi nei versamenti, senza produrre alcunché a sostegno di tale affermazione.
3. In definitiva, sulla base di queste considerazioni il ricorso deve essere accolto e le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese di giudizio che si quantificano in 500 euro, più accessori ove dovuti da distrarsi a favore dell'avvocato Difensore_1 dichiaratasi antistatario.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
FILOCAMO FULVIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3735/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53241106912 CONTRIBUTO SOGG 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 S.r.l. ricorre avverso l'avviso di accertamento sopra indicato con cui il Comune di Roma Capitale chiede il pagamento € 3.729,23 emesso a fronte del presunto omesso pagamento di € 24,00 per l'anno
2023 a titolo di contributo di soggiorno. In particolare, si evidenzia come nella tabella A dell'avviso di accertamento, al secondo semestre viene indicato “importo incassato € 7.488,00”, “importo versato
€ 7.488,00”, differenza a debito € 24,00”, inoltre, nel prospetto contabile risultano dovuti € 24,00 a titolo di tassa di soggiorno ed € 3.538,80 a titolo di sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento come da criteri di calcolo previsti dal Regolamento Contributo di Soggiorno Delibera Assemblea Capitolina n. 34 del 12 marzo 2024, pertanto, non si comprende quali calcoli siano stati effettuati per arrivare alla somma richiesta a titolo di sanzioni sull'importo di € 24,00 eventualmente omesso.
2. Si è costituito il Comune di Roma Capitale deducendo che, rispetto al II trimestre 2023, a seguito di un approfondimento tecnico, è emerso che la differenza pari a euro 24,00 è derivata da un mero errore di calcolo del sistema Gecos, che ha generato un conteggio errato del prodotto tra le notti ordinarie e la relativa tariffa, pertanto, nulla risulta dovuto dal contribuente per detto trimestre, essendo stato il relativo riversamento effettuato nei termini. Infine, conferma la legittimità sostanziale dell'operato, avendo accertato ritardi nei versamenti del contributo di soggiorno e, così, ha applicato sanzioni e interessi nella misura prevista dalle disposizioni vigenti, senza alcun margine di discrezionalità.
3. Verificati il contraddittorio e la superfluità di un'eventuale ulteriore istruttoria, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Dall'esame della documentazione depositata, nella specie l'atto impugnato, si rileva che, come evidenziato in ricorso, difetta la ragione fondante l'atto impositivo. La differenza rilevata non sussiste, ma si afferma che ci siano stati ritardi nei versamenti, senza produrre alcunché a sostegno di tale affermazione.
3. In definitiva, sulla base di queste considerazioni il ricorso deve essere accolto e le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese di giudizio che si quantificano in 500 euro, più accessori ove dovuti da distrarsi a favore dell'avvocato Difensore_1 dichiaratasi antistatario.