Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 09/02/2026, n. 1944
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Vizio di motivazione dell'atto impositivo

    La Corte ha riscontrato che l'atto impositivo difetta della ragione fondante, poiché la differenza rilevata non sussiste e l'amministrazione non ha fornito alcuna prova a sostegno dell'affermazione di ritardi nei versamenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 09/02/2026, n. 1944
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1944
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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