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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/10/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro composta dai Signori Magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Alessandra Martinelli Consigliere relatore/estensore
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato ai sensi dell'art. 436 – bis c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 641/2023 R. G.A., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 541 pubblicata il
25/09/2023, non notificata;
avente ad oggetto: vittime del dovere;
promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Luigi Elefante, del foro di Mantova ed elettivamente domiciliata, presso lo studio del procuratore nominato, sito in Via Grazioli,7
SA GI IG (MN), come da procura in atti;
- appellante -; nei confronti di:
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici in Bologna, via A.
Testoni n. 6 è ex lege domiciliato;
- appellato;
trattata all'udienza collegiale del 9/10/2025, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
Con ricorso e pedissequo decreto ritualmente notificati, Parte_1
Assistente Capo della Polizia di Stato - riconosciuta Vittima del
[...]
Dovere come da Decreto di riconoscimento del Ministero dell'Interno prot.
n. 559/C/PS/S.E. emesso in data 14/05/2019 - agiva innanzi al Tribunale di
Bologna, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di accertare - in contraddittorio con il e con l' - il proprio diritto, Controparte_1 CP_2 nella qualità dedotta, al riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art. 3 della l. n. 206/2004, occorrendo dichiarare tenuto il al riconoscimento CP_1 del beneficio, con emissione di relativo Decreto Ministeriale e relativi adempimenti previdenziali.
Il Giudice di I grado – nella resistenza del e Controparte_1 dichiarata la contumacia di – in via preliminare disattendeva CP_2
l'eccezione di carenza di legittima passiva del;
nel merito, CP_1 rigettava le domande di parte ricorrente - compensando le spese per la novità della questione – evidenziando che la lettera dell'art. 1 c. 562 della l.266/2005 ha stabilito una “progressiva estensione” dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, limitandole alle vittime del dovere tassativamente individuate nei commi 563 e 564, senza pervenire ad una perfetta e piena equiparazione delle due categorie.
La parte soccombente proponeva tempestivo appello, veicolando le questioni già svolte in I grado, richiamando – a sostegno della propria tesi – ampia giurisprudenza di merito nel frattempo intervenuta al fine di estensione il beneficio del contributo figurativo di 10 anni, in ottica costituzionalmente orientata (garanzia uguaglianza ex art. 3 Cost) anche alle vittime del dovere.
Si costituiva il - quale unico soggetto evocato in Controparte_1 appello – contestando la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite.
Rinviata l'udienza di discussione, originariamente fissata in sede di decreto, alla data del 18/09/2025, in tale sede il Collegio dava atto della mancata comparizione delle parti, pur edotte della data di rinvio come emerge dagli atti di causa;
parimenti, all'udienza di rinvio disposta per la data odierna – ritualmente comunicata - nessuno risulta comparsi.
2 Tanto premesso, ritenuta applicabilità al grado di appello del comb. disp. degli artt. 309 e 181 c.p.c., in ragione della previsione dell'art. 359 c.p.c., si perviene alla declaratoria di estinzione del processo d'appello, provvedimento da adottarsi con sentenza, come previsto dall'art. 350, comma 5, c.p.c., disposizione che, in relazione a tale declaratoria, fa rinvio alle forme indicate dall'art. 348, comma 3, c.p.c. (“L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza …2).
Si precisa, infine, che la pronuncia definitoria, da redigersi in forma sintetica, è da emettersi a verbale alla luce del richiamo alle ipotesi di cui all'art. 348 c.p.c. contenuto nell'art. 436 – bis c.p.c.
Nulla sulle spese in ragione della pronuncia adottata.
Sempre in ragione della natura della pronuncia, non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo ai sensi dell'art. 436 – bis c.p.c.: dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Bologna il 9.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandra Martinelli dott. Marcella Angelini
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