Articolo 2 della Legge 21 aprile 1965, n. 449
Articolo 1Articolo 3
Versione
4 giugno 1965
Art. 2.
I diplomi di cui all'articolo 1 sono validi per l'ammissione ai concorsi per le carriere esecutive. Essi danno diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per titoli ed esami per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola secondaria di 1° grado.
Entrata in vigore il 4 giugno 1965
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