Art. 2.
I diplomi di cui all'articolo 1 sono validi per l'ammissione ai concorsi per le carriere esecutive. Essi danno diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per titoli ed esami per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola secondaria di 1° grado.
I diplomi di cui all'articolo 1 sono validi per l'ammissione ai concorsi per le carriere esecutive. Essi danno diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per titoli ed esami per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola secondaria di 1° grado.