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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 9516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9516 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 21002 /2025 all'udienza del 30/09/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. D'Arcangelo Giampaolo, Pec. Parte_1
, giusta procura allegata al ricorso;
Email_1
RICORRENTE
E in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario Avv. Laurino Davide - Pec t, in forza di delega Email_2 rilasciata dal Direttore della Filiale Metropolitana di Roma. CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/06/2025 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir accogliere le presenti conclusioni: “a) accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che 1a ricorrente ha diritto al riconoscimento delle provvidenze di cui all'art.
1 legge 18/80 a decorrere dalla domanda amministrativa così come indicato nel decreto di omologa CP_ R.G. n. 25817/2024; b) condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento maturati, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo. Con vittoria di spese di lite, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
A sostegno della propria domanda deduceva che a seguito dell'accertamento tecnico preventivo veniva riconosciuto sussistente il requisito ex art. 1 L. 18/80 dalla data della domanda amministrativa;
CP_ che il decreto di omologa veniva notificato all' in data 07 gennaio 2025 e in data 24 gennaio 2025 CP_ veniva trasmesso all' il modello Ap70, ma, nonostante ciò, la prestazione non veniva liquidata.
Concludeva come sopra. CP_ Si costituiva l' che chiedeva un rinvio dell'udienza al fine di completare l'istruttoria e procedere alla liquidazione della prestazione rivendicata;
in subordine chiedeva di dichiarare l'inammissibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 30.09.2025 la parte ricorrente dichiarava che l' aveva, nelle more del presente CP_1 giudizio, pagato la prestazione nel luglio 2025 con la decorrenza prevista dalla data prevista in omologa, ed aderiva alla richiesta di cessata materia, con condanna alle spese;
parte chiedeva CP_1 di dichiarare l'intervenuta cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
il
Giudice disponeva in conformità.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse ad CP_ agire dell'istante, per avere l' liquidato l'importo dovuto a giugmo 2025 e pagato a luglio 2025 con la decorrenza accertata in sede di omologa.
Considerato che il pagamento è intervenuto a luglio 2025 e la liquidazione il 19 giugno 2025, oltre
120 giorni dalla notifica dell'omologa e della documentazione amministrativa, costringendo la parte ad adire le vie legali, si condanna l' alla rifusione delle spese processuali a favore di parte CP_1 ricorrente, che liquida in dispositivo tenuto conto della natura della controversia comportante la valutazione di questioni fattuali e giuridiche di limitata complessità.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese processuali in euro 854,00 da attribuire al procuratore CP_1 antistatario.
Roma 30.09.2025.
Il giudice
Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il Processo – dott. Lorenzo Maria Gatta.
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 21002 /2025 all'udienza del 30/09/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. D'Arcangelo Giampaolo, Pec. Parte_1
, giusta procura allegata al ricorso;
Email_1
RICORRENTE
E in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario Avv. Laurino Davide - Pec t, in forza di delega Email_2 rilasciata dal Direttore della Filiale Metropolitana di Roma. CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/06/2025 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir accogliere le presenti conclusioni: “a) accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che 1a ricorrente ha diritto al riconoscimento delle provvidenze di cui all'art.
1 legge 18/80 a decorrere dalla domanda amministrativa così come indicato nel decreto di omologa CP_ R.G. n. 25817/2024; b) condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento maturati, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo. Con vittoria di spese di lite, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
A sostegno della propria domanda deduceva che a seguito dell'accertamento tecnico preventivo veniva riconosciuto sussistente il requisito ex art. 1 L. 18/80 dalla data della domanda amministrativa;
CP_ che il decreto di omologa veniva notificato all' in data 07 gennaio 2025 e in data 24 gennaio 2025 CP_ veniva trasmesso all' il modello Ap70, ma, nonostante ciò, la prestazione non veniva liquidata.
Concludeva come sopra. CP_ Si costituiva l' che chiedeva un rinvio dell'udienza al fine di completare l'istruttoria e procedere alla liquidazione della prestazione rivendicata;
in subordine chiedeva di dichiarare l'inammissibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 30.09.2025 la parte ricorrente dichiarava che l' aveva, nelle more del presente CP_1 giudizio, pagato la prestazione nel luglio 2025 con la decorrenza prevista dalla data prevista in omologa, ed aderiva alla richiesta di cessata materia, con condanna alle spese;
parte chiedeva CP_1 di dichiarare l'intervenuta cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
il
Giudice disponeva in conformità.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse ad CP_ agire dell'istante, per avere l' liquidato l'importo dovuto a giugmo 2025 e pagato a luglio 2025 con la decorrenza accertata in sede di omologa.
Considerato che il pagamento è intervenuto a luglio 2025 e la liquidazione il 19 giugno 2025, oltre
120 giorni dalla notifica dell'omologa e della documentazione amministrativa, costringendo la parte ad adire le vie legali, si condanna l' alla rifusione delle spese processuali a favore di parte CP_1 ricorrente, che liquida in dispositivo tenuto conto della natura della controversia comportante la valutazione di questioni fattuali e giuridiche di limitata complessità.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese processuali in euro 854,00 da attribuire al procuratore CP_1 antistatario.
Roma 30.09.2025.
Il giudice
Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il Processo – dott. Lorenzo Maria Gatta.