Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/03/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6228/2022 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Giovanni Maddaleni Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Matteo Gatti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6228/2022 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in GENOVA VICO STELLA N. 6/13, presso lo studio dell''avv.
, (C.F. ) che la rappresenta e difende in forza di Parte_2 C.F._2 mandato in atti.
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Via XX Settembre, 8/21 16121 GENOVA presso lo studio dell''avv. Parte_3
(C.F. ), che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
[...] C.F._4
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
“Voglia l'Ill.mo Tribunale
- dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- disporre l'affido congiunto dei figli minori, collocati stabilmente presso l'abitazione della madre, ad entrambi i genitori, con la precisazione che la ORa avrebbe necessità di una delega per le questioni burocratiche relative ai figli;
- disporre l'obbligo del Sig. di corrispondere alla ricorrente assegno di mantenimento di euro CP_1 250,00;
- disporre l'obbligo del Sig. di contribuire al mantenimento dei figli minori con assegno CP_1 mensile di euro 800,00;
- partecipazione al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale;
- partecipazione attiva del padre alla vita scolastica, sportiva e sociale dei figli;
- prevedere il diritto del padre di poter tenere con sé i figli minori secondo l'attuale regime (week end alternati);
- prevedere la permanenza dei figli presso il padre per periodi di vacanza di almeno 30 giorni anche non consecutivi;
– festività religiose alternate.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
-“Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
–disporre che i figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2 con residenza anagrafica e collocamento prevalente presso la madre con la quale abiteranno, con diritto del padre a frequentare i figli, assicurando loro il diritto alla bigenitorialità. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
- disporre che entrambi i genitori si dovranno interessare attivamente, ognuno per conto proprio, al percorso scolastico dei figli, prendendo parte ai canali comunicativi predisposti dagli istituti scolastici, così che non si crei l'onere per un genitore di dover informare l'altro;
- disporre che le spese straordinarie relative ai minori e saranno Persona_1 Persona_2 ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate;
– disporre che il Sig. a titolo di concorso mensile nel mantenimento della prole, a titolo CP_1 perequativo, corrisponderà entro il giorno venticinque di ogni mese l'importo di euro 300,00 (trecento/00), tramite bonifico bancario da effettuare sul conto corrente intestato alla Sig.ra somma Parte_1 soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
- il Sig. frequenterà i figli e , che allo stato attuale CP_1 Persona_1 Persona_2 non svolgono alcuna attività extrascolastica, a weekend alterni, dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina, mentre i venerdì in cui la prole non trascorrerà il weekend insieme al padre staranno con quest'ultimo dall'uscita da scuola sino alle ore 18,00 o fino a dopo cena quando la turnazione lavorativa del Sig. lo permetterà. Inoltre il padre terrà con sé i figli e CP_1 Persona_1 [...]
anche un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola sino al giorno successivo al rientro a Per_2 scuola;
nei periodi di sospensione didattica per festività e/o vacanze scolastiche, i genitori terranno presso di sé i figli secondo il principio di alternanza, 15 giorni, anche non consecutivi in estate da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno all'altro genitore;
il periodo dalla Vigilia di Natale, sino al 26 compreso sarà trascorso dai figli con un genitore (con inversione l'anno successivo), il periodo dal 30 dicembre mattina al 2 gennaio mattina sarà trascorso con l'altro genitore;
il periodo dal 4 mattina al 6 sera sarà trascorso con l'altro genitore (con inversione l'anno successivo); i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e quello di pasquetta con l'altro con inversione l'anno successivo, il tutto secondo il principio di alternanza per le festività civili e religiose, salvo diversi accordi scritti;
- Dichiarare le parti economicamente autosufficienti, nulla disponendo in sede di assegno di mantenimento, stante che la Sig.ra ed il Sig. , fatto salvo per quanto previsto al punto che Parte_1 CP_1 precede, hanno già provveduto alla divisione del patrimonio e dei beni comuni e che nulla hanno più da pretendere l'uno dall'altro al riguardo.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.07.2022 la ORa Parte_1 allegava di aver contratto matrimonio, in data 25.08.2012 con il OR Controparte_1
che in data 02/03/2007 era nato il figlio e,
[...] Persona_3 in data 05.08.2008 era nato il figlio , entrambi riconosciuti C.F._5 Persona_4 dal convenuto e, in costanza di matrimonio, in data 14.11.2013, era nato il figlio
[...]
che, venuta meno la comunione materiale e spirituale, a fine di Persona_5 giugno 2021 il OR lasciava la casa coniugale e si Controparte_1 trasferiva presso la nuova compagna, in stato di gravidanza;
che il figlio Persona_3
aveva intrapreso, previa nomina di curatore speciale in quanto all'epoca
[...] minore, azione di impugnazione del riconoscimento della paternità a suo tempo effettuata dal convenuto che sa non essere il proprio padre biologico;
che da quanto è cessata la convivenza, il convenuto vede i figli solo a week-end alternati;
che la ricorrente versa ogni mese euro 580,00 per i canoni di locazione della casa in cui vive;
che percepisce una retribuzione mensile di euro 400,00 lavorando quale colf;
che il convenuto risulta percepire una retribuzione mensile di euro 1600,00/1800,00; che, per quanto riguarda i figli, dalla cessazione della convivenza i predetti abitano presso la madre, la si occupa in via pressoché esclusiva della loro cura, educazione, gestione, mentre il padre li vede solo a week end alternati;
che, per quanto riguarda l'aspetto economico, sussistono i presupposti per riconoscere un assegno di almeno euro 250,00 mensili in favore della moglie e di euro 800,00 mensili per i figli.
Sulla base di quanto sopra, nonché di quanto meglio esposto in ricorso, la ORa Pt_1
ha chiesto emettersi sentenza di separazione dal marito alle condizioni indicate in
[...] calce all'atto.
Si è costituito il convenuto con Memoria del 08.11.2022 confermando la fine della convivenza ed il suo trasferimento, nel maggio 2021 dapprima presso la nuova compagna e successivamente nella attuale dimora;
che dal maggio 2022 veniva assunto con contratto di lavoro full-time a tempo indeterminato dalla Controparte_2 ove non può svolgere straordinari;
che pertanto la sua retribuzione non potrà più
[...] superare gli euro 1500,00 mensili;
che ad oggi il convenuto vive con la nuova compagna, priva di reddito, in Genova – Via Piovera nr. 11/13, in locazione con canone mensile di euro 450,00, oltre utenze e spese di amministrazione;
che la ricorrente percepisce invece redditi superiori in quanto lavora anche in forma non regolarizzata;
che il minore
[...]
non è proprio figlio biologico, in quanto nato da una precedente Persona_3 relazione della ricorrente e poi riconosciuto dal convenuto;
che il ragazzo nel corso del tempo ha manifestato un progressivo distacco nei confronti del convenuto ed ha promosso azione di impugnazione del riconoscimento di paternità; che i coniugi sono proprietari di alcuni terreni in Ecuador. Sulla base di quanto sopra nonché di quanto meglio esposto in Memoria, il OR si associava alla domanda di separazione ma CP_1 formulava conclusioni difformi quanto alle relative condizioni.
Svoltasi la fase presidenziale, le parti venivano rimesse davanti al GI, il procedimento veniva istruito documentalmente e all'udienza del 31.10.2024 le stesse precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il GI tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
***
Sulla pronuncia di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile: in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, infatti, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile, allo stato ed a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza.
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi ed ormai vivono separati da tempo. La relativa domanda va dunque accolta e va dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Regime di affidamento dei due figli minori, collocazione abitativa e calendario di frequentazione con il padre
Le parti sostanzialmente concordano per l'affidamento condiviso dei due figli minori,
e con collocazione Persona_3 Persona_1 Persona_3 Persona_2 abitativa e residenza anagrafica presso la madre.
Quanto al regime di frequentazione con il padre, lo stesso potrà essere il più ampio possibile compatibilmente con le esigenze dei due figli e con gli impegni lavorativi del padre.
In ogni caso, il padre potrà tenere con sé i figli a week end alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina. Nelle settimane in cui il weekend è di spettanza materna, il padre potrà altresì vedere e tenere con sé i figli il venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 18.00 o fino a dopo cena quando la turnazione lavorativa del padre glielo permetterà.
Il padre potrà infine tenere i figli anche un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola sino al giorno successivo al rientro a scuola.
Le festività natalizie verranno divise in modo paritetico tra i genitori ad anni alternati: il 25 dicembre verrà passato con un genitore il 26 dicembre con l'altro genitore, nonché dal 27 dicembre al 1 gennaio con un genitore e dal 1 gennaio al 6 gennaio con l'altro genitore.
Nel periodo estivo i coniugi potranno trascorrere con le figlie un periodo di 15 giorni anche non consecutivi concordando il piano ferie entro il 30 maggio precedente.
Per quanto riguarda le festività infrannuali: tre festività infra annuali per ciascun genitore, tra le seguenti: 25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, 24 giugno (Santo Patrono di Genova), 1°novembre, 8 dicembre, da suddividere col criterio dell'alternanza con la madre;
dalle ore 10 del giorno festivo alla mattina dopo, accompagnandoli a scuola (o a casa della madre entro le ore 10 se non c'è scuola);
Durante i periodi prolungati di permanenza della prole presso l'uno o l'altro genitore, sono sospese le ordinarie modalità di visita.
Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie
Per quanto concerne la richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla convenuta, deve premettersi in diritto che – per giurisprudenza constante – al fine del riconoscimento del diritto al mantenimento in favore del coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, occorre che questi sia privo di redditi tali da consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio, nonché la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi. In altri termini, a differenza della prestazione degli alimenti che presuppone uno stato di totale assenza di mezzi di sostentamento, il dovere di mantenimento consiste nella prestazione di quanto risulti necessario alla conservazione del tenore di vita corrispondente alla posizione economico-sociale dei coniugi durante il matrimonio.
Nel caso di specie, partendo dall'esame delle condizioni economiche delle parti, va osservato quanto segue.
Il convenuto, ut supra, ha dedotto che dal maggio 2022 veniva assunto con contratto di lavoro full-time a tempo indeterminato dalla con Controparte_2 una retribuzione non superiore ai 1.500,00 euro mensili;
di vivere con la nuova compagna in una casa condotta in locazione con canone di euro 450,00 + euro 50,00 di spese di amministrazione.
Dalla documentazione prodotta si ricavano i seguenti dati:
CU 2020: redditi da lavoro dipendente per 223 giorni di lavoro: euro 13.028,73;
CU 2021: redditi da lavoro dipendente (a tempo indeterminato): euro 14.943,63 + 5.895,59 (a tempo determinato) = 20.839,22, da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcate su dodici mensilità pari a circa euro 1.580,00;
CU 2022: redditi da lavoro dipendente euro 28.013,25 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcate su dodici mensilità pari a circa euro 2.060,00.
Nel corso del procedimento il convenuto ha tuttavia perso il posto di lavoro venendo licenziato per motivi disciplinari – per assenza continuativa non giustificata dal posto di lavoro - nell'ottobre 2024, come lettera di licenziamento del 21.10.2024: nella comparsa conclusionale si à peraltro atto che il predetto si attivato per ricevere la NASPI nonché per la ricerca di un nuovo lavoro essendo indubbiamente dotato di capacità lavorativa.
Il predetto è diventato padre di un altro figlio, nato il [...] dalla nuova compagna nonché ha riconosciuto come propria una figlia nata in [...]
Per quanto riguarda la ricorrente, in udienza presidenziale, la medesima ha dichiarato di lavorare lunedì, mercoledì e venerdì per tre ore percependo uno stipendio di euro 365,00 al mese e di pagare un canone di locazione di euro 580,00 mensili per la casa dove vive;
Dalla documentazione prodotta si ricavano i seguenti dati:
MOD 730/2022: reddito imponibile euro, 9.350,00 da cui si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 780,00;
CU 2023: redditi erogati dall'INPS (127 giorni): euro 2.698,67
La ORa è certamente dotata di capacità lavorativa e la sopravvenuta Parte_1 circostanza della perdita del lavoro da parte del marito non consente – allo stato e nell'ambito del presente procedimento – il riconoscimento di un assegno in favore della stessa.
Sul contributo paterno per il mantenimento dei due figli Va anzitutto osservato che nelle more del presente procedimento l'azione di disconoscimento di paternità introdotta dal figlio è terminato e che Persona_3 entrambe le parti, all'udienza del 31.10.2024 davano atto che era stata emessa sentenza di disconoscimento passata in giudicato. La circostanza non è dunque in contestazione e si ha per comprovata, dovendosi, per l'effetto, in questa sede, decidere l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento dei due figli e Persona_6 che vivono con la madre: valutate comparativamente le Persona_5 condizioni economiche delle parti, gli oneri sulle medesime rispettivamente gravanti, tenuto conto delle esigenze dei due figli in relazione alle rispettive età e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, pare equo stabilire la somma di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sulle spese di lite
Stante la reciproca soccombenza le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, cosi' provvede:
PRONUNCIA la separazione personale di nata in Parte_1 Parte_1
Ecuador il 09.12.1986 e di nato in [...] il [...] Controparte_1 coniugi per matrimonio contratto in Genova il 25.08.2012;
AFFIDA in modo condiviso i due figli minori ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con possibilità per il padre di vederli e tenerli con sé secondo il calendario di cui sopra;
DISPONE che il OR , (C.F. Controparte_1 C.F._3 versi un assegno per contributo al mantenimento dei due figli che determina in € 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio) da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese in favore della ORa , (C.F. Parte_1
) oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge;
C.F._1
PONE A CARICO dei genitori il pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie relative ai figli secondo la disciplina e lo schema di cui al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/);
RIGETTA le ulteriori domande.
Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento al Controparte_3
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 21.03.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni