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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/11/2025, n. 2321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2321 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
n. r.g. 6471/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6471 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2019, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190
c.p.c., con provvedimento adottato ex art. 127 ter c.p.c., comunicato alle parti in data
3.7.2025, promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Latina, al viale Petrarca C.F._2
n. 15, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Avvisati, che li rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
Attori contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
), entrambe elettivamente domiciliate in Colleferro, alla via Salvo C.F._4
D'Acquisto n. 19, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Raimondi, rappresentate e difese dall'avv. Giovanni Fusco, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenute
1 nonché
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Controparte_3 C.F._5
alla via del Forte Trionfale n. 79, presso lo studio dell'avv. Viviana Ventura, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
Oggetto: contratto d'opera intellettuale;
Conclusioni delle parti: come da note depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto da e da al Parte_1 Parte_2
fine di ottenere la condanna solidale di e CP_1 CP_2 CP_3 al pagamento del complessivo importo di euro 53.790,00, a titolo di compenso in
[...]
tesi dovuto in ragione delle prestazioni rese dai primi in adempimento di un incarico professionale ai medesimi conferito.
A fondamento della predetta domanda, gli attori hanno, nella specie, dedotto:
- di avere svolto, sin dall'anno 2004, attività professionale in favore delle convenute sia quali persone fisiche sia nell'interesse delle società alle stesse riferibili;
CP_1
- di essere stati contattati nell'anno 2011 dal fratello delle convenute, Persona_1 il quale aveva manifestato l'intenzione di dividere fra i tre fratelli i beni immobili e le attività agricole riconducibili alla famiglia;
- che, in data 5.7.2013, nel corso di un incontro avvenuto presso lo studio degli attori, ad Aprilia, le convenute hanno incaricato gli stessi di dare corso al progetto di ripartizione, date le gravi condizioni di salute del proprio fratello;
- che, nel periodo compreso fra settembre 2013 e marzo 2016, si sono svolte trattative e incontri per predisporre una perizia da allegare all'atto di conferimento aziendale, parte dell'operazione divisionale;
- che, nel corso dello stesso periodo, gli attori hanno svolto attività professionale relativa alla progettazione, analisi, divisione e assegnazione del patrimonio immobiliare e
2 della quota di spettanza di Persona_1
- che, nella specie, in data 11.2.2015, si è tenuto un incontro presso gli uffici della a Sabaudia, in cui si sono discussi i principi della suddivisione;
CP_4
- che il 17.4.2015, durante una riunione in Aprilia, sono state definite le modalità di valutazione delle aziende agricole da conferire e, in data 1.7.2015, presso lo studio dell'avv. Luca Pietrosanti, sono stati esaminati gli elaborati predisposti dagli attori, esaminando le posizioni debitorie rilevanti per ciascun compendio immobiliare;
- che, in data 12.1.2016, presso lo studio sono stati definiti gli aspetti Persona_2 relativi alla ripartizione delle aziende agricole e poi il 24.2.2016 sono stati discussi gli aspetti relativi alla valorizzazione dei patrimoni di attribuzione, esaminando il debito complessivo delle aziende e determinando il valore da attribuire ai singoli;
- che, in data 31.3.2016, si è svolta un'ulteriore riunione per nominare un perito che provvedesse alla valutazione delle aziende;
- che, all'esito di tale complessa attività, gli attori hanno predisposto un progetto divisionale, secondo le indicazioni ricevute dalle parti, proponendo la nomina di un comitato direttivo, attraverso cui le società della famiglia potessero operare;
CP_1
- che il compenso per l'attività di progettazione svolta dagli attori può essere ricondotta alla previsione di cui all'art. 31 del d.l. n. 169 del 2010, relativa alle perizie, valutazioni e pareri, a cui si cumula il compenso dovuto per la valutazione dei singoli cespiti;
- che la parti convenute sono debitrici della somma di euro 20.000,00, per ideazione del progetto riferibile alla quota attribuibile a della somma di euro Persona_1
6.300,00, per l'attività professionale relativa al ramo di azienda denominato “Campoverde
e S. Sofia”; della somma di euro 3.150,00, per l'attività professionale relativa al ramo di azienda denominato “Scarton”; della somma di euro 24.340,00, per l'attività di consulenza svolta nel periodo compreso fra l'1.1.2015 e il 31.3.2016, afferente allo studio dei compendi immobiliari.
Sulla scorta delle predette circostanze, gli attori hanno domandato di: “ritenere e dichiarare che le parti convenute in solido fra loro devono agli attori e Pt_1 [...]
la somma di € 53.790,00 oltre I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge, oltre le Parte_2
3 spese del presente giudizio, condannandole per l'effetto al relativo pagamento, ovvero condannarle al pagamento di quella somma maggiore o minore che verrà dimostrata in corso di causa ovvero in subordine nella misura che sarà ritenuta di giustizia determinata dal giudice;
con condanna ai sensi dell'art. 96 cpc per avere resistito in giudizio in evidente mala fede. Oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
e costituitesi in giudizio, hanno dedotto: CP_2 CP_1
- di non avere conferito agli attori nessun incarico professionale, relativo all'operazione divisionale dedotta in giudizio, non essendo mai sussistito tra le convenute l'accordo divisorio asseritamente sotteso all'attività professionale per cui è causa;
- che le medesime sono state convocate dal dott. , il quale, assumendo Parte_1
di aver ricevuto incarico da di assisterla nell'ambito di un percorso Controparte_3 divisorio condiviso con le cognate, ha proposto di addivenire ad un riassetto proprietario con trasferimento di beni in favore della stessa Controparte_3
- che le medesime, pur contestando l'esistenza di un obbligo giuridico di procedere al proposto “riassetto” proprietario, si sono rese disponibili, qualora si fosse verificata una sperequazione nelle consistenze patrimoniali tra i congiunti, ad esaminare la soluzione proposta dal dott. nell'interesse della cognata Parte_1 Controparte_3
- che, all'esito degli incontri a cui le stesse hanno preso parte, non essendo emersa alcuna situazione di squilibrio negli assetti patrimoniali, è venuto meno ogni ulteriore motivo di confronto ed il contesto patrimoniale è rimasto invariato, senza la concreta attuazione di nessuna operazione;
- che si sarebbe, comunque, maturata la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 c.c.;
- che gli attori non hanno documentato la redazione di un patto scritto o di un preventivo di determinazione del compenso, come prescritto dall'art. 9, comma 4, del d.l.
n. 1 del 2012, convertito in l. n. 27 del 2012 e dell'art. 25 del Codice Deontologico adottato dal Controparte_5
Le stesse hanno, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione dell'avversa pretesa ex art. 2956, comma 1, n. 2,
c.p.c.; 2) nel merito, rigettare l'avversa pretesa in quanto infondata in fatto ed in diritto e
4 comunque non provata;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, ridurre le pretese rivendicate dagli attori per tutti i motivi indicati in narrativa;
4) con vittoria di spese e compensi professionali”.
costituitasi in giudizio, ha dedotto che gli attori hanno Controparte_3 effettivamente svolto l'attività professionale descritta nel rispetto del mandato conferito da tutti i fratelli ivi incluso il proprio coniuge che, nondimeno, CP_1 Persona_1 il compenso non è mai stato pattuito in modo espresso;
che è, pertanto, suo interesse che sia esperito il tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 c.p.c.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
e mutata la persona fisica del giudice per effetto del decreto del Presidente del Tribunale
n. 21 del 9.2.2023, è stata svolta l'istruttoria mediante assunzione dell'interrogatorio formale delle parti convenute.
Ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta in decisione mediante ordinanza adottata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., comunicata alle parti in data 3.7.2025, con concessione alle stesse dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ratione temporis applicabile al giudizio, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, giova precisare, preliminarmente, che non può essere condivisa l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalle convenute e . CP_1 CP_2
È noto, infatti, che la ratio delle diverse ipotesi di prescrizione presuntiva, fra cui quella prevista dall'art. 2956 n. 2 c.c. per il compenso a fronte dell'opera prestata da professionisti, è da individuare nella presunzione che, decorso il lasso di tempo normativamente previsto, il credito, in ragione della sua stessa natura, si sia estinto in modo satisfattivo. Lo stesso legislatore, nondimeno, prevede all'art. 2959 c.c. che l'eccezione non possa essere accolta se chi l'ha sollevata ha, al contempo, ammesso che l'obbligazione non si è estinta, venendo meno, a seguito di tale contegno processuale, la presunzione su cui la prescrizione si fonda.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “l'eccezione
5 di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre - con conseguente rigetto dell'eccezione - non solo quando il debitore contesti l'an della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il quantum della pretesa azionata nei propri confronti” (cfr. Cass., 5 giugno 2019, n. 15303).
Applicando i principi appena richiamati al caso in disamina, deve ritenersi che l'eccezione di prescrizione presuntiva non sia compatibile non solo con le diverse contestazioni operate dalle convenute in punto di corretta applicazione dei parametri normativi per la quantificazione del compenso, ma anche con l'ulteriore difesa delle stesse convenute secondo cui non sarebbe mai stato conferito agli attori l'incarico che costituisce il titolo della pretesa creditoria azionata.
In altri termini, la circostanza che le asserite debitrici abbiano negato che il credito sia sorto e contestato nel quantum la pretesa dedotta in giudizio implica l'ammissione che l'obbligazione non si è estinta ed esclude, dunque, l'operare della presunzione di cui all'art. 2956 c.c.
Ciò precisato, può procedersi all'esame della domanda proposta da e da Parte_1
i quali hanno sostenuto di avere svolto sin dall'anno 2004 attività Parte_2 professionale nell'interesse di e di e di avere ricevuto, a CP_1 CP_2
seguito di un incontro tenutosi in data 5.7.2013, da parte delle tre convenute, un incarico professionale avente ad oggetto l'elaborazione di un progetto di ripartizione dei beni riconducibili all'intera famiglia, pretendendo in questa sede il riconoscimento del relativo compenso.
Appare utile rammentare, in linea generale, che, ove il creditore agisca per conseguire l'adempimento di un'obbligazione, lo stesso ha l'onere di dare prova del titolo legale o negoziale della stessa e della sua scadenza, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre competerebbe al debitore dimostrare di avere esattamente adempiuto o l'intervento di altro fatto estintivo (cfr. per tutte Cass., sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533).
6 Si ritiene, pertanto, opportuno, alla luce del diverso tenore delle difese spese, esaminare partitamente la posizione delle convenute da un lato, e di CP_1 CP_3
dall'altro, precisando sin d'ora che quest'ultima ha ammesso, all'atto della
[...]
costituzione in giudizio, l'effettivo conferimento di un incarico, in favore degli attori, avente ad oggetto l'attività di ripartizione del compendio funzionale all'esercizio dell'attività di impresa della famiglia, specificando che l'entità del compenso preteso non
è però stato oggetto di espressa pattuizione, evenienza confermata anche in sede di interrogatorio formale reso dalla stessa parte all'udienza del 30.5.2024.
Le convenute AM hanno, di contro, contestato di avere conferito agli attori l'incarico professionale dai medesimi invocato e hanno, di contro, affermato che detto incarico sarebbe stato conferito nel solo interesse di Controparte_3
A fronte di ciò, non può, però, prescindersi dal rilevare che gli attori hanno versato in atti una lunga corrispondenza intercorsa via e-mail fra le parti convenute e lo studio associato riferibile agli attori, che non è stata fatta oggetto di alcun disconoscimento da parte delle convenute da cui si evince che i professionisti sono stati incaricati, CP_1 nell'interesse dell'intera famiglia, di svolgere l'attività necessaria a ripartire fra i tre fratelli l'intero patrimonio riconducibile alle società riferibili alla famiglia stessa.
Si evidenzia, infatti, che, nell'e-mail proveniente da del 9.9.2013, CP_1 quest'ultima riconosce l'esigenza di consegnare a dei documenti relativi Parte_1
all'attribuzione dei beni fra i tre fratelli, e che la richiamata e-mail è stata seguita da numerose e-mail, risalenti agli anni 2013 e 2014, tramite cui sono stati messi a disposizione dello stesso studio associato i documenti per provvedere alla valutazione del valore dei complessi aziendali riferibili alle diverse società (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte attrice).
Si sottolinea ulteriormente che, anche nello scambio di corrispondenza e-mail afferente all'anno 2015, si rinvengono diverse e-mail provenienti da ma CP_1
coinvolgenti anche le altre convenute, in cui si fa riferimento alla necessità che il destinatario predisponesse, in modo definitivo, un accordo di attribuzione Parte_1
delle diverse quote nei termini già concordati dai fratelli (cfr. doc. 2 del fascicolo CP_1
7 di parte attrice).
Si rileva, infine, che gli attori hanno depositato un'ultima parte di corrispondenza, afferente al primo periodo dell'anno 2016, intercorsa fra le stesse parti, in cui si fa espresso riferimento al progetto di divisione e attribuzione delle attività aziendali (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte attrice).
A ciò deve, inoltre, aggiungersi che non è comparsa all'udienza del CP_2
30.5.2024, fissata per l'assunzione del relativo interrogatorio formale, senza documentare adeguatamente la sussistenza di impedimenti tali da giustificare la mancata comparizione, non potendosi a questo fine ritenere sufficiente la sola certificazione medica depositata in data 14.6.2024, con l'immediato portato che i fatti oggetto dei capitoli articolati possono essere considerati come “ammessi”, nei termini contemplati dall'art. 232 c.p.c.
Da tanto consegue che, alla luce del contenuto dei documenti prodotti dalla parte attrice e del contegno processuale tenuto dalle parti convenute, può ritenersi accertato l'effettivo conferimento, ad opera delle tre convenute e in favore degli attori, di un incarico professionale avente ad oggetto la valutazione della consistenza del patrimonio riferibile alla famiglia e la predisposizione di un progetto di divisione in tre quote CP_1 uguali.
3. Ciò premesso, proseguendo con l'esame del profilo afferente alla valutazione della concreta attività svolta dai professionisti e alla quantificazione del relativo compenso, occorre ricordare che gli attori hanno preteso il pagamento della complessiva somma di euro 53.790,00, così composta: euro 20.000,00, per ideazione del progetto di divisione e analisi delle fasi attuative;
euro 6.300,00 per attività di assistenza concernente la valutazione del ramo di azienda denominata “Campoverde e S. Sofia”; euro 3.150,00, per attività di assistenza relativa alla valutazione del ramo di azienda denominata “Scarton”; euro 24.340,00, per attività di assistenza e consulenza professionale svolta nel periodo compreso fra l'1.1.2015 e il 31.3.2016, mediante riunioni, colloqui e incontri.
Non può, sul punto, omettersi di sottolineare che, dall'esame dei documenti in atti, nella specie, del preavviso di parcella del 24.11.2014, a cui l'atto introduttivo rinvia, emerge che le somme di euro 6.300,00 e di euro 3.150,00, afferenti all'attività
8 professionale svolta con riferimento ai due diversi rami di azienda sopra menzionati, non siano in realtà state intese dagli stessi professionisti come oggetto dell'incarico conferito in proprio dalle tre convenute (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte attrice).
Dalla lettura dei suddetti preavvisi di parcella, nonché del documento denominato specifica degli accorpamenti, versati in atti, si evince, infatti, che l'impegno di provvedere al pagamento delle suddette somme è stato imputato esclusivamente a
[...]
per la somma di euro 6.300,00, e alla Parte_3 [...]
, per l'importo di euro 3.150,00. Parte_4
Ne deriva che, rispetto alla pretesa creditoria avanzata per lo svolgimento di attività professionale in relazione ai rami di azienda in questione, le tre convenute, che sono state citate solo in proprio e non anche in veste di soggetti eventualmente muniti di potere di rappresentanza per le menzionate società, non possono considerarsi obbligate sul piano passivo.
In ordine agli ulteriori importi indicati, è imprescindibile premettere che, del tutto pacificamente, la misura del compenso preteso dai professionisti non è stata oggetto di un accordo espresso delle parti, di talché, conformemente a quanto previsto dall'art. 2233 c.
1 c.c., dovrà procedersi, in questa sede, alla determinazione dello stesso facendo prioritariamente applicazione delle tariffe e degli usi.
Dalla lettera dell'art. 2233 c.c. si desume, infatti, che, nell'individuazione dei criteri per la determinazione del compenso dovuto per lo svolgimento di una prestazione d'opera intellettuale, il legislatore abbia inteso dare priorità all'accordo fra le parti, prevedendo, solo in mancanza di quest'ultimo, l'applicazione di criteri sussidiari.
Ciò corrisponde, peraltro, all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “i criteri di determinazione del compenso spettante ai prestatori d'opera intellettuale sono dettati dall'art. 2233 cod. civ. secondo una scala preferenziale che indica al primo posto l'accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi ed, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni professionali. Pertanto, il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le
9 parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione” (cfr.
Cass., 29 dicembre 2011, n. 29837).
Deve ulteriormente specificarsi che il rinvio alle tariffe, contenuto nella disposizione de qua, a seguito dell'abrogazione di queste ultime, disposta con l'art. 9 c. 2 del d.l. n. 1 del 2012, convertito nella l. n. 27 del 2012, dovrà riferirsi ai parametri stabiliti con d.m. n.
140 del 2012, come contemplato dallo stesso art. 9 c. 2 menzionato.
Si rimarca, poi, che l'art. 6 del d.m. citato prevede, al comma 1, che “l'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso” e, al comma 6, che “l'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”, disposizione che, sebbene non contempli alcuna sanzione di natura civilistica, nondimeno, potrebbe giustificare l'applicazione dei parametri di legge nella misura minima, come espressamente dedotto dalle convenute CP_1
Merita ancora mettere in luce che, in relazione all'importo di euro 20.000,00, preteso dagli attori per l'attività di “ideazione del progetto individuazione delle procedure, analisi delle fasi attuative e studio ed esame del programma sotto l'aspetto legale societario e tributario dell'intero compendio immobiliare potenzialmente partecipativo della quota attribuibile alla famiglia con ripetuti incontri personali corrispondenza Persona_1 email e colloqui con le parti interessate al progetto di divisione e assegnazione sopra identificate ed altri collaboratori”, gli stessi attori hanno però omesso di delineare in modo specifico in che cosa sia consistita l'attività professionale concretamente svolta, non potendo l'entità della stessa desumersi dal solo scambio di corrispondenza prodotto per il periodo considerato, compreso fra settembre 2013 e novembre 2014, quando è stato emesso il relativo preavviso di parcella, nonché di individuare i criteri in virtù dei quali detto importo sarebbe stato quantificato, operando solo un generico richiamo al d.l. n.
169/2010, peraltro non più vigente.
Rispetto, invece, all'ulteriore somma di euro 24.340,00, di cui al preavviso di parcella
10 del 6.6.2016, deve osservarsi che, ferma la mancata specificazione dei criteri applicati per la quantificazione del relativo compenso, vieppiù considerando che il preavviso di parcella in atti sembra recare il riferimento alle previsioni del non più vigente d.l. n. 160 del 2010, è però pacifico, perché non specificamente contestato dalle parti, che gli attori abbiano svolto attività di assistenza professionale mediante la partecipazione a diverse riunioni, puntualmente indicate nell'atto introduttivo, funzionali alla elaborazione di un progetto di assegnazione e divisione dei beni in quote eguali, che è stato poi predisposto.
Si reputa, in ragione di ciò, che l'attività professionale concretamente svolta dagli attori nel periodo compreso fra luglio 2013 e marzo 2016 sia da riguardare in modo unitario e possa essere assimilata, secondo quanto previsto dall'art. 6 c. 1 del d.m. n. 140 del 2012, all'attività di valutazione, perizia e parere di cui all'art. 21 dello stesso decreto, in virtù del quale “il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami
d'azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, è determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili”. Quest'ultimo riquadro contempla, nella specie, un criterio di determinazione del compenso per scaglioni, mediante l'applicazione, sul valore della perizia o della valutazione, delle percentuali, fino ad euro 1.000.000,00, dallo 0,80% al 1%, per il di più fino ad euro 3.000.000,00, dallo 0,50% allo 0,70%, per il di più oltre
3.000.000,00, dallo 0,025% allo 0,050%.
Non avendo gli attori fornito criteri per definire con certezza il valore del patrimonio oggetto di valutazione, si ritiene di considerare come riferimento il valore di euro
14.000.000,00, corrispondente, secondo le prospettazioni di parte attrice, al valore complessivo del compendio oggetto di valutazione e stima, profilo che non è stato oggetto di contestazione specifica ad opera delle altre parti e che risulta anche, a seguito di arrotondamento, dal progetto di assegnazione predisposto dai professionisti (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte attrice).
11 Applicando, dunque, i parametri minimi previsti dalla tabella sopra riportata, tenuto conto della mancata definizione di un preventivo di massima e della complessità dell'attività svolta, fino all'ultimo scaglione, alla luce del valore del compendio oggetto di valutazione, il compenso complessivamente spettante agli attori per l'attività svolta può essere quantificato nell'importo di euro 20.750,00, risultante dalla somma di euro
8.000,00, per il primo scaglione, di euro 10.000,00, per il secondo scaglione, e di euro
2.750,00, per l'ultimo scaglione, oltre i.v.a. e c.p. nella misura di legge, somma su cui dovranno riconoscersi gli interessi, richiesti dagli attori, al tasso legale dalla data della prima messa in mora, ricevuta da (25.7.2016), sino al soddisfo, ma non la CP_1
rivalutazione, venendo in considerazione un debito di valuta.
Si precisa, infine, che, alla luce di quanto sopra argomentato e della riproposizione da parte degli attori e delle convenute delle proprie richieste istruttorie, deve CP_1
integralmente confermarsi il provvedimento dell'1.11.2024, in quanto la prova per testi richiesta dalla parte attrice, nella propria memoria istruttoria, verte su circostanze, in parte, irrilevanti ai fini del decidere o di natura documentale, in parte, non contestate o genericamente individuate, mentre quella richiesta dalle convenute e CP_1
, nella propria memoria istruttoria, ha ad oggetto circostanze individuate in CP_2
modo generico e ininfluenti ai fini della decisione.
4. La domanda proposta dagli attori deve essere accolta nella sola misura sopra precisata.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui agli artt. 91 e 97 c.p.c., sono da porre a carico solidale delle convenute e sono liquidate sulla base dei parametri medi di cui al d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da individuare in relazione al valore del decisum (causa di valore compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00), senza applicazione di alcuna maggiorazione in ragione della pluralità di parti, non avendo quest'ultima determinato una diversa complessità della lite.
Si precisa, da ultimo, che non è stata fornita prova del ricorrere dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave richiesto per la pronuncia di una condanna
12 ai sensi dell'art. 96 c. 1 c.p.c. e che non ricorre neppure un'ipotesi di condotta abusiva, sul piano processuale, che consenta l'applicazione dell'art. 96 c. 3 c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie la domanda proposta da e da e, per Parte_2 Parte_1
l'effetto, condanna in solido e a CP_1 CP_2 Controparte_3
corrispondere, in favore dei primi, la complessiva somma di euro 20.750,00, oltre i.v.a. e c.p., nella misura di legge, e interessi al tasso di cui all'art. 1284 c. 1 c.c. dalla data della messa in mora (25.7.2016) al soddisfo;
b) condanna in solido e alla CP_1 CP_2 Controparte_3 rifusione, in favore di e di , delle spese di lite, Parte_2 Parte_1
liquidate nella complessiva e unitaria somma di euro 5.077,00, per compensi, ed euro
786,00, per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Velletri, 20 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6471 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2019, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190
c.p.c., con provvedimento adottato ex art. 127 ter c.p.c., comunicato alle parti in data
3.7.2025, promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Latina, al viale Petrarca C.F._2
n. 15, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Avvisati, che li rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
Attori contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
), entrambe elettivamente domiciliate in Colleferro, alla via Salvo C.F._4
D'Acquisto n. 19, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Raimondi, rappresentate e difese dall'avv. Giovanni Fusco, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenute
1 nonché
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Controparte_3 C.F._5
alla via del Forte Trionfale n. 79, presso lo studio dell'avv. Viviana Ventura, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
Oggetto: contratto d'opera intellettuale;
Conclusioni delle parti: come da note depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto da e da al Parte_1 Parte_2
fine di ottenere la condanna solidale di e CP_1 CP_2 CP_3 al pagamento del complessivo importo di euro 53.790,00, a titolo di compenso in
[...]
tesi dovuto in ragione delle prestazioni rese dai primi in adempimento di un incarico professionale ai medesimi conferito.
A fondamento della predetta domanda, gli attori hanno, nella specie, dedotto:
- di avere svolto, sin dall'anno 2004, attività professionale in favore delle convenute sia quali persone fisiche sia nell'interesse delle società alle stesse riferibili;
CP_1
- di essere stati contattati nell'anno 2011 dal fratello delle convenute, Persona_1 il quale aveva manifestato l'intenzione di dividere fra i tre fratelli i beni immobili e le attività agricole riconducibili alla famiglia;
- che, in data 5.7.2013, nel corso di un incontro avvenuto presso lo studio degli attori, ad Aprilia, le convenute hanno incaricato gli stessi di dare corso al progetto di ripartizione, date le gravi condizioni di salute del proprio fratello;
- che, nel periodo compreso fra settembre 2013 e marzo 2016, si sono svolte trattative e incontri per predisporre una perizia da allegare all'atto di conferimento aziendale, parte dell'operazione divisionale;
- che, nel corso dello stesso periodo, gli attori hanno svolto attività professionale relativa alla progettazione, analisi, divisione e assegnazione del patrimonio immobiliare e
2 della quota di spettanza di Persona_1
- che, nella specie, in data 11.2.2015, si è tenuto un incontro presso gli uffici della a Sabaudia, in cui si sono discussi i principi della suddivisione;
CP_4
- che il 17.4.2015, durante una riunione in Aprilia, sono state definite le modalità di valutazione delle aziende agricole da conferire e, in data 1.7.2015, presso lo studio dell'avv. Luca Pietrosanti, sono stati esaminati gli elaborati predisposti dagli attori, esaminando le posizioni debitorie rilevanti per ciascun compendio immobiliare;
- che, in data 12.1.2016, presso lo studio sono stati definiti gli aspetti Persona_2 relativi alla ripartizione delle aziende agricole e poi il 24.2.2016 sono stati discussi gli aspetti relativi alla valorizzazione dei patrimoni di attribuzione, esaminando il debito complessivo delle aziende e determinando il valore da attribuire ai singoli;
- che, in data 31.3.2016, si è svolta un'ulteriore riunione per nominare un perito che provvedesse alla valutazione delle aziende;
- che, all'esito di tale complessa attività, gli attori hanno predisposto un progetto divisionale, secondo le indicazioni ricevute dalle parti, proponendo la nomina di un comitato direttivo, attraverso cui le società della famiglia potessero operare;
CP_1
- che il compenso per l'attività di progettazione svolta dagli attori può essere ricondotta alla previsione di cui all'art. 31 del d.l. n. 169 del 2010, relativa alle perizie, valutazioni e pareri, a cui si cumula il compenso dovuto per la valutazione dei singoli cespiti;
- che la parti convenute sono debitrici della somma di euro 20.000,00, per ideazione del progetto riferibile alla quota attribuibile a della somma di euro Persona_1
6.300,00, per l'attività professionale relativa al ramo di azienda denominato “Campoverde
e S. Sofia”; della somma di euro 3.150,00, per l'attività professionale relativa al ramo di azienda denominato “Scarton”; della somma di euro 24.340,00, per l'attività di consulenza svolta nel periodo compreso fra l'1.1.2015 e il 31.3.2016, afferente allo studio dei compendi immobiliari.
Sulla scorta delle predette circostanze, gli attori hanno domandato di: “ritenere e dichiarare che le parti convenute in solido fra loro devono agli attori e Pt_1 [...]
la somma di € 53.790,00 oltre I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge, oltre le Parte_2
3 spese del presente giudizio, condannandole per l'effetto al relativo pagamento, ovvero condannarle al pagamento di quella somma maggiore o minore che verrà dimostrata in corso di causa ovvero in subordine nella misura che sarà ritenuta di giustizia determinata dal giudice;
con condanna ai sensi dell'art. 96 cpc per avere resistito in giudizio in evidente mala fede. Oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
e costituitesi in giudizio, hanno dedotto: CP_2 CP_1
- di non avere conferito agli attori nessun incarico professionale, relativo all'operazione divisionale dedotta in giudizio, non essendo mai sussistito tra le convenute l'accordo divisorio asseritamente sotteso all'attività professionale per cui è causa;
- che le medesime sono state convocate dal dott. , il quale, assumendo Parte_1
di aver ricevuto incarico da di assisterla nell'ambito di un percorso Controparte_3 divisorio condiviso con le cognate, ha proposto di addivenire ad un riassetto proprietario con trasferimento di beni in favore della stessa Controparte_3
- che le medesime, pur contestando l'esistenza di un obbligo giuridico di procedere al proposto “riassetto” proprietario, si sono rese disponibili, qualora si fosse verificata una sperequazione nelle consistenze patrimoniali tra i congiunti, ad esaminare la soluzione proposta dal dott. nell'interesse della cognata Parte_1 Controparte_3
- che, all'esito degli incontri a cui le stesse hanno preso parte, non essendo emersa alcuna situazione di squilibrio negli assetti patrimoniali, è venuto meno ogni ulteriore motivo di confronto ed il contesto patrimoniale è rimasto invariato, senza la concreta attuazione di nessuna operazione;
- che si sarebbe, comunque, maturata la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 c.c.;
- che gli attori non hanno documentato la redazione di un patto scritto o di un preventivo di determinazione del compenso, come prescritto dall'art. 9, comma 4, del d.l.
n. 1 del 2012, convertito in l. n. 27 del 2012 e dell'art. 25 del Codice Deontologico adottato dal Controparte_5
Le stesse hanno, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione dell'avversa pretesa ex art. 2956, comma 1, n. 2,
c.p.c.; 2) nel merito, rigettare l'avversa pretesa in quanto infondata in fatto ed in diritto e
4 comunque non provata;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, ridurre le pretese rivendicate dagli attori per tutti i motivi indicati in narrativa;
4) con vittoria di spese e compensi professionali”.
costituitasi in giudizio, ha dedotto che gli attori hanno Controparte_3 effettivamente svolto l'attività professionale descritta nel rispetto del mandato conferito da tutti i fratelli ivi incluso il proprio coniuge che, nondimeno, CP_1 Persona_1 il compenso non è mai stato pattuito in modo espresso;
che è, pertanto, suo interesse che sia esperito il tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 c.p.c.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
e mutata la persona fisica del giudice per effetto del decreto del Presidente del Tribunale
n. 21 del 9.2.2023, è stata svolta l'istruttoria mediante assunzione dell'interrogatorio formale delle parti convenute.
Ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta in decisione mediante ordinanza adottata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., comunicata alle parti in data 3.7.2025, con concessione alle stesse dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ratione temporis applicabile al giudizio, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, giova precisare, preliminarmente, che non può essere condivisa l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalle convenute e . CP_1 CP_2
È noto, infatti, che la ratio delle diverse ipotesi di prescrizione presuntiva, fra cui quella prevista dall'art. 2956 n. 2 c.c. per il compenso a fronte dell'opera prestata da professionisti, è da individuare nella presunzione che, decorso il lasso di tempo normativamente previsto, il credito, in ragione della sua stessa natura, si sia estinto in modo satisfattivo. Lo stesso legislatore, nondimeno, prevede all'art. 2959 c.c. che l'eccezione non possa essere accolta se chi l'ha sollevata ha, al contempo, ammesso che l'obbligazione non si è estinta, venendo meno, a seguito di tale contegno processuale, la presunzione su cui la prescrizione si fonda.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “l'eccezione
5 di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre - con conseguente rigetto dell'eccezione - non solo quando il debitore contesti l'an della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il quantum della pretesa azionata nei propri confronti” (cfr. Cass., 5 giugno 2019, n. 15303).
Applicando i principi appena richiamati al caso in disamina, deve ritenersi che l'eccezione di prescrizione presuntiva non sia compatibile non solo con le diverse contestazioni operate dalle convenute in punto di corretta applicazione dei parametri normativi per la quantificazione del compenso, ma anche con l'ulteriore difesa delle stesse convenute secondo cui non sarebbe mai stato conferito agli attori l'incarico che costituisce il titolo della pretesa creditoria azionata.
In altri termini, la circostanza che le asserite debitrici abbiano negato che il credito sia sorto e contestato nel quantum la pretesa dedotta in giudizio implica l'ammissione che l'obbligazione non si è estinta ed esclude, dunque, l'operare della presunzione di cui all'art. 2956 c.c.
Ciò precisato, può procedersi all'esame della domanda proposta da e da Parte_1
i quali hanno sostenuto di avere svolto sin dall'anno 2004 attività Parte_2 professionale nell'interesse di e di e di avere ricevuto, a CP_1 CP_2
seguito di un incontro tenutosi in data 5.7.2013, da parte delle tre convenute, un incarico professionale avente ad oggetto l'elaborazione di un progetto di ripartizione dei beni riconducibili all'intera famiglia, pretendendo in questa sede il riconoscimento del relativo compenso.
Appare utile rammentare, in linea generale, che, ove il creditore agisca per conseguire l'adempimento di un'obbligazione, lo stesso ha l'onere di dare prova del titolo legale o negoziale della stessa e della sua scadenza, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre competerebbe al debitore dimostrare di avere esattamente adempiuto o l'intervento di altro fatto estintivo (cfr. per tutte Cass., sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533).
6 Si ritiene, pertanto, opportuno, alla luce del diverso tenore delle difese spese, esaminare partitamente la posizione delle convenute da un lato, e di CP_1 CP_3
dall'altro, precisando sin d'ora che quest'ultima ha ammesso, all'atto della
[...]
costituzione in giudizio, l'effettivo conferimento di un incarico, in favore degli attori, avente ad oggetto l'attività di ripartizione del compendio funzionale all'esercizio dell'attività di impresa della famiglia, specificando che l'entità del compenso preteso non
è però stato oggetto di espressa pattuizione, evenienza confermata anche in sede di interrogatorio formale reso dalla stessa parte all'udienza del 30.5.2024.
Le convenute AM hanno, di contro, contestato di avere conferito agli attori l'incarico professionale dai medesimi invocato e hanno, di contro, affermato che detto incarico sarebbe stato conferito nel solo interesse di Controparte_3
A fronte di ciò, non può, però, prescindersi dal rilevare che gli attori hanno versato in atti una lunga corrispondenza intercorsa via e-mail fra le parti convenute e lo studio associato riferibile agli attori, che non è stata fatta oggetto di alcun disconoscimento da parte delle convenute da cui si evince che i professionisti sono stati incaricati, CP_1 nell'interesse dell'intera famiglia, di svolgere l'attività necessaria a ripartire fra i tre fratelli l'intero patrimonio riconducibile alle società riferibili alla famiglia stessa.
Si evidenzia, infatti, che, nell'e-mail proveniente da del 9.9.2013, CP_1 quest'ultima riconosce l'esigenza di consegnare a dei documenti relativi Parte_1
all'attribuzione dei beni fra i tre fratelli, e che la richiamata e-mail è stata seguita da numerose e-mail, risalenti agli anni 2013 e 2014, tramite cui sono stati messi a disposizione dello stesso studio associato i documenti per provvedere alla valutazione del valore dei complessi aziendali riferibili alle diverse società (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte attrice).
Si sottolinea ulteriormente che, anche nello scambio di corrispondenza e-mail afferente all'anno 2015, si rinvengono diverse e-mail provenienti da ma CP_1
coinvolgenti anche le altre convenute, in cui si fa riferimento alla necessità che il destinatario predisponesse, in modo definitivo, un accordo di attribuzione Parte_1
delle diverse quote nei termini già concordati dai fratelli (cfr. doc. 2 del fascicolo CP_1
7 di parte attrice).
Si rileva, infine, che gli attori hanno depositato un'ultima parte di corrispondenza, afferente al primo periodo dell'anno 2016, intercorsa fra le stesse parti, in cui si fa espresso riferimento al progetto di divisione e attribuzione delle attività aziendali (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte attrice).
A ciò deve, inoltre, aggiungersi che non è comparsa all'udienza del CP_2
30.5.2024, fissata per l'assunzione del relativo interrogatorio formale, senza documentare adeguatamente la sussistenza di impedimenti tali da giustificare la mancata comparizione, non potendosi a questo fine ritenere sufficiente la sola certificazione medica depositata in data 14.6.2024, con l'immediato portato che i fatti oggetto dei capitoli articolati possono essere considerati come “ammessi”, nei termini contemplati dall'art. 232 c.p.c.
Da tanto consegue che, alla luce del contenuto dei documenti prodotti dalla parte attrice e del contegno processuale tenuto dalle parti convenute, può ritenersi accertato l'effettivo conferimento, ad opera delle tre convenute e in favore degli attori, di un incarico professionale avente ad oggetto la valutazione della consistenza del patrimonio riferibile alla famiglia e la predisposizione di un progetto di divisione in tre quote CP_1 uguali.
3. Ciò premesso, proseguendo con l'esame del profilo afferente alla valutazione della concreta attività svolta dai professionisti e alla quantificazione del relativo compenso, occorre ricordare che gli attori hanno preteso il pagamento della complessiva somma di euro 53.790,00, così composta: euro 20.000,00, per ideazione del progetto di divisione e analisi delle fasi attuative;
euro 6.300,00 per attività di assistenza concernente la valutazione del ramo di azienda denominata “Campoverde e S. Sofia”; euro 3.150,00, per attività di assistenza relativa alla valutazione del ramo di azienda denominata “Scarton”; euro 24.340,00, per attività di assistenza e consulenza professionale svolta nel periodo compreso fra l'1.1.2015 e il 31.3.2016, mediante riunioni, colloqui e incontri.
Non può, sul punto, omettersi di sottolineare che, dall'esame dei documenti in atti, nella specie, del preavviso di parcella del 24.11.2014, a cui l'atto introduttivo rinvia, emerge che le somme di euro 6.300,00 e di euro 3.150,00, afferenti all'attività
8 professionale svolta con riferimento ai due diversi rami di azienda sopra menzionati, non siano in realtà state intese dagli stessi professionisti come oggetto dell'incarico conferito in proprio dalle tre convenute (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte attrice).
Dalla lettura dei suddetti preavvisi di parcella, nonché del documento denominato specifica degli accorpamenti, versati in atti, si evince, infatti, che l'impegno di provvedere al pagamento delle suddette somme è stato imputato esclusivamente a
[...]
per la somma di euro 6.300,00, e alla Parte_3 [...]
, per l'importo di euro 3.150,00. Parte_4
Ne deriva che, rispetto alla pretesa creditoria avanzata per lo svolgimento di attività professionale in relazione ai rami di azienda in questione, le tre convenute, che sono state citate solo in proprio e non anche in veste di soggetti eventualmente muniti di potere di rappresentanza per le menzionate società, non possono considerarsi obbligate sul piano passivo.
In ordine agli ulteriori importi indicati, è imprescindibile premettere che, del tutto pacificamente, la misura del compenso preteso dai professionisti non è stata oggetto di un accordo espresso delle parti, di talché, conformemente a quanto previsto dall'art. 2233 c.
1 c.c., dovrà procedersi, in questa sede, alla determinazione dello stesso facendo prioritariamente applicazione delle tariffe e degli usi.
Dalla lettera dell'art. 2233 c.c. si desume, infatti, che, nell'individuazione dei criteri per la determinazione del compenso dovuto per lo svolgimento di una prestazione d'opera intellettuale, il legislatore abbia inteso dare priorità all'accordo fra le parti, prevedendo, solo in mancanza di quest'ultimo, l'applicazione di criteri sussidiari.
Ciò corrisponde, peraltro, all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “i criteri di determinazione del compenso spettante ai prestatori d'opera intellettuale sono dettati dall'art. 2233 cod. civ. secondo una scala preferenziale che indica al primo posto l'accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi ed, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni professionali. Pertanto, il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le
9 parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione” (cfr.
Cass., 29 dicembre 2011, n. 29837).
Deve ulteriormente specificarsi che il rinvio alle tariffe, contenuto nella disposizione de qua, a seguito dell'abrogazione di queste ultime, disposta con l'art. 9 c. 2 del d.l. n. 1 del 2012, convertito nella l. n. 27 del 2012, dovrà riferirsi ai parametri stabiliti con d.m. n.
140 del 2012, come contemplato dallo stesso art. 9 c. 2 menzionato.
Si rimarca, poi, che l'art. 6 del d.m. citato prevede, al comma 1, che “l'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso” e, al comma 6, che “l'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”, disposizione che, sebbene non contempli alcuna sanzione di natura civilistica, nondimeno, potrebbe giustificare l'applicazione dei parametri di legge nella misura minima, come espressamente dedotto dalle convenute CP_1
Merita ancora mettere in luce che, in relazione all'importo di euro 20.000,00, preteso dagli attori per l'attività di “ideazione del progetto individuazione delle procedure, analisi delle fasi attuative e studio ed esame del programma sotto l'aspetto legale societario e tributario dell'intero compendio immobiliare potenzialmente partecipativo della quota attribuibile alla famiglia con ripetuti incontri personali corrispondenza Persona_1 email e colloqui con le parti interessate al progetto di divisione e assegnazione sopra identificate ed altri collaboratori”, gli stessi attori hanno però omesso di delineare in modo specifico in che cosa sia consistita l'attività professionale concretamente svolta, non potendo l'entità della stessa desumersi dal solo scambio di corrispondenza prodotto per il periodo considerato, compreso fra settembre 2013 e novembre 2014, quando è stato emesso il relativo preavviso di parcella, nonché di individuare i criteri in virtù dei quali detto importo sarebbe stato quantificato, operando solo un generico richiamo al d.l. n.
169/2010, peraltro non più vigente.
Rispetto, invece, all'ulteriore somma di euro 24.340,00, di cui al preavviso di parcella
10 del 6.6.2016, deve osservarsi che, ferma la mancata specificazione dei criteri applicati per la quantificazione del relativo compenso, vieppiù considerando che il preavviso di parcella in atti sembra recare il riferimento alle previsioni del non più vigente d.l. n. 160 del 2010, è però pacifico, perché non specificamente contestato dalle parti, che gli attori abbiano svolto attività di assistenza professionale mediante la partecipazione a diverse riunioni, puntualmente indicate nell'atto introduttivo, funzionali alla elaborazione di un progetto di assegnazione e divisione dei beni in quote eguali, che è stato poi predisposto.
Si reputa, in ragione di ciò, che l'attività professionale concretamente svolta dagli attori nel periodo compreso fra luglio 2013 e marzo 2016 sia da riguardare in modo unitario e possa essere assimilata, secondo quanto previsto dall'art. 6 c. 1 del d.m. n. 140 del 2012, all'attività di valutazione, perizia e parere di cui all'art. 21 dello stesso decreto, in virtù del quale “il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami
d'azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, è determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili”. Quest'ultimo riquadro contempla, nella specie, un criterio di determinazione del compenso per scaglioni, mediante l'applicazione, sul valore della perizia o della valutazione, delle percentuali, fino ad euro 1.000.000,00, dallo 0,80% al 1%, per il di più fino ad euro 3.000.000,00, dallo 0,50% allo 0,70%, per il di più oltre
3.000.000,00, dallo 0,025% allo 0,050%.
Non avendo gli attori fornito criteri per definire con certezza il valore del patrimonio oggetto di valutazione, si ritiene di considerare come riferimento il valore di euro
14.000.000,00, corrispondente, secondo le prospettazioni di parte attrice, al valore complessivo del compendio oggetto di valutazione e stima, profilo che non è stato oggetto di contestazione specifica ad opera delle altre parti e che risulta anche, a seguito di arrotondamento, dal progetto di assegnazione predisposto dai professionisti (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte attrice).
11 Applicando, dunque, i parametri minimi previsti dalla tabella sopra riportata, tenuto conto della mancata definizione di un preventivo di massima e della complessità dell'attività svolta, fino all'ultimo scaglione, alla luce del valore del compendio oggetto di valutazione, il compenso complessivamente spettante agli attori per l'attività svolta può essere quantificato nell'importo di euro 20.750,00, risultante dalla somma di euro
8.000,00, per il primo scaglione, di euro 10.000,00, per il secondo scaglione, e di euro
2.750,00, per l'ultimo scaglione, oltre i.v.a. e c.p. nella misura di legge, somma su cui dovranno riconoscersi gli interessi, richiesti dagli attori, al tasso legale dalla data della prima messa in mora, ricevuta da (25.7.2016), sino al soddisfo, ma non la CP_1
rivalutazione, venendo in considerazione un debito di valuta.
Si precisa, infine, che, alla luce di quanto sopra argomentato e della riproposizione da parte degli attori e delle convenute delle proprie richieste istruttorie, deve CP_1
integralmente confermarsi il provvedimento dell'1.11.2024, in quanto la prova per testi richiesta dalla parte attrice, nella propria memoria istruttoria, verte su circostanze, in parte, irrilevanti ai fini del decidere o di natura documentale, in parte, non contestate o genericamente individuate, mentre quella richiesta dalle convenute e CP_1
, nella propria memoria istruttoria, ha ad oggetto circostanze individuate in CP_2
modo generico e ininfluenti ai fini della decisione.
4. La domanda proposta dagli attori deve essere accolta nella sola misura sopra precisata.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui agli artt. 91 e 97 c.p.c., sono da porre a carico solidale delle convenute e sono liquidate sulla base dei parametri medi di cui al d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da individuare in relazione al valore del decisum (causa di valore compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00), senza applicazione di alcuna maggiorazione in ragione della pluralità di parti, non avendo quest'ultima determinato una diversa complessità della lite.
Si precisa, da ultimo, che non è stata fornita prova del ricorrere dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave richiesto per la pronuncia di una condanna
12 ai sensi dell'art. 96 c. 1 c.p.c. e che non ricorre neppure un'ipotesi di condotta abusiva, sul piano processuale, che consenta l'applicazione dell'art. 96 c. 3 c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie la domanda proposta da e da e, per Parte_2 Parte_1
l'effetto, condanna in solido e a CP_1 CP_2 Controparte_3
corrispondere, in favore dei primi, la complessiva somma di euro 20.750,00, oltre i.v.a. e c.p., nella misura di legge, e interessi al tasso di cui all'art. 1284 c. 1 c.c. dalla data della messa in mora (25.7.2016) al soddisfo;
b) condanna in solido e alla CP_1 CP_2 Controparte_3 rifusione, in favore di e di , delle spese di lite, Parte_2 Parte_1
liquidate nella complessiva e unitaria somma di euro 5.077,00, per compensi, ed euro
786,00, per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Velletri, 20 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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