Art. 8. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 8 della Legge 18 dicembre 1986, n. 891
Articolo 7
Articolo 8 della Legge 18 dicembre 1986, n. 891
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25 dicembre 1986
25 dicembre 1986