Art. 46. Norme in materia di trattamento economico
Al personale cui si riferisce la presente legge, in servizio presso l'Avvocatura dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa, e' attribuito, con decorrenza dalla stessa data, un assegno personale pensionabile non riassorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali nella misura del 2,50 per cento ciascuno dello stipendio iniziale nella qualifica di appartenenza alla data medesima. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 15 novembre 1973, n. 734 ha disposto (con l'art. 33, comma 2)che gli assegni personali pensionabili previsti dal presente articolo sono soppressi.
Al personale cui si riferisce la presente legge, in servizio presso l'Avvocatura dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa, e' attribuito, con decorrenza dalla stessa data, un assegno personale pensionabile non riassorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali nella misura del 2,50 per cento ciascuno dello stipendio iniziale nella qualifica di appartenenza alla data medesima. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 15 novembre 1973, n. 734 ha disposto (con l'art. 33, comma 2)che gli assegni personali pensionabili previsti dal presente articolo sono soppressi.