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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/12/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 467/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 467/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa congiuntamente da
, nato a [...] il [...], (C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...], (C.F.: ), entrambi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati a Piazza Armerina, in via Torquato Tasso n. 35, presso lo studio dell'avv.
GI Lo ER (c.f. ), che li rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._3
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, espresso in data 31/03/2025.
Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del giorno 12.07.2025, resa all'esito dell'udienza del giorno 08.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato in data 10.03.2025, i coniugi e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in data 28.12.1998 a Piazza Armerina (EN), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 132, p. II s. A, 1998.
Le parti hanno rappresentato che dalla loro unione sono nati due figli: (nata il [...]) e Per_1
(nato il [...]). Per_2
Nel corpo dell'atto introduttivo, le parti hanno allegato il decreto di omologa del 03.10.2011, emesso all'esito del giudizio RG n. 723/2011, con cui il Tribunale di Enna ha disposto la separazione dei coniugi.
Rilevato che il divorzio è stato deciso alle condizioni indicate nel ricorso, sottoscritto dalle parti in data 06.03.2025 e depositato agli atti in data 10.03.2025, di seguito trascritte:
“1) i ricorrenti vivranno separati e liberi di risiedere dove riterranno più opportuno;
2) la IA è ormai maggiorenne ed autonoma economicamente e provvede Persona_3
autonomamente al proprio sostentamento;
3) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso Per_2
la madre;
4) la casa coniugale di via Itria n. 43. Piazza Armerina (EN) e tutti gli arredi in essa contenuti restano assegnati alla sig.ra che ivi convive con il figlio minore . Il sig. Parte_2 Per_2 Parte_1
ha già trasferito il 50% della proprietà di sua appartenenza, dell'immobile di cui sopra
[...]
adibito a casa coniugale, alla sig.ra , in ossequio alle disposizioni pattuite nel contesto Parte_2
al ricorso per la separazione consensuale dei coniugi:
5) la regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio minore con il padre, non Per_2
essendovi contrasto tra i coniugi e non essendovi mai stato in tutti questi anni di separazione, verrà determinata secondo le modalità che i genitori sceglieranno di volta in volta;
6) il sig. corrisponderà per il mantenimento del figlio minore , la somma di € Parte_1 Per_2
500,00 mensili da corrispondersi entro il cinque di ogni mese, a mezzo sistemi di accredito bancario
o postale, alla signora;
Parte_2
7) i coniugi si impegnano ad affrontare le spese straordinarie nella misura del 50% ognuno, (a titolo esemplificativo: spese scolastiche, gite d'istruzione, tasse universitarie, libri universitari, palestra, spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario, Nazionale e ticket delle spese mediche coperte dal servizio nazionale, occhiali, dentisti, farmaci non da banco eco.) che si dovessero rendere necessarie nell'interesse del figlio, il tutto previa concertazione della spesa straordinaria tra i due genitori: 8) i ricorrenti economicamente indipendenti provvederanno da sé al loro sostentamento rinunciando reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;
i ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver definito ogni rapporto personale e patrimoniale tra loro con reciproca soddisfazione e di non aver più nulla a pretendere in dipendenza e conseguenza del matrimonio, e, con la sottoscrizione del presente atto, se ne scambiano ampia e reciproca quietanza.”.
Ciò premesso, considerato che lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa del 03.10.2011, emesso dal Tribunale di Enna all'esito del giudizio RG n. 723/2011, oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
Ritenuto, inoltre, che le condizioni del divorzio non sono contrarie alla legge né all'interesse del minore , va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per Per_2
come chiesto in seno alle note scritte depositate per l'udienza del giorno 08.07.2025, nel corpo delle quali i coniugi hanno confermato il ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi
, nato a [...] il [...], (C.F.: e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nata a [...] il [...], (C.F.: ), dichiara la cessazione degli
[...] C.F._2
effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in data 28.12.1998 a Piazza Armerina
(EN), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 132, p. II s. A, 1998, alle condizioni riportate e sottoscritte in seno al ricorso congiunto sottoscritto dalle parti in data
06.03.2025 e depositato agli atti in data 10.03.2025, e riportate nella superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 467/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa congiuntamente da
, nato a [...] il [...], (C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...], (C.F.: ), entrambi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati a Piazza Armerina, in via Torquato Tasso n. 35, presso lo studio dell'avv.
GI Lo ER (c.f. ), che li rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._3
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, espresso in data 31/03/2025.
Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del giorno 12.07.2025, resa all'esito dell'udienza del giorno 08.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato in data 10.03.2025, i coniugi e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in data 28.12.1998 a Piazza Armerina (EN), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 132, p. II s. A, 1998.
Le parti hanno rappresentato che dalla loro unione sono nati due figli: (nata il [...]) e Per_1
(nato il [...]). Per_2
Nel corpo dell'atto introduttivo, le parti hanno allegato il decreto di omologa del 03.10.2011, emesso all'esito del giudizio RG n. 723/2011, con cui il Tribunale di Enna ha disposto la separazione dei coniugi.
Rilevato che il divorzio è stato deciso alle condizioni indicate nel ricorso, sottoscritto dalle parti in data 06.03.2025 e depositato agli atti in data 10.03.2025, di seguito trascritte:
“1) i ricorrenti vivranno separati e liberi di risiedere dove riterranno più opportuno;
2) la IA è ormai maggiorenne ed autonoma economicamente e provvede Persona_3
autonomamente al proprio sostentamento;
3) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso Per_2
la madre;
4) la casa coniugale di via Itria n. 43. Piazza Armerina (EN) e tutti gli arredi in essa contenuti restano assegnati alla sig.ra che ivi convive con il figlio minore . Il sig. Parte_2 Per_2 Parte_1
ha già trasferito il 50% della proprietà di sua appartenenza, dell'immobile di cui sopra
[...]
adibito a casa coniugale, alla sig.ra , in ossequio alle disposizioni pattuite nel contesto Parte_2
al ricorso per la separazione consensuale dei coniugi:
5) la regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio minore con il padre, non Per_2
essendovi contrasto tra i coniugi e non essendovi mai stato in tutti questi anni di separazione, verrà determinata secondo le modalità che i genitori sceglieranno di volta in volta;
6) il sig. corrisponderà per il mantenimento del figlio minore , la somma di € Parte_1 Per_2
500,00 mensili da corrispondersi entro il cinque di ogni mese, a mezzo sistemi di accredito bancario
o postale, alla signora;
Parte_2
7) i coniugi si impegnano ad affrontare le spese straordinarie nella misura del 50% ognuno, (a titolo esemplificativo: spese scolastiche, gite d'istruzione, tasse universitarie, libri universitari, palestra, spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario, Nazionale e ticket delle spese mediche coperte dal servizio nazionale, occhiali, dentisti, farmaci non da banco eco.) che si dovessero rendere necessarie nell'interesse del figlio, il tutto previa concertazione della spesa straordinaria tra i due genitori: 8) i ricorrenti economicamente indipendenti provvederanno da sé al loro sostentamento rinunciando reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;
i ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver definito ogni rapporto personale e patrimoniale tra loro con reciproca soddisfazione e di non aver più nulla a pretendere in dipendenza e conseguenza del matrimonio, e, con la sottoscrizione del presente atto, se ne scambiano ampia e reciproca quietanza.”.
Ciò premesso, considerato che lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa del 03.10.2011, emesso dal Tribunale di Enna all'esito del giudizio RG n. 723/2011, oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
Ritenuto, inoltre, che le condizioni del divorzio non sono contrarie alla legge né all'interesse del minore , va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per Per_2
come chiesto in seno alle note scritte depositate per l'udienza del giorno 08.07.2025, nel corpo delle quali i coniugi hanno confermato il ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi
, nato a [...] il [...], (C.F.: e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nata a [...] il [...], (C.F.: ), dichiara la cessazione degli
[...] C.F._2
effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in data 28.12.1998 a Piazza Armerina
(EN), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 132, p. II s. A, 1998, alle condizioni riportate e sottoscritte in seno al ricorso congiunto sottoscritto dalle parti in data
06.03.2025 e depositato agli atti in data 10.03.2025, e riportate nella superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.