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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/05/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2490 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. CRISCIONE SALVATRICE;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. Controparte_1
) con l'avv. GALEANO MANLIO;
P.IVA_1
resistente avente ad oggetto: Assegno - pensione le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO chiede di accertare il proprio diritto al pagamento Parte_1
dell'indennità di disoccupazione per 181 giornate lavorative nel 2022, con conseguente condanna a carico dell' il quale, in sede CP_1
Pagina 1 di 2 amministrativa, ha liquidato la prestazione per 82 giornate, a pagargli la differenza. L' si è costituito eccependo la decadenza ex art. 47 co. CP_1
6 d.p.r. 639/1970.
L'eccezione di decadenza è fondata. Ai sensi del combinato disposto dei commi 2, 3, 6 dell'art. 47 d.p.r. 639/1970, l'azione giudiziaria in materia di indennità di disoccupazione agricola (compresa tra le prestazioni di cui all'art. 24 l. 88/1989) va proposta entro un anno dal riconoscimento parziale della prestazione o dal pagamento della sorte.
Nel caso di specie l' ha riconosciuto solo parzialmente la CP_1
prestazione con provvedimento comunicato via pec il 30.6.2023 al patronato presso cui è pacifico che il ricorrente avesse eletto domicilio
(doc. 2 ) ed effettuato il pagamento parziale il 3.7.2023 (cfr. doc. 1 CP_1
). Conseguentemente, il ricorso andava depositato, al più tardi, CP_1
entro il 3.7.2024; essendo stato invece depositato solo il 25.9.2024, esso
è tardivo.
Quanto alle conseguenze di detta decadenza, ex art. 6 d.l. 103/1991 essa determina il venir meno del diritto sostanziale alla prestazione previdenziale (C. 12878/2014).
Ne consegue il rigetto del ricorso. La dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. impone di dichiarare le spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso e dichiara le spese irripetibili.
13/05/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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