Sentenza 30 marzo 2001
Massime • 2
In tema di assicurazione obbligatoria R.C.A., qualora la compagnia assicuratrice debba rispondere oltre il limite del massimale per interessi e rivalutazione in conseguenza ad un suo comportamento defatigatorio, la successione "ope legis" dell'impresa cessionaria a quella posta in liquidazione coatta amministrativa si verifica anche con riguardo alle obbligazioni accessorie, rispetto alle quali non opera il limite di cui all'art. 21 della legge n.990 del 1969.
Il danno non patrimoniale, quale sofferenza patita in conseguenza di un fatto illecito, si verifica in coincidenza dell'evento dannoso; pertanto, è con riferimento a tale momento che, se non si tratta di illecito permanente, il danno morale deve essere riscontrato e liquidato, senza alcuna considerazione per fatti od eventi successivi. Detta valutazione, anche se necessariamente effettuata con criteri equitativi e discrezionali, deve essere motivata tenendo conto della gravità delle lesioni patite e di tutte le circostanze ed elementi della fattispecie in modo da rendere congruo detto risarcimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2001, n. 4733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4733 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SA IN, LL GA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CAMPO MARZIO 69, presso lo studio dell'avvocato DANTE CONTI, difesi dall'avvocato GUIDO FUGAZZA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LA NA CO, LA NA GI, UNIASS ASSIC SPA, COMPAGNIA EUROPEA PREVIDENZA SPA LCA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 06605/98 proposto da:
COMPAGNIA EUROPEA DI PREVIDENZA SPA IN LCA in persona dei Commissari Liquidatori Carlo ANDÒ, CARLO MARIO, D'ACUNTI E ENRICO LA PERGOLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TACITO 74, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA PERSICO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SA IN, LL GA, UNIASS ASS SPA IN NOME DELLA CONSAP SPA, LANA CO, LANA GI;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n^. 07116/98 proposto da:
UNIASS ASSIC SPA, in proprio e nel nome del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso lo studio dell'avvocato GI PRUDENZANO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SA IN, LL GA, LANA CO, LANA GI, COMP EUROPEA PREVIDENZA LCA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 235/97 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 06/11/96 e depositata il 28/01/97 (R.G. 2725/92+3291/92);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/00 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Maria Teresa PERSICO;
udito l'Avvocato IU PRUDENZANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto dei primi tre motivi del ricorso principale, l'accoglimento p.q.r del quarto motivo e l'inammissibilità del quinto motivo;
per l'inammissibilità del ricorso incidentale della CEP e per l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato della UNIASS.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NE NO e IO IN convennero innanzi al tribunale di Como MA Cosimo, MA IU, la spa compagnia europea di previdenza (C.E.P.); sull'assunto che nella collisione del l'autovettura, condotta dal primo convenuto, di proprietà del secondo, assicurata con la terza, con l'autovettura condotta dallo NE riportarono lesioni personali quest'ultimo e la IO, persona trasportata, chiesero la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
Nelle more del processo venne posta in l.c.a. la C.E.P. e ad essa subentrò per l'INA - F.G.V.S.- l'IA assicurazioni. Il Tribunale accolse la domanda e condannò i MA e l'IA al pagamento di lire 28.000.000 in favore dello NE e di lire 95.000.000 in favore della IO.
Su gravame dell'IA la Corte di appello di Milano dichiarò la nullità del giudizio e rimise la causa al tribunale, che a seguito di riassunzione da parte dello NE e della IO si pronunciò nuovamente, condannando i MA al pagamento di lire 38.250.000 in favore del primo e di lire 127.200.000 in favore della seconda, accertando un credito di pari importo nei confronti della società in l.c.a. in persona del commissario liquidatore e dichiarando non dovute altre somme da parte dell'IA. Proposero gravame lo NE e la IO;
la Corte di appello di Milano, con sentenza resa il 6.11.1996, condannò i MA "a pagare allo NE la somma di lire 43.597.901 ed alla IO quella di lire 112.026.130 con la rivalutazione secondo gli indici ISTAT dall'ottobre 1983 ad oggi e gli interessi di legge"; dichiarò che "il credito degli appellanti nei confronti della C.E.P. è pari all'obbligazione risarcitoria dei MA"; confermò nel resto l'appellata sentenza.
La corte ha prestato adesione all'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale vanno applicati i massimali vigenti all'epoca dell'incidente e non quelli vigenti all'epoca della messa in l.c.a. della società assicuratrice, derivandone la conseguenza che nessun'altra somma, oltre quella già versata in misura corrispondente ai massimali, è dovuta dall'IA neppure a titolo di rivalutazione monetaria;
ha ritenuto che la liquidazione del danno morale (in ragione di lire 500.000 a. punto con riferimento al 1981) è addirittura superiore ai livelli standard;
ha accolto la censura dello NE riguardante il danno biologico, liquidandolo in lire 11.704.700 con riferimento all'epoca dell'incidente, e ha rigettato la corrispondente censura della IO sul rilievo che i giudici di primo grado glielo hanno già attribuito;
ha compensato le spese del grado relativamente al rapporto processuale riguardante la C.E.P., tenuto conto della messa in l.c.a. della stessa. Lo NE e la IO hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi;
la C.E.P. e l'IA hanno resistito e hanno proposto ricorsi incidentali, affidandone l'accoglimento rispettivamente a due motivi e ad uno.
È stata disposta ed eseguita integrazione del contraddittorio nei confronti dell'IA e dei MA quanto al ricorso della C.E.P. e nei confronti della C.E.P. e degli stessi MA quanto al ricorso dell'IA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono proposti contro la medesima sentenza e, a norma dell'art. 335 c.p.c., vanno riuniti. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce falsa applicazione dell'art. 21 L. 990/1969; contraddittoria ed omessa motivazione sul punto dell'individuazione del massimale;
si sostiene che la Corte di merito ha applicato i massimali vigenti all'epoca del sinistro, mentre avrebbe dovuto applicare quelli, notevolmente più elevati, vigenti all'epoca della messa in l.c.a. dell'impresa assicuratrice, tenuto conto che l'obbligazione del fondo di garanzia sorge proprio in tale epoca.
La questione del massimale da applicare ai finì della determinazione dell'indennizzo in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice è stata già esaminata da questa Corte e risolta nel senso che debbono applicarsi i massimali indicati nella tabella A allegata alla legge 990/1969 con gli adeguamenti disposti dai decreti emanati con il provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 9 della detta legge fino alla data di verificazione del sinistro ed a quella data vigenti, rimanendo esclusa l'applicazione retroattiva di eventuali decreti di adeguamento successivamente intervenuti (Cass.
5.7.1999 n. 6933; Cass.
4.8.1995 n. 8552; Cass. 27.6.1990 n. 6539).
Non vi sono ragioni per discostarsi dalla richiamata giurisprudenza ed il motivo va, pertanto, rigettato.
Con il secondo motivo del ricorso principale, denunciandosi erronea applicazione degli artt. 1219, 1224, 2900 c.c., 18 L. 990/1969, nonché vizi di motivazione, si lamenta che la corte di merito non abbia ritenuto la responsabilità ultramassimale dell'impresa cessionaria e per essa del fondo di garanzia per rivalutazione monetaria ed interessi in relazione alla "mala gestio" della detta impresa e dell'impresa assicuratrice "in bonis".
Il motivo è fondato.
Sulla questione della responsabilità ultramassimale, esplicitamente posta con i motivi di appello, la corte di merito si è pronunciata, affermando che nessuna altra somma è tenuta a pagare l'impresa cessionaria oltre il limite del massimale.
La giurisprudenza di questa Corte è, invece, costante nel ritenere che, in caso di "mala gestio" a chiunque imputabile e, cioè, all'impresa assicuratrice "in bonis" o al soggetto ad essa subentrato, può essere superato il limite del massimale anche se per le sole somme dovute, a titolo di interessi e rivalutazione, permanendo il detto limite per il debito principale, anche quando l'obbligazione risarcitoria gravi sul fondo di garanzia (Cass. 14.10.1997 n. 10026; Cass. 24.7.1998 n. 7298; Cass. 16.5.1995 n.
5372). Si è precisato che la successione "ope legis" dell'impresa cessionaria del portafoglio dell'impresa assicuratrice posta in l.c.a. si verifica anche con riguardo alle somme dovute per interessi e rivalutazione monetaria, per le quali non opera il limite di cui all'art. 21 L. 990/1969, attinente al debito principale di indennizzo (Cass. 10.10.1995 n. 10580; Cass. 12.10.1998 n. 10090; Cass. 14.10.1997 n. 10026). Con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta falsa applicazione degli artt. 185 c.p. e 2059 C.C., nonché insufficiente motivazione, sostenendosi che la Corte di merito ha violato il principio, secondo il quale il danno morale deve essere valutato con criteri attuali fino a quando non interviene il giudicato, e non ha tenuto conto della gravità delle lesioni subite dalla IO. Il motivo è privo di fondamento.
Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, il danno non patrimoniale si produce in coincidenza del fatto illecito, da cui deriva la sofferenza, nella quale consiste, sicché, ove l'illecito non abbia carattere permanente, va riscontrato e liquidato con riferimento al momento della verificazione di esso senza che rilevino fatti o avvenimenti successivi (Cass.
1.3.1993 n. 2491; Cass.
6.5.1983 n. 3100). Ben vero che la liquidazione del danno non patrimoniale, ancorché affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, non si sottrae all'esigenza di una motivazione adeguata che tenga conto di tutti gli elementi che caratterizzano la fattispecie e, tra essi, anche della gravità delle lesioni patite (Cass. 29.5.1998 n. 5366), m a tale elemento i giudici di appello hanno considerato.
Con il quarto motivo del ricorso principale si lamenta che la corte di merito abbia negato alla IO il risarcimento del danno biologico in rapporto sia all'invalidità temporanea che a quella permanente ed abbia liquidato tale danno in misura inadeguata allo NE, rapportandolo al reddito figurativo. La doglianza è priva di fondamento per quanto concerne la IO, avendo la corte di merito ritenuto che i giudici di primo grado hanno liquidato alla medesima il solo danno biologico, rapportandolo - evidentemente - all'invalidità temporanea ed a quella permanente. È, viceversa, fondata per quanto concerne lo NE ed in proposito si considera che siccome il danno biologico consiste nella menomazione dell'integrità psico-fisica della persona in sè considerata, indipendentemente dalle ripercussioni che può avere sulla capacità di lavoro e di guadagno, è inidoneo alla determinazione di tale danno il triplo della pensione sociale indicato dall'art. 4 D.L. 857/1976, convertito nella legge 39/1977 (Cass. 30.10.1998 n. 10897; Cass. 25.5.1998 n. 5195). È, infine, inammissibile il quinto motivo del ricorso principale, con il quale si censura la sentenza impugnata per avere compensato le spese nei confronti della C.E.P., pur essendo stata soccombente sia in primo che in secondo grado.
La censura, difatti, investe l'esercizio del potere discrezionale di compensazione delle spese attribuito al giudice di merito, che è insindacabile in sede di legittimità, e non le ragioni, per le quali la compensazione è stata disposta, che sono, viceversa, sindacabili in tale sede sia pure sotto il solo profilo dell'illogicità e contraddittorietà (Cass.19.5.1998 n. 4997). In conclusione, vanno accolti nei limiti precisati il secondo ed il quarto motivo del ricorso principale;
la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio per nuovo esame sulla base dei principi sopra esposti e pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Con l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale si è verificata la condizione, alla quale è stato subordinato il ricorso incidentale della IA, che va, pertanto, esaminato. Con l'unico motivo di tale ricorso si lamenta che, onde stabilire la rivalutazione delle somme dovute dall'assicurazione, si sia proceduto alla rivalutazione di quelle dovute al danneggiato fino al versamento della provvisionale e di quelle residue fino alla pronuncia della sentenza, sostenendosi che, ove, come nella specie, sussista responsabilità ultramassimale, bisogna fare riferimento al massimale e su di esso operare la rivalutazione con decorrenza dallo spirare dello "spatium deliberandi" ex art. 8 l. 783/1978; si lamenta inoltre che si siano cumulati interessi e rivalutazione.
Il motivo è inammissibile, avendo la sentenza impugnata disatteso la domanda di affermazione della responsabilità ultramassimale dell'IA.
Naturalmente, le questioni poste con il motivo potranno essere fatte valere nel giudizio di rinvio.
Passando, quindi, all'esame del ricorso incidentale della C.E.P., va rilevato che con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 1917 c.c., 18 L. 990/1969, vizi di motivazione in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., sostenendosi che erroneamente la corte di merito ha accertato che il credito dei danneggiati nei confronti della società ricorrente è pari all'obbligazione risarcitoria dei MA, posto che l'assicuratore è tenuto nei limiti del massimale e, come riconosciuto dai giudici di merito, il massimale è stato interamente versato.
Il motivo non può trovare accoglimento.
La sentenza di primo grado contiene la seguente statuizione: "accerta il credito a carico della C.E.P. - compagnia europea di assicurazioni in l.c.a. in persona del commissario liquidatore nella misura sopra indicata", così motivata "alla pronuncia di condanna dei MA, sopra indicata, corrisponde un'identica pronuncia di accertamento del diritto nei confronti della C.E.P. in l.c.a.", e, non essendo stata la statuizione impugnata in grado di appello, è preclusa l'impugnazione in questa sede, ancorché la sentenza di appello l'abbia riprodotta.
Con il secondo motivo, denunciandosi violazione degli artt. 55, 59, 201 R.D. 267/1942 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si deduce che erroneamente la corte di merito ha dichiarato che il credito accertato nei confronti della C.E.P. è suscettibile di rivalutazione dalla data in cui la detta società è stata messa in l.c.a.
Il motivo è inammissibile in quanto introduce in questa sede questioni nuove involgenti accertamenti di fatto che non sono stati compiuti.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il secondo motivo e, per quanto di ragione, il quarto motivo del ricorso principale;
rigetta gli altri ed i ricorsi incidentali;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 7 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2001