Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2001, n. 4733
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Sentenza 30 marzo 2001

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Massime2

In tema di assicurazione obbligatoria R.C.A., qualora la compagnia assicuratrice debba rispondere oltre il limite del massimale per interessi e rivalutazione in conseguenza ad un suo comportamento defatigatorio, la successione "ope legis" dell'impresa cessionaria a quella posta in liquidazione coatta amministrativa si verifica anche con riguardo alle obbligazioni accessorie, rispetto alle quali non opera il limite di cui all'art. 21 della legge n.990 del 1969.

Il danno non patrimoniale, quale sofferenza patita in conseguenza di un fatto illecito, si verifica in coincidenza dell'evento dannoso; pertanto, è con riferimento a tale momento che, se non si tratta di illecito permanente, il danno morale deve essere riscontrato e liquidato, senza alcuna considerazione per fatti od eventi successivi. Detta valutazione, anche se necessariamente effettuata con criteri equitativi e discrezionali, deve essere motivata tenendo conto della gravità delle lesioni patite e di tutte le circostanze ed elementi della fattispecie in modo da rendere congruo detto risarcimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2001, n. 4733
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4733
    Data del deposito : 30 marzo 2001

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