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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 13/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dr. ssa Elvira Bellantoni - Presidente-
2) dr. Carmine Esposito - Giudice -
3) dr.ssa Marianna Frangiosa - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 338 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...], il [...], residente in Parte_1
Lione (FR) Via Jerome Dulaar, N. 14 bis (C.F.. ), e C.F._1 Pt_2
, nata a [...] il [...], residente in [...]alla Via Previteri,
[...]
n°111 int 1,(C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura in C.F._2 calce all'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. PANTALEO SANSONE (C.F.
), ed elettivamente domiciliati, in Vallo della Lucania (Sa), alla C.F._3
Via L. Rinaldi n. 8;
ATTORI IN RIASSUNZIONE
E
, nata a [...], il [...], residente in Controparte_1
Camerota (SA) – Frazione Marina - alla Via Previteri n. 19, (C.F.:
), rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla C.F._4 comparsa di costituzione in giudizio, dall'avv. GIORGIO TRIGGIANO (C.F.:
), ed elettivamente domiciliata, in Pellezzano (SA) alla Via C.F._5
Ferrovia n. 18-A; CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
NONCHE'
, nata a [...]m il 5 agosto 1957 (C.F. Controparte_2
), residente in [...] rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in giudizio, dall'avv. Marco Sansone (C. F.: ), ed elettivamente CodiceFiscale_7 domiciliata, n Vallo della Lucania (Sa), p.zza Vittorio Emanuele, 15;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
NONCHE'
, Nata A Montano Antilia Il 22 Giugno 1927, Controparte_3
C.F. E Residente In Camerota Alla Via S.Domenico, N°5 e C.F._8 deceduta in data 12.05.2022;
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI
CONCLUSIONI: Per parte attrice, come da verbale di causa del 06.02.2025 qui da intendersi integralmente richiamato. Per le parti convenute, come da verbale di causa del 06.02.2025 qui da intendersi integralmente richiamato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i SIg.ri e Parte_1 Pt_2
, hanno convenuto in giudizio le SInore ,
[...] Controparte_3 CP_2
e , esponendo, in punto di fatto e di diritto che: 1) in
[...] Controparte_1 data 29 ottobre 2018 era venuto a mancare, in Camerota (Sa), il SInor Per_1
, c.f. , coniuge della SI.ra e dalla
[...] C.F._9 Controparte_3 cui unione erano nati i figli SI. , deceduto in data 14 febbraio Persona_2
2013, IA Coppola, e;
che, in Parte_1 Controparte_2 rappresentazione di , premorto al padre , Persona_2 PE era stata chiamata -iure proprio- all'eredità del nonno l'odierna parte attrice SInora;
che in assenza di disposizioni testamentarie, si era aperta Parte_2 la successione legittima in favore del coniuge e dei figli nelle persone di
[...]
, , , e CP_3 Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
; 2) che il de cuius, IG. , durante la sua vita, aveva Pt_2 PE acquistato la proprietà di alcuni cespiti immobiliari e, precisamente: a) quale bene personale, la proprietà esclusiva dell'intero sul suolo edificatorio in agro di
Camerota, frazione Marina, alla Via XX Settembre, dell'estensione di mq 251, riportato nel Catasto Terreni al foglio 26, p.lla 17 lettera b ( definitivo 368) di are
2,09, per atto per notar del 16.06.1958, pubblicato presso Persona_3
l'Agenzia delle Entrate servizio di pubblicità immobiliare di Salerno, in data
04.07.1958, ai nn. 12955/11576 e con atto di compravendita a rogito del notaio
, del 12.07.1959, pubblicato presso l'Agenzia delle Entrate servizio Persona_4 di pubblicità immobiliare di Salerno in data 21.07.1959, ai nn. 13832/12460, acquistava quale bene personale il terreno di mq 12 sito in Comune di Camerota alla frazione Marina località Comite riportata in catasto terreni al foglio 26, p.lla 17 lettera b di ca 12; b) con atto di compravendita per notar del Persona_5
09.07.1973, repertorio 542, pubblicato presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno servizio di pubblicità immobiliare, in data 18.07.1973, ai nn. 18902/16584, acquistava quale bene personale, l'appartamento riportato al NCEU del detto
Comune al foglio 61 p.lla 141 sub 75, Via Costantino L'Africano, piano 7, Cat. A/2, vani 5,5, sito nel Comune di Salerno e facente parte del fabbricato sito alla Via
Costantino L'Africano civico 5, sito al sesto piano, escludendo il piano ammezzato e distinto con il n.ro di interno 33, composto da tre vani ed accessori;
c) con atto di compravendita a rogito del notaio del 12.05.1979 repertorio Persona_5
6639, pubblicato presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno servizio di pubblicità immobiliare, in data 04.06.1979, ai nn. 13521/11900, i coniugi PE
e , acquistavano in comune ed indiviso per 1⁄2 dell'intero Parte_3 ciascuno in regime di comunione dei beni la porzione di orto rappresentata da una striscia di mq 13 sita in Comune di Camerota, frazione Marina, Via San Domenico,
e riportata nel catasto terreni del detto Comune al foglio 26, p.lla 537 (ex 16/b) di ca 13; d) con atto di compravendita a rogito del notaio del Persona_5
14.02.1982, repertorio 10201, pubblicato presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno servizio di pubblicità immobiliare in data 12.03.1982, ai nn. 6526/5630 e successivo atto di divisione a rogito del notaio del 13.01.1983, Persona_5 repertorio 11482, pubblicato presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno servizio di pubblicità immobiliare, in data 24.01.1983, ai nn. 2123/1826, i coniugi Per_1
e acquistavano in comune ed indiviso 1⁄2
[...] Parte_3 dell'intero ciascuno in comune ed indiviso la porzione riportata in catasto terreni al foglio 16, p.lla 98 ( ex 98/ a) di are 6,22, p.lla 591 ( ex 98/b) di are 4,48, p.lla
593 ( ex 98/d) di are 01,15, p.lla 315 ( ex 315/a) di are 4,05, p.lla 594 ( ex 315/b) di are 3,85, p.lla 578 ( ex 578/a) di are 00,22, p.lla 595 ( ex 578/b) di ca 3, p.lla 579 di are 01,35, p.lla 580 di are 00,30 e p.lla 581 di ca 85; e) con atto di compravendita a rogito del notaio del 03.06.1983, repertorio Persona_5
11992, pubblicato presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno servizio di pubblicità immobiliare in data 20.06.1983 ai nn. 15869/13589 i coniugi e PE
, acquistano in comune ed indiviso per 1⁄2 dell'intero Parte_3 ciascuno ed in regime di comunione di beni il fondo rustico in agro di Centola alla frazione Palinuro località Trappetiello riportato nel catasto terreni del detto
Comune al foglio 45, p.lla 90 di are 17,90 e p.lla 91 di are 9,99.
Esponevano, inoltre, che con atto per notar Rep. N. 18790, Persona_6
Registrato ai nn. 14680/12358 del 26 marzo 2014, il bene indicato sub. lettera a) costituito da un fabbricato sorto sul fondo edificatorio e composto da quattro piani fuori terra ed una mansarda abitabile, oltre ad un'ampia terrazza adiacente al piano primo era stato donato in favore delle figlie e Controparte_1 [...]
; che il cespite indicato sub lettera b) in virtù di atto di donazione Controparte_2
a rogito del notaio del 09.07.1973, repertorio 543, pubblicato Persona_5 presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 18.07.1973, ai nn. 18903/16585, veniva donato in favore della figlia;
che l' Immobile indicato sub. CP_1 Per_1 lettera c) risultava ancora di proprietà del de cuius in ragione di ½, mentre per l'immobile descritto sub. lettera d), esponevano che, con atto di donazione per notar del 09.01.1983, repertorio 11483, pubblicato all'Agenzia delle Persona_5
Entrate di Salerno in data 26.01.1983 ai nn. 2353/2020, i coniugi Per_1
e avevano proceduto alla donazione nei
[...] Parte_3 confronti dei figli , e , delle Pt_1 CP_1 Persona_2 Controparte_2 porzioni del fondo originariamente individuato dalle p.lle 98,591,593,315,594, 578,
595, 579, 580 e 581 del foglio 16 del Comune di Camerota di complessive are 22,50, nelle proporzioni che seguono: d1)‣ in favore del figlio , la porzione Parte_1 di complessivi mq 625 rappresentata in Catasto Terreni al foglio 16, p.lla 98 ( ex
98/a) di are 6,22; p.lla 595 ( ex 578/b) di ca 3; d2)‣ in favore della figlia CP_1
, la porzione di complessivi mq 500 rappresentata in Catasto Terreni al
[...] foglio 16, p.lla 580 di ca 30, p.lla 591 ( ex 98/b) di are 4,48, p.lla 578 ( ex 578/a) di ca 22; d3)‣ in favore del figlio , la porzione di complessivi Persona_2 mq 625 rappresentata in Catasto Terreni al foglio 16, p.lla 579 di are 1,35; p.lla
581 di ca 85, p.lla 315 ( ex 315/a) di are 4,05; d4)‣ in favore della figlia
[...]
, la porzione di complessivi mq 500 rappresentata in Catasto Controparte_2 Terreni al foglio 16, p.lla 593 ( ex 98/d) di are 1,15, p.lla 594 ( ex 315/b) di are
3,85. L'immobile descritto sub lettera e), invece, veniva trasferito mediante atto di compravendita a rogito del notaio del 02.11.1996, repertorio Persona_5
34954, pubblicato all'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 02.12.1996, ai nn.
29287/23797, ai SInori ed . CP_4 CP_5
Rappresentavano, inoltre, che alla data del 29.10.2018, residuava in capo al de cuius la sola piena proprietà di un “patio” di 16 mq, facente parte del bene individuato al foglio 26, particella 368, sub 21, del NCE del Comune di Camerota, nonché la metà di una porzione di orto rappresentata da una striscia di mq 13, sito in Comune di Camerota, frazione Marina Via San Domenico e riportata nel catasto terreni del detto Comune al foglio 26, p.lla 537 (ex 16/b) di ca 13. Che, oltre agli atti dispositivi sopra riportati il de cuius ebbe in vita a donare alla figlia anche la somma necessaria ad acquistare la propria Controparte_2 abitazione di Salerno, in Via Scipione L'Africano, n°5, per un valore aggiornato di
€ 270.000,00.
Per tutte tali motivazioni gli odierni attori hanno adito l'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti richieste: “In via preliminare, accertare l'errore di trascrizione della donazione del 26 marzo 2014, rep. 18790, pubblicato ai nn.
14680/12358, nella parte in cui individua nel trasferimento l'intero appartamento
(foglio 26, p.lla 368, sub 10, Comune di Camerota) e non esclusivamente il terrazzo di mq 60 e, per l'effetto, ordinare al Conservatore del RR.II. di Salerno la rettifica della trascrizione eseguita in favore della SInora , limitando Controparte_2
a beneficio del donatario il solo terrazzo di circa 60 mq da distaccarsi dalla maggiore consistenza dell'appartamento facente parte del medesimo fabbricato;
instava, inoltre, previa declaratoria di lesione di legittima degli atti di disposizione patrimoniale compiuti in vita dal de cuius (donazioni dirette ed indirette), affinchè venisse dichiarato il loro diritto alla riduzione delle disposizioni poste in essere in vita dal proprio dante causa , nella misura idonea ad integrare la PE legittima lesa. Per l'effetto, previa ricostruzione del patrimonio del de cuius, e sulla base di un piano di riparto, chiedevano disporsi la divisione come per legge e la condanna dei convenuti - in solido - al pagamento ed alla restituzione di tutte le somme e/o beni mobili e immobili di cui sono stati destinatari in forza di atti di disposizione posti in essere in loro favore, nonché la condanna alla restituzione dei frutti maturati e non percepiti dalle parti attrici, con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.06.2022, si costituiva ritualmente in giudizio la SI.ra che, nell'impugnare e contestare l'avverso Controparte_1 dedotto, concludeva affinchè l'adito Tribunale accertasse e dichiarasse l'inesistenza, in danno e nei confronti degli attori, di qualsivoglia lesione di legittima in relazione alle donazioni effettuate in vita dal padre in favore PE della figlia IA e, per l'effetto, chiedeva rigettarsi integralmente le Per_1 domande attoree giacché inammissibili, improcedibili ed infondate con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14.07.2022 si costituiva in giudizio, altresì, la SI.ra che insisteva per la dichiarazione di Controparte_2 inammissibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto dell'atto introduttivo con riferimento alla posizione della convenuta e, per l'effetto, instava per la condanna delle parti attrici al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 14.07.2022, parte attrice dava atto del decesso della convenuta SI.ra , deceduta in Camerota (Sa), Controparte_3 il 12.05.2022, per cui il procedimento veniva dichiarato interrotto ai sensi e per gli effetti dell'art. 299 c.p.c. e successivamente ritualmente riassunto, a cura degli attori, collettivamente ed impersonalmente nei confronti degli eredi della IG.ra
, SIg.ri e . Veniva Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 nelle more instaurato sub-procedimento cautelare definito con ordinanza del
9.5.2023.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, le parti congiuntamente chiedevano un rinvio del procedimento nello stato atteso che pendevano intese per la definizione bonaria della vertenza. Veniva, quindi, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 6.2.2025 trattenuta la causa in decisione senza termini.
In via preliminare e in rito, va dato atto della competenza del Tribunale in composizione collegiale a decidere la presente vertenza avente ad oggetto domanda di riduzione di legittima ai sensi dell'art. 50 bis c.p.c.
Tanto premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla presente controversia, conformemente a quanto richiesto dalle parti costituite.
Ed invero, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Nella specie, con istanza congiunta depositata in data 15.01.2025, le parti hanno evidenziato di aver raggiunto una intesa per cui chiedevano disporsi l'anticipazione dell'udienza già calendarizzata per il 03.04.2025, anche al fine di procedere alla cancellazione, ex art. 2668 c.c., della trascritta domanda giudiziale.
E tale rilievo si reputa sufficiente a sorreggere una pronuncia di dichiarazione in tal senso, essendo noto che “in tema di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, i difensori delle parti, pur se non dotati di poteri specifici conferiti con procura speciale, sono legittimati a comunicare congiuntamente i fatti per i quali è sopravvenuta l'estinzione del processo, per effetto della fine d'ogni controversia tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia” (Cassazione civile, sez. I, 30 maggio
2003, n. 8822).
In relazione alle spese del giudizio appaiono sussistere giusti motivi, per compensare interamente le stesse tra le parti come del resto richiesto congiuntamente dalle parti costituite.
Dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere discenderà la necessità di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale come sollecitato dalle stesse parti del giudizio.
Sul punto è appena il caso di ricordare, che la Suprema Corte ha avuto modo più volte di rilevare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda, ai sensi dell'art. 2668 co. 2 c.c., stante la sostanziale assimilabilità di una pronuncia siffatta all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia, espressamente prevista dalla detta norma (v. Cass. 30 aprile 1997 n. 304; Cass. 4 maggio 1994 n. 4331).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania in composizione collegiale definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessata materia del contendere in ordine alla presente controversia;
2) ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Salerno, in data
28.03.2022 (presentazione nr. 16) al n. 12833 Registro generale ed al n.
10159 Registro particolare.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso, in Vallo della Lucania il 12.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Marianna Frangiosa Dr.ssa Elvira Bellantoni