Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/05/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
OPP ATP art 445 bis c.p.c.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 05/05/2025 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in persona del
GOP dott.ssa Rosanna Femia, viene chiamata la causa iscritta al n.3348 / 2024 promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv. AMODEO GIOVANNI LUCA Parte_1
Contro rappresentato e difesa dall'Avv. TRIOLO ETTORE CP_1
Sono presenti l'Avv. MUSOLINO CARMELO per delega dell'avv. AMODEO
GIOVANNI LUCA nell'interesse della parte ricorrente, che si riporta al proprio ricorso e chiede la decisione della causa.
E' altresì presente per l' l'avv. PORCELLO VITTORIA per delega dell'avv. CP_1
TRIOLO ETTORE che si riporta alla propria memoria difensiva di costituzione e si e chiede la decisione e che venga dichiarato inammissibile la richiesta di condanna alla prestazione .
Il GOP
Dato atto, previa discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide ex art. 429 c.p.c.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore lavoro e Previdenza
Il GOT del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rosanna Femia, all'udienza del 5.5.2025 ha pronunciato ex art
429 I° comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°3348 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Amodeo Giovanni Luca, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo, giusta procura in atti.
resistente
OGGETTO: Opposizione ad A.T.P. ex art.445 bis c.p.c – Assegno mensile di assistenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.6.2024 parte ricorrente, ha instaurato il giudizio ex art. 445 bis, c.p.c., co.6, contestando l'esito dell'accertamento tecnico preventivo a seguito del quale il CTU ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della prestazione dell'assegno quale invalido civile ai sensi dell'art. 13 della legge 118/1971, chiedendo l'accertamento giudiziale alla prestazione invocata.
In particolare, parte ricorrente a fondamento dell'opposizione ha contestato la CTU espletata nella precedente fase di ATPO, deducendo che il nominato consulente d'ufficio non avrebbe valutato correttamente la propria condizione invalidante e l'incidenza delle patologie di cui è affetto sulla propria capacità lavorativa. Ha quindi chiesto la rinnovazione delle operazioni peritali, anche alla luce della nuova documentazione sanitaria depositata nel presente giudizio di opposizione.
Si è costituita l' , contestando la fondatezza della domanda e chiedendo il rigetto CP_1
dell'opposizione e la condanna del ricorrente alle spese di lite.
La causa è stata istruita mediante integrazione della CTU espletata nella precedente fase di ATPO, al fine di accertare, alla luce della nuova documentazione sanitaria depositata nel presente giudizio di opposizione ed ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., l'eventuale aggravamento della condizione invalidante della ricorrente.
La causa, istruita mediante integrazione delle operazioni peritali svolte nella prima fase
– limitatamente alla nuova documentazione medica, sopravvenuta dopo la conclusione della fase di A.T.P.O. ed acquisita al presente giudizio ex art. 149 disp. att. c.p.c. – in parziale accoglimento delle istanze della parte ricorrente, viene decisa all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
* * * * * *
Nel merito l'opposizione è fondata.
In particolare, il CTU, alla luce dell'esame della documentazione sanitaria prodotta e delle risultanze dell'esame obiettivo, ha accertato che le patologie di cui il ricorrente è affetto riducono la capacità in misura pari al 82% con diritto all'assegno mensile di assistenza con decorrenza dall'11.7.2024 (data del rilascio del referto ecografico).
Le conclusioni del consulente trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e possono, senz'altro, in mancanza anche di specifici rilievi formulati al riguardo dalle parti, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Condividendo, pertanto, questo Giudice le conclusioni di tale accertamento peritale, essendo gli aspetti logico scientifici supportate da un idoneo apparato motivazionale fondato su accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria versata in atti, consente al Giudicante di rilevare che sussistono i requisiti sanitari e giuridici per la concessione del diritto all'assegno mensile di assistenza dall'11.7.2024. Il riconoscimento delle condizioni invalidanti oggetto del ricorso a decorrere da epoca successiva non solo alla domanda amministrativa, ma anche all'esito della fase sommaria e persino al deposito del ricorso in opposizione, costituisce motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, ad eccezione di quelle relative alla consulenza tecnica che vengono poste a carico dell e vengono liquidate come da CP_1
separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l in Parte_1 CP_1
opposizione ad ATP 4029/2023, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta e dichiara il diritto del Sig. Parte_1
all'assegno mensile di assistenza con decorrenza dall'11.7.2024.
2) Compensa le spese di lite
3) Pone a carico dell le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato CP_1
decreto
Reggio Calabria, 5.5.2025 Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia