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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1451/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso depositato in data 19/04/2024 da
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliata a Siracusa, in Largo 2 Giugno
n. 6/D, presso lo studio dell'avv. Schiavone Fabio, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. , nato a [...] il [...] ed Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136/e, presso lo studio dell'avv. Elia
Cristina, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 19/4/2024, la ricorrente ha chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore Per_1
nata a [...] in data [...], riconosciuta da entrambi i genitori, nonché al diritto e
[...]
dovere di mantenerla.
In particolare, la ricorrente ha chiesto disporsi l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori con collocamento presso la madre e conseguente regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre secondo modalità prestabilite. Sotto il profilo economico, ha chiesto disporsi l'obbligo in capo al resistente di versare la somma mensile di €300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 6/5/2024, il Giudice delegato ha fissato udienza del 7/1/2025 per la comparizione delle parti, assegnando termine fino al 31/10/2024 per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte, nonché termine di 45 giorni prima dell'udienza di comparizione per la costituzione in giudizio del convenuto.
Con comparsa depositata il 21/11/2024, il resistente non si è opposto alla domanda di affido condiviso e di collocamento della minore presso la madre ma si è opposto alla richiesta svolta dalla ricorrente in punto economico.
Ciò posto, ha chiesto disporsi l'affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre nonché regolamentare il diritto di visita del padre ed infine, si è reso disponibile a versare alla ricorrente l'assegno mensile di € 200,00 al fine di contribuire al mantenimento della figlia, oltre al
50% delle spese straordinarie. Ha inoltre chiesto che venisse disposta l'intera corresponsione dell'intero assegno unico in favore della . Pt_1
Comparsi all'udienza suindicata, le parti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della regolamentazione dei rapporti genitoriali nei seguenti termini:
“-affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori e collocazione della minore Per_1
presso la madre cui resta assegnata la casa familiare,
- il padre potrà vedere la figlia secondo liberi accordi tra le parti;
- il padre concorrerà al mantenimento della figlia versando alla sig.ra Per_1 Parte_1
l'importo di € 200 entro il giorno 28 di ogni mese, con rivalutazione annua su base Istat, con decorrenza dalla domanda;
-il sig. , inoltre, a titolo integrativo del mantenimento ordinario della figlia rinuncia Pt_2 Per_1
alla propria quota di assegno unico che ammonta a circa € 198 al mese, cosicché l'assegno unico verrà interamente percepito dalla sig.ra ; Parte_1
-le spese straordinarie relative alla figlia saranno ripartite al 50% ciascuno tra i genitori e Per_1
saranno individuate in base al protocollo sottoscritto dal COA nel dicembre del 2019”.
Le parti hanno, quindi, insistito nell'accoglimento del ricorso alle predette condizioni congiuntamente stabilite. Il Giudice, dato atto, ha disposto in conformità alle stesse in via temporanea ed urgente, rimettendo la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
13/5/2024).
***
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età della medesima.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 16/01/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso depositato in data 19/04/2024 da
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliata a Siracusa, in Largo 2 Giugno
n. 6/D, presso lo studio dell'avv. Schiavone Fabio, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. , nato a [...] il [...] ed Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136/e, presso lo studio dell'avv. Elia
Cristina, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 19/4/2024, la ricorrente ha chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore Per_1
nata a [...] in data [...], riconosciuta da entrambi i genitori, nonché al diritto e
[...]
dovere di mantenerla.
In particolare, la ricorrente ha chiesto disporsi l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori con collocamento presso la madre e conseguente regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre secondo modalità prestabilite. Sotto il profilo economico, ha chiesto disporsi l'obbligo in capo al resistente di versare la somma mensile di €300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 6/5/2024, il Giudice delegato ha fissato udienza del 7/1/2025 per la comparizione delle parti, assegnando termine fino al 31/10/2024 per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte, nonché termine di 45 giorni prima dell'udienza di comparizione per la costituzione in giudizio del convenuto.
Con comparsa depositata il 21/11/2024, il resistente non si è opposto alla domanda di affido condiviso e di collocamento della minore presso la madre ma si è opposto alla richiesta svolta dalla ricorrente in punto economico.
Ciò posto, ha chiesto disporsi l'affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre nonché regolamentare il diritto di visita del padre ed infine, si è reso disponibile a versare alla ricorrente l'assegno mensile di € 200,00 al fine di contribuire al mantenimento della figlia, oltre al
50% delle spese straordinarie. Ha inoltre chiesto che venisse disposta l'intera corresponsione dell'intero assegno unico in favore della . Pt_1
Comparsi all'udienza suindicata, le parti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della regolamentazione dei rapporti genitoriali nei seguenti termini:
“-affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori e collocazione della minore Per_1
presso la madre cui resta assegnata la casa familiare,
- il padre potrà vedere la figlia secondo liberi accordi tra le parti;
- il padre concorrerà al mantenimento della figlia versando alla sig.ra Per_1 Parte_1
l'importo di € 200 entro il giorno 28 di ogni mese, con rivalutazione annua su base Istat, con decorrenza dalla domanda;
-il sig. , inoltre, a titolo integrativo del mantenimento ordinario della figlia rinuncia Pt_2 Per_1
alla propria quota di assegno unico che ammonta a circa € 198 al mese, cosicché l'assegno unico verrà interamente percepito dalla sig.ra ; Parte_1
-le spese straordinarie relative alla figlia saranno ripartite al 50% ciascuno tra i genitori e Per_1
saranno individuate in base al protocollo sottoscritto dal COA nel dicembre del 2019”.
Le parti hanno, quindi, insistito nell'accoglimento del ricorso alle predette condizioni congiuntamente stabilite. Il Giudice, dato atto, ha disposto in conformità alle stesse in via temporanea ed urgente, rimettendo la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
13/5/2024).
***
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età della medesima.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 16/01/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone