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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/11/2025, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 551/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, in persona dei Magistrati: dott. LA RI Presidente rel est. dott. Alessandra Guerrieri Consigliere dott. Vincenzo Savoia Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 551/2022 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. BIGONI GLORIA ed elettivamente
[...] udio sito in Firenze, viale Mazzini n. 18 Appellante contro
IN PROPRIO E QUALE EREDE DI Controparte_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. CATEAN ER ed elettivamente domiciliata
[...]
o studio sito in Firenze, VIA GUSTAVO MODENA 23 QUALE EREDE DI con il Controparte_3 CP_2 CP_2 AN ER ed elettiv dio sito in Firenze, VIA GUSTAVO MODENA 23 Appellati
CONCLUSIONI
Conclusioni parte appellante:
nel merito: rigettarsi l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1156/2017 (n. 2594/2017
R.G.) del Tribunale di Firenze e confermarsi il Decreto Ingiuntivo opposto, con conseguente reiezione della domanda riconvenzionale ex adverso proposta in primo grado, nonchè, anche in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla condannare la sig.ra al pagamento delle somme Parte_1 Controparte_1 maturate durante il periodo di degenza della sig.ra successivamente alla Controparte_2 richiesta di emissione del decreto ingiuntivo (dal 31.01.2017 sino al 22.12.2021 data del decesso della sig.ra pari ad euro 92.778,50, salva diversa di giustizia, oltre CP_2
pagina 1 di 15 interessi oltre interessi determinati ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni parte appellata:
Nel merito: respingere l'appello proposto dalla
[...] confermando integralmente la sentenza n. Parte_2
347/2022 del Tribunale di Firenze oggetto di impugnazione. In ogni caso: con vittoria delle spese e competenze professionali per entrambi i gradi di giudizio. In ipotesi in via istruttoria: Si chiede che venga ammessa una prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona A.S.P. Centro Residenziale
VI MA e per testi sui seguenti capitoli:….
Fatto e diritto
1- IL Tribunale di Firenze ha pronunciato sentenza 347 2022 recante il seguente dispositivo:
Il Tribunale ordinario di Firenze, III Sezione civile in composizione monocratica, nella causa tra la IG.ra in proprio (e la sig.ra con Controparte_1 Controparte_2
l'amministratore di sostegno IG.ra ) e l'AZIENDA PUBBLICA DI Controparte_1
SERVIZI ALLA PERSONA “A.S.P. CENTRO RESIDENZIALE OV LL” così dispone:
- RESPINGE l'eccezione di difetto di giurisdizione;
- REVOCA il Decreto Ingiuntivo n. 1156/2017 (n. 2594/2017 R.G.);
- CONDANNA l'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “A.S.P. CENTRO
RESIDENZIALE OV LL” al pagamento in favore della IG.ra CP_2
della somma di Euro 22.055,50 oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c., 4°
[...] comma, con decorrenza dal 11.5.2017 al soddisfo;
- RESPINGE la domanda riconvenzionale di parte opposta di condanna della parte opponente al pagamento delle rette mensili (quota sociale) scadute e a scadere successivamente al 31 gennaio 2017, di Euro 21.662,00;
- CONDANNA l'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “A.S.P. CENTRO
RESIDENZIALE OV LL a rimborsare a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, €
pagina 2 di 15 1.600,00 per trattazione ed istruttoria ed € 1.620,00 per la decisoria, oltre rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA, e CPA, come per legge ed esborsi per €
264,00;
- PONE le spese di CTU definitivamente a carico di parte opposta.
- CONDANNA l'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “A.S.P. CENTRO
RESIDENZIALE OV LL a rimborsare a parte opponente le spese di CTP per
€ 2.084,00.
Premessa la normativa applicabile al caso di specie, il Tribunale di Firenze ha così motivato .
“Alla luce di tale quadro normativo deve valutarsi la fattispecie oggi in esame.
In sostanza deve accertarsi se le prestazioni erogate in favore della paziente siano
“sanitarie a rilevanza sociale” ovvero “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria”, ai sensi dei DDPPCCMM 14.2 e 19.11.2001, ovvero “trattamenti residenziali intensivi di cura e mantenimento funzionale ad elevato impegno sanitario” (DPCM
12.1.2017) , per i quali è previsto che i relativi costi siano assunti interamente dal SSN, ovvero se vengano in rilievo mere prestazioni sociali a rilevanza sanitaria consistenti in ospitalità alberghiera nei confronti di anziani non autosufficienti (cd lungoassistenza), per i quali è previsto un sistema compartecipato dei costi (50% SSN e 50% Comune, salva eventuale partecipazione alla spesa da parte dell'assistito).
Osserva il Tribunale che, come da CTU espletata, emerge chiaramente, la ricorrenza della prima fattispecie.
Invero, la copiosa documentazione sanitaria (in particolare Lettera di dimissioni dal Day
Service – U.O. Geriatria dell'ospedale di Santa Maria Annunziata del 3.03.2014, a firma della dottoressa;
Diario specialistico della A.S.P. MA di Figline Valdarno Per_1 sede Casa Argia reparto CPM, visite periodiche dalla data del ricovero sino al 5.12.2019;
Verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità dell'1.07.2014; Relazione di dimissioni del DEA dell'ospedale
Serristori di Figline Valdarno del 13.08.2015; Lettera di dimissione dalla SOS Medicina
Interna dell'ospedale Serristori di Figline Valdarno del 30.01.2016 indirizzata al medico curante;
Lettera di dimissioni della SOC Medicina Interna dell'ospedale di Santa Maria
Annunziata di Bagno a Ripoli del 5.11.2019) e la visita medica effettuata in corso di CTU
pagina 3 di 15 evidenziano che la signora è “un soggetto affetto da deterioramento Controparte_2 cognitivo severo in demenza degenerativa tipo Alzheimer, afasica e non collaborante, completamente assente ed estranea all'ambiente circostante. Essa (.....) non è deambulante e non mantiene la stazione eretta spontaneamente, ma solo mediante massima assistenza di due persone. La posizione seduta è senza controllo del tronco, per cui utilizza una carrozzina a tramoggia anche per gli spostamenti. È completamente dipendente per tutte le attività di base, disfagica per i cibi solidi e presenta doppia incontinenza per cui porta dispositivi di assorbenza (......).
Risulta documentalmente che, precedentemente al suo ricovero presso la Controparte_4 di Figline Valdarno, la sig.ra era stata valutata in data 03/3/2014 presso il Day CP_2
Service- U.O. Geriatria dell'Ospedale di Santa Maria Annunziata, con diagnosi di
“deterioramento cognitivo di grado moderato con allucinazioni visive a probabile patogenesi degenerativa con esito ischemico associato. Si ribadisce comunque che il decadimento cognitivo interferisce su tutti gli aspetti dell'autonomia individuale........”, con l'introduzione di terapia CO (Trazodone cloridrato) per ridurre le allucinazioni e lo stato ansioso- depressivo.
Ancora: “In data 01/07/2014 la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile riconosceva la signora “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà CP_2 persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età medio-grave 67%-
99%”. Successivamente, sempre nel 2014, la paziente ebbe un episodio critico di pericolo per sè e per gli altri, per cui fu ricoverata in regime di urgenza presso la struttura assistenziale. Inoltre, durante il suo transitorio ricovero presso il Centro Assistenziale per
Anziani “Delfino Residence” (da giugno a ottobre 2014 per mancanza di posti letto nella
RSA L. MA) ebbe un episodio di fuga dalla struttura. Da ottobre 2014 la signora u definitivamente ricoverata presso la RSA L. MA”. CP_2
Osserva condivisibilmente il CTU che: “Dalla documentazione medica esaminata emerge che fino dall'ingresso in Struttura la situazione clinica della paziente era connotata da caratteri di gravità e complessità, tanto che dal 19/11/2014 al 12/09/2018 fu inserita nel
“modulo 3” (Disturbi Comportamentali), il quale fa riferimento ai pazienti più gravi che presentano disturbi del comportamento e quindi necessitanti di maggiore assistenza, anche specialistica”.
pagina 4 di 15 10. La gravità della situazione della signora emerge anche dal Diario clinico CP_2 dello specialista geriatra Dottor , ma anche dai vari PAI (Piano di Assistenza Per_2
Individualizzato) riportati all'interno del diario (alle date del 24/04/2015, 26/11/2015,
10/02/2016, 22/06/2016, 19/01/2017, 07/08/2017, 08/03/2018, 22/10/2018,
08/05/2019, 05/12/2019).
Conclude pertanto il CTU che “le necessità assistenziali della paziente, sia quelle precedenti la frattura del femore sinistro ed ancor più quelle ad essa successiva, erano strettamente legate ad aspetti sanitari multidisciplinari e finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, contenimento di esiti degenerativi e invalidanti delle plurime patologie di cui era portatrice la signora e quindi inquadrabili come “prestazioni CP_2 socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, caratterizzate dalla inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e della preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza”. Le stesse quindi sono interamente a carico del SSN sia ai sensi dell'art. 3, co. 3, del DPCM 14.2.2001, sia ai sensi dell'art. 29 del DPCM
12.1.2017.
2- Impugna la sentenza Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP centro residenziale
VI MA, sulla base delle seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dei DD.PP.CC.MM 14/02/2001; 29/11/2001 e
12/01/2017 e dell'art. 1418 c.c.. Errato inquadramento, in fatto ed in diritto, delle prestazioni fruite dalla sig.ra durante il ricovero presso la Controparte_2 [...]
Errata valutazioni della CTU. Omessa motivazione in relazione alla Parte_1 disapplicazione di atto amministrativo.
Censura nello specifico i seguenti passaggi sinteticamente ritrascritti:
…. Il Tribunale infatti ha adottato la propria decisione valutando la vicenda solo in termini
“contrattuali” omettendo però di considerare che, per la parte relativa alle contestazioni svolte dall'opponente in primo grado, vi è anche un provvedimento amministrativo che, in sede di decisione, il Giudice di prime cure ha ignorato e comunque di fatto disapplicato senza però dare alcuna motivazione sul punto che possa legittimamente sorreggere la pronuncia. E' noto infatti che il giudice ordinario può legittimamente disapplicare un atto amministrativo rilevante per la decisione della causa solo se non conforme alla legge….. pagina 5 di 15 Occorre, anche in questa sede, come già effettuato in sede di osservazioni da parte del
CTP della rilevare che dalla lettura della medesima Parte_1 documentazione medica riportata dal Consulente Tecnico d'Ufficio a fondamento delle proprie valutazioni, non si comprende come le prestazioni usufruite dalla sig.ra CP_2 possano essere considerate ad alta integrazione sanitaria, e non possano rientrare tra le prestazioni di lungo-assistenza prestate ad anziani e persone non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative in regime residenziale, a carico del SSN per la sola quota pari al 50% e per la quota del 50% a carico del con possibilità di CP_5 compartecipazione da parte dell'utente secondo la normativa regionale e comunale, le quali prevedono anch'esse trattamenti costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo/fisioterapico e di riorientamento in ambiente protetto.
Trattamenti questi sicuramente prestati dalla RSA del Centro Residenziale Lodovico
MA durante tutto il ricovero della sig.ra ma che si ribadisce non possono CP_2 essere considerati ad alta integrazione sanitaria. ….
La sig.ra era affetta, infatti, da deterioramento cognitivo in demenza CP_2 degenerativa tipo Alzheimer, definibile come una patologia neurologica a carattere cronico degenerativo non suscettibile di regressione e nella progressione di tale malattia si affievoliscono i disturbi comportamentali gravi e si entra in una sostanziale fase assistenziale di stimolazione sensoriale e assistenza negli atti quotidiani. Ciò si rileva anche da quanto scritto dal Dott. , che tra le altre, viste le condizioni cliniche della Per_2 sig.ra ha ritenuto opportuno spostare la paziente dal Modulo Specialistico CP_2
Disturbi Cognitivi e Comportamentali al Modulo di Assistenza Base:….
Dalla lettura della ricostruzione effettuata risulta che la sig.ra ra interessata da CP_2 diverse patologie e che a causa di queste le dovessero essere somministrati dei farmaci su indicazione del MMG della stessa, ma emerge con chiarezza che al di fuori della somministrazione dei farmaci per il trattamento dell'Alzheimer e dei disturbi comportamentali, le prestazioni di diagnosi e cura che la struttura aveva necessità di effettuare in favore della erano contenute e consistevano nel controllo periodico CP_2 degli esami del sangue e dei parametri vitali come la pressione, pertanto le principali prestazioni rese dalla Struttura sono sicuramente state quelle di accudimento e stimolazione della sig.ra in tutte le attività di vita quotidiana e quindi il ricovero CP_2 presso la RSA non può essere assimilato ad un ricovero ospedaliero. Si evidenzia anche che la sostanziale totalità dei soggetti anziani ricoverati presso le RSA sono portatori di pagina 6 di 15 patologie che necessitano la somministrazione di farmaci. La Regione Toscana, infatti, individua le R.S.A. come luoghi per la presa in carico di soggetti anziani non autosufficienti e sono stati altresì previsti, all'interno delle stesse, i c.d. Nuclei Alzheimer destinati a soggetti anziani affetti da demenza e da gravi turbe del comportamento senza che però questo possa assimilarle a presidi ospedalieri o a strutture di alta integrazione sanitaria.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.. Errata qualificazione dei pagamenti effettuati dalle sigg.re e in favore della Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
Insufficienza e erroneità della motivazione.
[...]
3- Si sono costituiti e quali eredi di . Essi CP_1 Controparte_3 Controparte_2 hanno motivato in ordine alla infondatezza dei motivi di gravame. Nello specifico hanno ritenuto ampiamente e congruamente motivata la sentenza laddove ha ritenuto che le prestazioni erogate alla rientrassero tra le prestazioni socio sanitarie ad elevata CP_2 integrazione sanitaria. La decisione è ampiamente e correttamente motivata nella sentenza impugnata e trova giustificazione non solo nella documentazione medica relativa alle gravi patologie cui era affetta la IG.ra ed alle prestazioni erogate CP_2 dalla RSA, ma anche e soprattutto nella CTU medico legale redatta dal Dott. ..Il Per_3 fatto che la IG.ra già al momento del ricovero in RSA dovesse seguire una CP_2 terapia farmacologica non è certo elemento idoneo a qualificare come meramente assistenziale la prestazione erogata dalla RSA;
ciò anche perché l'adeguatezza della terapia farmacologica doveva essere necessariamente verificata nel corso del tempo, ed è stata poi ampiamente incrementata e più volte modificata dal geriatra presente in struttura Dott. . (geriatra presente in struttura ndr)…. Al contrario, dall'esame della Per_2 documentazione medica prodotta in atti risulta chiaramente che la IG.ra sin CP_2 dall'inizio del ricovero fosse affetta da svariate patologie e necessitasse di un continuo monitoraggio medico e sanitario e della verifica della terapia farmacologia alla stessa somministrata, che rendevano necessari la predisposizione dei piani di assistenza personalizzati. …..La IG.ra è stata ammessa alla RSA VI MA in CP_2 quanto persona non autosufficiente;
essa sin dall'ingresso nella RSA era affetta dal morbo di Alzheimer che aveva gravemente compromesso le proprie capacita cognitive, nonché da ULTERIORI PATOLOGIE quali sindrome depressiva, ipotiroidismo iatrogeno, poliartopatia con frequenti riacutizzazioni, ipoacusia blaterale, stenosi aortica con valvola artificiale che hanno richiesto un CONTINUO E FREQUENTE MONITORAGGIO E
pagina 7 di 15 CONTROLLO DELLA PERSONA E DELLA TERAPIA MEDICA DA SOMMINISTRARE. Il CTU ha inoltre accertato che “la signora è stata costantemente seguita dallo specialista CP_2 geriatra Dottor , dalle cui numerose annotazioni riportate nel diario clinico si evince, Per_2 oltre la gravità del deficit cognitivo e degli associati persistenti gravi disturbi del comportamento, anche che la paziente è stata sottoposta, nel corso della sua permanenza presso la struttura, ad una terapia molto impegnativa da tenere costantemente sotto controllo e costituita da: a) farmaci antidepressivi come il CO
(triazodone cloridrato), la NA (antidepressivo ed ansiolitico), il NO
(antidepressivo triciclico), il RO (fluoxetina); b) farmaci antipsicotici come il EX
(olanzapina); farmaci anticolinesterasi per l'Alzheimer come l'XE (rivastigmania) ed antidemenza come l'BI (memantina). Tale terapia è stata nel tempo modulata sia per quanto riguarda il dosaggio farmacologico, sia per quanto riguarda la momentanea sospensione e ripresa dei suddetti farmaci, fatto che ha richiesto necessariamente un costante ed attento controllo medico-specialistico ed infermieristico della paziente. La richiesta di assistenza e sorveglianza sanitaria risultava inoltre di grande importanza anche perché la signora nonostante la sua grave patologia, manteneva una CP_2 minima capacità statico-dinamica che la esponeva ad elevato rischio di caduta, come poi successivamente è avvenuto il 20/01/2016 (con conseguente frattura scomposta del collo del femore sinistro) e il 01/11/2019 (trauma cranico con emorragia endocranica subaracnoidea), eventi traumatici che hanno ulteriormente peggiorato il già grave quadro clinico. Quindi le necessità assistenziali della paziente, come anche evidenziato nei PAI
(Piano di Assistenza Individualizzato), erano strettamente legate ad aspetti sanitari e
“caratterizzate dalla inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza ed alla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza ed alla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza”(cfr. supplemento CTU pag. 13-14).
Parte appellante prosegue assumendo la correttezza della qualificazione della domanda da parte del Giudice di I grado ex art. 2033 c.c. e, in ordine alla domanda di pagamento delle quote di retta maturate dopo la proposizione del decreto ingiuntivo, ne assume la inammissibilità ed in ogni caso la infondatezza nel merito. Reiterava le eccezioni svolte in
I grado ed altresì le istanze istruttorie. Concludeva come in atti.
In corso di causa veniva disposta la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza.
pagina 8 di 15 Alla udienza del 18 marzo 2025 tenutasi in forma cartolare le parti hanno concluso come in atti con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Le istanze istruttorie appaiono irrilevanti essendo la causa già compiutamente istruita in I grado.
Questa Corte ha già avuto modo di affrontare la questione principale oggetto di questo giudizio con la sentenza 1983/2024. In essa testualmente si è avuto modo di affermare:
“Il quadro normativo è noto. Il d. lgs. 19 giugno 1999 n. 229, modificando il d. lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, ha demandato alle regioni l'organizzazione distrettuale delle Unità Sanitarie Locali, in modo da garantire “l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate ai comuni”(art.
3-quinquies, comma 1, lett. C.) ed ha espressamente definito “prestazioni socio sanitarie (…) tutte quelle attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione” (art. 3 septies, comma 1). Detto decreto legislativo ha demandato a successivo atto di indirizzo e coordinamento la dettagliata individuazione delle prestazioni da ricondurre alle diverse tipologie e la precisazione dei criteri di finanziamento delle stesse, per quanto compete, rispettivamente le Unità Sanitarie Locali ed i Comuni. Tale atto di indirizzo e coordinamento è stato emanato con il DPCM del 14 febbraio 2001, al quale è subentrato il DPCM del 12 gennaio 2017. D'altra parte, in base al Dpcm del 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti ai sensi dell'articolo 54 della legge 289/2002, il Servizio sanitario è obbligato a garantire le occorrenti prestazioni (domiciliari, semiresidenziali e residenziali) agli anziani cronici non autosufficienti, ai malati di Alzheimer e ai pazienti colpiti da altre forme di demenza senile, nonché ai soggetti con handicap intellettivo grave e con limitata o nulla autonomia.
Secondo l'art. 3 del DPCM 14 febbraio 2001, le “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” vanno distinte sia dalle “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale” che dalle “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria”. Quanto all'interpretazione della nozione di "prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria", la Suprema Corte (così, in motivazione, Cass. n. 28321 del
2017, che richiama, sul punto, Cass. n. 4558 del 2012 e Cass. n. 22776 del 2016) ha affermato che, ferma restando la tendenziale autonomia delle prestazioni socio-assistenziali, “nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano (…) essere eseguite “se non congiuntamente” alla attività di natura socio-assistenziale, talchè non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni – di natura diversa - debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette a consentire la cura della salute dell'assistito, e dunque la “complessiva prestazione” deve essere erogata a titolo gratuito”; nel contempo, ha precisato che “la disciplina pagina 9 di 15 del Servizio sanitario pubblico che assicura a tutti i cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa interamente a carico della Amministrazione pubblica”, concerne, per l'appunto, “la erogazione di prestazioni sanitarie o di prestazioni sanitarie “inscindibili” con quelle socioassistenziali, e presuppone, pertanto, che l'assistito debba essere sottoposto ad un programma di trattamento terapeutico riabilitativo o conservativo”.
La Cassazione ha peraltro chiarito, nelle pronunce sopra citate i cui principi sono stati da ultimo ribaditi con la sentenza Sez. 3 n. 34590 del 11/12/2023, che “l'elemento differenziale tra prestazione socio-assistenziale “inscindibile” dalla prestazione sanitaria e prestazione socio- assistenziale “pura”, non sta (…) nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale - …- ma sta invece nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale” e ciò perché in tal caso, “l'intervento «sanitario- socio assistenziale» rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito dal SSR, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, ed è quindi inserita a pieno titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del Servizio sanitario pubblico.”
Alla luce del quadro che precede, la Suprema Corte ha ravvisato nella “individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato” (e, dunque, non connotato da occasionalità) il discrimine per ritenere la prestazione socio assistenziale "inscindibilmente connessa" a quella sanitaria e, quindi, soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima. In tal caso, infatti, l'intervento sanitario- socio assistenziale rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, secondo un piano di cura personalizzato
(cfr. anche sent. n. 22776/2016).
Peraltro, secondo quanto precisato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in modo pienamente condivisibile: “al fine dell'accertamento del suddetto discrimine, occorre far riferimento (non alle caratteristiche della struttura, nel quale il malato è ricoverato, ma) alle condizioni del malato. Non rileva, quindi, che fosse stato concordato o comunque previsto, per quel singolo paziente, un piano terapeutico personalizzato e neppure rileva la corretta attuazione di detto piano in conformità con gli impegni assunti verso il paziente o i familiari al momento del ricovero. Rileva invece che quel piano terapeutico personalizzato fosse dovuto, e che quindi sussistesse la necessità, per il paziente, in relazione alla patologia della quale risultava affetto (…), dello stato di evoluzione al momento del ricovero e della prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia, di un trattamento sanitario strettamente e inscindibilmente correlato con l'aspetto assistenziale perché volto, attraverso le cure, a rallentare l'evoluzione della malattia e a pagina 10 di 15 contenere la sua degenerazione (…)” (Cass. 3, Ordinanza n. 13714/2023; cfr. anche Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 2038 del 24/01/2023). “
Occorre quindi calare il principio di diritto nella concretezza della fattispecie.
La madre degli attuali appellati venne ricoverata nella struttura VI MA nel
2014 (di ottobre è l'atto di impegno per l'inserimento dell'ospite). È deceduta nel 2021 a dicembre, sempre ricoverata nella medesima struttura come si evince dalla richiesta in riconvenzione della Azienda.
Dalla lettura delle molteplici relazioni di visita che sono riportate nella ctu e dei PAI che sono stati compilati negli anni di degenza emerge che il quadro clinico della di CP_2 decadimento cognitivo di tipo Alzheimer non ha mai necessitato di interventi sanitari di tipo particolare che non potessero essere prestati in ambienti diversi ma necessitassero di ricovero. Questa la diagnosi effettuata nel 2020 dal ctu “La sig.ra , Controparte_2 nata il [...], è un soggetto affetto da deterioramento cognitivo severo in demenza degenerativa tipo Alzheimer, afasica e non collaborante, non accessibile al colloquio ed a tratti confabulante, completamente assente ed estranea all'ambiente circostante. Essa presenta un ipertono ai quattro arti con parziale flessione di entrambe le ginocchia, non è deambulante e non mantiene la stazione eretta spontaneamente, ma solo mediante massima assistenza di due persone. La posizione seduta è senza controllo del tronco, per cui utilizza una carrozzina a tramoggia anche per gli spostamenti. E' completamente dipendente per tutte le attività di base, disfagica per i cibi solidi e presenta doppia incontinenza per cui porta dispositivi di assorbenza. Inoltre la paziente è portatrice di protesi valvolare aortica biologica dal 2001, è ipotiroidea per pregressa tiroidectomia parziale ed è affetta da artrosi polidistrettuale di grado severo.”. La paziente ha subito una ingravescenza delle sue condizioni di salute dall'iniziale ricovero del 2014, ha subito due cadute con relative fratture e certamente ha avuto un progressivo peggioramento delle sue condizioni, ma esso ha riguardato solo la sfera cognitiva, poiché gli unici supporti che le sono stati forniti erano la terapia farmacologica e l'inevitabile attività di aggiustamento dei dosaggi in relazione alla risposta che la paziente dava agli stessi e al suo mutamento di condizione. Per il resto si evince dai diari e dalle varie certificazioni, che essa per lungo tempo potesse deambulare da sola anche se con l'ausilio di una persona, che comunque per i lunghi tragitti si spostasse in carrozzella, che si alimentasse parzialmente da sola e che a volte dovesse essere imboccata. Nessun altro presidio sanitario quindi oltre i farmaci, e certamente la valutazione della posologia degli stessi pagina 11 di 15 con correlata valutazione psichiatrica. Ciò non appare essere quello che la S.C. ritiene necessario per valutare la sussistenza di una prestazione socio-sanitaria, ad elevata integrazione sanitaria laddove essa “sta invece nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale “. Prova ne è che la somministrazione dei farmaci, la loro individuazione rispetto alla patologia e la correlata visita psichiatrica possono essere forniti tranquillamente a domicilio, mentre la condizione di difficoltà a deambulare , mangiare etc. se disgiunte da presidi somministrabili solo in regime di ricovero, non sono i presupposti per il riconoscimento richiesto poiché le cure sociali ed alberghiere non hanno perso la natura meramente assistenziale per diventare complementari ed indissolubili con la prestazione sanitaria..
In sintesi, la Corte ha chiarito che “In definitiva, questa Corte ha ravvisato nella
"individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato" (e, dunque, non connotato da occasionalità) il discrimen per ritenere la prestazione socio-assistenziale
"inscindibilmente connessa" a quella sanitaria e, quindi, soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima. Così Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/05/2023, n. 13714, ma nel caso di specie nessuna dimostrazione è stata fornita della esistenza del trattamento terapeutico personalizzato ( che evidentemente non era previsto non essendovene i presupposti ) ma solo di PA ( piani assistenziali individualizzati ) con la previsione di aspetti infermieristici assistenziali e sociali, ma non terapeutici se non appunto relativi alla somministrazione di farmaci.
Deve quindi ritenersi che sul punto l'appello debba essere accolto e la opposizione a decreto ingiuntivo rigettata accertandosi la debenza da parte di eredi di Controparte_2 della somma di cui alla ingiunzione.
Sono infatti da disattendersi le difese svolte ulteriormente: la eccezione di inesistenza del rapporto principale è assorbita dalla motivazione che precede. La valutazione dell'intervenuto recesso con comunicazione del 19 dicembre 2016 non trova riscontro documentale, laddove in essa si legge esclusivamente la diffida a non risolvere il contratto , manifestazione di volontà assolutamente contraria al recesso unilaterale.
Parte
4- Deve valutarsi ora la domanda riconvenzionale svolta da parte di condanna di eredi di al pagamento delle somme maturate durante il periodo di Controparte_2 degenza della successivamente alla emissione del decreto ingiuntivo e fino alla CP_2
pagina 12 di 15 morte, pari a € 92778. Con la propria comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado la ha richiesto in via riconvenzionale il Parte_1 pagamento dell'ulteriore somma di euro 21.662,00 corrispondente alle rette scadute successivamente al deposito del ricorso per ingiunzione (periodo febbraio 2017 – aprile
2018). Con le conclusioni formulate nel presente giudizio di appello la Parte_1 ha invece richiesto la somma di E. 92.778,50 quali rette maturate dal 31.1.2017
[...] al 22.12.2021.
Sulla ammissibilità della domanda riconvenzionale che si fonda sui medesimi fatti azionati con la ingiunzione vedi Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 27/11/2023, n. 32933 In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall' c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni proposta dal creditore opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
La somma dovuta sino al deposito della comparsa di costituzione era indicata in € 21.662
: essa è dovuta non costituendo al momento del deposito della comparsa domanda di condanna in futuro, e su di essa non vi è contestazione nel quantum ( v. memoria ex art. 183 c.p.c successiva alla proposizione di domanda riconvenzionale in I grado).
Viceversa non è ammissibile a tenore di giurisprudenza maggioritaria, la domanda di condanna in futuro azionata in sede di appello per il principio di tipicità delle relative previsioni. Sul punto si veda Cass. civ., Sez. Lav., sent. 29 aprile 2015, n. 8683
“…correttamente dunque la Corte territoriale ha ritenuto la permanenza dell'obbligo in capo alla Società, prefigurando la possibilità di una condanna del medesimo ad un pagina 13 di 15 risarcimento ulteriore, peraltro, contenuto, stante l'inammissibilità della condanna in futuro, alla data di emanazione della sentenza d'appello, condanna cui, come esplicitamente dichiarato in motivazione, la Corte stessa non è addivenuta, ribadendo viceversa la pronunzia sanzionatoria del primo giudice, solo per il difetto di una specifica domanda in tal senso da parte dell'allora appellata”; Cass. civ., Sez. III, ord. 18 agosto
2023, n. 24819 L'art. 664, comma 1, c.p.c. prevede "una delle ipotesi particolari di c.d. condanna in futuro (quella, cioè, in cui l'ordinamento valorizza l'interesse del creditore ad ottenere un provvedimento a carico del debitore prima ancora che si verifichi
l'inadempimento dell'obbligato), secondo la previsione di un mezzo di tutela giurisdizionale non di tipo generale, ma eccezionale e tipico, del quale non è consentito, tuttavia, allargare per analogia l'area di applicabilità oltre le ipotesi".; Cass. civ., Sez. V, 4 giugno 2007, n. 12997 “Considerato che…questa Corte, in passato, ha già avuto modo di chiarire che la condanna in futuro non ha diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico”.
Pertanto, si ribadisce che la richiesta di condanna ulteriore è inammissibile. Questo comporta la inutilità della valutazione delle difese di parte appellata in ordine al quantum richiesto.
Deve pertanto rigettarsi la opposizione a decreto ingiuntivo, respingersi la domanda riconvenzionale svolta da in proprio e quale a.d.s. della madre, Controparte_1 condannarsi la parte appellata al pagamento di ulteriori € 21662 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
rigettarsi la domanda svolta in atto di appello da parte appellante per le rette maturatesi dopo l'aprile 2018.
La condanna atteso l'intervenuto decesso di e la conseguente Controparte_2 cessazione della amministrazione di sostegno riguarderà gli eredi di Controparte_2 quale debito della eredità. Riguarderà anche in proprio quale contraente Controparte_1 unitamente alla madre rispetto al contratto stipulato in data 3.10.2014.
Le spese di lite, stante la oggettiva difficoltà di ricostruzione in fatto e diritto delle vicende, possono essere compensate per i 2 gradi, ivi comprese le spese di ctu.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello avanzato da Parte_1 avverso la sentenza del tribunale di Firenze 347-2022, che
[...] riforma: pagina 14 di 15 rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo avanzato da in proprio e quale Controparte_1
a.d.s. della madre ed altresì la domanda riconvenzionale da essa Controparte_2 spiegata per la restituzione di quanto precedentemente versato.
Condanna e quali eredi di e CP_1 Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 in proprio in via solidale, al pagamento della somma ulteriore di € 21.662 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Dichiara inammissibile la domanda svolta in atto di appello per le rette maturatesi dopo l'aprile 2018.
Compensa tra le parti le sese di lite del I e del II grado di giudizio ivi comprese le spese di ctu.
Firenze 15 ottobre 2025
La Presidente rel.
LA RI
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, in persona dei Magistrati: dott. LA RI Presidente rel est. dott. Alessandra Guerrieri Consigliere dott. Vincenzo Savoia Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 551/2022 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. BIGONI GLORIA ed elettivamente
[...] udio sito in Firenze, viale Mazzini n. 18 Appellante contro
IN PROPRIO E QUALE EREDE DI Controparte_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. CATEAN ER ed elettivamente domiciliata
[...]
o studio sito in Firenze, VIA GUSTAVO MODENA 23 QUALE EREDE DI con il Controparte_3 CP_2 CP_2 AN ER ed elettiv dio sito in Firenze, VIA GUSTAVO MODENA 23 Appellati
CONCLUSIONI
Conclusioni parte appellante:
nel merito: rigettarsi l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1156/2017 (n. 2594/2017
R.G.) del Tribunale di Firenze e confermarsi il Decreto Ingiuntivo opposto, con conseguente reiezione della domanda riconvenzionale ex adverso proposta in primo grado, nonchè, anche in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla condannare la sig.ra al pagamento delle somme Parte_1 Controparte_1 maturate durante il periodo di degenza della sig.ra successivamente alla Controparte_2 richiesta di emissione del decreto ingiuntivo (dal 31.01.2017 sino al 22.12.2021 data del decesso della sig.ra pari ad euro 92.778,50, salva diversa di giustizia, oltre CP_2
pagina 1 di 15 interessi oltre interessi determinati ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni parte appellata:
Nel merito: respingere l'appello proposto dalla
[...] confermando integralmente la sentenza n. Parte_2
347/2022 del Tribunale di Firenze oggetto di impugnazione. In ogni caso: con vittoria delle spese e competenze professionali per entrambi i gradi di giudizio. In ipotesi in via istruttoria: Si chiede che venga ammessa una prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona A.S.P. Centro Residenziale
VI MA e per testi sui seguenti capitoli:….
Fatto e diritto
1- IL Tribunale di Firenze ha pronunciato sentenza 347 2022 recante il seguente dispositivo:
Il Tribunale ordinario di Firenze, III Sezione civile in composizione monocratica, nella causa tra la IG.ra in proprio (e la sig.ra con Controparte_1 Controparte_2
l'amministratore di sostegno IG.ra ) e l'AZIENDA PUBBLICA DI Controparte_1
SERVIZI ALLA PERSONA “A.S.P. CENTRO RESIDENZIALE OV LL” così dispone:
- RESPINGE l'eccezione di difetto di giurisdizione;
- REVOCA il Decreto Ingiuntivo n. 1156/2017 (n. 2594/2017 R.G.);
- CONDANNA l'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “A.S.P. CENTRO
RESIDENZIALE OV LL” al pagamento in favore della IG.ra CP_2
della somma di Euro 22.055,50 oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c., 4°
[...] comma, con decorrenza dal 11.5.2017 al soddisfo;
- RESPINGE la domanda riconvenzionale di parte opposta di condanna della parte opponente al pagamento delle rette mensili (quota sociale) scadute e a scadere successivamente al 31 gennaio 2017, di Euro 21.662,00;
- CONDANNA l'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “A.S.P. CENTRO
RESIDENZIALE OV LL a rimborsare a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, €
pagina 2 di 15 1.600,00 per trattazione ed istruttoria ed € 1.620,00 per la decisoria, oltre rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA, e CPA, come per legge ed esborsi per €
264,00;
- PONE le spese di CTU definitivamente a carico di parte opposta.
- CONDANNA l'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “A.S.P. CENTRO
RESIDENZIALE OV LL a rimborsare a parte opponente le spese di CTP per
€ 2.084,00.
Premessa la normativa applicabile al caso di specie, il Tribunale di Firenze ha così motivato .
“Alla luce di tale quadro normativo deve valutarsi la fattispecie oggi in esame.
In sostanza deve accertarsi se le prestazioni erogate in favore della paziente siano
“sanitarie a rilevanza sociale” ovvero “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria”, ai sensi dei DDPPCCMM 14.2 e 19.11.2001, ovvero “trattamenti residenziali intensivi di cura e mantenimento funzionale ad elevato impegno sanitario” (DPCM
12.1.2017) , per i quali è previsto che i relativi costi siano assunti interamente dal SSN, ovvero se vengano in rilievo mere prestazioni sociali a rilevanza sanitaria consistenti in ospitalità alberghiera nei confronti di anziani non autosufficienti (cd lungoassistenza), per i quali è previsto un sistema compartecipato dei costi (50% SSN e 50% Comune, salva eventuale partecipazione alla spesa da parte dell'assistito).
Osserva il Tribunale che, come da CTU espletata, emerge chiaramente, la ricorrenza della prima fattispecie.
Invero, la copiosa documentazione sanitaria (in particolare Lettera di dimissioni dal Day
Service – U.O. Geriatria dell'ospedale di Santa Maria Annunziata del 3.03.2014, a firma della dottoressa;
Diario specialistico della A.S.P. MA di Figline Valdarno Per_1 sede Casa Argia reparto CPM, visite periodiche dalla data del ricovero sino al 5.12.2019;
Verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità dell'1.07.2014; Relazione di dimissioni del DEA dell'ospedale
Serristori di Figline Valdarno del 13.08.2015; Lettera di dimissione dalla SOS Medicina
Interna dell'ospedale Serristori di Figline Valdarno del 30.01.2016 indirizzata al medico curante;
Lettera di dimissioni della SOC Medicina Interna dell'ospedale di Santa Maria
Annunziata di Bagno a Ripoli del 5.11.2019) e la visita medica effettuata in corso di CTU
pagina 3 di 15 evidenziano che la signora è “un soggetto affetto da deterioramento Controparte_2 cognitivo severo in demenza degenerativa tipo Alzheimer, afasica e non collaborante, completamente assente ed estranea all'ambiente circostante. Essa (.....) non è deambulante e non mantiene la stazione eretta spontaneamente, ma solo mediante massima assistenza di due persone. La posizione seduta è senza controllo del tronco, per cui utilizza una carrozzina a tramoggia anche per gli spostamenti. È completamente dipendente per tutte le attività di base, disfagica per i cibi solidi e presenta doppia incontinenza per cui porta dispositivi di assorbenza (......).
Risulta documentalmente che, precedentemente al suo ricovero presso la Controparte_4 di Figline Valdarno, la sig.ra era stata valutata in data 03/3/2014 presso il Day CP_2
Service- U.O. Geriatria dell'Ospedale di Santa Maria Annunziata, con diagnosi di
“deterioramento cognitivo di grado moderato con allucinazioni visive a probabile patogenesi degenerativa con esito ischemico associato. Si ribadisce comunque che il decadimento cognitivo interferisce su tutti gli aspetti dell'autonomia individuale........”, con l'introduzione di terapia CO (Trazodone cloridrato) per ridurre le allucinazioni e lo stato ansioso- depressivo.
Ancora: “In data 01/07/2014 la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile riconosceva la signora “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà CP_2 persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età medio-grave 67%-
99%”. Successivamente, sempre nel 2014, la paziente ebbe un episodio critico di pericolo per sè e per gli altri, per cui fu ricoverata in regime di urgenza presso la struttura assistenziale. Inoltre, durante il suo transitorio ricovero presso il Centro Assistenziale per
Anziani “Delfino Residence” (da giugno a ottobre 2014 per mancanza di posti letto nella
RSA L. MA) ebbe un episodio di fuga dalla struttura. Da ottobre 2014 la signora u definitivamente ricoverata presso la RSA L. MA”. CP_2
Osserva condivisibilmente il CTU che: “Dalla documentazione medica esaminata emerge che fino dall'ingresso in Struttura la situazione clinica della paziente era connotata da caratteri di gravità e complessità, tanto che dal 19/11/2014 al 12/09/2018 fu inserita nel
“modulo 3” (Disturbi Comportamentali), il quale fa riferimento ai pazienti più gravi che presentano disturbi del comportamento e quindi necessitanti di maggiore assistenza, anche specialistica”.
pagina 4 di 15 10. La gravità della situazione della signora emerge anche dal Diario clinico CP_2 dello specialista geriatra Dottor , ma anche dai vari PAI (Piano di Assistenza Per_2
Individualizzato) riportati all'interno del diario (alle date del 24/04/2015, 26/11/2015,
10/02/2016, 22/06/2016, 19/01/2017, 07/08/2017, 08/03/2018, 22/10/2018,
08/05/2019, 05/12/2019).
Conclude pertanto il CTU che “le necessità assistenziali della paziente, sia quelle precedenti la frattura del femore sinistro ed ancor più quelle ad essa successiva, erano strettamente legate ad aspetti sanitari multidisciplinari e finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, contenimento di esiti degenerativi e invalidanti delle plurime patologie di cui era portatrice la signora e quindi inquadrabili come “prestazioni CP_2 socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, caratterizzate dalla inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e della preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza”. Le stesse quindi sono interamente a carico del SSN sia ai sensi dell'art. 3, co. 3, del DPCM 14.2.2001, sia ai sensi dell'art. 29 del DPCM
12.1.2017.
2- Impugna la sentenza Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP centro residenziale
VI MA, sulla base delle seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dei DD.PP.CC.MM 14/02/2001; 29/11/2001 e
12/01/2017 e dell'art. 1418 c.c.. Errato inquadramento, in fatto ed in diritto, delle prestazioni fruite dalla sig.ra durante il ricovero presso la Controparte_2 [...]
Errata valutazioni della CTU. Omessa motivazione in relazione alla Parte_1 disapplicazione di atto amministrativo.
Censura nello specifico i seguenti passaggi sinteticamente ritrascritti:
…. Il Tribunale infatti ha adottato la propria decisione valutando la vicenda solo in termini
“contrattuali” omettendo però di considerare che, per la parte relativa alle contestazioni svolte dall'opponente in primo grado, vi è anche un provvedimento amministrativo che, in sede di decisione, il Giudice di prime cure ha ignorato e comunque di fatto disapplicato senza però dare alcuna motivazione sul punto che possa legittimamente sorreggere la pronuncia. E' noto infatti che il giudice ordinario può legittimamente disapplicare un atto amministrativo rilevante per la decisione della causa solo se non conforme alla legge….. pagina 5 di 15 Occorre, anche in questa sede, come già effettuato in sede di osservazioni da parte del
CTP della rilevare che dalla lettura della medesima Parte_1 documentazione medica riportata dal Consulente Tecnico d'Ufficio a fondamento delle proprie valutazioni, non si comprende come le prestazioni usufruite dalla sig.ra CP_2 possano essere considerate ad alta integrazione sanitaria, e non possano rientrare tra le prestazioni di lungo-assistenza prestate ad anziani e persone non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative in regime residenziale, a carico del SSN per la sola quota pari al 50% e per la quota del 50% a carico del con possibilità di CP_5 compartecipazione da parte dell'utente secondo la normativa regionale e comunale, le quali prevedono anch'esse trattamenti costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo/fisioterapico e di riorientamento in ambiente protetto.
Trattamenti questi sicuramente prestati dalla RSA del Centro Residenziale Lodovico
MA durante tutto il ricovero della sig.ra ma che si ribadisce non possono CP_2 essere considerati ad alta integrazione sanitaria. ….
La sig.ra era affetta, infatti, da deterioramento cognitivo in demenza CP_2 degenerativa tipo Alzheimer, definibile come una patologia neurologica a carattere cronico degenerativo non suscettibile di regressione e nella progressione di tale malattia si affievoliscono i disturbi comportamentali gravi e si entra in una sostanziale fase assistenziale di stimolazione sensoriale e assistenza negli atti quotidiani. Ciò si rileva anche da quanto scritto dal Dott. , che tra le altre, viste le condizioni cliniche della Per_2 sig.ra ha ritenuto opportuno spostare la paziente dal Modulo Specialistico CP_2
Disturbi Cognitivi e Comportamentali al Modulo di Assistenza Base:….
Dalla lettura della ricostruzione effettuata risulta che la sig.ra ra interessata da CP_2 diverse patologie e che a causa di queste le dovessero essere somministrati dei farmaci su indicazione del MMG della stessa, ma emerge con chiarezza che al di fuori della somministrazione dei farmaci per il trattamento dell'Alzheimer e dei disturbi comportamentali, le prestazioni di diagnosi e cura che la struttura aveva necessità di effettuare in favore della erano contenute e consistevano nel controllo periodico CP_2 degli esami del sangue e dei parametri vitali come la pressione, pertanto le principali prestazioni rese dalla Struttura sono sicuramente state quelle di accudimento e stimolazione della sig.ra in tutte le attività di vita quotidiana e quindi il ricovero CP_2 presso la RSA non può essere assimilato ad un ricovero ospedaliero. Si evidenzia anche che la sostanziale totalità dei soggetti anziani ricoverati presso le RSA sono portatori di pagina 6 di 15 patologie che necessitano la somministrazione di farmaci. La Regione Toscana, infatti, individua le R.S.A. come luoghi per la presa in carico di soggetti anziani non autosufficienti e sono stati altresì previsti, all'interno delle stesse, i c.d. Nuclei Alzheimer destinati a soggetti anziani affetti da demenza e da gravi turbe del comportamento senza che però questo possa assimilarle a presidi ospedalieri o a strutture di alta integrazione sanitaria.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.. Errata qualificazione dei pagamenti effettuati dalle sigg.re e in favore della Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
Insufficienza e erroneità della motivazione.
[...]
3- Si sono costituiti e quali eredi di . Essi CP_1 Controparte_3 Controparte_2 hanno motivato in ordine alla infondatezza dei motivi di gravame. Nello specifico hanno ritenuto ampiamente e congruamente motivata la sentenza laddove ha ritenuto che le prestazioni erogate alla rientrassero tra le prestazioni socio sanitarie ad elevata CP_2 integrazione sanitaria. La decisione è ampiamente e correttamente motivata nella sentenza impugnata e trova giustificazione non solo nella documentazione medica relativa alle gravi patologie cui era affetta la IG.ra ed alle prestazioni erogate CP_2 dalla RSA, ma anche e soprattutto nella CTU medico legale redatta dal Dott. ..Il Per_3 fatto che la IG.ra già al momento del ricovero in RSA dovesse seguire una CP_2 terapia farmacologica non è certo elemento idoneo a qualificare come meramente assistenziale la prestazione erogata dalla RSA;
ciò anche perché l'adeguatezza della terapia farmacologica doveva essere necessariamente verificata nel corso del tempo, ed è stata poi ampiamente incrementata e più volte modificata dal geriatra presente in struttura Dott. . (geriatra presente in struttura ndr)…. Al contrario, dall'esame della Per_2 documentazione medica prodotta in atti risulta chiaramente che la IG.ra sin CP_2 dall'inizio del ricovero fosse affetta da svariate patologie e necessitasse di un continuo monitoraggio medico e sanitario e della verifica della terapia farmacologia alla stessa somministrata, che rendevano necessari la predisposizione dei piani di assistenza personalizzati. …..La IG.ra è stata ammessa alla RSA VI MA in CP_2 quanto persona non autosufficiente;
essa sin dall'ingresso nella RSA era affetta dal morbo di Alzheimer che aveva gravemente compromesso le proprie capacita cognitive, nonché da ULTERIORI PATOLOGIE quali sindrome depressiva, ipotiroidismo iatrogeno, poliartopatia con frequenti riacutizzazioni, ipoacusia blaterale, stenosi aortica con valvola artificiale che hanno richiesto un CONTINUO E FREQUENTE MONITORAGGIO E
pagina 7 di 15 CONTROLLO DELLA PERSONA E DELLA TERAPIA MEDICA DA SOMMINISTRARE. Il CTU ha inoltre accertato che “la signora è stata costantemente seguita dallo specialista CP_2 geriatra Dottor , dalle cui numerose annotazioni riportate nel diario clinico si evince, Per_2 oltre la gravità del deficit cognitivo e degli associati persistenti gravi disturbi del comportamento, anche che la paziente è stata sottoposta, nel corso della sua permanenza presso la struttura, ad una terapia molto impegnativa da tenere costantemente sotto controllo e costituita da: a) farmaci antidepressivi come il CO
(triazodone cloridrato), la NA (antidepressivo ed ansiolitico), il NO
(antidepressivo triciclico), il RO (fluoxetina); b) farmaci antipsicotici come il EX
(olanzapina); farmaci anticolinesterasi per l'Alzheimer come l'XE (rivastigmania) ed antidemenza come l'BI (memantina). Tale terapia è stata nel tempo modulata sia per quanto riguarda il dosaggio farmacologico, sia per quanto riguarda la momentanea sospensione e ripresa dei suddetti farmaci, fatto che ha richiesto necessariamente un costante ed attento controllo medico-specialistico ed infermieristico della paziente. La richiesta di assistenza e sorveglianza sanitaria risultava inoltre di grande importanza anche perché la signora nonostante la sua grave patologia, manteneva una CP_2 minima capacità statico-dinamica che la esponeva ad elevato rischio di caduta, come poi successivamente è avvenuto il 20/01/2016 (con conseguente frattura scomposta del collo del femore sinistro) e il 01/11/2019 (trauma cranico con emorragia endocranica subaracnoidea), eventi traumatici che hanno ulteriormente peggiorato il già grave quadro clinico. Quindi le necessità assistenziali della paziente, come anche evidenziato nei PAI
(Piano di Assistenza Individualizzato), erano strettamente legate ad aspetti sanitari e
“caratterizzate dalla inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza ed alla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza ed alla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza”(cfr. supplemento CTU pag. 13-14).
Parte appellante prosegue assumendo la correttezza della qualificazione della domanda da parte del Giudice di I grado ex art. 2033 c.c. e, in ordine alla domanda di pagamento delle quote di retta maturate dopo la proposizione del decreto ingiuntivo, ne assume la inammissibilità ed in ogni caso la infondatezza nel merito. Reiterava le eccezioni svolte in
I grado ed altresì le istanze istruttorie. Concludeva come in atti.
In corso di causa veniva disposta la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza.
pagina 8 di 15 Alla udienza del 18 marzo 2025 tenutasi in forma cartolare le parti hanno concluso come in atti con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Le istanze istruttorie appaiono irrilevanti essendo la causa già compiutamente istruita in I grado.
Questa Corte ha già avuto modo di affrontare la questione principale oggetto di questo giudizio con la sentenza 1983/2024. In essa testualmente si è avuto modo di affermare:
“Il quadro normativo è noto. Il d. lgs. 19 giugno 1999 n. 229, modificando il d. lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, ha demandato alle regioni l'organizzazione distrettuale delle Unità Sanitarie Locali, in modo da garantire “l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate ai comuni”(art.
3-quinquies, comma 1, lett. C.) ed ha espressamente definito “prestazioni socio sanitarie (…) tutte quelle attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione” (art. 3 septies, comma 1). Detto decreto legislativo ha demandato a successivo atto di indirizzo e coordinamento la dettagliata individuazione delle prestazioni da ricondurre alle diverse tipologie e la precisazione dei criteri di finanziamento delle stesse, per quanto compete, rispettivamente le Unità Sanitarie Locali ed i Comuni. Tale atto di indirizzo e coordinamento è stato emanato con il DPCM del 14 febbraio 2001, al quale è subentrato il DPCM del 12 gennaio 2017. D'altra parte, in base al Dpcm del 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti ai sensi dell'articolo 54 della legge 289/2002, il Servizio sanitario è obbligato a garantire le occorrenti prestazioni (domiciliari, semiresidenziali e residenziali) agli anziani cronici non autosufficienti, ai malati di Alzheimer e ai pazienti colpiti da altre forme di demenza senile, nonché ai soggetti con handicap intellettivo grave e con limitata o nulla autonomia.
Secondo l'art. 3 del DPCM 14 febbraio 2001, le “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” vanno distinte sia dalle “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale” che dalle “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria”. Quanto all'interpretazione della nozione di "prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria", la Suprema Corte (così, in motivazione, Cass. n. 28321 del
2017, che richiama, sul punto, Cass. n. 4558 del 2012 e Cass. n. 22776 del 2016) ha affermato che, ferma restando la tendenziale autonomia delle prestazioni socio-assistenziali, “nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano (…) essere eseguite “se non congiuntamente” alla attività di natura socio-assistenziale, talchè non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni – di natura diversa - debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette a consentire la cura della salute dell'assistito, e dunque la “complessiva prestazione” deve essere erogata a titolo gratuito”; nel contempo, ha precisato che “la disciplina pagina 9 di 15 del Servizio sanitario pubblico che assicura a tutti i cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa interamente a carico della Amministrazione pubblica”, concerne, per l'appunto, “la erogazione di prestazioni sanitarie o di prestazioni sanitarie “inscindibili” con quelle socioassistenziali, e presuppone, pertanto, che l'assistito debba essere sottoposto ad un programma di trattamento terapeutico riabilitativo o conservativo”.
La Cassazione ha peraltro chiarito, nelle pronunce sopra citate i cui principi sono stati da ultimo ribaditi con la sentenza Sez. 3 n. 34590 del 11/12/2023, che “l'elemento differenziale tra prestazione socio-assistenziale “inscindibile” dalla prestazione sanitaria e prestazione socio- assistenziale “pura”, non sta (…) nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale - …- ma sta invece nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale” e ciò perché in tal caso, “l'intervento «sanitario- socio assistenziale» rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito dal SSR, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, ed è quindi inserita a pieno titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del Servizio sanitario pubblico.”
Alla luce del quadro che precede, la Suprema Corte ha ravvisato nella “individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato” (e, dunque, non connotato da occasionalità) il discrimine per ritenere la prestazione socio assistenziale "inscindibilmente connessa" a quella sanitaria e, quindi, soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima. In tal caso, infatti, l'intervento sanitario- socio assistenziale rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, secondo un piano di cura personalizzato
(cfr. anche sent. n. 22776/2016).
Peraltro, secondo quanto precisato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in modo pienamente condivisibile: “al fine dell'accertamento del suddetto discrimine, occorre far riferimento (non alle caratteristiche della struttura, nel quale il malato è ricoverato, ma) alle condizioni del malato. Non rileva, quindi, che fosse stato concordato o comunque previsto, per quel singolo paziente, un piano terapeutico personalizzato e neppure rileva la corretta attuazione di detto piano in conformità con gli impegni assunti verso il paziente o i familiari al momento del ricovero. Rileva invece che quel piano terapeutico personalizzato fosse dovuto, e che quindi sussistesse la necessità, per il paziente, in relazione alla patologia della quale risultava affetto (…), dello stato di evoluzione al momento del ricovero e della prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia, di un trattamento sanitario strettamente e inscindibilmente correlato con l'aspetto assistenziale perché volto, attraverso le cure, a rallentare l'evoluzione della malattia e a pagina 10 di 15 contenere la sua degenerazione (…)” (Cass. 3, Ordinanza n. 13714/2023; cfr. anche Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 2038 del 24/01/2023). “
Occorre quindi calare il principio di diritto nella concretezza della fattispecie.
La madre degli attuali appellati venne ricoverata nella struttura VI MA nel
2014 (di ottobre è l'atto di impegno per l'inserimento dell'ospite). È deceduta nel 2021 a dicembre, sempre ricoverata nella medesima struttura come si evince dalla richiesta in riconvenzione della Azienda.
Dalla lettura delle molteplici relazioni di visita che sono riportate nella ctu e dei PAI che sono stati compilati negli anni di degenza emerge che il quadro clinico della di CP_2 decadimento cognitivo di tipo Alzheimer non ha mai necessitato di interventi sanitari di tipo particolare che non potessero essere prestati in ambienti diversi ma necessitassero di ricovero. Questa la diagnosi effettuata nel 2020 dal ctu “La sig.ra , Controparte_2 nata il [...], è un soggetto affetto da deterioramento cognitivo severo in demenza degenerativa tipo Alzheimer, afasica e non collaborante, non accessibile al colloquio ed a tratti confabulante, completamente assente ed estranea all'ambiente circostante. Essa presenta un ipertono ai quattro arti con parziale flessione di entrambe le ginocchia, non è deambulante e non mantiene la stazione eretta spontaneamente, ma solo mediante massima assistenza di due persone. La posizione seduta è senza controllo del tronco, per cui utilizza una carrozzina a tramoggia anche per gli spostamenti. E' completamente dipendente per tutte le attività di base, disfagica per i cibi solidi e presenta doppia incontinenza per cui porta dispositivi di assorbenza. Inoltre la paziente è portatrice di protesi valvolare aortica biologica dal 2001, è ipotiroidea per pregressa tiroidectomia parziale ed è affetta da artrosi polidistrettuale di grado severo.”. La paziente ha subito una ingravescenza delle sue condizioni di salute dall'iniziale ricovero del 2014, ha subito due cadute con relative fratture e certamente ha avuto un progressivo peggioramento delle sue condizioni, ma esso ha riguardato solo la sfera cognitiva, poiché gli unici supporti che le sono stati forniti erano la terapia farmacologica e l'inevitabile attività di aggiustamento dei dosaggi in relazione alla risposta che la paziente dava agli stessi e al suo mutamento di condizione. Per il resto si evince dai diari e dalle varie certificazioni, che essa per lungo tempo potesse deambulare da sola anche se con l'ausilio di una persona, che comunque per i lunghi tragitti si spostasse in carrozzella, che si alimentasse parzialmente da sola e che a volte dovesse essere imboccata. Nessun altro presidio sanitario quindi oltre i farmaci, e certamente la valutazione della posologia degli stessi pagina 11 di 15 con correlata valutazione psichiatrica. Ciò non appare essere quello che la S.C. ritiene necessario per valutare la sussistenza di una prestazione socio-sanitaria, ad elevata integrazione sanitaria laddove essa “sta invece nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale “. Prova ne è che la somministrazione dei farmaci, la loro individuazione rispetto alla patologia e la correlata visita psichiatrica possono essere forniti tranquillamente a domicilio, mentre la condizione di difficoltà a deambulare , mangiare etc. se disgiunte da presidi somministrabili solo in regime di ricovero, non sono i presupposti per il riconoscimento richiesto poiché le cure sociali ed alberghiere non hanno perso la natura meramente assistenziale per diventare complementari ed indissolubili con la prestazione sanitaria..
In sintesi, la Corte ha chiarito che “In definitiva, questa Corte ha ravvisato nella
"individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato" (e, dunque, non connotato da occasionalità) il discrimen per ritenere la prestazione socio-assistenziale
"inscindibilmente connessa" a quella sanitaria e, quindi, soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima. Così Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/05/2023, n. 13714, ma nel caso di specie nessuna dimostrazione è stata fornita della esistenza del trattamento terapeutico personalizzato ( che evidentemente non era previsto non essendovene i presupposti ) ma solo di PA ( piani assistenziali individualizzati ) con la previsione di aspetti infermieristici assistenziali e sociali, ma non terapeutici se non appunto relativi alla somministrazione di farmaci.
Deve quindi ritenersi che sul punto l'appello debba essere accolto e la opposizione a decreto ingiuntivo rigettata accertandosi la debenza da parte di eredi di Controparte_2 della somma di cui alla ingiunzione.
Sono infatti da disattendersi le difese svolte ulteriormente: la eccezione di inesistenza del rapporto principale è assorbita dalla motivazione che precede. La valutazione dell'intervenuto recesso con comunicazione del 19 dicembre 2016 non trova riscontro documentale, laddove in essa si legge esclusivamente la diffida a non risolvere il contratto , manifestazione di volontà assolutamente contraria al recesso unilaterale.
Parte
4- Deve valutarsi ora la domanda riconvenzionale svolta da parte di condanna di eredi di al pagamento delle somme maturate durante il periodo di Controparte_2 degenza della successivamente alla emissione del decreto ingiuntivo e fino alla CP_2
pagina 12 di 15 morte, pari a € 92778. Con la propria comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado la ha richiesto in via riconvenzionale il Parte_1 pagamento dell'ulteriore somma di euro 21.662,00 corrispondente alle rette scadute successivamente al deposito del ricorso per ingiunzione (periodo febbraio 2017 – aprile
2018). Con le conclusioni formulate nel presente giudizio di appello la Parte_1 ha invece richiesto la somma di E. 92.778,50 quali rette maturate dal 31.1.2017
[...] al 22.12.2021.
Sulla ammissibilità della domanda riconvenzionale che si fonda sui medesimi fatti azionati con la ingiunzione vedi Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 27/11/2023, n. 32933 In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall' c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni proposta dal creditore opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
La somma dovuta sino al deposito della comparsa di costituzione era indicata in € 21.662
: essa è dovuta non costituendo al momento del deposito della comparsa domanda di condanna in futuro, e su di essa non vi è contestazione nel quantum ( v. memoria ex art. 183 c.p.c successiva alla proposizione di domanda riconvenzionale in I grado).
Viceversa non è ammissibile a tenore di giurisprudenza maggioritaria, la domanda di condanna in futuro azionata in sede di appello per il principio di tipicità delle relative previsioni. Sul punto si veda Cass. civ., Sez. Lav., sent. 29 aprile 2015, n. 8683
“…correttamente dunque la Corte territoriale ha ritenuto la permanenza dell'obbligo in capo alla Società, prefigurando la possibilità di una condanna del medesimo ad un pagina 13 di 15 risarcimento ulteriore, peraltro, contenuto, stante l'inammissibilità della condanna in futuro, alla data di emanazione della sentenza d'appello, condanna cui, come esplicitamente dichiarato in motivazione, la Corte stessa non è addivenuta, ribadendo viceversa la pronunzia sanzionatoria del primo giudice, solo per il difetto di una specifica domanda in tal senso da parte dell'allora appellata”; Cass. civ., Sez. III, ord. 18 agosto
2023, n. 24819 L'art. 664, comma 1, c.p.c. prevede "una delle ipotesi particolari di c.d. condanna in futuro (quella, cioè, in cui l'ordinamento valorizza l'interesse del creditore ad ottenere un provvedimento a carico del debitore prima ancora che si verifichi
l'inadempimento dell'obbligato), secondo la previsione di un mezzo di tutela giurisdizionale non di tipo generale, ma eccezionale e tipico, del quale non è consentito, tuttavia, allargare per analogia l'area di applicabilità oltre le ipotesi".; Cass. civ., Sez. V, 4 giugno 2007, n. 12997 “Considerato che…questa Corte, in passato, ha già avuto modo di chiarire che la condanna in futuro non ha diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico”.
Pertanto, si ribadisce che la richiesta di condanna ulteriore è inammissibile. Questo comporta la inutilità della valutazione delle difese di parte appellata in ordine al quantum richiesto.
Deve pertanto rigettarsi la opposizione a decreto ingiuntivo, respingersi la domanda riconvenzionale svolta da in proprio e quale a.d.s. della madre, Controparte_1 condannarsi la parte appellata al pagamento di ulteriori € 21662 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
rigettarsi la domanda svolta in atto di appello da parte appellante per le rette maturatesi dopo l'aprile 2018.
La condanna atteso l'intervenuto decesso di e la conseguente Controparte_2 cessazione della amministrazione di sostegno riguarderà gli eredi di Controparte_2 quale debito della eredità. Riguarderà anche in proprio quale contraente Controparte_1 unitamente alla madre rispetto al contratto stipulato in data 3.10.2014.
Le spese di lite, stante la oggettiva difficoltà di ricostruzione in fatto e diritto delle vicende, possono essere compensate per i 2 gradi, ivi comprese le spese di ctu.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello avanzato da Parte_1 avverso la sentenza del tribunale di Firenze 347-2022, che
[...] riforma: pagina 14 di 15 rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo avanzato da in proprio e quale Controparte_1
a.d.s. della madre ed altresì la domanda riconvenzionale da essa Controparte_2 spiegata per la restituzione di quanto precedentemente versato.
Condanna e quali eredi di e CP_1 Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 in proprio in via solidale, al pagamento della somma ulteriore di € 21.662 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Dichiara inammissibile la domanda svolta in atto di appello per le rette maturatesi dopo l'aprile 2018.
Compensa tra le parti le sese di lite del I e del II grado di giudizio ivi comprese le spese di ctu.
Firenze 15 ottobre 2025
La Presidente rel.
LA RI
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