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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 8066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8066 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice AN IZ, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 8/7/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 10115/2025 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. OCCHIONE ANDREA Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. MORELLI MASSIMILIANO
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento ex L. 18/80
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., depositato il 30.5.2024,
[...]
, già invalido civile, ha adito questo Tribunale, in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, esponendo quanto segue:
- in data 7.9.2023, egli ha presentato domanda amministrativa ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
1 - sottoposto a visita medico-legale, la domanda è stata respinta. Ciò premesso, parte ricorrente, reputando sussistere i requisiti di legge, ha domandato giudizialmente – nei confronti del convenuto in epigrafe – l'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in CP_2 giudizio resistendo assai genericamente alla pretesa. È stata disposta ed espletata CTU medico legale ed il consulente ha escluso che ricorressero, nei confronti del ricorrente, i presupposti dell'indennità di accompagnamento. Depositato l'elaborato ed assegnati i termini per le contestazioni ex art. 445bis, comma 4, c.p.c., parte ricorrente ha dichiarato in cancelleria di contestare le conclusioni del CTU. Ha fatto seguito, nel termine previsto dalla legge, il ricorso. Quindi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza all'udienza odierna.
***
Il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito specificati. Si è fatto rilevare che il CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio non abbia valutato in modo adeguato la gravità del quadro patologico che caratterizza il ricorrente, segnatamente della patologia afferente all'apparato respiratorio, denominata “enfisema centrolobulare con deficit ventilatorio ostruttivo”, anonché l'incidenza del medesimo sulla capacità dell'assistibile di compiere autonomamente gli atti giornalieri. Ciò premesso, le contestazioni, alquanto generiche, si risolvono, al più, in una diversa valutazione medico-legale del complesso patologico riscontrato che, al contrario, è stato oggetto di approfondito esame nella relazione di CTU. Il CTU nominato nella precedente fase, dott.ssa , Persona_1 alla cui ampia ed esaustiva motivazione si fa riferimento, anche quanto alla decorrenza dell'infermità, in risposta ai quesiti posti, dopo accurati esami medici e attento studio di tutti i documenti prodotti, aveva riscontrato a carico dell'istante un complesso patologico, in elaborato compiutamente descritto (“spondilodiscopatie lombari;
depressione maggiore;
esiti di TURP per iperplasia fibroadenomiomatosa;
ipertensione arteriosa e fibrillazione atriale in trattamento farmacologico;
enfisema centrolobulare con deficit ventilatorio ostruttivo;
lesione coroideale melanocitaria OD border-line; steatosi epatica;
polipi intestinali;
obesità di I classe (imc 30)”), tale da non compromettere la sua capacità di deambulare
2 autonomamente e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua (relazione peritale depositata telematicamente in data 3.3.2025). Il CTU ha, in particolare, osservato:
“Trattasi, nel caso, di un soggetto dell'attuale età di 72 anni, affetto da ipertensione arteriosa e fibrillazione atriale in trattamento farmacologico nonché da enfisema centrolobulare con moderato deficit ventilatorio in attuali condizioni di più che discreto compenso emodinamico (non edemi declivi, non cianosi, non dispnea a riposo o dopo sforzo ordinario). Per quanto attiene, poi, al versante psichico il soggetto, seppur affetto da depressione maggiore in trattamento psicofarmacologico, presenta un livello neuro-cognitivo compatibile con l'autonomo espletamento degli atti basilari della vita quotidiana. Insiste a suo carico, inoltre, condizione di lieve obesità in spondilodiscoartrosi del rachide lombare a moderata ripercussione disfunzionale nonché una lesione coroideale melanocitaria all'occhio destro con visus utile. Detta situazione morbosa, complessivamente considerata, comporta innegabili gravi (100%) ripercussioni sulla capacità di svolgimento, da parte di un soggetto ultrasessantacinquenne, dei compiti e delle funzioni proprie dell'età, ma consente ancora al ricorrente l'autonoma deambulazione nonché la possibilità di espletare, senza aiuto di terzi, la gran parte dei semplici atti del vivere quotidiano, pertanto, non si ravvisano a carico del medesimo le condizioni sanitarie di diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi dell'attuale normativa di Legge. Tale quadro patologico, infatti, non comporta un'impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né determina un'impossibilità a compiere i basilari atti della vita quotidiana senza assistenza continua. In esito alla visita espletata il ricorrente è risultato, di fatto, in grado di affrontare, senza aiuto, i passaggi posturali, di mantenere un utile e valido ortostatismo, la sua deambulazione, seppur con ausilio di bastone in via cautelativa e caratterizzata da zoppia di fuga a destra, è apparsa ancora ben lontana dal potersi ritenere abolita;
il medesimo, inoltre, è risultato, in esito alla visita, esente da significativi disturbi cognitivi ed anche l'obiettività disfunzionale nel complesso rilevata a suo carico non è apparsa ostativa, allo stato, allo svolgimento autonomo della gran parte degli atti elementari della vita quotidiana, così come contemplato dalla normativa di riferimento e dalla giurisprudenza consolidata in ambito assistenziale”.
3 L'accertamento peritale è esaustivo, sufficientemente motivato ed appare immune da censure, anche di ordine logico. Non è stata riscontrata, in conclusione, l'impossibilità del soggetto di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua ai sensi dell'art. 1, comma 1, L. 18/1980 (sulla individuazione dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, vd. la Circolare Min. Tesoro 28 settembre 1992 n. 14 recante “Delucidazioni relative ad alcune problematiche derivanti dal sistema di accertamento delle invalidità civili introdotto dalla legge 15/10/90 n. 295” che definisce questi ultimi come un insieme di azioni elementari o anche relativamente più complesse non legate a funzioni lavorative, quali ad esempio la vestizione, la nutrizione, l'igiene personale, i bisogni fisiologici, etc.); inoltre, la valutazione medico-sanitaria è articolata su tre diversi parametri, la valutazione del danno anatomo-funzionale permanente (art. 1, commi 1 e 2, D.Lgs. 509/1988), la valutazione percentuale della capacità lavorativa generica, specifica o in occupazioni confacenti alle attitudini (artt. 1 e 3 D.Lgs. cit.) ed il sistema tabellare di cui al D.M. 5 febbraio 1992 (Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti). Tutto ciò puntualizzato, non ravvisandosi, nel caso di specie, alcun motivo di rinnovazione dell'indagine peritale né alcun motivo di ulteriore approfondimento, le conclusioni alle quali è giunto il CTU sono pienamente condivisibili. Per quanto sopra, il ricorso non può essere accolto. Spese di lite irripetibili da parte dell' , ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite sopportate dall' . CP_2
Così deciso in Roma il 8/7/2025
IL GIUDICE
AN IZ
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