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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 28/11/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3399/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott. Fabio RIVELLINI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n.3399/2025, promossa con ricorso depositato il 28/08/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Catania il 13.05.1985 cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...](Va) con l'Avv. Anita Bordone e con l'Avv. Andrea Tagliabue
e
2) Parte_2
Nato a Bari il 24.04.1977 cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...]con l'Avv. Anita Bordone e con l'Avv. Andrea Tagliabue
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Catania in data 22 settembre 2014
(anno 2014 atto n. 468 parte II serie A) con i seguenti figli minorenni:
, in data 07.07.2015 a Varese;
Persona_1
pagina1 di 10 , in data 28.10.2016 a Varese. Per_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28/08/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni, modificate in sede di redazione delle note scritte, sottoscritte dalle parti in data 04.11.2025:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto di letto, mensa e abitazione;
Per_ 2) venga statuito l'affidamento condiviso ai genitori dei figli minori e , con Per_1 collocazione prevalente e residenza degli stessi presso l'abitazione materna. Tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori dovranno essere prese di comune accordo dai genitori rispettando le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei medesimi. Quando i minori saranno affidati all'uno od all'altro genitore, questi eserciterà la propria responsabilità genitoriale in maniera separata nelle questioni di ordinaria amministrazione;
3) la casa familiare sita in Lonate Ceppino alla Via Don Albertario n° 51/a venga assegnata con tutto ciò che l'arreda alla IG . Il signor Parte_1 Pt_2
rilascerà l'abitazione familiare asportando i propri effetti personali entro e non
[...] oltre la data del 31 luglio 2025;
a decorrere dalla mensilità successiva al mese in cui avverrà il rilascio dell'immobile da parte del marito, fermo l'accordo patrimoniale di cui al punto 11) che segue, la IG
provvederà al pagamento in via esclusiva dei ratei di mutuo gravanti sulla Parte_1 casa familiare;
4) diritto di visita: disporre che il padre, previo accordo con la madre, possa vedere e tenere con sé i figli in qualunque giorno e per qualunque periodo ed in base ai turni di lavoro della madre e del padre;
in caso di mancato accordo, varrà comunque, la seguente regolamentazione:
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, due giorni infrasettimanali indicativamente il mercoledì ed il giovedì, nelle settimane nelle quali il week end sia di sua competenza e non svolga il turno lavorativo pomeridiano, dal termine delle lezioni scolastiche o comunque dalle 17:30, sino alle 20:30; in alternativa il padre avrà la facoltà di tenere con sé i minori dal mercoledì sempre dalle 17:30 sino alla mattina seguente quando li accompagnerà agli istituti scolastici. Nelle settimane in cui i minori non trascorreranno il weekend con il padre, quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé i minori ininterrottamente dal mercoledì pomeriggio alle ore 17:30 sino al venerdì mattina, fatta pagina2 di 10 sempre salva la possibilità di differenti accordi tra le parti in base agli orari di lavoro, agli impegni scolastici e alla volontà dei minori. Sarà onere del padre prelevare i minori dalla abitazione materna e/o dagli istituti riportarli presso la casa familiare a fine visita.
Nel caso in cui la IG abbia difficoltà nel condurre i minori a scuola, a Parte_1
Per_ causa di impegni lavorativi, e potranno pernottare presso l'abitazione Per_1 paterna nei giorni infrasettimanali.
5) fine settimana con il padre: disporre che il padre, possa trascorrere con gli stessi due week end al mese alternati, dalle ore 19:30 del venerdì sera, oppure dalle ore 10:00 del sabato mattina, sino alle ore 20:30 della domenica nel periodo scolastico, e sino alle ore
21:30 nel periodo estivo, anche in tale caso il padre avrà l'onere di prelevare i minori dalla abitazione materna e di riportarli presso la stessa a fine periodo, tenendo in considerazione anche alla volontà dei minori. Il padre in accordo con la madre potrà accompagnare i minori il lunedì successivo a scuola.
6) festività: disporre che i minori trascorrano le festività in maniera alternata con ciascun genitore, come segue, 1 novembre 2025 con il padre, 8 dicembre 2025 con la madre, vigilia di AL 2025 con il padre, S. AL 2025 con la madre, S. NO 2025 con il padre, 31 dicembre 2025 con la madre, 1 gennaio 2026 con il padre, S. AS
2026 con la madre, S. GE 2026 con il padre e così via, alternandosi di anno in anno;
in alternativa a tale accordo, per le festività natalizie, i genitori potranno trascorrere con Per_ i minori una settimana di vacanza ciascuno, prevedendo il collocamento di e Per_1 dal 24 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 1 gennaio al 7 gennaio con l'altro, quindi dal 24 dicembre al 31 dicembre 2025 con la madre e dal 1 al 7 gennaio 2026 con il padre, alternando i periodi tra loro negli anni a venire.
Il giorno di AL il genitore non collocatario potrà vedere i figli per lo scambio dei regali.
7) vacanze: disporre che entrambi i genitori possano trascorrere con i figli due/tre settimane di vacanze all'anno, alternando di anno in anno i periodi per non creare disparità, informandosi reciprocamente del luogo e del periodo ove condurranno con sé
i minori, con preavviso di 2 mesi prima della data di partenza. Durante il periodo di vacanza ciascun genitore garantirà ai figli un contatto telefonico giornaliero con l'altro genitore.
8) contributo mantenimento e spese straordinarie: disporre che il sig. versi Parte_2
pagina3 di 10 alla IG un contributo mensile al mantenimento dei minori Parte_1 Per_1
Per_ e , di € 800,00, ossia 400,00 euro per ciascuno dei due figli;
oltre al 50% delle spese straordinarie per i minori, così come previste dalle “Linee guida per le spese extra assegno” seguite dal Tribunale di Varese pubblicate in data 01.02.2018, salva esibizione dei relativi documenti giustificativi. I costi dei buoni pasto per i minori verranno corrisposti da entrambi i genitori nella misura del 50%.
I coniugi concordano inoltre che, in caso di necessità (per motivi di salute o di lavoro), qualora per la cura dei figli non siano disponibili i nonni materni/paterni, né altro parente o persona conosciuta ed affidabile, potranno fare ricorso ad una baby sitter ed il relativo costo verrà suddiviso tra i signori e nella misura del 50 % Pt_2 Parte_1 ciascuno.
Le somme erogate a titolo di contributo al mantenimento per i minori saranno rivalutate di anno in anno secondo gli indici Istat costo della vita e dovranno essere versate alla IG entro il giorno 5 di ogni mese, per n. 12 mensilità, a mezzo bonifico Parte_1 su conto corrente intestato alla IG oppure su carta prepagata Postepay. Parte_1
Le spese sostenute da entrambi i genitori per i minori verranno detratte dagli stessi nella misura del 50% dalla dichiarazione dei redditi, salva diversa ed ulteriore intesa tra i coniugi. Gli assegni familiari e/o l'assegno unico universale per i minori verrà percepito integralmente dalla IG quale madre collocataria dei minori. Parte_1
9) I coniugi, qualora ancora occorra, rilasciano sin da ora reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo della carta di identità, del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio anche per i figli minori;
10) nulla a titolo di contributo di mantenimento per i coniugi in quanto entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti;
11)Trasferimento di rispettivi immobili: a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali i ricorrenti concordano quanto segue:
***
a) il signor , si obbliga a trasferire, a favore della moglie IG Parte_2 Parte_1
, le seguenti proprietà immobiliari:
[...]
- intera proprietà di villetta a schiera sita in Lonate Ceppino alla via Don Albertario n.
51/a (già snc) composta da un locale, cucina, servizio, disimpegno e portico al piano terra, quattro ripostigli, disimpegno e due balconi al piano primo (sottotetto), cantina e pagina4 di 10 lavanderia al piano seminterrato, nonché autorimessa al piano seminterrato ed area pertinenziale in proprietà; il tutto individuato nei registri censuari di detto Comune come segue: catasto fabbricati, foglio 4, mappale 4811 sub 3, via Don Albertario snc (ora civico n. 51/a) Piano S1-T-1, categoria A/2, Classe 4, vani 6, sup. catastale totale mq. 195 (totale escluse aree scoperte mq. 172) rendita catastale 464,81 (d.m.701/94);
- foglio 4 mappale 4811 sub 6, via Don Albertario snc (ora civico n. 51/a), P. S1,
Categoria C/6, classe 8, consistenza mq. 37 superficie catastale totale 46 mq., rendita catastale € 57,33 (d.m. n. 701/1994);
- quota di comproprietà pari ad 1/3, sul vialetto di accesso alla villetta distinto con il mappale 4811 sub. 1 nonché sullo scivolo di accesso ai boxes distinto con il mappale
4811 sub 2, beni non censibili, a tutti i subalterni del mappale 4811;
- quota di comproprietà pari ad 1/12 sull'area, destinata a strada di accesso alla villetta, distinta con il mappale 4643 sub.1 – bene comune non censibile a tutti i subalterni del mappale 4643 nonché comune all'originario mappale 4644 di catasto terreni;
Il trasferimento delle predette unità immobiliari viene effettuato a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni, cose comuni ex art 1117 c.c. ed eventuali servitù attive e passive ed in particolare con tutti i patti, le condizioni e le servitù previsti nell'atto di provenienza e nell'eventuale regolamento di condominio se esistente.
In conformità all'art 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19.08.2005 n° 192, la IG
da atto di avere ricevuto informazioni e documentazione in ordine alla Parte_1 attestazione di prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E) relativa alla suddetta abitazione redatto dall'ingegnere registrato in data 14.10.2016 il quale ha attestato che l'immobile Testimone_1 oggetto di trasferimento rientra nella classe energetica B. La IG dichiara Parte_1 di essere stata edotta che il suddetto attestato ha validità temporale massima di 10 anni e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare.
Il signor dichiara che detto A.P.E è valido ed efficace, non è scaduto e non risulta Pt_2 decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'immobile oggetto di trasferimento;
contestualmente, ed a condizione del trasferimento dell'immobile in Lonate Ceppino, la IG assumerà l'accollo del debito a titolo di residuo mutuo ipotecario n. Parte_1 pagina5 di 10 00-44847564 AN ES SA AO iscritto sull'immobile in Lonate Ceppino via Don
Albertario n. 51/a, onerandosi alla restituzione in via esclusiva dei ratei residui, sempreché AN ES SA AO acconsenta al subentro della medesima quale unico soggetto obbligato ed alle medesime condizioni in essere a favore del signor con Pt_2 stesso tasso di interesse, e con espressa liberazione del previo mutuatario da ogni vincolo contrattuale ed obbligazione di restituzione. in alternativa, qualora AN ES SA AO non intenda riconoscere le medesime condizioni e/o in ipotesi condizioni migliorative, la IG avrà facoltà di Parte_1 rivolgersi ad altro differente Istituto ANrio ai fini di estinguere il mutuo in corso e di stipularne uno nuovo, in tutti i casi ottenendo la liberazione espressa da parte di
[...]
nei confronti del signor da ogni vincolo contrattuale ed Pt_3 Parte_2 obbligazione restitutoria;
I signori e si impegnano ad ottemperare alle su esposte Parte_2 Parte_1 condizioni, entro 18 mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
Attualmente il singolo rateo di mutuo mensile in corso, come stipulato dal signor Pt_2 con ESSAAO spa, gravante sull'immobile sito in Lonate Ceppino alla Via
[...]
Don Albertario n° 51/a oggetto di trasferimento tra il signor e la IG , Pt_2 Parte_1 ammonta ad € 580,85, rata che la IG riuscirebbe a sostenere. Nel caso Parte_1 in cui la IG non riuscisse ad ottenere una rata di mutuo minore o uguale Parte_1
a € 600,00, fino ad un massimo di 25 anni, l'eventuale importo in eccesso rispetto ad €
600,00 verrà corrisposta dal signor alla IG con pagamento in unica Pt_2 Parte_1 soluzione al contributo al mantenimento per i figli specificando le due differenti causali.
Il valore commerciale dell'immobile sito in Lonate Ceppino (Va) alla via Don Albertario
n° 51/a allo stato è pari a circa € 300.000,00 ( trecentomila//00).
***
La IG conviene e si onera di corrispondere al signor , qualora ella Parte_1 Pt_2 venda la detta casa familiare a terzi prima del compimento del diciottesimo anno di età Per_ della figlia , la quota parte di € 30.000,00 del corrispettivo della eventuale compravendita.
***
b) la IG si obbliga a trasferire a favore del marito signor Parte_1 Pt_2
, la piena proprietà delle seguenti unità immobiliari:-------------------------------------
[...]
--------------
- intera proprietà dell'immobile sito in Cardano al Campo (Va) alla via Primo Levi n° 5, pagina6 di 10 nel complesso immobiliare denominato “Condominio il Parco” scala D, appartamento posto al piano terzo composto da tre locali oltre servizi e balconi, con annesso un vano di cantina posto al piano primo interrato identificato nel catasto fabbricato del comune di Cardano al Campo (Va)( codice B745) al foglio 4 ( foglio 5 nell'atto di donazione) particella 9795 subalterno 18 via Primo Levi n. 5 piano 3° - S1 scala D - Cat. A/2, cl. 4, consistenza 5,5 vani superficie catastale totale 92 mq - totale escluse aree scoperte 85 mq - rc euro 639,12; (particella corrispondente al catasto terreni Comune di Cardano al
Campo (b754) Va, foglio n. 4 part. 9795);
- intera proprietà di box ad uso autorimessa privata posto al piano secondo interrato identificato nel catasto fabbricati del Comune di Cardano al Campo, al foglio 4 (foglio 5 nell'atto di donazione), mappale 8917 sub 129, via Primo Levi n. 1 (nell'atto di donazione via Roma snc) - Piano S2- cat. C/6 - cl. 6 consistenza 19 mq., sup. cat. totale 22 mq – r.c. euro 55,93;
La IG dichiara e garantisce la piena proprietà delle unità immobiliari Parte_1 libere da pesi, da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli ed ipoteche ad eccezione di ipoteca volontaria iscritta presso l'Ufficio del Territorio denominato “Milano 2”, il
29.03.2007 ai n° 48184 /11610 a favore di AN Popolare di Novara spa derivante da atto di mutuo a rogito notaio del 23.03.2007, che il signor , già Persona_3 Pt_2 unico contraente, continuerà ad onorare in via esclusiva.
Unitamente alle sopra descritte unità immobiliari verrà trasferita al signor la quota Pt_2 in comproprietà delle parti comuni dello stabile ad esse afferenti a norma dell'art 1117
e seguenti del codice civile, del regolamento condominiale e dei titoli di provenienza e nello specifico, salvo errori od omissioni, 18,512 millesimi per quanto riguarda l'appartamento, la cantina ed il box ed invece 15,226 millesimi per scale, ascensore (ed ancora cantina sempre nell'atto di provenienza, donazione del 12.12.2016 Notaio in
Copertino distretto di Lecce- dott. avv. AO Dell'Anna rep. n. 116883 racc. 27274.
Il trasferimento delle unità verrà effettuato a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni, cose comuni ex art 1117 c.c. ed eventuali servitù attive e passive ed in particolare con tutti i patti, le condizioni e le servitù
In conformità all'art 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19.08.2005 n° 192 , il signor da atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla Pt_2 attestazione di prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E) relativa alla suddetta abitazione redatto in data
17.05.2025 dall' Ing. che ha attestato la classe energetica Persona_4 pagina7 di 10 dell'appartamento in classe C documento allegato che diviene parte integrante del presente atto. Il signor dichiara di essere stato edotto che il suddetto attestato ha Pt_2 validità temporale massima di 10 anni e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare.
La SIa dichiara che detto A.P.E è valido ed efficace, non è scaduto e non Parte_1 risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'immobile oggetto di trasferimento.----------------------
--------------------------------
Il valore commerciale dell'unità immobiliare sita in Cardano al Campo alla Via Primo
Levi n° 5 allo stato è pari a circa € 175.000,00 ( Centosettantamila//00)
***
c) Con la sottoscrizione del presente ricorso, il signor e la IG Parte_2
dichiarano che vi è conformità delle planimetrie e dei dati catastali Parte_1 allo stato di fatto delle unità immobiliari di loro proprietà ed oggetto di reciproco trasferimento, sopra analiticamente descritte ai punti a) e b) , e che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo delle rendite catastali e da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie.
Le parti esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la regolarità urbanistica – edilizia degli immobili ceduti, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
I coniugi chiedono sin da ora, in relazione alle reciproche attribuzioni patrimoniali,
l'esenzione da ogni imposta e/o tassa ai sensi dell'art 19 Legge n. 74/87 e della Sentenza della Corte Costituzionale n° 154/1999 ed assumono l'onere di pagamento di tutte le spese, compensi notarili ed imposte conseguenti ai reciproci trasferimenti delle unità immobiliari sopra descritte
Le Parti convengono di estendere il termine originariamente previsto per il completamento delle operazioni di accollo, surroga o stipula di nuovo mutuo da parte della Sig.ra , da 12 (dodici) mesi a 18 (diciotto) mesi, decorrenti dalla Parte_1 data della pubblicazione della sentenza di omologa della separazione. Entro tale termine la Sig.ra si impegna a porre in essere ogni iniziativa utile, anche mediante Parte_1 richiesta di surroga o accensione di nuovo mutuo presso altro istituto bancario, al fine di ottenere la liberazione del Sig. da ogni obbligazione contrattuale e Parte_2
pagina8 di 10 personale connessa al mutuo attualmente in essere con AN ES SApaolo. Inoltre, le Parti precisano che la clausola relativa all'eventuale differenza di rata oltre la soglia dei € 600,00 mensili sarà applicabile solo qualora la Sig.ra dimostri di aver Parte_1 attivato senza esito tutte le procedure ragionevolmente idonee per ottenere condizioni di finanziamento migliorative, inclusa la surroga presso altri istituti di credito.
In ogni caso, la Sig.ra non potrà rifiutare una proposta di surroga che Parte_1 comporti una riduzione della rata e condizioni contrattuali non peggiorative rispetto al mutuo originario.
Qualora, nonostante i tentativi da parte della IG , la predetta non riesca Parte_1 ad ottenere nei diciotto mesi, un mutuo/l'accollo e/o la surroga liberatoria che permetta la liberazione dall'obbligazione di restituzione in capo al signor per l'immobile in Pt_2
Lonate Ceppino, le parti sin da ora si danno atto che non si potrà procedere ai trasferimenti reciproci degli immobili di cui ai sopra indicati punti 11 a) ed 11 b), dunque non si darà seguito alla permuta e/o ai detti trasferimenti, salvo differente successivo espresso accordo. --------------
Sin da ora le parti concordano che rimarranno, in ogni caso, vigenti le altre condizioni in merito alla gestione e contribuzione in relazione ai figli, ed in particolare l'accordo circa l'assegnazione della casa familiare a favore della IG , visto il Parte_1 collocamento dei figli presso la madre.
Le parti sin da ora si impegnano ad incontrarsi entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine di diciotto mesi dalla pubblicazione della sentenza, per addivenire ad una nuova scrittura e definizione in merito agli aspetti patrimoniali attinenti le due proprietà immobiliari ed uno degli aspetti da trattare, qualora il trasferimento reciproco delle proprietà non risulterà percorribile, atterrà alle modalità di restituzione da parte del signor alla IG delle somme dalla medesima anticipate a titolo di Pt_2 Parte_1 ratei di mutuo nel periodo intermedio per l'immobile in Lonate Ceppino. Nel caso in cui non avverrà lo scambio degli immobili il mutuo continuerà ad essere corrisposto dal signor SI . Parte_2
I sottoscritti e dichiarano, inoltre, di non volersi Parte_1 Parte_2 riconciliare e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina9 di 10 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 22.09.2014, in Catania (CT), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Catania (anno 2014 atto n. 468 parte II Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott. Fabio RIVELLINI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n.3399/2025, promossa con ricorso depositato il 28/08/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Catania il 13.05.1985 cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...](Va) con l'Avv. Anita Bordone e con l'Avv. Andrea Tagliabue
e
2) Parte_2
Nato a Bari il 24.04.1977 cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...]con l'Avv. Anita Bordone e con l'Avv. Andrea Tagliabue
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Catania in data 22 settembre 2014
(anno 2014 atto n. 468 parte II serie A) con i seguenti figli minorenni:
, in data 07.07.2015 a Varese;
Persona_1
pagina1 di 10 , in data 28.10.2016 a Varese. Per_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28/08/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni, modificate in sede di redazione delle note scritte, sottoscritte dalle parti in data 04.11.2025:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto di letto, mensa e abitazione;
Per_ 2) venga statuito l'affidamento condiviso ai genitori dei figli minori e , con Per_1 collocazione prevalente e residenza degli stessi presso l'abitazione materna. Tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori dovranno essere prese di comune accordo dai genitori rispettando le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei medesimi. Quando i minori saranno affidati all'uno od all'altro genitore, questi eserciterà la propria responsabilità genitoriale in maniera separata nelle questioni di ordinaria amministrazione;
3) la casa familiare sita in Lonate Ceppino alla Via Don Albertario n° 51/a venga assegnata con tutto ciò che l'arreda alla IG . Il signor Parte_1 Pt_2
rilascerà l'abitazione familiare asportando i propri effetti personali entro e non
[...] oltre la data del 31 luglio 2025;
a decorrere dalla mensilità successiva al mese in cui avverrà il rilascio dell'immobile da parte del marito, fermo l'accordo patrimoniale di cui al punto 11) che segue, la IG
provvederà al pagamento in via esclusiva dei ratei di mutuo gravanti sulla Parte_1 casa familiare;
4) diritto di visita: disporre che il padre, previo accordo con la madre, possa vedere e tenere con sé i figli in qualunque giorno e per qualunque periodo ed in base ai turni di lavoro della madre e del padre;
in caso di mancato accordo, varrà comunque, la seguente regolamentazione:
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, due giorni infrasettimanali indicativamente il mercoledì ed il giovedì, nelle settimane nelle quali il week end sia di sua competenza e non svolga il turno lavorativo pomeridiano, dal termine delle lezioni scolastiche o comunque dalle 17:30, sino alle 20:30; in alternativa il padre avrà la facoltà di tenere con sé i minori dal mercoledì sempre dalle 17:30 sino alla mattina seguente quando li accompagnerà agli istituti scolastici. Nelle settimane in cui i minori non trascorreranno il weekend con il padre, quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé i minori ininterrottamente dal mercoledì pomeriggio alle ore 17:30 sino al venerdì mattina, fatta pagina2 di 10 sempre salva la possibilità di differenti accordi tra le parti in base agli orari di lavoro, agli impegni scolastici e alla volontà dei minori. Sarà onere del padre prelevare i minori dalla abitazione materna e/o dagli istituti riportarli presso la casa familiare a fine visita.
Nel caso in cui la IG abbia difficoltà nel condurre i minori a scuola, a Parte_1
Per_ causa di impegni lavorativi, e potranno pernottare presso l'abitazione Per_1 paterna nei giorni infrasettimanali.
5) fine settimana con il padre: disporre che il padre, possa trascorrere con gli stessi due week end al mese alternati, dalle ore 19:30 del venerdì sera, oppure dalle ore 10:00 del sabato mattina, sino alle ore 20:30 della domenica nel periodo scolastico, e sino alle ore
21:30 nel periodo estivo, anche in tale caso il padre avrà l'onere di prelevare i minori dalla abitazione materna e di riportarli presso la stessa a fine periodo, tenendo in considerazione anche alla volontà dei minori. Il padre in accordo con la madre potrà accompagnare i minori il lunedì successivo a scuola.
6) festività: disporre che i minori trascorrano le festività in maniera alternata con ciascun genitore, come segue, 1 novembre 2025 con il padre, 8 dicembre 2025 con la madre, vigilia di AL 2025 con il padre, S. AL 2025 con la madre, S. NO 2025 con il padre, 31 dicembre 2025 con la madre, 1 gennaio 2026 con il padre, S. AS
2026 con la madre, S. GE 2026 con il padre e così via, alternandosi di anno in anno;
in alternativa a tale accordo, per le festività natalizie, i genitori potranno trascorrere con Per_ i minori una settimana di vacanza ciascuno, prevedendo il collocamento di e Per_1 dal 24 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 1 gennaio al 7 gennaio con l'altro, quindi dal 24 dicembre al 31 dicembre 2025 con la madre e dal 1 al 7 gennaio 2026 con il padre, alternando i periodi tra loro negli anni a venire.
Il giorno di AL il genitore non collocatario potrà vedere i figli per lo scambio dei regali.
7) vacanze: disporre che entrambi i genitori possano trascorrere con i figli due/tre settimane di vacanze all'anno, alternando di anno in anno i periodi per non creare disparità, informandosi reciprocamente del luogo e del periodo ove condurranno con sé
i minori, con preavviso di 2 mesi prima della data di partenza. Durante il periodo di vacanza ciascun genitore garantirà ai figli un contatto telefonico giornaliero con l'altro genitore.
8) contributo mantenimento e spese straordinarie: disporre che il sig. versi Parte_2
pagina3 di 10 alla IG un contributo mensile al mantenimento dei minori Parte_1 Per_1
Per_ e , di € 800,00, ossia 400,00 euro per ciascuno dei due figli;
oltre al 50% delle spese straordinarie per i minori, così come previste dalle “Linee guida per le spese extra assegno” seguite dal Tribunale di Varese pubblicate in data 01.02.2018, salva esibizione dei relativi documenti giustificativi. I costi dei buoni pasto per i minori verranno corrisposti da entrambi i genitori nella misura del 50%.
I coniugi concordano inoltre che, in caso di necessità (per motivi di salute o di lavoro), qualora per la cura dei figli non siano disponibili i nonni materni/paterni, né altro parente o persona conosciuta ed affidabile, potranno fare ricorso ad una baby sitter ed il relativo costo verrà suddiviso tra i signori e nella misura del 50 % Pt_2 Parte_1 ciascuno.
Le somme erogate a titolo di contributo al mantenimento per i minori saranno rivalutate di anno in anno secondo gli indici Istat costo della vita e dovranno essere versate alla IG entro il giorno 5 di ogni mese, per n. 12 mensilità, a mezzo bonifico Parte_1 su conto corrente intestato alla IG oppure su carta prepagata Postepay. Parte_1
Le spese sostenute da entrambi i genitori per i minori verranno detratte dagli stessi nella misura del 50% dalla dichiarazione dei redditi, salva diversa ed ulteriore intesa tra i coniugi. Gli assegni familiari e/o l'assegno unico universale per i minori verrà percepito integralmente dalla IG quale madre collocataria dei minori. Parte_1
9) I coniugi, qualora ancora occorra, rilasciano sin da ora reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo della carta di identità, del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio anche per i figli minori;
10) nulla a titolo di contributo di mantenimento per i coniugi in quanto entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti;
11)Trasferimento di rispettivi immobili: a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali i ricorrenti concordano quanto segue:
***
a) il signor , si obbliga a trasferire, a favore della moglie IG Parte_2 Parte_1
, le seguenti proprietà immobiliari:
[...]
- intera proprietà di villetta a schiera sita in Lonate Ceppino alla via Don Albertario n.
51/a (già snc) composta da un locale, cucina, servizio, disimpegno e portico al piano terra, quattro ripostigli, disimpegno e due balconi al piano primo (sottotetto), cantina e pagina4 di 10 lavanderia al piano seminterrato, nonché autorimessa al piano seminterrato ed area pertinenziale in proprietà; il tutto individuato nei registri censuari di detto Comune come segue: catasto fabbricati, foglio 4, mappale 4811 sub 3, via Don Albertario snc (ora civico n. 51/a) Piano S1-T-1, categoria A/2, Classe 4, vani 6, sup. catastale totale mq. 195 (totale escluse aree scoperte mq. 172) rendita catastale 464,81 (d.m.701/94);
- foglio 4 mappale 4811 sub 6, via Don Albertario snc (ora civico n. 51/a), P. S1,
Categoria C/6, classe 8, consistenza mq. 37 superficie catastale totale 46 mq., rendita catastale € 57,33 (d.m. n. 701/1994);
- quota di comproprietà pari ad 1/3, sul vialetto di accesso alla villetta distinto con il mappale 4811 sub. 1 nonché sullo scivolo di accesso ai boxes distinto con il mappale
4811 sub 2, beni non censibili, a tutti i subalterni del mappale 4811;
- quota di comproprietà pari ad 1/12 sull'area, destinata a strada di accesso alla villetta, distinta con il mappale 4643 sub.1 – bene comune non censibile a tutti i subalterni del mappale 4643 nonché comune all'originario mappale 4644 di catasto terreni;
Il trasferimento delle predette unità immobiliari viene effettuato a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni, cose comuni ex art 1117 c.c. ed eventuali servitù attive e passive ed in particolare con tutti i patti, le condizioni e le servitù previsti nell'atto di provenienza e nell'eventuale regolamento di condominio se esistente.
In conformità all'art 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19.08.2005 n° 192, la IG
da atto di avere ricevuto informazioni e documentazione in ordine alla Parte_1 attestazione di prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E) relativa alla suddetta abitazione redatto dall'ingegnere registrato in data 14.10.2016 il quale ha attestato che l'immobile Testimone_1 oggetto di trasferimento rientra nella classe energetica B. La IG dichiara Parte_1 di essere stata edotta che il suddetto attestato ha validità temporale massima di 10 anni e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare.
Il signor dichiara che detto A.P.E è valido ed efficace, non è scaduto e non risulta Pt_2 decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'immobile oggetto di trasferimento;
contestualmente, ed a condizione del trasferimento dell'immobile in Lonate Ceppino, la IG assumerà l'accollo del debito a titolo di residuo mutuo ipotecario n. Parte_1 pagina5 di 10 00-44847564 AN ES SA AO iscritto sull'immobile in Lonate Ceppino via Don
Albertario n. 51/a, onerandosi alla restituzione in via esclusiva dei ratei residui, sempreché AN ES SA AO acconsenta al subentro della medesima quale unico soggetto obbligato ed alle medesime condizioni in essere a favore del signor con Pt_2 stesso tasso di interesse, e con espressa liberazione del previo mutuatario da ogni vincolo contrattuale ed obbligazione di restituzione. in alternativa, qualora AN ES SA AO non intenda riconoscere le medesime condizioni e/o in ipotesi condizioni migliorative, la IG avrà facoltà di Parte_1 rivolgersi ad altro differente Istituto ANrio ai fini di estinguere il mutuo in corso e di stipularne uno nuovo, in tutti i casi ottenendo la liberazione espressa da parte di
[...]
nei confronti del signor da ogni vincolo contrattuale ed Pt_3 Parte_2 obbligazione restitutoria;
I signori e si impegnano ad ottemperare alle su esposte Parte_2 Parte_1 condizioni, entro 18 mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
Attualmente il singolo rateo di mutuo mensile in corso, come stipulato dal signor Pt_2 con ESSAAO spa, gravante sull'immobile sito in Lonate Ceppino alla Via
[...]
Don Albertario n° 51/a oggetto di trasferimento tra il signor e la IG , Pt_2 Parte_1 ammonta ad € 580,85, rata che la IG riuscirebbe a sostenere. Nel caso Parte_1 in cui la IG non riuscisse ad ottenere una rata di mutuo minore o uguale Parte_1
a € 600,00, fino ad un massimo di 25 anni, l'eventuale importo in eccesso rispetto ad €
600,00 verrà corrisposta dal signor alla IG con pagamento in unica Pt_2 Parte_1 soluzione al contributo al mantenimento per i figli specificando le due differenti causali.
Il valore commerciale dell'immobile sito in Lonate Ceppino (Va) alla via Don Albertario
n° 51/a allo stato è pari a circa € 300.000,00 ( trecentomila//00).
***
La IG conviene e si onera di corrispondere al signor , qualora ella Parte_1 Pt_2 venda la detta casa familiare a terzi prima del compimento del diciottesimo anno di età Per_ della figlia , la quota parte di € 30.000,00 del corrispettivo della eventuale compravendita.
***
b) la IG si obbliga a trasferire a favore del marito signor Parte_1 Pt_2
, la piena proprietà delle seguenti unità immobiliari:-------------------------------------
[...]
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- intera proprietà dell'immobile sito in Cardano al Campo (Va) alla via Primo Levi n° 5, pagina6 di 10 nel complesso immobiliare denominato “Condominio il Parco” scala D, appartamento posto al piano terzo composto da tre locali oltre servizi e balconi, con annesso un vano di cantina posto al piano primo interrato identificato nel catasto fabbricato del comune di Cardano al Campo (Va)( codice B745) al foglio 4 ( foglio 5 nell'atto di donazione) particella 9795 subalterno 18 via Primo Levi n. 5 piano 3° - S1 scala D - Cat. A/2, cl. 4, consistenza 5,5 vani superficie catastale totale 92 mq - totale escluse aree scoperte 85 mq - rc euro 639,12; (particella corrispondente al catasto terreni Comune di Cardano al
Campo (b754) Va, foglio n. 4 part. 9795);
- intera proprietà di box ad uso autorimessa privata posto al piano secondo interrato identificato nel catasto fabbricati del Comune di Cardano al Campo, al foglio 4 (foglio 5 nell'atto di donazione), mappale 8917 sub 129, via Primo Levi n. 1 (nell'atto di donazione via Roma snc) - Piano S2- cat. C/6 - cl. 6 consistenza 19 mq., sup. cat. totale 22 mq – r.c. euro 55,93;
La IG dichiara e garantisce la piena proprietà delle unità immobiliari Parte_1 libere da pesi, da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli ed ipoteche ad eccezione di ipoteca volontaria iscritta presso l'Ufficio del Territorio denominato “Milano 2”, il
29.03.2007 ai n° 48184 /11610 a favore di AN Popolare di Novara spa derivante da atto di mutuo a rogito notaio del 23.03.2007, che il signor , già Persona_3 Pt_2 unico contraente, continuerà ad onorare in via esclusiva.
Unitamente alle sopra descritte unità immobiliari verrà trasferita al signor la quota Pt_2 in comproprietà delle parti comuni dello stabile ad esse afferenti a norma dell'art 1117
e seguenti del codice civile, del regolamento condominiale e dei titoli di provenienza e nello specifico, salvo errori od omissioni, 18,512 millesimi per quanto riguarda l'appartamento, la cantina ed il box ed invece 15,226 millesimi per scale, ascensore (ed ancora cantina sempre nell'atto di provenienza, donazione del 12.12.2016 Notaio in
Copertino distretto di Lecce- dott. avv. AO Dell'Anna rep. n. 116883 racc. 27274.
Il trasferimento delle unità verrà effettuato a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni, cose comuni ex art 1117 c.c. ed eventuali servitù attive e passive ed in particolare con tutti i patti, le condizioni e le servitù
In conformità all'art 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19.08.2005 n° 192 , il signor da atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla Pt_2 attestazione di prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E) relativa alla suddetta abitazione redatto in data
17.05.2025 dall' Ing. che ha attestato la classe energetica Persona_4 pagina7 di 10 dell'appartamento in classe C documento allegato che diviene parte integrante del presente atto. Il signor dichiara di essere stato edotto che il suddetto attestato ha Pt_2 validità temporale massima di 10 anni e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare.
La SIa dichiara che detto A.P.E è valido ed efficace, non è scaduto e non Parte_1 risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'immobile oggetto di trasferimento.----------------------
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Il valore commerciale dell'unità immobiliare sita in Cardano al Campo alla Via Primo
Levi n° 5 allo stato è pari a circa € 175.000,00 ( Centosettantamila//00)
***
c) Con la sottoscrizione del presente ricorso, il signor e la IG Parte_2
dichiarano che vi è conformità delle planimetrie e dei dati catastali Parte_1 allo stato di fatto delle unità immobiliari di loro proprietà ed oggetto di reciproco trasferimento, sopra analiticamente descritte ai punti a) e b) , e che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo delle rendite catastali e da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie.
Le parti esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la regolarità urbanistica – edilizia degli immobili ceduti, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
I coniugi chiedono sin da ora, in relazione alle reciproche attribuzioni patrimoniali,
l'esenzione da ogni imposta e/o tassa ai sensi dell'art 19 Legge n. 74/87 e della Sentenza della Corte Costituzionale n° 154/1999 ed assumono l'onere di pagamento di tutte le spese, compensi notarili ed imposte conseguenti ai reciproci trasferimenti delle unità immobiliari sopra descritte
Le Parti convengono di estendere il termine originariamente previsto per il completamento delle operazioni di accollo, surroga o stipula di nuovo mutuo da parte della Sig.ra , da 12 (dodici) mesi a 18 (diciotto) mesi, decorrenti dalla Parte_1 data della pubblicazione della sentenza di omologa della separazione. Entro tale termine la Sig.ra si impegna a porre in essere ogni iniziativa utile, anche mediante Parte_1 richiesta di surroga o accensione di nuovo mutuo presso altro istituto bancario, al fine di ottenere la liberazione del Sig. da ogni obbligazione contrattuale e Parte_2
pagina8 di 10 personale connessa al mutuo attualmente in essere con AN ES SApaolo. Inoltre, le Parti precisano che la clausola relativa all'eventuale differenza di rata oltre la soglia dei € 600,00 mensili sarà applicabile solo qualora la Sig.ra dimostri di aver Parte_1 attivato senza esito tutte le procedure ragionevolmente idonee per ottenere condizioni di finanziamento migliorative, inclusa la surroga presso altri istituti di credito.
In ogni caso, la Sig.ra non potrà rifiutare una proposta di surroga che Parte_1 comporti una riduzione della rata e condizioni contrattuali non peggiorative rispetto al mutuo originario.
Qualora, nonostante i tentativi da parte della IG , la predetta non riesca Parte_1 ad ottenere nei diciotto mesi, un mutuo/l'accollo e/o la surroga liberatoria che permetta la liberazione dall'obbligazione di restituzione in capo al signor per l'immobile in Pt_2
Lonate Ceppino, le parti sin da ora si danno atto che non si potrà procedere ai trasferimenti reciproci degli immobili di cui ai sopra indicati punti 11 a) ed 11 b), dunque non si darà seguito alla permuta e/o ai detti trasferimenti, salvo differente successivo espresso accordo. --------------
Sin da ora le parti concordano che rimarranno, in ogni caso, vigenti le altre condizioni in merito alla gestione e contribuzione in relazione ai figli, ed in particolare l'accordo circa l'assegnazione della casa familiare a favore della IG , visto il Parte_1 collocamento dei figli presso la madre.
Le parti sin da ora si impegnano ad incontrarsi entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine di diciotto mesi dalla pubblicazione della sentenza, per addivenire ad una nuova scrittura e definizione in merito agli aspetti patrimoniali attinenti le due proprietà immobiliari ed uno degli aspetti da trattare, qualora il trasferimento reciproco delle proprietà non risulterà percorribile, atterrà alle modalità di restituzione da parte del signor alla IG delle somme dalla medesima anticipate a titolo di Pt_2 Parte_1 ratei di mutuo nel periodo intermedio per l'immobile in Lonate Ceppino. Nel caso in cui non avverrà lo scambio degli immobili il mutuo continuerà ad essere corrisposto dal signor SI . Parte_2
I sottoscritti e dichiarano, inoltre, di non volersi Parte_1 Parte_2 riconciliare e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina9 di 10 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 22.09.2014, in Catania (CT), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Catania (anno 2014 atto n. 468 parte II Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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