Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2017, n. 33538
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Sentenza 31 marzo 2017

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In tema di misure di prevenzione patrimoniali, sono suscettibili di confisca anche i beni utilizzati dal proposto in virtù di un contratto di leasing, in quanto gli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159 del 2011 adottano, per indicare i beni rispettivamente sequestrabili e confiscabili, la nozione di disponibilità "a qualsiasi titolo" da parte del proposto, come tale ampia ed aperta a qualsiasi figura giuridica.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, può essere disposta la confisca di un bene utilizzato dal proposto in virtù di un contratto di leasing traslativo se non sia riconoscibile la buona fede della società di leasing al momento della conclusione del contratto, non rilevando l'eventuale successivo acquisto per incorporazione della medesima società da parte di altro soggetto giuridico che, subentrando nei diritti e nella posizione dell'originaria concedente, succede nel medesimo difetto di buona fede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2017, n. 33538
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33538
    Data del deposito : 31 marzo 2017

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