Sentenza 31 marzo 2017
Massime • 2
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, sono suscettibili di confisca anche i beni utilizzati dal proposto in virtù di un contratto di leasing, in quanto gli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159 del 2011 adottano, per indicare i beni rispettivamente sequestrabili e confiscabili, la nozione di disponibilità "a qualsiasi titolo" da parte del proposto, come tale ampia ed aperta a qualsiasi figura giuridica.
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, può essere disposta la confisca di un bene utilizzato dal proposto in virtù di un contratto di leasing traslativo se non sia riconoscibile la buona fede della società di leasing al momento della conclusione del contratto, non rilevando l'eventuale successivo acquisto per incorporazione della medesima società da parte di altro soggetto giuridico che, subentrando nei diritti e nella posizione dell'originaria concedente, succede nel medesimo difetto di buona fede.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2017, n. 33538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33538 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2017 |
Testo completo
33538 -17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 31/03/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DOMENICO GALLO -Presidente SENTENZA N703 Dott. MARGHERITA TADDEI - Consigliere - REGISTRO GENERALERel. Consigliere - Dott. LUCIANO IMPERIALI N. 43305/2016 Dott. MARCO MARIA ALMA - Consigliere - Dott. IGNAZIO PARDO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BN PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA ND GI N. IL 27/04/1965 RD GE N. IL 11/02/1952 DI EL N. IL 12/02/1992 EN EL N. IL 27/08/1971 BANCA DELL'ADRIATICO SPA avverso il decreto n. 77/2015 CORTE APPELLO di ROMA, del 13/04/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ANTONIO BALSAMO ike he b esto f'sempliments del eiazz રર delle Bonce dell' Artistic Spa. ed il z z jutt S tegli Altri ziceis Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 23/3/2015, depositato il 6/10/2015 il Tribunale di Roma sezione misure di prevenzione, applicava a ED IG la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza per la durata di tre anni, con obbligo di soggiorno nel Comune Roma, e con le prescrizioni, le interdizioni, le decadenze ed i divieti conseguenti, ordinando, altresì, la confisca di tutti i beni sequestrati nel corso del procedimento di primo grado, perché riconducibili al ED, quali immobili, mobili registrati, quote sociali e rapporti finanziari intestati alle persone fisiche di ED IG, VA ON, ED IA, AN TI ed a diverse società.
2. La Corte di Appello di Roma, con decreto n. 138 del 13/7/2016, ha solo parzialmente accolto gli atti di appello proposti avverso il predetto decreto, revocando la confisca di un motoveicolo di proprietà di VA ON, di un'autovettura di proprietà di ED IA e di un libretto di risparmio postale cointestato alla AN ed alla VA, confermando nel resto il decreto impugnato.
3. Avverso il decreto della Corte territoriale propongono ora ricorso per cassazione gli interessati. Motivo comune a diversi ricorrenti (ED IG, ED IA, VA ON e AN TI) è quello volto a sostenere la violazione di legge, L ed in particolare dell'art. 24 comma 2 del d.l.vo 159/2011, con riferimento all'omesso accoglimento, da parte della Corte territoriale, del motivo di ricorso avente ad oggetto la mancanza di motivazione del decreto del Tribunale in data 8/4/2015, con il quale veniva disposta la proroga di sei mesi del termine previsto dalla predetta norma con un mero riferimento al requisito della complessità delle indagini risultante dal dettato normativo.
3.1. ED IG altresì deduce:
3.1.1. Violazione di legge, anche per omessa o apparente motivazione, in relazione alla pericolosità qualificata del ricorrente, in quanto ancorata ad un dato fattuale inesistente, quale il riconoscimento, con sentenza irrevocabile di condanna alla pena di due anni e otto mesi di reclusione a alla multa di ottocento euro, emessa il 12/6/2015 dal Tribunale di Napoli per i reati di cui all'art. 640 ter cod. pen. con l'aggravante prevista dall'art. 7 comma 4 della legge 203/1991, agli artt. 718, 719, 721 cod. pen. e 7 comma 4 del D.L. 144/2005 conv. in L. 155/2005. Deduce, in particolare il ricorrente che la sentenza non è divenuta irrevocabile, di aver invano chiesto alla Corte territoriale un rinvio della decisione 1 impugnata per attendere la decisione della Corte di Appello di Napoli istanza disattesa sul rilievo che il pronunciamento della C.A. era "non decisivo ai fini della definizione del procedimento di prevenzione in corso" - e che, infatti, con sentenza del 14/4/2015 la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato l'estinzione per prescrizione del delitto di cui all'art. 640 ter cod. pen., previa esclusione dell'aggravante ex art. 7 D.L. n. 152/1991. 3.1.2. violazione di legge, ed in particolare degli artt. 191 e 192 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24 e 11 della Costituzione, per essere state ritenute utilizzabili le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, acquisite in assenza di contraddittorio tra le parti, essendo stata disattesa la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria al fine di "garantire il diritto al contraddittorio, con riferimento specifico all'esame del collaboratore di giustizia AR NI, avanzata dalla difesa nel ricorso ex art. 10 del D.L.vo 159/2011. 3.1.3. violazione di legge per omessa motivazione in ordine all'adeguatezza della durata della misura di prevenzione personale applicata, fissata in tre anni, a fronte di una disposizione, quale quella di cui all'art.. 8 del D. L.vo 159/2011, che sancisce che la sorveglianza speciale può essere applicata per un periodo da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni.
3.1.4. Violazione di legge per omessa o apparente motivazione in ordine ai requisiti giustificanti l'adozione del provvedimento di confisca, con particolare riferimento alla documentazione allegata alle consulenze di parte dei dott.ri letto e Cangiano.
3.1.5. Le difese del ED hanno, poi, depositato ulteriori memorie e documenti. L'avv. Tognozzi, in particolare, con memoria depositata il 15/3/2017 ha insistito ulteriormente sul primo motivo di ricorso, argomentando ulteriormente sul punto, come ha fatto, poi, con motivi integrativi del 15/3/2017 e produzione documentale del 24/3/207 l'avv. Vannetiello argomentando ulteriormente con riferimento al terzo motivo, anche in replica alle conclusioni del P.G.
3.2. ED IA e VA ON, con ricorso presentato a mezzo del comune difensore, deducono altresì la violazione di legge per omessa о apparente motivazione in ordine alla valutazione dei redditi della VA e di quelli del marito ED IG, che si assume effettuata omettendo l'esame della pur copiosa documentazione allegata alle consulenze dei dott.ri letto e Cangiano, e comunque difettando qualsiasi motivazione in ordine alla pur confermata confisca della Italy Cube s.r.l., in ordine alla quale la Corte di Appello si è limitata a parlare di "stato di decozione". 2 Con memoria depositata il 15/3/2017 la difesa delle ED e VA ha insistito su tale motivo del loro ricorso, illustrandolo ulteriormente e deducendo che la Corte territoriale avrebbe omesso anche di motivare in ordine alla liceità delle somme utilizzate per l'acquisto degli immobili di via Caterina Troiani e di via Orazio Flacco, avvenuti rispettivamente nel 2001 e nel 2005, e quindi in epoca anteriore ai fatti di reato posti a base del presente provvedimento di prevenzione.
3.3. AN TI deduce:
3.3.1. violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento della preclusione costituita dal provvedimento di rigetto del sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di TE in relazione agli immobili siti in Roma alla via Decima ed alla via Ognibene, acquistati nel 2008, assumendosi che il giudice di TE avrebbe riconosciuto la piena liceità delle somme utilizzate per l'acquisto.
3.3.2. Violazione di legge per omessa o apparente motivazione in ordine alle allegazioni documentali della difesa circa la legittimità delle somme versate per l'acquisto degli immobili oggetto di confisca.
3.4. Deduce, invece, la BN PA LE ON, terzo proprietario di un immobile in Roma, alla via del Pianeta Mercurio, oggetto di confisca, acquistato nell'ottobre del 2006 e contestualmente concesso in leasing immobiliare alla società Cinque Punto Cinque s.r.l. dalla CA S.p.A., alla quale è subentrata per incorporazione l'odierna ricorrente:
3.4.1. violazione di legge, ed in particolare degli artt. 52 commi 1 e 7, 34, 19 comma 2 del D. Lgs. n. 159/2011. Assume, in particolare, la ricorrente che l'art. 52 detta una disciplina per i titolari di diritti di credito e di diritti reali di garanzia (al comma 1) e per i comproprietari (comma 7), ma non per i titolari di un diritto esclusivo, quale è il concedente in leasing, salvo il caso, assolutamente diverso, dell'intestatario fittizio, sicché dovrebbe considerarsi in violazione di legge l'argomentazione della Corte territoriale che tende ad estendere alla posizione dei terzi proprietari la disciplina della buona fede richiesta dall'art. 52 cit. in ordine al nesso di strumentalità tra il diritto e l'attività illecita. A dire del ricorrente non sarebbe da ravvisare alcuna lacuna normativa in ordine al terzo proprietario del bene, la cui disciplina è dettata dall'art. 26, riferito esclusivamente alle intestazioni fittizie.
3.4.2. Violazione di legge con riferimento in considerazione del carattere meramente apparente della motivazione con la quale si è escluso l'elemento della "buona fede" della BN PA LE ON, assumendosi aver dato 3 la Corte territoriale un'interpretazione fuorviante di quanto riferito nell'atto di appello, laddove, a fronte della deduzione secondo cui il contratto in questione era l'unico leasing immobiliare in essere tra la ricorrente e la società Cinque Punto Cinque S.p.A. tra i 36.000 mila ereditati da CA, ha inteso invece trattarsi dell'unico contratto di leasing immobiliare ereditato da quest'ultima società e, pertanto, l'unico in senso assoluto, sicché sarebbe incorso in un vero e proprio travisamento della prova sul punto.
3.5. La Banca dell'Adriatico S.p.A. deduce:
3.5.1. Con una pluralità di motivi, la violazione di legge per omessa citazione nel giudizio di primo grado, essendo stata notificata alla banca soltanto un decreto di acquisizione di atti e non già un decreto di citazione del terzo non proposto, sicché la Banca, in mancanza di notifica di atto di citazione e, considerato che l'art. 23 D. L.gs. 159/2011 prevede la partecipazione al giudizio di prevenzione di terzi creditori che vantano diritti reali o personali di godimento e non di garanzia, attendeva la fissazione dell'udienza di verifica dei crediti;
invece, previo accertamento del difetto di buona fede di Banca Carispo S.p.A. in relazione al mutuo dell'importo di 400.000 euro concesso a favore della Società ER PA. Snc., con cancellazione della relativa ipoteca su un immobile sito in AS MB (PG), via Guido Malizia, il Tribunale ne ha disposto la confisca.
3.5.2. Violazione di legge, ed in particolare della disposizione di cui all'art. 52 comma D.L.vo n. 159/2011 con riferimento alle modalità di erogazione del finanziamento ed alla buona fede della Carispo S.p.A., che si assume negata con argomentazioni che si assumono attinenti al merito creditizio della società お finanziata e non già alla conoscenza o conoscibilità del nesso di strumentalità con l'attività illecita del preposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Giova preliminarmente ricordare che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto degli artt. 10, comma terzo, e 27, comma secondo, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 . 1423/56 (Sez. 6, n. 28837 del 26/06/2002, Paggiarin, Rv. 222754). La 4 ratio della disciplina che limita alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito del procedimento di prevenzione, peraltro, è stata riconosciuta in una scelta legislativa da ritenersi compatibile con i dettami di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione e con la normativa di carattere internazionale, in ragione della sostanziale differenza dei presupposti sui quali si fondano le misure di prevenzione e, in genere, le misure cautelari di natura reale, rispetto agli altri ordinari provvedimenti giudiziari (Sez. 2, n. 2566 del 19/12/2014, Rv. 261954). Sulla base di tale premessa, con riferimento al caso di specie deve riconoscersi che il ricorso proposto dalla Banca dell'Adriatico S.p.A. è fondato e meritevole di accoglimento, mentre sono privi di fondamento, anche quando non concernono il mero merito della decisione impugnata, tutti i motivi addotti dagli altri ricorrenti.
2. E', peraltro, inammissibile il motivo comune ad una pluralità di ricorrenti (ED IG, ED IA, VA ON e AN TI), volto a sostenere la violazione dell'art. 24 comma 2 del d.l.vo 159/2011 in conseguenza all'omesso accoglimento, da parte della Corte territoriale, del motivo di ricorso avente ad oggetto la mancanza di motivazione del decreto del Tribunale in data 8/4/2015, con il quale veniva disposta la proroga di sei mesi del termine previsto dalla predetta norma giustificandola con un mero riferimento al requisito della complessità delle indagini risultante dal dettato normativo. Giova in proposito rilevare, infatti, che la norma indicata, nel prevedere la perdita di efficacia del sequestro nell'ipotesi in cui il Tribunale non pronunci la confisca nel termine stabilito, attribuisce al giudice un potere di proroga dell'efficacia del sequestro, fino alla pronuncia dell'eventuale confisca, sulla base di una valutazione discrezionale incentrata sull'apprezzamento dei presupposti generali della complessità delle indagini e dell'entità del patrimonio sottoposto a sequestro, sicché la motivazione adottata dal Tribunale in data 8/4/2015 - fondata sul carattere delle indagini, definite "molto complesse" e sull'oggetto della richiesta, definita "un compendio patrimoniale rilevante e complesso" - non può, certo, ritenersi inesistente o meramente apparente per il sol fatto di richiamare termini utilizzati anche nel dettato normativo: basti in proposito, peraltro, ricordare la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in relazione alla sospensione dei termini per il deposito della sentenza ex art. 544 comma 3 cod. proc. pen., attesa la comunanza di ratio rispetto alla problematica in esame, laddove si è rilevato che il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare durante la pendenza del termine per il deposito della sentenza, 5 prorogato dal giudicante ai sensi dell'art. 544, comma terzo, cod. proc. pen., in considerazione della ritenuta particolare complessità della stesura della motivazione, può essere motivato anche soltanto attraverso il richiamo del disposto degli artt. 304, comma primo, lett. c) e dell'art. 544, comma terzo, cod. proc. pen., che enunciano specificamente i presupposti che consentono la dilazione dell'ordinario termine di deposito della sentenza e, correlativamente, la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare. (Sez. 2, n. 4823 del 23/10/2012, Di Rocco, Rv. 254232).
3. Gli altri motivi di ricorso proposti nell'interesse di ED IG sono infondati.
3.1. Non può ritenersi, infatti, inesistente o meramente apparente la motivazione del provvedimento impugnato laddove questa, nell'ambito di un articolato e dettagliato percorso argomentativo, riferisce anche di una pronuncia di condanna, non definitiva, emessa nei confronti del predetto dal Tribunale di Napoli il 12/6/2015 in relazione ai reati di cui all'art. 640 ter cod. pen. con l'aggravante prevista dall'art. 7 comma 4 della legge 203/1991, agli artt. 718, 719, 721 cod. pen. e 7 comma 4 del D.L. 144/2005 conv. in L. 155/2005, condanna, peraltro, successivamente riformata dalla Corte di Appello di Napoli che, con sentenza del 15/4/2016, ha dichiarato l'estinzione del delitto di cui all'art. 640 cod. pen., previa esclusione dell'aggravante ex art. 7 D.L. n. 152/1991. Tale pronuncia della Corte di Appello, invero, non può ritenersi determinante nel rendere inesistente la motivazione del provvedimento impugnato: la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, ha evidenziato che nel procedimento di prevenzione il giudice è titolare di un autonomo potere di valutazione degli elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, che possono essere utilizzati nei confronti dei soggetti indicati nella lett. a) dell'art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 anche qualora non siano stati ritenuti sufficienti ad integrare la prova del reato da accertare in sede penale;
non di meno, qualora vi sia stata condanna nel procedimento penale, il giudice della prevenzione potrà riferirsi ad essa come ad un "fatto" solo se passata in giudicato, mentre, qualora non sia definitiva, egli non potrà limitarsi a richiamare la sentenza, dovendo confrontarsi "autonomamente" con gli elementi probatori per verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano l'applicazione della misura. (Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015, Mannina e altri, Rv. 265862), e ciò dando atto in motivazione, specie quando tali elementi abbiano dato luogo ad una pronuncia assolutoria, delle ragioni per cui siano da ritenere sintomatici della 6 attuale pericolosità del proposto. (Sez. 6, n. 4668 del 08/01/2013, Rv. 254417). In definitiva, l'autonoma valutazione degli elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali consente di riconoscere che anche una sentenza di assoluzione, pur irrevocabile, non comporta la automatica esclusione della pericolosità sociale (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266364), ed a maggior ragione tale pericolosità non può ritenersi esclusa dalla formula di proscioglimento utilizzata dalla Corte di Appello di Napoli nei confronti del ED, che non ha espresso un giudizio di insussistenza dei fatti a questo contestati, ma si è limitata a rilevare la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, all'esito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 della L. 12/7/1991 n. 203, la cui insussistenza, notoriamente, in materia di misure di prevenzione non comporta nemmeno l'automatica esclusione della "appartenenza" del soggetto alla struttura mafiosa (Sez. 5, n. 14286 del 22/01/2013, Negro e altri, Rv. 255377). Nel caso in esame la Corte di Appello di Roma non si è certo limitata ad un mero richiamo alla predetta sentenza di condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Napoli nei confronti del ED in ordine ai reati di cui all'art. 640 ter cod. pen. ed altro, poi riformata dalla Corte di Appello di Napoli: con un'articolata motivazione, invece, provvedimento in questa sede impugnato ha L desunto la pericolosità del preposto da una pluralità di elementi, tratti dal predetto procedimento penale, indicati nell'ordinanza cautelare del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 9/12/2015 ed autonomamente valutati dalla Corte di Appello di Roma, ma anche da altri procedimenti penali presso le diverse autorità giudiziarie di Napoli, TE e Bologna, nonché da ulteriori elementi di conferma, quali le dichiarazioni di altri soggetti coinvolti nei traffici del gioco illecito on line, come RI LD, e nelle parziali ammissioni dello stesso IG ED. Il provvedimento impugnato, quindi, ha valutato le dichiarazioni di una pluralità di collaboratori di giustizia (tra i quali NT AR, NC AC, RE OS, NT IN, NO Di ER), concordi e convergenti sul punto specifico, ed altresì le conversazioni telefoniche intercettate, ritenute anch'esse inequivoche, ed ancora la documentazione acquisita, concernente tra l'altro la gestione dell'attività illecita, gli ingenti introiti percepiti dal NC tramite questa ed i suoi documentati stretti collegamenti con ambienti criminali di stampo mafioso, nonché talune significative ammissioni dello stesso ricorrente. Con un percorso argomentativo, quindi, tutt'altro che meramente apparente, il decreto impugnato ha evidenziato come tali elementi, plurimi, gravi ed oggettivamente significativi, 7 evidenziassero l'attiva gestione, da parte del ED, delle varie piattaforme informatiche del gioco illecito on line indicate nel provvedimento come utilizzate per il gioco illegale da diversi clan camorristici. Sulla base di tali elementi, pertanto, è stata riconosciuta una pericolosità sociale qualificata del ED, anche alla luce dei numerosi elementi di fatto che portavano a riconoscere un collegamento non occasionale né temporalmente limitato con il clan dei Casalesi, manifestatosi già nel 2000 e constatato ancora dopo la pronuncia di primo grado del procedimento di prevenzione di cui si tratta.
3.2. E' infondato anche il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di ED IG, con il quale si è contestata l'asserita violazione di legge con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria al fine di "garantire il diritto al contraddittorio, con riferimento specifico all'esame del collaboratore di giustizia AR NI, avanzata dalla difesa nel ricorso in appello ex art. 10 del D.L.vo 159/2011, essendo state, invece, ritenute utilizzabili le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia acquisite in assenza di contraddittorio tra le parti. Nei procedimenti in camera di consiglio, quali quello di prevenzione, infatti, di regola non sono applicabili le norme sulla mancata assunzione di una prova decisiva e sul diritto dell'imputato all'ammissione di prova a discarico sui fatti oggetto di prova a carico poiché, a norma dell'art. 495 comma 2 cod. proc. pen., il diritto di ammissione della prova a discarico è previsto soltanto per il giudizio dibattimentale (Sez. 1, n. 8641 del 10/02/2009, Giuliana, Rv. 242887; Sez. 5, n. 45139 del 23/04/2013, Casamonica e altri, Rv. 257542), anche se si è ritenuto che in tema di confisca di prevenzione il terzo chiamato a partecipare al procedimento, perché destinatario della presunzione relativa di fittizia intestazione di beni in realtà riferibili al proposto, ha comunque il diritto, ai sensi dell'art.
2-ter della legge n. 575 del 1965, 23 del D.Lgs. n. 159 del 2011 e dell'art. 6 della CEDU, di fornire qualsiasi prova contraria a detta presunzione, anche di natura testimoniale, potendo dedurre col ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge nel caso in cui il provvedimento impugnato non offra alcuna motivazione in ordine al rigetto delle sue istanze istruttorie. (Sez. 1, n. 49180 del 06/07/2016, Barberio e altro, Rv. 268652). Pur essendo pienamente utilizzabili nel procedimento di prevenzione anche le prove non formatesi nel contraddittorio perché rese ad una parte processuale, peraltro, è necessario che l'altra parte abbia la possibilità di ottenere la convocazione e l'esame dei testi nella fase del giudizio, secondo i principi desumibili anche dall'art. 6 CEDU, e tuttavia tale diritto si esplica pienamente nel 8 giudizio di primo grado, mentre nel giudizio di appello non può che esplicarsi nei limiti derivanti dai principi generali posti in materia di impugnazione. Tra questi, va ricordata la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, in virtù della quale la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello è da ritenersi un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820), salvo il caso di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, in presenza delle quali la rinnovazione è sottoposta ai soli limiti previsti dall'art. 495 comma 1 cod. proc. pen., dovendosi, peraltro, ritenere prova "sopravvenuta o scoperta dopo la sentenza di primo grado", di cui all'art. 603, comma secondo, cod. proc. pen., solo quella che sopraggiunge autonomamente, senza alcuno svolgimento di attività d'indagine, o che viene reperita dopo l'espletamento di un'opera di ricerca, la quale dia i suoi risultati in un momento successiva alla decisione. (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Rv. 268656). Nel caso in esame non risulta, né viene dedotto, che la richiesta di esame nel contraddittorio del predetto collaboratore di giustizia sia stata formulata dai ricorrenti nel giudizio di primo grado, mentre la Corte di Appello di Roma ha fondato il giudizio di pericolosità sociale del ED su un complesso di elementi così ampio, da non ritenere, nella sua discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti fossero incerti e che l'incombente processuale richiesto rivestisse, allora, il carattere di decisività (Sez. 2, n. 31065 del 10/05/2012, Lo Bianco e altri, Rv. 253526), sicché tale valutazione discrezionale deve ritenersi insindacabile in questa sede.
3.3. Infondato è anche il motivo di ricorso con il quale viene dedotta l'omessa motivazione del provvedimento impugnato in ordine all'adeguatezza della durata della misura di prevenzione personale applicata, fissata in tre anni dal giudice di merito. A fronte di una disposizione, quale quella di cui all'art.. 8 del D. L.vo 159/2011, che sancisce che la sorveglianza speciale può essere applicata per un periodo da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni, il decreto di primo grado e quello emesso dalla Corte di Appello, le cui motivazioni si integrano a vicenda, hanno indicato in maniera esaustiva gli elementi posti a fondamento del giudizio di pericolosità, ed in particolare la Corte di Appello, nel valutare la congruità del periodo di tre anni di sorveglianza speciale imposta al ED, con l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, ha anche sottolineato il dato significativo che il predetto risulta aver proseguito 9 l'attività illecita sulla quale si è fondata la misura di prevenzione, perfino in epoca successiva al provvedimento di sequestro che l'aveva evidenziata sicché è stato dato adeguatamente conto delle valutazioni su cui si è fondato l'esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 8 cit.
3.4. Deve ritenersi privo di fondamento anche l'ultimo dei motivi di ricorso proposto nell'interesse di ED IG, in quanto il decreto impugnato ha espresso con ampia ed articolata motivazione, tutt'altro che inesistente o meramente apparente, le ragioni che hanno portato a riconoscere la sussistenza dei requisiti giustificanti l'adozione del provvedimento di confisca, ricostruendo, alle pagine da 51 a 54 del provvedimento, i redditi conseguiti dal preposto, rilevando come questi fossero nel loro insieme ben lontani dal giustificare le somme che lo stesso ha mostrato di essere in grado di possedere e di movimentare. La motivazione non può ritenersi inesistente nemmeno con riferimento alla ricostruzione economico-finanziaria operata nelle consulenze di parte dei dott.ri Ietto e Cangiano, ed alla documentazione a queste allegata, atteso che le argomentazioni di cui alle predette consulenze sono state ampiamente valutate (cfr. pagg. 54-57) anche con ripetuti riferimenti alle espressioni testuali utilizzate dai predetti consulenti, ed anche con riferimento al mancato tempestivo pagamento del cd. Preu. Sul punto vi può essere divergenza tra le valutazioni della Corte di Appello e quelle dei predetti consulenti in ordine f alla possibilità di invocare come scusante le difficoltà tecniche nelle comunicazioni on line con gli enti accertatori, in ordine alla possibilità per il ED di provvedere comunque al tempestivo versamento delle imposte dovute mediante autodichiarazione e, più in generale, sul significato da attribuire al reimpiego nel circuito economico del ricorrente delle somme non versate all'erario, così da creare confusione tra utilità lecite ed utilità illecite, quali la Corte ha qualificato i profitti delle imposte non pagate fino all'avvio dei piani di rientro con gli enti accertatori: deve escludersi, però, che le argomentazioni sul punto possano essere considerate una motivazione mancante o meramente apparente, avendo adeguatamente valutato le argomentazioni difensive espresse anche alla luce delle consulenze di parte.
4. Sono infondati anche gli altri motivi di doglianza presentati nell'interesse di ED IA e VA ON, rispettivamente figlia e moglie di ED IG, non potendo ritenersi inesistente né meramente apparente il percorso argomentativo, al contrario particolarmente articolato, con il quale la Corte di Appello di Roma ha ritenuto di confermare il giudizio espresso dal Tribunale di Roma in ordine all'incompatibilità delle diverse acquisizioni patrimoniali con i 10 redditi percepiti dai coniugi ED-VA, e ciò con riferimento tanto alla Italy Cube s.r.l., quanto agli immobili di via Troiani e di via Orazio Flacco.
4.1. Sotto il primo profilo, deve considerarsi che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa del provvedimento di appello si salda con quello di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione. (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595) e nel caso di specie soprattutto il decreto del Tribunale di Roma ha ampiamente argomentato in ordine al complesso delle società nella disponibilità del ED ed al riconoscimento dei presupposti per l'applicazione della misura ablativa. Peraltro, nessuna doglianza con riferimento alla società Italy Cube s.r.l. risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato - con riferimento alle predette ricorrenti alle pagg. 21 e 22 del decreto impugnato, che le ricorrenti avrebbero dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o non corretto, sicché tale specifica censura deve ritenersi inammissibile, né comunque può ritenersi inesistente la motivazione che, integrandosi con quella di primo grado, si è limitata ad aggiungere la considerazione dello stato di decozione della società, peraltro con riferimento al diverso fine della valutazione di una richiesta difensiva di restituzione di un credito asseritamente vantato dalle ricorrenti nei confronti della società.
4.2. Quanto alla motivazione della confisca degli immobili di via Troiani e di via Orazio Flacco in TE, la Corte territoriale ha ampiamente argomentato in ordine all'incompatibilità delle disponibilità finanziarie del nucleo familiare con i costi degli acquisti, effettuati il 12/12/2001 quanto ai primi ed il 16/2/2005 quanto al secondo, al prezzo di 134.278 euro quanto agli immobili di via Troiani e di 22.400 quanto a quello di via Orazio Flacco in TE, ricostruendo le disponibilità finanziarie di quegli anni, e rilevando che IA ED nel 2001 era minorenne,e che la VA non ha dichiarato redditi propri per il periodo 1996- 2002 e tra il 2003 ed il 2011 ha dichiarato 26.276,67 euro di media l'anno, mentre i genitori della stessa nell'anno dell'acquisto avevano dichiarato redditi in negativo e lo stesso ED IG con riferimento a tale anno aveva dichiarato 19.164,68 euro, dichiarando negli anni successivi redditi in negativo. La Corte territoriale ha anche contestato le argomentazioni dei consulenti di parte volte a considerare anche l'intero importo dei proventi delle vendite di fabbricati in TE per 213.890,63 euro complessivi, rilevando che del ricavato delle 11 vendite spettava al ED soltanto la sua quota di coerede, ritenuta non superare i 70.000 euro, e che, per di più, le vendite di tali immobili sono state effettuate in epoca di diversi anni anteriore all'acquisto di cui si tratta, sicché alla luce delle condizioni economiche sopra esposte doveva ritenersi poco credibile una immobilizzazione del ricavato per lungo tempo prima dell'ulteriore acquisto. Analoghe considerazioni, poi, sono state espresse con riferimento all'immobile di via Orazio Flacco in TE, rilevando che il ED non ha dichiarato redditi tra il 2004 ed il 2007 e la moglie, invece, ha dichiarato in quegli anni redditi sempre di poche decine di migliaia di euro, al netto delle imposte. E' palese, pertanto, l'infondatezza dell'assunto difensivo volto a sostenere l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione del decreto impugnato in relazione a tali immobili né, con riferimento alle deduzioni di cui alla memoria depositata in data 13/3/2017, può condividersi l'assunto secondo cui il decreto avrebbe confermato la confisca in relazione ad acquisizioni effettuate in epoca precedente a quella dell'accertata pericolosità, atteso che è stato ben evidenziato, soprattutto nel decreto di primo grado, che la pericolosità del ED si è manifestata quantomeno dal 2001, quando lo stesso ha costituito le società Cinque Punto Cinque s.r.l. e Dollaro s.r.l. e, attraverso queste, la struttura societaria fondamentale per organizzare la rete informatica di gioco clandestino, con un ingente investimento di oltre un milione di euro nel biennio 2001-2002, a fronte di redditi del nucleo familiare assolutamente minimi, tanto che sia il decreto del Tribunale di Roma-sezione misure di prevenzione che quello emesso dalla Corte di Appello si fondano "sulla ricostruzione della pericolosità sociale di L. Tancresdi che copre... l'arco temporale dal 2000 al 2015", con valutazione poi estesa dalla Corte di Appello anche all'inizio del 2016. 5. Sono infondati anche gli altri motivi di ricorso proposti da AN TI, oltre al primo motivo, attinente alla motivazione del decreto di proroga dell'efficacia del sequestro, già esaminato supra, sub n. 2. 5.1. La AN, invero, lamenta la violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento della preclusione asseritamente costituita dal provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di TE il 10/7/2013 in relazione agli immobili siti in Roma alla via Decima n. 284 ed alla via Ognibene n. 10, acquistati nel 2008, ed assume che con tale provvedimento il giudice di TE avrebbe riconosciuto che le somme utilizzate per tali acquisti sarebbero estranee alle attività criminose del ED. Come ben evidenziato soprattutto nel decreto del Tribunale di Roma, la cui 12 motivazione di integra con quella del decreto della Corte di Appello che lo ha confermato, il decreto del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di TE è stato emesso in un procedimento avente ad oggetto reati contestati come commessi dal 2010 in poi, sicché in quella sede la richiesta di sequestro è stata rigettata non già perché i predetti beni siano stati ritenuti legittimamente acquistati dalla AN, oppure perché non nella disponibilità del ED, o comunque per essere stato ritenuto l'acquisto compatibile con le lecite disponibilità economiche del nucleo familiare di questo, bensì perché, vertendosi di un acquisto effettuato nel 2008, questo non poteva ritenersi effettuato con denaro provento delle attività delittuose che si contestavano come commesse ben due anni dopo. Correttamente, pertanto, non è stata riconosciuta la preclusione invocata dalla difesa, giacché il rapporto tra misura cautelare e confisca adottata in sede di prevenzione si pone in termini di preclusione quando si ravvisi identità del "decisum" tra le stesse parti in ordine alla medesima questione di diritto ovvero di fatto (Sez. 1, n. 20476 del 11/02/2013, Capriotti e altri, Rv. 25538301), e tale identità non può ravvisarsi se non si dimostri che siano stati presi in considerazione gli stessi specifici elementi fattuali e che sia stata valutata, in お entrambi i procedimenti, la lecita acquisizione dei beni. (Sez. 1, n. 27147 del 11/03/2016, P.G. in proc. Costa, Rv. 267057). Nel caso in esame, pertanto, non può ritenersi preclusiva la valutazione effettuata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di TE con riferimento al periodo dal 2010 in poi, atteso che, invece, come già ricordato (v. sub n. 4.2), tanto il decreto del Tribunale di Roma-sezione misure di prevenzione quanto il decreto della Corte di Appello si fondano "sulla ricostruzione della pericolosità sociale di L. ED che copre... l'arco temporale dal 2000 al 2015", questa volta comprensivo, quindi, dell'epoca dell'acquisto di cui si tratta.
5.2. Dalle pagg. 71-75 del decreto impugnato emerge con chiarezza il percorso argomentativo che ha portato la Corte di Appello di Roma a ritenere che i beni oggetto di confisca, formalmente intestati alla AN, fossero nella disponibilità, invece, di IG ED, per essersi la prima prestata al reimpiego dei profitti illeciti di questo, marito della figlia. La Corte territoriale, infatti, ha in primo luogo evidenziato il carattere irrisorio dei redditi dichiarati dalla predetta ricorrente negli anni di interesse, e la percezione di un modesto reddito da pensione di NT VA, quindi ha rilevato l'incompatibilità dell'acquisto dei fabbricati in sequestro e poi confiscati, effettuato nel 2008 al prezzo di 1.300.000 euro, con tali modestissimi redditi ed anche con le giustificazioni addotte, 13 costituite, nella parte più rilevante, da asserite vincite al gioco: in relazione a queste il provvedimento impugnato ha, in primo luogo, rilevato che la AN aveva indicato importi asseritamente riscossi e non quelli al netto delle giocate (euro 919.202,42 a fronte di euro 396.301,45), oltre importi di euro 163.950,55 riscossi in relazione a giocate di imprecisato ammontare. Il decreto ha, poi, comunque evidenziato l'inverosimiglianza della provenienza anche di tali somme da vincite al gioco, argomentando su una pluralità di elementi: l'inverosimiglianza di così ingenti "investimenti" al gioco da parte di chi dispone di redditi minimi;
l'asserita riscossione delle vincite, nella forma di assegni circolari, solo tre anni dopo le prime giocate, senza che il debitore ER sia mai stato messo in mora prima dell'emissione di tali assegni;
la sede delle asserite scommesse, Gaeta, ben lontana dalla residenza della ricorrente, in TE;
i rapporti tra il ER ed il ED, quali risultanti da intercettazioni telefoniche e da provvedimenti de libertate, ed altro ancora. Si tratta di argomenti relativi alla parte più rilevante delle somme indicate come utilizzate per l'acquisto, da potersi ritenere ampiamente assorbenti rispetto alle contestazioni relative all'asserito impiego di altre somme ben minori, peraltro indicate comunque come provenienti dal ED, dalla Cinque Punto Cinque s.r.l. o da clienti di questa, sicché deve ritenersi del tutto destituita di fondamento la deduzione di un'inesistenza, o anche solo di una mera apparenza, della motivazione sul punto.
6. E' infondato anche il ricorso proposto dalla BN PA LE ON, terzo proprietario dell'immobile oggetto di confisca sito in Roma, alla via del Pianeta Mercurio. Si tratta di un locale negozio, della superficie complessiva di soli 43 mq., che il ED, quale legale rappresentante della Cinque Punto Cinque s.r.l., aveva chiesto alla CA S.p.A. (società di leasing del gruppo BNL, poi acquisito alla fine del 2007 da BN PA) di acquistare per vederselo concedere in locazione finanziaria. Nell'occasione, il ED si era avvalso dell'intermediazione di un broker di Foligno, che per la conclusione del contratto si era rivolto alla sede commerciale di Perugia, dipendente dalla filiale CA di Prato. Così, il 26/10/2006 erano stati contestualmente stipulati un contatto di compravendita tra l'originario proprietario e la CA S.p.A. ed un contratto di locazione finanziaria immobiliare tra questa, concedente in leasing, e la Cinque Punto Cinque S.r.l., utilizzatore, avente ad oggetto il medesimo immobile. La CA S.p.A., pertanto, aveva acquistato il bene al prezzo di 160.000 euro oltre imposte, e lo aveva ceduto in locazione alla Cinque Punto Cinque S.r.l. che, 14 tramite l'amministratore ED IG e sua moglie VA ON, aveva fornito, a garanzia del credito concesso, una contestuale garanzia fideiussoria per il pagamento dei canoni di locazione, fino alla concorrenza dell'intero prezzo di tale locazione, quantificato in euro 253.817,35. Questa, in estrema sintesi, la genesi del rapporto di cui si tratta, come descritta nel decreto di confisca del Tribunale di Roma, che ha anche rilevato che la Cinque Punto Cinque S.r.l., preso in consegna il bene, aveva provveduto regolarmente al pagamento dei canoni mensili per oltre sette anni, con regolari adempimenti fino al mese di dicembre 2013, quando cominciava a rendersi morosa nei confronti della concedente BNLS (già CA) che nel marzo del 2014 inviava una lettera di sollecito al pagamento dello scoperto, ammontante allora ad euro 3.870,03 e, ricevute rassicurazioni dalla garante VA ON, attendeva l'estinzione dell'esiguo debito, riservandosi la risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento. Il ricorrente non contesta l'osservazione, di cui al decreto impugnato, secondo cui la prassi giudiziaria ha conosciuto un significativo uso strumentale dello schema contrattuale del leasing quale artificio per riciclare o reimpiegare i proventi di attività illecite, e deduce che tali artifici ricevono tutela, ai sensi dell'art. 26 del D.L.vo 159/2011, solo quando riconducibili al paradigma dell'intestazione fittizia. Osserva, infatti, la ricorrente che l'art. 52 del D.Lgs. cit. include nella confisca di prevenzione i diritti di credito, i diritti reali di garanzia ed i casi di comproprietà, ma non contempla quei contratti, quali il leasing, nei quali il terzo conserva la titolarità del bene colpito dal provvedimento ablatorio sicché, nella prospettazione difensiva, si verterebbe in ipotesi di intestazione reale e non meramente fittizia e, pertanto, la titolarità del bene da parte di BN PA LE ON S.p.A. sottrarrebbe il bene al provvedimento ablatorio. Deve rilevarsi, però, che l'art. 20 ed il successivo art. 24 del D.L.vo 159/2011 adottano, con riferimento ai beni suscettibili rispettivamente di sequestro e di confisca, una nozione di disponibilità assolutamente ampia ed aperta a qualsiasi figura giuridica, laddove si riferiscono a beni di cui il proposto "risulti titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo..." (così l'art. 24, ed analogamente l'art. 20 si riferisce a beni di cui il predetto "risulta poter disporre, direttamente o indirettamente ..."), ed è innegabile che il conduttore di un bene concesso in leasing sia nella disponibilità di tale bene. Questa Corte di legittimità, infatti, ha già avuto modo di rilevare che in tema di confisca di prevenzione di beni riferibili a sospettato di appartenenza ad associazione di stampo mafioso, il concetto di disponibilità indiretta non può 15 ritenersi limitato alla mera relazione naturalistica o di fatto col bene, ma va esteso, al pari della nozione civilistica del possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricada nella sfera degli interessi economici del prevenuto, ancorché il medesimo eserciti il proprio potere su di esso per il tramite di altri (Sez. 1, n. 18423 del 22/03/2013, Commisso e altro, Rv. 257394) e si è anche rilevato che l'immissione di capitali privi di legittima provenienza da parte del soggetto socialmente pericoloso in direzione di un cespite formalmente ed anche sostanzialmente di proprietà di un terzo determina la disponibilità sostanziale dello stesso in capo al proposto, utile a giustificare l'ablazione in prevenzione, laddove gli investimenti si rivelino assorbenti in tutto o in gran parte rispetto al valore del bene (Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254282). Del resto, per quanto la formale titolarità del bene concesso in leasing resti al concedente sino all'eventuale esercizio del diritto di opzione all'acquisto, tanto che la giurisprudenza civile ha riconosciuto l'applicabilità al leasing traslativo della disciplina di carattere inderogabile di cui all'art. 1526 cod. civ. in tema di vendita con riserva della proprietà (Sez. 3, Sentenza n. 19732 del 27/09/2011, Rv. 619401), è innegabile che l'utilizzatore non abbia un mero diritto di godimento del bene ma ne dispone, anche perché questo di fatto viene a rientrare nel suo patrimonio, tanto che lo stesso non solo è legittimato a disporre della propria posizione contrattuale con lo strumento della cessione del contratto, ma può rendere unilateralmente definitiva l'acquisizione del bene con お l'esercizio del diritto di opzione all'acquisto, al contrario del locatore finanziario la cui posizione è di fatto subordinata alla volontà dell'utilizzatore in ordine all'esercizio o meno dell'opzione. La motivazione del decreto impugnato, peraltro, anche integrandosi con quella del decreto di primo grado, ha evidenziato una pluralità di elementi che, da un lato, confermano che l'immobile acquisito in locazione finanziaria di fatto ricadeva nella disponibilità del ED, che vi immetteva capitali privi di legittima provenienza, e d'altra parte evidenziano l'assenza di buona fede da parte del terzo concedente in locazione finanziaria. Si è, infatti, che rilevato che un immobile di poco più di 40 mq. non appariva funzionale all'oggetto sociale della Cinque Punto Cinque S.r.l. - "attività di sale giochi, e sale biliardi, escluse le sale da bowling, bar e caffè, commercio all'ingrosso di computer e software e noleggio di altre macchine" che, peraltro ha avuto sede in luoghi diversi da via del Pianeta Mercurio 44, dove si trova invece il bene oggetto di leasing ed ha sede la Fiorentina Biliardi, piccola società 16 controllata dalla Cinque Punto Cinque S.r.l, atteso anche che le dimensioni del locale, per di più disposto su due livelli, già all'atto della definizione del contratto rivelavano che la società locataria non avrebbe utilizzato il bene per fini sociali. Inoltre, il decreto impugnato ha evidenziato che la società Cinque Punto Cinque S.r.l. nel periodo precedente la stipulazione del contratto aveva ottenuto ricavi apprezzabili ma con margini di utile molto contenuti, ed in particolare nel 2002 il ricavo di esercizio era di euro 117.037, ma con utili finali di soli 2.051 euro, nel 2003 il ricavo era di 47.329 euro, con soli 5.582 euro di utile, nel 2004 il ricavo era di 11.450 euro e l'utile addirittura negativo, perdita che non era stata riassorbita nel 2005, ed ha rilevato come tali elementi non consentissero di riconoscere la buona fede della CA laddove, a fronte di tali dati contabili, aveva riconosciuto la capacità della società di sostenere rate mensili da 1.760 euro ciascuna, oltre IVA. Per completare il quadro delle anomalie che hanno indotto la Corte territoriale a ritenere il difetto di buona fede nella CA S.p.A. in relazione al contratto di locazione finanziaria immobiliare concluso il 25/10/2010 in relazione all'immobile di cui si tratta, infine, il decreto impugnato ha rilevato la totale incompatibilità dei redditi del ED e della VA con la possibilità di onorare la fideiussione che andavano a prestare, atteso che il primo nel 2006 così come negli anni precedenti non aveva dichiarato alcun reddito, mentre la VA aveva dichiarato redditi modesti (a pag. 83 del decreto, sia pure con riferimento ad altra operazione, vengono ricordati i redditi della VA di 27.754 euro per il 2003, di 44.936 euro, pur effettuando la predetta in quegli anni conferimenti significativi ad altra società, la ER PA). Per quanto sopra esposto, pertanto, la piena applicabilità dell'art. 24 del D. L.vo n. 159/2011 ai beni acquisiti in leasing rende gli stessi, di per sé, suscettibili di confisca, tuttavia giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di rilevare che non può essere disposta la confisca di un bene utilizzato dal proposto in virtù di un contratto di leasing traslativo, se alla società di leasing, terza proprietaria fino al pagamento dell'ultimo canone locatizio, sia riconoscibile il requisito della buona fede al momento della conclusione del contratto (così Sez. 1, n. 33521 del 07/07/2010, Fortis Lease Spa e altro, Rv. 251165, sia pure con riferimento alla confisca di un bene utilizzato dall'autore di un delitto tra quelli previsti dall'art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. con I. n. 356 del 1992 che, però, anch'esso contempla ipotesi in cui "il condannato" risulti "essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo" del bene): l'interpretazione estensiva dell'art. 52 del D.L.vo 159/2011 17 adottata nel provvedimento impugnato, laddove subordina la confisca anche dei beni concessi in locazione finanziaria al difetto di buona fede del locatore, pertanto, deve ritenersi coerente con l'osservazione del ricorrente secondo cui, pur non essendo espressamente contemplati i proprietari di beni concessi in locazione finanziaria dall'art. 52 cit., comunque non potrebbe giungersi a ritenere che gli stessi ricevano una tutela deteriore rispetto ai titolari di diritto di credito o di diritti reali minori. Con ampio percorso argomentativo fondato su una pluralità di convergenti elementi, pertanto, il decreto impugnato ha evidenziato le ragioni per cui si è riconosciuto il difetto di buona fede della CA S.p.A., né può sottrarre alla confisca la circostanza che alla fine del 2007 questa società sia stata acquistata dalla BN PA, insieme all'intero Gruppo BNL, in virtù di fusione per incorporazione, e nello specifico contratto di leasing è subentrato, in particolare, la BN PA LE ON S.p.A.. Il singolo contratto di leasing, invero, non è stato oggetto di cessione, ma una delle parti è stata incorporata nella BN PA, sicché questa non poteva che subentrare nei diritti e nella posizione dell'originaria concedente, cui difetto di buona fede è, pertanto, determinante. Se è vero, pertanto, che - come lamentato dal ricorrente con il secondo motivo di ricorso il decreto impugnato mostra di aver interpretato l'assunto secondo - cui dei 36.000 contratti in decorrenza nei quali questa è subentrata a CA S.p.A., soltanto questo è stato stipulato con la Cinque Punto Cinque S.r.l., laddove invece la ricorrente assume che si tratterebbe, invece, dell'unico contratto di leasing immobiliare ereditato dalla CA S.p.A., deve rilevarsi che L. il riconosciuto difetto di buona fede dell'originario contraente rende la circostanza, indicata come di mero contorno, priva di qualsiasi rilevanza nell'iter logico seguito dal decreto impugnato.
7. Come anticipato in premessa, invece, deve essere accolto il ricorso proposto dalla Banca dell'Adriatico S.p.A. (già Banca Carispo S.p.A.), in quanto risulta fondato il primo, da ritenersi assorbente, con il quale viene dedotta la violazione del contraddittorio, per essere stata disposta, tra l'altro, la confisca di beni immobili sui quali risulta ipoteca volontaria a favore della predetta Banca, nonostante l'omessa citazione di quest'ultima nel giudizio di primo grado. Si duole, infatti, il ricorrente che il Tribunale di Roma ha disposto la comparizione del proposto e di una serie di terzi interessati (VA ON, ED IA, AN TI, Cinque Punto Cinque s.r.l., Fiorentina Biliardi s.r.l., Lebgame s.r.l., Big Slot di BO TA & C. s.a.s.) per l'udienza del 9/12/2013, ma non della Banca dell'Adriatico, ed il decreto della Corte di Appello 18 di fatto ha riconosciuto tale omessa notifica, ma ha rilevato che il successivo 16/7/2014 lo stesso Tribunale, in un momento in cui non era prevedibile se e quali provvedimenti ablatori sarebbero stati poi assunti, ha emesso decreto di acquisizione documentale presso la Banca, sicché si è sostenuto che "l'istituto di credito ben avrebbe potuto assumere l'iniziativa di rendersi presente in primo grado, ovvero promuovere incidente di esecuzione nei confronti del sequestro: è quello che peraltro ha fatto impugnando il decreto per la parte che lo riguarda e partecipando al giudizio di appello". Si tratta di interpretazione che, però, confligge con il disposto dell'art. 23 comma 1 del D.Lgs. 159/2011 che, nel disciplinare il procedimento applicativo di misure di prevenzione patrimoniali, dispone che a queste si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dettate dal titolo I, capo II, sezione I, e tra queste, pertanto, anche il comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 159/2011, che prescrive che della fissazione dell'udienza deve essere dato avviso alle parti e "alle altre persone interessate", ed il successivo comma 7 dello stesso articolo espressamente indica la disposizione del comma 2 tra quelle che "sono previste a pena di nullità": è evidente, pertanto, che un mero decreto di acquisizione documentale emesso nel procedimento di prevenzione non può essere ritenuto un equipollente dell'omessa citazione del titolare di un diritto reale, sicché va annullato il decreto impugnato, e con esso quello di primo grado, limitatamente alla confisca in danno della Banca dell'Adriatico S.p.A. con rinvio al Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, per l'ulteriore corso.
8. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e quello di primo grado limitatamente alla confisca in danno della Banca dell'Adriatico S.p.A. con rinvio al Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, per l'ulteriore corso. Rigetta i restanti ricorsi e condanna i relativi ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio del 31 marzo 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.DomenicoGallo Dott. Luciano Imperiali DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 1'0 LUG. 2017 19 || CCANCELLIERE Claudia Plane 2800