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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/10/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria , nella persona del Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Paola Gargano , all'udienza del 27/10/2025 nel procedimento n.753 /2025 R.G.A.C. ha pronunciato , ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivi contestuali della decisione e di cui ha dato lettura in pubblica udienza
TRA
C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. FORTUGNO VINCENZINA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria, via D. Tripepi n° 3/A ; Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
P.I. in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Reggio Calabria, viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale INPS, rappresentato e difeso dagli avv.ti TRIOLO ETTORE e Valeria Grandizio , giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO num. R.G. 1217/2024 art. 445 bis 6° co. c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il signor presentava in data 30/08/2023 domanda Parte_1
all' al fine di ottenere il riconoscimento della propria invalidità civile CP_1
con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100%. Tale
domanda non veniva accolta.
Avverso tale provvedimento parte ricorrente presentava in data 07/03/2024
ricorso per accertamento tecnico preventivo dinanzi al Giudice del Lavoro
di Reggio Calabria recante num. R.G. 1217/2024 ;
Il Giudice del Lavoro di Reggio Calabria nominava quale CTU la dott.ssa il quale concludeva ritenendo il periziando invalido Persona_1
nella misura del 92%.
Concessi i termini per proporre contestazione, veniva presentato atto di dissenso e quindi nei termini dell'art. 445 bis 6° co. c.p.c. veniva proposto dal ricorrente, ricorso innanzi all'intestato Tribunale, con il quale contestava la CTU depositata nel corso dell'ATPO, depositava nuova documentazione sanitaria attestanti aggravamento delle condizioni sanitarie del ricorrente.
Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico-legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo di rigettare il ricorso poiché CP_1
infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati,
per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Le specifiche deduzioni contenute nell'atto introduttivo della presente fase,
con richiesta ex art. 149 disp. Att. Cpc volte ad evidenziare un aggravamento delle condizioni sanitarie del ricorrente, hanno indotto alla integrazione istruttoria, con lo stesso CTU della fase di ATPO dr.ssa , la Per_2
quale, nel procedere ad una nuova visita medico-legale ed ad esaminare tutta la documentazione medica in atti, depositava il nuovo elaborato peritale nel quale affermava in sintesi che la tipologia delle patologie sofferte dalla parte ricorrente, di certo comportavano un riconoscimento d'invalidità pari al 100
% a decorrere da 19.05.2025.
Pertanto, la documentazione prodotta e la consulenza tecnica espletata hanno consentito di ravvisare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere il beneficio richiesto.
Le argomentazioni del CTU, che qui si intendono integralmente riportate,
appaiono condivisibili in quanto conformi alle norme di scienza ed esperienza medica, immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e formulate nel rispetto della normativa vigente. Ne consegue l'accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis,
comma 6 c.p.c., con riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto a percepire la pensione d'inabilità civile ex art. 12 L. n. 118/1971 dal
19.05.2025 .
Le spese di lite, sia della fase di ATPO che di quella di merito, sono suscettibili di compensazione, in quanto i requisiti sanitari sono insorti successivamente al deposito del ricorso;
Le spese di consulenza vengono invece poste a carico dell' , già CP_1
liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il G.O.T. dr.ssa Paola Gargano, in funzione di Giudice del lavoro , definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
• Accoglie il ricorso e , per l'effetto , dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario (100%) per l'accesso al beneficio della pensione di inabilità (art.12 L. 118/1971) con decorrenza dal 19 maggio 2025;
• Compensa per intero le spese di lite ( sia della fase di ATP che di quella di merito);
• Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. della fase CP_1
di A.T.P. O. e di merito, liquidate come da separato decreto di pari data.
Così deciso in Reggio Calabria, 27/10/2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano