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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/01/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
n.6759/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, in data 15/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 6759 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Attanasio, presso cui Parte_1
elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, è rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Daniele De Palma, Controparte_1
presso cui elettivamente domicilia;
CONVENUTO
E rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_2
Francesco Napolitano, presso cui elettivamente domicilia;
TERZO CHIAMATO
Oggetto: risarcimento danni da lesioni.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi nelle forme cartolari, le parti costituite hanno concluso alle proprie memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio il sig. Parte_1
al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1
patrimoniali – all'uopo quantificati nell'importo di euro 27.551,00 – che avrebbe patito in conseguenza del sinistro asseritamente verificatosi in data 10.02.2018, intorno alle ore 08:15, presso l'abitazione del sig. . Segnatamente, la difesa dell'odierno istante deduceva che: Controparte_1
- il giorno 10.02.2018. verso le ore 08.15 circa. la sig.ra si era recata per una Parte_1
visita di cortesia presso l'abitazione del Sig. , sita in Nocera Inferiore alla Controparte_1
Via Fiano n. 132:
- giunta all'interno della predetta abitazione, a causa di una sostanza liquida presente sulla pavimentazione della proprietà del convenuto, l'istante scivolava cadendo violentemente a terra:
- tale sostanza liquida presente su detta pavimentazione costituiva una vera e propria insidia, la quale non era evitabile nemmeno con l'ordinaria diligenza, creando così una situazione di pericolo che la sig.ra non poté evitare: Pt_1
- a seguito di tale caduta, la sig.ra veniva accompagnata presso il Pronto Soccorso del Pt_1
Presidio Ospedaliero di Sarno per le cure del caso, riportando una "frattura biossea del polso sinistro", con conseguente sottoposizione ad intervento chirurgico di "riduzione della frattura con placche e viti";
- la sig.ra riportava postumi invalidanti nella misura percentuale dell'8%, a Parte_1
seguito di un'inabilità temporanea assoluta di gg. 30; un'inabilità temporanea parziale al 50% di gg. 40 e di un'inabilità temporanea parziale al 25% di gg. 40, per un danno quantificato in euro 27.551,33;
- in data 11.04.2018, veniva richiesto a mezzo pec alla in Controparte_3 qualità di società assicuratrice dell'immobile (polizza assicurativa stipulata in data 29.03.2017 con polizza n. 51770039959), il risarcimento delle lesioni Controparte_3
fisiche subite dalla sig.ra Parte_1
- in data 15.10.2018, ai sensi del D.L. 132/2014. veniva comunicato al convenuto a mezzo racc.ta a.r. n. 153968515582. formale invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita alla quale, tuttavia, non veniva accolta.
Parte attrice concludeva chiedendo al tribunale adito: a) dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità del Sig. in ordine alla produzione delle lesioni sopportate dalla signora b) Controparte_1
condannarsi esso convenuto, sig. , in qualità di proprietario dell'immobile sito in Controparte_1
Nocera Inferiore alla Via Fiano n. 132. al risarcimento dei danni/lesioni tutti subiti dall'attrice
[...]
in occasione del sinistro de quo quantificati in euro 20.442.33. con personalizzazione Pt_1
massima fino ad euro 27.551.33, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al soddisfo, ovvero a quella somma maggiore o minore che verrà dimostrata in corso di causa. Il tutto contenuto nei limiti della competenza del Tribunale adito ed entro la somma di € 26.000,00, con espressa rinuncia all'esubero; c) condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione di queste al sottoscritto legale anticipante ex art. 93 c.p.c.; d) dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Con comparsa di risposta depositata in data 20.02.2019, si costituiva in giudizio , Controparte_1
chiedendo di essere autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa il terzo in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica Controparte_4
presso la sede legale sita in Torino (TO) -10138- al corso Inghilterra n. 3, quale società che, all'epoca del sinistro, garantiva il convenuto per i danni causati a terzi, e per l'effetto, manlevare il convenuto da ogni responsabilità.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio l' che Controparte_2 faceva rilevare l'infondatezza della domanda e la mancanza di prove, tale da dimostrare il nesso di causalità tra l'evento ed il danno. Inoltre, si doleva della genuinità del sinistro denunciato e della conseguente mancanza di legittimazione passiva della oltre che Controparte_2
dell'assenza dei presupposti di operatività della polizza. Sulla base di ciò, chiedeva l'estromissione della compagnia al risarcimento del danno.
In subordine, la compagnia faceva rilevare la perdita del diritto all'indennizzo, in quanto il contratto assicurativo sottoscritto dal sig. “Polizza Tutela Famiglia”, prevede all'art. 32 Controparte_1
l'obbligo per il contraente, di denunciare il sinistro alla compagnia entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, seguito da tutti gli elementi utili alla difesa, mentre la denuncia del sinistro, da parte del sig. , è stata inoltrata ben oltre due mesi dall'evento sinistroso, nonostante Controparte_1
la presenza sul luogo del sinistro da parte del . CP_1
Concessi i termini di cui al VI comma dell'art. 183 c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie;
ammessa ed assunta la prova testimoniale, è stata disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio; all'esito delle operazioni peritali, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Preliminarmente, va rilevato che, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. civ.
Sez. V Ord.,09/01/2019, n. 363).
Nel merito della vicenda, la domanda attorea va rigettata per i seguenti motivi. La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. secondo il tradizionale – ma ormai minoritario – orientamento (cfr., Cass. 13.1956 n.38; Cass. 17.10.1969), introdurrebbe una presunzione di colpa a carico del custode per violazione dell'obbligo di custodia: ne deriva, perciò, che la norma di cui si discorre sarebbe applicabile nel caso di violazione dell'obbligo di vigilanza da parte di chi ha la custodia della cosa, con la conseguenza che la prova liberatoria del caso fortuito può dirsi raggiunta attraverso l'individuazione della “causa estranea” (caso fortuito, forza maggiore, fatto del danneggiato), oppure – alternativamente – mediante la dimostrazione della condotta diligente del custode (che, dunque, non sarebbe responsabile qualora dimostri l'assoluta assenza di negligenza).
Tuttavia, secondo la più recente impostazione, la responsabilità de qua è di tipo oggettivo: detto altrimenti, il legislatore, ponendo a carico del danneggiante l'onere di liberarsi della responsabilità attraverso la prova del fortuito – inteso quale evento esterno causalmente idoneo a produrre il danno
–, avrebbe inciso sulla posizione sostanziale delle parti, rendendo più complesso per il custode fornire un'adeguata prova liberatoria. In altri termini, secondo tale indirizzo interpretativo, il custode della cosa non andrebbe esente da responsabilità dimostrando sic et simpliciter il suo comportamento corretto e diligente nella manutenzione e nella custodia della stessa, occorrendo a tal fine dar prova che l'evento dannoso è stato cagionato da circostanze imprevedibili e non dominabili. Sicché, l'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità e non di colpa. A tal riguardo, lo stesso Supremo organo di nomofilachia, aderendo all'orientamento più recente, ha affermato a chiare lettere che nel dettato dell'art. 2051 c.c. il legislatore ha inteso scolpire un'ipotesi di responsabilità puramente oggettiva: ‹‹[…]. I limiti della responsabilità per custodia vanno, quindi, cercati nella determinazione degli eventi per cui il custode è chiamato a rispondere. Nel diritto vigente, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., il profilo del comportamento del responsabile sembrerebbe di per sé estraneo alla struttura della normativa;
né può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza della custodia, giacché il solo limite previsto nell'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con l'assenza di colpa. Potrebbe, quindi, essere affermata la materia oggettiva della responsabilità per danno da cose in custodia. La dottrina parla, al riguardo, di “rischio” da custodia, più che di “colpa” nella custodia. Il dato lessicale della norma in esame ritiene sufficiente, per
l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo›› (così, testualmente, Cass., S.U., 11.11.1991, n. 12019).
Ne consegue che il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, sussistendo una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale può liberarsi dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno lamentato sia stato cagionato da caso fortuito. Sennonché, l'articolata domanda risarcitoria deve essere rigettata, in quanto la parte attrice non ha dato prova dell'effettiva verificazione del sinistro per cui è causa, non assolvendo all'onere in capo a lei previsto per legge, secondo quanto in premessa indicato.
In data 05/06/2018 la sig.ra sottoscriveva innanzi alla compagnia assicuratrice oggi Parte_1 evocata in giudizio, dichiarazione con cui specificava che alla data e all'ora indicata (…) ero recata
a prendere un caffè da un suo amico, in via Piano a Nocera Inferiore… quella Parte_2
mattina non pioveva, ma il giorno prima aveva piovuto, entrando dal cancello stavo entrando in casa nell'accesso per entrare in casa, vi è una piccola salita di cemento che era bagnata, scivolavo a causa del bagnato e cadevo dentro la casa nella stanza adibita a sala. Cadevo al lato sinistro e la mia mano e il mio braccio sinistro rimanevano schiacciati dal mio corpo. Oltre a c'era Parte_2 mio marito . A causa del forte dolore, mio marito mi ha accompagnato all'ospedale Persona_1
Villa Malta a Sarno (SA) nell'immediato. Quel giorno era sabato, mi hanno fatto gli esami e bendato la mano, dicendomi di tornare lunedì che mi hanno ricoverata fino a giovedì…(per le dichiarazioni testuali, vedasi allegato 1 alla produzione della terza chiamata).
Precisava inoltre come “non vi erano altri testimoni se non mio marito e ”. Parte_2
Orbene, tale dichiarazione sottoscritta dalla parte e dal marito per conferma, e mai disconosciuta, appare assolutamente inconferente rispetto agli esiti dell'istruttoria orale compiuta nel corso del giudizio.
In primo luogo, infatti, secondo la ricostruzione fatta nell'immediatezza dell'episodio, l'attrice sarebbe caduta “a causa del bagnato” che si trovava sulla rampa di accesso in virtù delle piogge dei giorni precedenti: solo l'impatto con il terreno sarebbe avvenuto all'interno dell'appartamento del convenuto . Tale conclusione è assolutamente opposta rispetto a quella di cui all'atto di CP_1
citazione e di cui agli esiti della istruttoria compiuta, laddove veniva al contrario chiarito che la rampa era asciutta e che la caduta era interamente avvenuta nell'appartamento del convenuto. Inoltre, nella dichiarazione stragiudiziale (resa nei confronti di una parte, e pertanto avente valore ex art 2732 c.c.) non si fa alcun cenno alla “sostanza liquida presente sulla pavimentazione della proprietà del convenuto”.
In secondo luogo, nella dichiarazione stragiudiziale resa, la parte attrice ha dichiarato l'assenza di testimoni, fatta eccezione per il marito e il proprietario di casa: viene pertanto in quella sede non menzionata la presenza del che, al contrario, è stato poi chiamato in giudizio quale teste. Persona_2
L'iniziale negazione della presenza di altri testimoni non rende possibile prendere in considerazione le dichiarazioni rese dal in udienza. Parimenti non utili ai fini della decisione devono Persona_2 essere considerate le dichiarazioni rese dal marito dell'attrice, proprio in ragione della circostanza per cui egli ha inizialmente sottoscritto per conferma il documento redatto dalla moglie. Ulteriore contraddizione emergente dagli atti è data dal rapporto tra la e il : ed infatti, Pt_1 CP_1
la lettera di messa in mora stragiudiziale, veniva indirizzata alla Ditta Canzolino Pericle, a voler intendere un rapporto di tipo commerciale tra le parti, mentre, al contrario, nei successivi atti, la Pt_1
qualifica il come un proprio amico. CP_1
Tanto ritenuto dirimente, e considerato quindi che le plurime contraddizioni offerte fanno pervenire dei dubbi sul fatto storico per come ricostruito nell'atto di citazione, la domanda deve ritenersi infondata.
Per altro, e tanto si fa presente solo per mera completezza motivazionale, pur a voler ritenere veritiera la ricostruzione offerta nella dichiarazione stragiudiziale (unica verosimile perché compiuta maggiormente alla prossimità del fatto e in assenza di contenzioso tra le parti), il comportamento colposo dell'odierna danneggiata, consistente nell'omessa adozione delle opportune cautele data la pavimentazione bagnata, in conseguenza delle piogge dei giorni precedenti, ha interrotto l'eventuale nesso causale della custodia
A questo proposito, secondo l'indirizzo della Corte di nomofilachia, “può integrare ipotesi di caso fortuito la condotta del danneggiato connotata dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento, che deve essere valutata tenendo conto anche del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà” (così, testualmente, Cass. ord. n. 16149/19). Detto altrimenti, la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, prevista dall'art 2051 c.c., postula che il danno costituisca effetto prodotto dalle cose medesime, in relazione alla loro intrinseca pericolosità, tanto originaria, quanto sopravvenuta, ragion per cui tale presunzione deve essere esclusa con riguardo all'evento dannoso nel quale la cosa in custodia abbia avuto un ruolo di elemento meramente passivo nella dinamica dell'infortunio, determinato da una condotta disattenta dell'utente, che finisce per costituire la causa esclusiva del sinistro medesimo, in quanto caso fortuito che esclude la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c.: invero, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa, come nel caso di specie, il nesso eziologico tra res in custodia ed evento dannoso (Cass. n. 23919/13; Cass. n. 9355/17).
Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, si ritiene che, nel caso in esame, non possa essere addebitata alcuna responsabilità al convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., atteso che dalle Controparte_1
circostanze concrete emerse in sede istruttoria non risulta una chiara ricostruzione del fatto storico
(entrambe le dichiarazioni testimoniali sono da considerarsi non utilizzabili per le ragioni anzidette)
e che, pur a voler ritenere veritiera l'unica ricostruzione provata (quella di cui alla dichiarazione stragiudiziale in atti), vi sarebbe una palese interruzione del nesso causale dovuta al comportamento della . Pt_1
La domanda va quindi rigettata, con conseguente assorbimento, sulla base del citato principio della ragione più liquida, delle questioni in ordine al rapporto assicurativo evocato in manleva.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia e secondo i parametri minimi stante l'assenza di questione in fatto e in diritto di particolare complessità.
Parimenti seguono la soccombenza le spese di CTU, come liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta la proposta domanda;
b) Condanna parte attrice al pagamento, in favore di delle spese del presente Controparte_1
giudizio, che si liquidano in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
c) Condanna parte attrice al pagamento, in favore dell' Controparte_4
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
d) Pone le spese di CTU, come già liquidate, definitivamente a carico di parte attrice depositato telematicamente in data 15/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, in data 15/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 6759 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Attanasio, presso cui Parte_1
elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, è rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Daniele De Palma, Controparte_1
presso cui elettivamente domicilia;
CONVENUTO
E rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_2
Francesco Napolitano, presso cui elettivamente domicilia;
TERZO CHIAMATO
Oggetto: risarcimento danni da lesioni.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi nelle forme cartolari, le parti costituite hanno concluso alle proprie memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio il sig. Parte_1
al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1
patrimoniali – all'uopo quantificati nell'importo di euro 27.551,00 – che avrebbe patito in conseguenza del sinistro asseritamente verificatosi in data 10.02.2018, intorno alle ore 08:15, presso l'abitazione del sig. . Segnatamente, la difesa dell'odierno istante deduceva che: Controparte_1
- il giorno 10.02.2018. verso le ore 08.15 circa. la sig.ra si era recata per una Parte_1
visita di cortesia presso l'abitazione del Sig. , sita in Nocera Inferiore alla Controparte_1
Via Fiano n. 132:
- giunta all'interno della predetta abitazione, a causa di una sostanza liquida presente sulla pavimentazione della proprietà del convenuto, l'istante scivolava cadendo violentemente a terra:
- tale sostanza liquida presente su detta pavimentazione costituiva una vera e propria insidia, la quale non era evitabile nemmeno con l'ordinaria diligenza, creando così una situazione di pericolo che la sig.ra non poté evitare: Pt_1
- a seguito di tale caduta, la sig.ra veniva accompagnata presso il Pronto Soccorso del Pt_1
Presidio Ospedaliero di Sarno per le cure del caso, riportando una "frattura biossea del polso sinistro", con conseguente sottoposizione ad intervento chirurgico di "riduzione della frattura con placche e viti";
- la sig.ra riportava postumi invalidanti nella misura percentuale dell'8%, a Parte_1
seguito di un'inabilità temporanea assoluta di gg. 30; un'inabilità temporanea parziale al 50% di gg. 40 e di un'inabilità temporanea parziale al 25% di gg. 40, per un danno quantificato in euro 27.551,33;
- in data 11.04.2018, veniva richiesto a mezzo pec alla in Controparte_3 qualità di società assicuratrice dell'immobile (polizza assicurativa stipulata in data 29.03.2017 con polizza n. 51770039959), il risarcimento delle lesioni Controparte_3
fisiche subite dalla sig.ra Parte_1
- in data 15.10.2018, ai sensi del D.L. 132/2014. veniva comunicato al convenuto a mezzo racc.ta a.r. n. 153968515582. formale invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita alla quale, tuttavia, non veniva accolta.
Parte attrice concludeva chiedendo al tribunale adito: a) dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità del Sig. in ordine alla produzione delle lesioni sopportate dalla signora b) Controparte_1
condannarsi esso convenuto, sig. , in qualità di proprietario dell'immobile sito in Controparte_1
Nocera Inferiore alla Via Fiano n. 132. al risarcimento dei danni/lesioni tutti subiti dall'attrice
[...]
in occasione del sinistro de quo quantificati in euro 20.442.33. con personalizzazione Pt_1
massima fino ad euro 27.551.33, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al soddisfo, ovvero a quella somma maggiore o minore che verrà dimostrata in corso di causa. Il tutto contenuto nei limiti della competenza del Tribunale adito ed entro la somma di € 26.000,00, con espressa rinuncia all'esubero; c) condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione di queste al sottoscritto legale anticipante ex art. 93 c.p.c.; d) dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Con comparsa di risposta depositata in data 20.02.2019, si costituiva in giudizio , Controparte_1
chiedendo di essere autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa il terzo in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica Controparte_4
presso la sede legale sita in Torino (TO) -10138- al corso Inghilterra n. 3, quale società che, all'epoca del sinistro, garantiva il convenuto per i danni causati a terzi, e per l'effetto, manlevare il convenuto da ogni responsabilità.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio l' che Controparte_2 faceva rilevare l'infondatezza della domanda e la mancanza di prove, tale da dimostrare il nesso di causalità tra l'evento ed il danno. Inoltre, si doleva della genuinità del sinistro denunciato e della conseguente mancanza di legittimazione passiva della oltre che Controparte_2
dell'assenza dei presupposti di operatività della polizza. Sulla base di ciò, chiedeva l'estromissione della compagnia al risarcimento del danno.
In subordine, la compagnia faceva rilevare la perdita del diritto all'indennizzo, in quanto il contratto assicurativo sottoscritto dal sig. “Polizza Tutela Famiglia”, prevede all'art. 32 Controparte_1
l'obbligo per il contraente, di denunciare il sinistro alla compagnia entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, seguito da tutti gli elementi utili alla difesa, mentre la denuncia del sinistro, da parte del sig. , è stata inoltrata ben oltre due mesi dall'evento sinistroso, nonostante Controparte_1
la presenza sul luogo del sinistro da parte del . CP_1
Concessi i termini di cui al VI comma dell'art. 183 c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie;
ammessa ed assunta la prova testimoniale, è stata disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio; all'esito delle operazioni peritali, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Preliminarmente, va rilevato che, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. civ.
Sez. V Ord.,09/01/2019, n. 363).
Nel merito della vicenda, la domanda attorea va rigettata per i seguenti motivi. La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. secondo il tradizionale – ma ormai minoritario – orientamento (cfr., Cass. 13.1956 n.38; Cass. 17.10.1969), introdurrebbe una presunzione di colpa a carico del custode per violazione dell'obbligo di custodia: ne deriva, perciò, che la norma di cui si discorre sarebbe applicabile nel caso di violazione dell'obbligo di vigilanza da parte di chi ha la custodia della cosa, con la conseguenza che la prova liberatoria del caso fortuito può dirsi raggiunta attraverso l'individuazione della “causa estranea” (caso fortuito, forza maggiore, fatto del danneggiato), oppure – alternativamente – mediante la dimostrazione della condotta diligente del custode (che, dunque, non sarebbe responsabile qualora dimostri l'assoluta assenza di negligenza).
Tuttavia, secondo la più recente impostazione, la responsabilità de qua è di tipo oggettivo: detto altrimenti, il legislatore, ponendo a carico del danneggiante l'onere di liberarsi della responsabilità attraverso la prova del fortuito – inteso quale evento esterno causalmente idoneo a produrre il danno
–, avrebbe inciso sulla posizione sostanziale delle parti, rendendo più complesso per il custode fornire un'adeguata prova liberatoria. In altri termini, secondo tale indirizzo interpretativo, il custode della cosa non andrebbe esente da responsabilità dimostrando sic et simpliciter il suo comportamento corretto e diligente nella manutenzione e nella custodia della stessa, occorrendo a tal fine dar prova che l'evento dannoso è stato cagionato da circostanze imprevedibili e non dominabili. Sicché, l'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità e non di colpa. A tal riguardo, lo stesso Supremo organo di nomofilachia, aderendo all'orientamento più recente, ha affermato a chiare lettere che nel dettato dell'art. 2051 c.c. il legislatore ha inteso scolpire un'ipotesi di responsabilità puramente oggettiva: ‹‹[…]. I limiti della responsabilità per custodia vanno, quindi, cercati nella determinazione degli eventi per cui il custode è chiamato a rispondere. Nel diritto vigente, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., il profilo del comportamento del responsabile sembrerebbe di per sé estraneo alla struttura della normativa;
né può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza della custodia, giacché il solo limite previsto nell'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con l'assenza di colpa. Potrebbe, quindi, essere affermata la materia oggettiva della responsabilità per danno da cose in custodia. La dottrina parla, al riguardo, di “rischio” da custodia, più che di “colpa” nella custodia. Il dato lessicale della norma in esame ritiene sufficiente, per
l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo›› (così, testualmente, Cass., S.U., 11.11.1991, n. 12019).
Ne consegue che il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, sussistendo una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale può liberarsi dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno lamentato sia stato cagionato da caso fortuito. Sennonché, l'articolata domanda risarcitoria deve essere rigettata, in quanto la parte attrice non ha dato prova dell'effettiva verificazione del sinistro per cui è causa, non assolvendo all'onere in capo a lei previsto per legge, secondo quanto in premessa indicato.
In data 05/06/2018 la sig.ra sottoscriveva innanzi alla compagnia assicuratrice oggi Parte_1 evocata in giudizio, dichiarazione con cui specificava che alla data e all'ora indicata (…) ero recata
a prendere un caffè da un suo amico, in via Piano a Nocera Inferiore… quella Parte_2
mattina non pioveva, ma il giorno prima aveva piovuto, entrando dal cancello stavo entrando in casa nell'accesso per entrare in casa, vi è una piccola salita di cemento che era bagnata, scivolavo a causa del bagnato e cadevo dentro la casa nella stanza adibita a sala. Cadevo al lato sinistro e la mia mano e il mio braccio sinistro rimanevano schiacciati dal mio corpo. Oltre a c'era Parte_2 mio marito . A causa del forte dolore, mio marito mi ha accompagnato all'ospedale Persona_1
Villa Malta a Sarno (SA) nell'immediato. Quel giorno era sabato, mi hanno fatto gli esami e bendato la mano, dicendomi di tornare lunedì che mi hanno ricoverata fino a giovedì…(per le dichiarazioni testuali, vedasi allegato 1 alla produzione della terza chiamata).
Precisava inoltre come “non vi erano altri testimoni se non mio marito e ”. Parte_2
Orbene, tale dichiarazione sottoscritta dalla parte e dal marito per conferma, e mai disconosciuta, appare assolutamente inconferente rispetto agli esiti dell'istruttoria orale compiuta nel corso del giudizio.
In primo luogo, infatti, secondo la ricostruzione fatta nell'immediatezza dell'episodio, l'attrice sarebbe caduta “a causa del bagnato” che si trovava sulla rampa di accesso in virtù delle piogge dei giorni precedenti: solo l'impatto con il terreno sarebbe avvenuto all'interno dell'appartamento del convenuto . Tale conclusione è assolutamente opposta rispetto a quella di cui all'atto di CP_1
citazione e di cui agli esiti della istruttoria compiuta, laddove veniva al contrario chiarito che la rampa era asciutta e che la caduta era interamente avvenuta nell'appartamento del convenuto. Inoltre, nella dichiarazione stragiudiziale (resa nei confronti di una parte, e pertanto avente valore ex art 2732 c.c.) non si fa alcun cenno alla “sostanza liquida presente sulla pavimentazione della proprietà del convenuto”.
In secondo luogo, nella dichiarazione stragiudiziale resa, la parte attrice ha dichiarato l'assenza di testimoni, fatta eccezione per il marito e il proprietario di casa: viene pertanto in quella sede non menzionata la presenza del che, al contrario, è stato poi chiamato in giudizio quale teste. Persona_2
L'iniziale negazione della presenza di altri testimoni non rende possibile prendere in considerazione le dichiarazioni rese dal in udienza. Parimenti non utili ai fini della decisione devono Persona_2 essere considerate le dichiarazioni rese dal marito dell'attrice, proprio in ragione della circostanza per cui egli ha inizialmente sottoscritto per conferma il documento redatto dalla moglie. Ulteriore contraddizione emergente dagli atti è data dal rapporto tra la e il : ed infatti, Pt_1 CP_1
la lettera di messa in mora stragiudiziale, veniva indirizzata alla Ditta Canzolino Pericle, a voler intendere un rapporto di tipo commerciale tra le parti, mentre, al contrario, nei successivi atti, la Pt_1
qualifica il come un proprio amico. CP_1
Tanto ritenuto dirimente, e considerato quindi che le plurime contraddizioni offerte fanno pervenire dei dubbi sul fatto storico per come ricostruito nell'atto di citazione, la domanda deve ritenersi infondata.
Per altro, e tanto si fa presente solo per mera completezza motivazionale, pur a voler ritenere veritiera la ricostruzione offerta nella dichiarazione stragiudiziale (unica verosimile perché compiuta maggiormente alla prossimità del fatto e in assenza di contenzioso tra le parti), il comportamento colposo dell'odierna danneggiata, consistente nell'omessa adozione delle opportune cautele data la pavimentazione bagnata, in conseguenza delle piogge dei giorni precedenti, ha interrotto l'eventuale nesso causale della custodia
A questo proposito, secondo l'indirizzo della Corte di nomofilachia, “può integrare ipotesi di caso fortuito la condotta del danneggiato connotata dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento, che deve essere valutata tenendo conto anche del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà” (così, testualmente, Cass. ord. n. 16149/19). Detto altrimenti, la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, prevista dall'art 2051 c.c., postula che il danno costituisca effetto prodotto dalle cose medesime, in relazione alla loro intrinseca pericolosità, tanto originaria, quanto sopravvenuta, ragion per cui tale presunzione deve essere esclusa con riguardo all'evento dannoso nel quale la cosa in custodia abbia avuto un ruolo di elemento meramente passivo nella dinamica dell'infortunio, determinato da una condotta disattenta dell'utente, che finisce per costituire la causa esclusiva del sinistro medesimo, in quanto caso fortuito che esclude la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c.: invero, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa, come nel caso di specie, il nesso eziologico tra res in custodia ed evento dannoso (Cass. n. 23919/13; Cass. n. 9355/17).
Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, si ritiene che, nel caso in esame, non possa essere addebitata alcuna responsabilità al convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., atteso che dalle Controparte_1
circostanze concrete emerse in sede istruttoria non risulta una chiara ricostruzione del fatto storico
(entrambe le dichiarazioni testimoniali sono da considerarsi non utilizzabili per le ragioni anzidette)
e che, pur a voler ritenere veritiera l'unica ricostruzione provata (quella di cui alla dichiarazione stragiudiziale in atti), vi sarebbe una palese interruzione del nesso causale dovuta al comportamento della . Pt_1
La domanda va quindi rigettata, con conseguente assorbimento, sulla base del citato principio della ragione più liquida, delle questioni in ordine al rapporto assicurativo evocato in manleva.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia e secondo i parametri minimi stante l'assenza di questione in fatto e in diritto di particolare complessità.
Parimenti seguono la soccombenza le spese di CTU, come liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta la proposta domanda;
b) Condanna parte attrice al pagamento, in favore di delle spese del presente Controparte_1
giudizio, che si liquidano in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
c) Condanna parte attrice al pagamento, in favore dell' Controparte_4
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
d) Pone le spese di CTU, come già liquidate, definitivamente a carico di parte attrice depositato telematicamente in data 15/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco