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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Treviso, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TITO RAFFAELE, Presidente e Relatore
CELOTTO GUIDO, Giudice
LUCA DELI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 207/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 4 - Sede EV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 5225 DOGANE DAZI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 384/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente - Ricorrente_1 =“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di EV:
(a) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'invalidità e/o l'illegittimità e/o la non esecutività dell'“Atto di irrogazione di sanzioni amministrative tributarie” prot. 5225 datato 13/2/2025 per i motivi esposti nella trattazione in diritto che precede, con ogni consequenziale statuizione;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse infondate le argomentazioni che precedono e, per l'effetto, valutasse sussistenti i requisiti per l'irrogazione delle sanzioni:
(b) rideterminare le sanzioni riducendo l'importo delle medesime onde ricondurle ad equità e, eventualmente, in applicazione dell'art. 7, comma 4, del. D.Lgs. 472/1997, ridurle fino a 1/4 del minimo edittale da riquantificarsi sulla base dei diritti di confine asseritamente evasi, con esclusione dell'IVA.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Parte resistente - DO di EV =nel merito, rigettare integralmente il ricorso proposto per i motivi di cui in narrativa e confermare la piena legittimità dell'atto di irrogazione di sanzioni emesso in data 13/02/2025 assunto al protocollo 5225/RU oggetto di impugnazione.
Con vittoria delle spese del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il Sig. Ricorrente_1, spedizioniere doganale, ha impugnato l'atto di irrogazione sanzioni amministrative tributarie prot. 5225 datato 13 febbraio 2025 emesso dalla
DO di EV.
L'Amministrazione, a seguito di una complessa indagine antifrode originata da una verifica fisica su merce importata nel 2022 (calzature a marchio "Replay"), ha contestato un presunto meccanismo di sottofatturazione. Secondo la tesi erariale, la società esportatrice Società_1 TD (Hong Kong) avrebbe già venduto la merce ai clienti finali europei prima dell'importazione; pertanto, il valore in dogana avrebbe dovuto essere quello di tali cessioni successive e non quello dichiarato nelle fatture del produttore.
In questo contesto al signor Ricorrente_1, spedizioniere doganale, viene contestata un'unica operazione di importazione ( a fronte delle 287 contestate ) avvenuta nell'anno 2022 e a fronte della quale viene irrogata una sanzione di 12.500 euro.
L'Ufficio, riqualificando il rapporto di rappresentanza in dogana da "diretto" a "indiretto" per asserita inidoneità del rappresentante fiscale (Società_2 S.p.A.) a conferire mandato diretto per conto di soggetto extra-UE, ha chiamato il ricorrente a rispondere solidalmente dei maggiori dazi e dell'IVA, invocando gli artt. 77 e 79 del Codice DOle dell'Unione (CDU).
Il ricorrente – con ricorso per buona parte identico a quello già avanzato contro l'atto di revisione della dichiarazione e qui poi iscritto sub RG nr 206/25, - ha nuovamente eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva, avendo agito in rappresentanza diretta su mandato di soggetto stabilito in Italia
(Società_2). Nel merito, ha contestato l'assenza dell'elemento soggettivo necessario per la responsabilità solidale, evidenziando di aver curato una singola operazione doganale formalmente ineccepibile e di non aver potuto conoscere, nemmeno con la massima diligenza professionale, le presunte irregolarità riscontrabili solo tramite poteri di polizia giudiziaria. Ha altresì eccepito l'infondatezza della pretesa tributaria relativa all'IVA, qualificabile come tributo interno e non come diritto di confine all'epoca dei fatti.
Inoltre ha eccepito, con riferimento specifico all'atto di irrogazione sanzioni :
- La erronea quantificazione della sanzione per effetto della inclusione dell'VA tra i diritti di confine
- La sproporzione delle sanzioni , anche sollecitando questo Giudice a rimodularne l'importo
L'Agenzia delle Dogane si è costituita ribadendo la legittimità della riqualificazione della rappresentanza e la conseguente responsabilità solidale dello spedizioniere, insistendo sulla legittimità del recupero dell'IVA all'importazione.
All'udienza del 15.dicembre 2025 , udite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
1. Il venir meno del presupposto impositivo principale (precedente incidenter tantum)
In via preliminare ed assorbente, questo Collegio non può esimersi dal ribadire e rilevare incidenter tantum che l'intero impianto accusatorio costruito dall'Ufficio nei confronti dell'importatore principale e del suo rappresentante fiscale è già stato vagliato e demolito da questa stessa Corte.
Si dà atto, infatti, che con sentenza pronunciata il 24/11/2025 (R.G. 227/2025 e riuniti), depositata poche settimane or sono, sono stati accolti i ricorsi presentati da Società_2 S.p.A., Società_1 TD e dal legale rappresentante Nominativo_2. In tale sede, questo Giudice ha accertato l'insussistenza della prova della sottofatturazione sistematica, rilevando come l'Ufficio avesse esteso indebitamente a centinaia di operazioni un presunto modus operandi supportato da documentazione ("proforma invoice") rinvenuta per sole 17 spedizioni su 278. È stato altresì accertato che tali documenti interni non possedevano efficacia traslativa della proprietà anteriore all'importazione, facendo così cadere la tesi della vendita per l'esportazione verso l'UE a prezzi maggiorati. Essendo venuta meno, con efficacia di giudicato sostanziale sulla fattispecie,
l'obbligazione doganale principale in capo al debitore, decade ipso iure anche il vincolo di solidarietà contestato allo spedizioniere doganale per la medesima causale. Non può esservi solidarietà nel debito se il debito stesso non esiste.
Peraltro – sempre incidenter tantum - con sentenza resa il 1 dicembre 2025 e già depositata questo Collegio ha in conseguenza anche accolto l'impugnazione semprer del signor Ricorrente_1 con riferimento all'atto di revisione della dichiarazione e successiva integrazione che gli erano stati notificati ed erano sempre stati emessi dalla DO di EV che sono il logico antecedente all'atto di irrogazione sanzioni qui impugnato.
2. L'assenza di responsabilità dello spedizioniere e l'elemento soggettivo
Anche volendo prescindere dal giudicato favorevole ai debitori principali e dalla sentenza favorevole al signor Ricorrente_1 ( all'evidenza non definitiva ) , già emesse da questo stesso Collegio , le censure mosse dalla difesa del Sig. Ricorrente_1 colgono nel segno con argomentazioni che meritano di essere accolte. L'Amministrazione tenta un'ardita operazione di "alchimia giuridica" sulla rappresentanza doganale, cercando di trasformare il mandato diretto conferito da una società italiana (Società_2 ) in una rappresentanza indiretta per conto di un soggetto extra-UE, al solo fine di incatenare lo spedizioniere alla responsabilità solidale prevista dall'art. 77 CDU. Tale automatismo si infrange contro il dato normativo e fattuale: non è ammissibile imputare a un professionista, che ha gestito una singola operazione su mandato di un soggetto stabilito in Italia e dotato di partita IVA, la conoscenza di complesse architetture commerciali interne al gruppo societario, invisibili all'occhio del dichiarante.
L'Ufficio pretende di configurare una sorta di responsabilità oggettiva "di posizione", dimenticando che l'art. 79 del CDU richiede un indefettibile elemento soggettivo: la consapevolezza ("sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere") della violazione. Nel caso di specie, la pretesa doganale sconfina nella probatio diabolica. Si rimprovera al ricorrente di non aver scorto irregolarità che la stessa DO ha impiegato anni, accessi forzosi e poteri di polizia giudiziaria per (presuntamente) portare alla luce. Se per oltre 300 dichiarazioni doganali nessun funzionario verificatore ha mai sollevato eccezioni al momento dello sdoganamento, non si comprende quale "super-vista" o dote divinatoria si pretenda dallo spedizioniere per individuare difformità che, documenti alla mano, apparivano perfettamente congrue. La diligenza professionale qualificata non può essere dilatata fino a includere obblighi investigativi che competono esclusivamente agli organi di polizia. Pretendere che lo spedizioniere dubiti della veridicità di fatture formalmente corrette, senza indizi evidenti di falsità, significa paralizzare il traffico commerciale internazionale.
Osserva Questo Collegio come non risulta conferente , nel caso di specie e per quanto si dirà, stabilire se il ricorrente abbia agito quale rappresentante diretto o quale rappresentante indiretto;
distinzione che ha formato oggetto di ampio dibattito fra le parti.
E' noto che in ambito doganale, si distingue tra rappresentanza diretta, in cui il delegato agisce in nome e per conto del cliente, e rappresentanza indiretta, in cui il rappresentante agisce per conto dell'importatore, ma in nome proprio (art. 18 CDU). Tale distinguo è di fondamentale importanza: nel primo caso, il delegato non è responsabile del pagamento dei maggiori diritti in ipotesi di accertamento doganale;
al contrario, in caso di rappresentanza indiretta, è prevista, in via generale, una responsabilità solidale del dichiarante con il soggetto per conto del quale è effettuata l'operazione doganale. Tale responsabilità solidale innanzi tutto non può estendersi all'IVA all'importazione, come ormai chiarito dalla Corte di Giustizia europea e dalla
ASzione.
Insomma in caso di rappresentanza diretta il rappresentante non è responsabile dei maggiori diritti dovuti all'importazione, in caso di rappresentanza indiretta è prevista, in via generale, una responsabilità solidale del dichiarante con il soggetto per conto del quale è effettuata l'operazione doganale (art. 77 codice doganale dell'Unione europea).
Occorre però meglio precisare la responsabilità dello spedizioniere che operi in rappresentanza indiretta.
La Corte di ASzione, ( in un caso concreto del tutto assimilabile al presente ) con la sentenza n. 16625 del 4.8.2020, è intervenuta sul tema apportando un contributo decisivo nel limitare la responsabilità dell'operatore doganale in ordine alle sanzioni.
Nel caso di specie, un CAD aveva seguito per conto di un importatore italiano l'introduzione nel nostro Paese di 28 spedizioni di calzature sportive provenienti dalla Cina. Quello che lo spedizioniere doganale non poteva sapere – e che gli sarebbe stato noto solamente a seguito di una lunga e complessa indagine condotta dagli organismi antifrode – era la falsità dei prezzi di vendita indicati in fattura (appena 1,40 euro per paio di calzature) rispetto al valore reale di cessione dei beni importati.
Conseguentemente alla scoperta della frode, l'Ufficio aveva emesso avviso di rettifica dell'accertamento per il recupero dei maggiori dazi dovuti (non oggetto del presente giudizio) nonché atto di irrogazione di sanzione, sia nei confronti dell'importatore che dello spedizioniere doganale.
Quest'ultimo impugnava i provvedimenti sanzionatori sostenendo la propria buona fede, alla luce del fatto che l'attività illecita dell'importatore era stata scoperta dall'Autorità solo a seguito di una lunga indagine che lo spedizioniere non avrebbe mai potuto effettuare personalmente, sia per motivi di costi, di personale e di competenze.
La Corte, accogliendo le doglianze dell'operatore doganale, ha ritenuto che, in materia di sanzioni doganali, vi possa essere una corresponsabilità dello spedizioniere unicamente nei casi in cui si accerti una sua violazione del dovere di diligenza professionale. Secondo i giudici, tale evenienza era da escludersi nel caso in esame, in quanto era stato dimostrato come lo spedizioniere avesse avuto una condotta caratterizzata dal pieno rispetto dell'ordinaria diligenza professionale prevista dall'art. 1176 c.c., anche sulla scorta delle informazioni che lo stesso aveva ricevuto dal proprio cliente importatore.
Ritiene questo Collegio, in conseguenza a tale interpretazione, che qui si condivide , che essendo pacificamente esclusa ogni possibilità di responsabilità di natura oggettiva, il rappresentante doganale che agisce in rappresentanza indiretta risponde, per eventuali errori nella dichiarazione doganale, soltanto se ha violato i propri doveri di diligenza professionale, circostanza che spetta alla DO dimostrare.
Con riferimento specifico alle sanzioni doganali, la Corte di ASzione ha espressamente delimitato le ipotesi di responsabilità degli operatori in DO: escludendo ogni automatismo in materia sanzionatoria, la SC ha sottolineato la necessità di una specifica valutazione del loro concreto operato, potendosi configurare una responsabilità soltanto qualora sia dimostrato il dolo o, quanto meno, la colpa dello spedizioniere
(ASzione civile sez. trib., 08/05/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 08/05/2019), n.12141
Tanto premesso osserva questo Collegio in punto di fatto che:
- La presunta esistenza di una doppia vendita ( che sarebbe la essenza della frode ) è stata riscontrata dalla dogana di La Spezia ( dopo oltre 287 importazioni avvenute nel giro di qualche anno) solo a seguito della acquisizione di alcuni files ( peraltro prodotti dagli stessi importatori ) tenuti nei sistemi informatici
- Nel corso degli anni le varie Dogane in Italia hanno eseguito plurimi controlli analitici su alcune di dette importazioni, senza mai rilevare alcunchè di illecito. E , come si fa notare , se la DO in oltre 287 casi non si è (sarebbe ) accorta di nulla, come si può pretendere che se ne accorga chi di importazioni ne ha curate – come terzo – solo una ?
Ancora è dato documentale che in alcuno degli atti emessi dalla DO ( accertamento di maggior valore – atto di irrogazione sanzioni ) viene addebitato al presente ricorrente un comportamento doloso e nemmeno un comportamento negligente. La Amministrazione doganale non riesce ( o non vuole ) ad enucleare elementi di fatto dai quali farne derivare una condotta a dir poco imprudente o negligente. E si è detto sopra , seguendo l'insegnamento della SC, che tale situazione psicologica va doverosamente provata da parte della AF, solo così il rappresentante indiretto può essere chiamato a rispondere a titolo solidale.
Per riconoscere un'eventuale responsabilità di natura colposa la DO avrebbe dovuto da un lato tenere conto delle informazioni di cui l'intermediario disponeva o di cui egli doveva, secondo ragione, avere conoscenza, in considerazione dei suoi obblighi contrattuali e dall'altro contestare formalmente queste specifiche evenienze negli atti impositivi e negli atti sanzionatori. Anche per dar modo di difendersi sul punto.
La responsabilità è stata quindi interpretata in questo caso solo come scaturente da responsabilità oggettiva o meglio da responsabilità solidale oggettiva.
Ma ciò non è possibile ed appare illegittimo.
Infine , vale dire che il controllo del professionista/spedizioniere concerne esclusivamente la corrispondenza tra la dichiarazione doganale e la situazione obiettiva della merce risultante dalla documentazione fornita dall'imprenditore. L'appello alla professionalità dello spedizioniere doganale certamente impone un filtro dell'operazione da effettuarsi, in base alle aspettative normali di scienza che fanno capo a tale figura giuridica, ma altrettanto certamente non impongono di trasformare lo spedizioniere in una sorta di finanziere . Consegue che non è conforme al sistema la pretesa che lo spedizioniere controlli la congruenza del prezzo indicato come valore in dogana, non rientrando ciò per nulla nelle sue competenze professionali, a meno che tale valore non sia palesemente in contrasto con altre operazioni analoghe e temporalmente legate ( come non può pretendersi che egli accerti i rapporti economici e commerciali intercorsi a monte , cioè fra l'importatore – suo cliente – e l'eventuale venditore/fabbricante )
3. L'illegittimità della pretesa IVA
Altrettanto fondata è la doglianza relativa all'IVA all'importazione. L'Amministrazione insiste nel qualificare l'IVA come "diritto di confine" e ne richiede il pagamento solidale al rappresentante. Tuttavia, all'epoca dei fatti (ante riforma 2024), l'IVA all'importazione costituiva un tributo interno. Come ribadito dalla giurisprudenza unionale (sentenza Equoland) e di legittimità, l'IVA non fa parte dell'obbligazione doganale in senso stretto e non può essere richiesta solidalmente al rappresentante indiretto — figura in cui l'Ufficio vorrebbe forzosamente inquadrare il ricorrente — in assenza di una specifica disposizione nazionale vigente ratione temporis. Pretendere il pagamento dell'IVA da un soggetto che non ha diritto alla detrazione, a fronte di merce regolarmente immessa nel circuito commerciale e per la quale l'imposta è assolta col meccanismo del reverse charge, si risolve in una sanzione impropria e in una violazione del principio di neutralità dell'imposta.
Il venir meno – secondo l'opinione di questo Collegio - del debito di imposta determina anche l'annullamento della sanzione di cui all'art. 303 comma 3 UL , divenendo adesso superfluo affrontare anche i motivi di impugnazione sub 8 e sub 9 come proposti dal ricorrente.
4. Sulle spese di lite
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate a favore del ricorrente. In particolare, questo Collegio ritiene di dover condannare l'Agenzia delle Dogane al pagamento delle spese, discostandosi dalla compensazione disposta parzialmente nel precedente citato per le società importatrici. La condanna si giustifica in ragione della pervicacia dell'Ufficio nel perseguire il singolo professionista, soggetto esterno alle dinamiche commerciali contestate, sulla base di presunzioni a catena ("praesumptio de praesumpto") e senza aver fornito alcuna prova concreta di un coinvolgimento consapevole del Sig. Ricorrente_1. L'aver trascinato in giudizio il ricorrente, che ha eseguito una sola importazione rispetto alle 287 eseguite dalla
Società_1 box ( e che sono state contestate come irregolari ) nonostante l'evidente carenza di prova sull'elemento soggettivo e nonostante la già intervenuta caducazione della pretesa principale accertata nella sentenza del 24/11/2025, integra i presupposti per la condanna alla refusione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso condanna l'Agenzia delle Dogane alla refusione delle spese di lite che liquida in euro
1.500 oltre VA e AS
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TITO RAFFAELE, Presidente e Relatore
CELOTTO GUIDO, Giudice
LUCA DELI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 207/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 4 - Sede EV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 5225 DOGANE DAZI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 384/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente - Ricorrente_1 =“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di EV:
(a) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'invalidità e/o l'illegittimità e/o la non esecutività dell'“Atto di irrogazione di sanzioni amministrative tributarie” prot. 5225 datato 13/2/2025 per i motivi esposti nella trattazione in diritto che precede, con ogni consequenziale statuizione;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse infondate le argomentazioni che precedono e, per l'effetto, valutasse sussistenti i requisiti per l'irrogazione delle sanzioni:
(b) rideterminare le sanzioni riducendo l'importo delle medesime onde ricondurle ad equità e, eventualmente, in applicazione dell'art. 7, comma 4, del. D.Lgs. 472/1997, ridurle fino a 1/4 del minimo edittale da riquantificarsi sulla base dei diritti di confine asseritamente evasi, con esclusione dell'IVA.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Parte resistente - DO di EV =nel merito, rigettare integralmente il ricorso proposto per i motivi di cui in narrativa e confermare la piena legittimità dell'atto di irrogazione di sanzioni emesso in data 13/02/2025 assunto al protocollo 5225/RU oggetto di impugnazione.
Con vittoria delle spese del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il Sig. Ricorrente_1, spedizioniere doganale, ha impugnato l'atto di irrogazione sanzioni amministrative tributarie prot. 5225 datato 13 febbraio 2025 emesso dalla
DO di EV.
L'Amministrazione, a seguito di una complessa indagine antifrode originata da una verifica fisica su merce importata nel 2022 (calzature a marchio "Replay"), ha contestato un presunto meccanismo di sottofatturazione. Secondo la tesi erariale, la società esportatrice Società_1 TD (Hong Kong) avrebbe già venduto la merce ai clienti finali europei prima dell'importazione; pertanto, il valore in dogana avrebbe dovuto essere quello di tali cessioni successive e non quello dichiarato nelle fatture del produttore.
In questo contesto al signor Ricorrente_1, spedizioniere doganale, viene contestata un'unica operazione di importazione ( a fronte delle 287 contestate ) avvenuta nell'anno 2022 e a fronte della quale viene irrogata una sanzione di 12.500 euro.
L'Ufficio, riqualificando il rapporto di rappresentanza in dogana da "diretto" a "indiretto" per asserita inidoneità del rappresentante fiscale (Società_2 S.p.A.) a conferire mandato diretto per conto di soggetto extra-UE, ha chiamato il ricorrente a rispondere solidalmente dei maggiori dazi e dell'IVA, invocando gli artt. 77 e 79 del Codice DOle dell'Unione (CDU).
Il ricorrente – con ricorso per buona parte identico a quello già avanzato contro l'atto di revisione della dichiarazione e qui poi iscritto sub RG nr 206/25, - ha nuovamente eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva, avendo agito in rappresentanza diretta su mandato di soggetto stabilito in Italia
(Società_2). Nel merito, ha contestato l'assenza dell'elemento soggettivo necessario per la responsabilità solidale, evidenziando di aver curato una singola operazione doganale formalmente ineccepibile e di non aver potuto conoscere, nemmeno con la massima diligenza professionale, le presunte irregolarità riscontrabili solo tramite poteri di polizia giudiziaria. Ha altresì eccepito l'infondatezza della pretesa tributaria relativa all'IVA, qualificabile come tributo interno e non come diritto di confine all'epoca dei fatti.
Inoltre ha eccepito, con riferimento specifico all'atto di irrogazione sanzioni :
- La erronea quantificazione della sanzione per effetto della inclusione dell'VA tra i diritti di confine
- La sproporzione delle sanzioni , anche sollecitando questo Giudice a rimodularne l'importo
L'Agenzia delle Dogane si è costituita ribadendo la legittimità della riqualificazione della rappresentanza e la conseguente responsabilità solidale dello spedizioniere, insistendo sulla legittimità del recupero dell'IVA all'importazione.
All'udienza del 15.dicembre 2025 , udite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
1. Il venir meno del presupposto impositivo principale (precedente incidenter tantum)
In via preliminare ed assorbente, questo Collegio non può esimersi dal ribadire e rilevare incidenter tantum che l'intero impianto accusatorio costruito dall'Ufficio nei confronti dell'importatore principale e del suo rappresentante fiscale è già stato vagliato e demolito da questa stessa Corte.
Si dà atto, infatti, che con sentenza pronunciata il 24/11/2025 (R.G. 227/2025 e riuniti), depositata poche settimane or sono, sono stati accolti i ricorsi presentati da Società_2 S.p.A., Società_1 TD e dal legale rappresentante Nominativo_2. In tale sede, questo Giudice ha accertato l'insussistenza della prova della sottofatturazione sistematica, rilevando come l'Ufficio avesse esteso indebitamente a centinaia di operazioni un presunto modus operandi supportato da documentazione ("proforma invoice") rinvenuta per sole 17 spedizioni su 278. È stato altresì accertato che tali documenti interni non possedevano efficacia traslativa della proprietà anteriore all'importazione, facendo così cadere la tesi della vendita per l'esportazione verso l'UE a prezzi maggiorati. Essendo venuta meno, con efficacia di giudicato sostanziale sulla fattispecie,
l'obbligazione doganale principale in capo al debitore, decade ipso iure anche il vincolo di solidarietà contestato allo spedizioniere doganale per la medesima causale. Non può esservi solidarietà nel debito se il debito stesso non esiste.
Peraltro – sempre incidenter tantum - con sentenza resa il 1 dicembre 2025 e già depositata questo Collegio ha in conseguenza anche accolto l'impugnazione semprer del signor Ricorrente_1 con riferimento all'atto di revisione della dichiarazione e successiva integrazione che gli erano stati notificati ed erano sempre stati emessi dalla DO di EV che sono il logico antecedente all'atto di irrogazione sanzioni qui impugnato.
2. L'assenza di responsabilità dello spedizioniere e l'elemento soggettivo
Anche volendo prescindere dal giudicato favorevole ai debitori principali e dalla sentenza favorevole al signor Ricorrente_1 ( all'evidenza non definitiva ) , già emesse da questo stesso Collegio , le censure mosse dalla difesa del Sig. Ricorrente_1 colgono nel segno con argomentazioni che meritano di essere accolte. L'Amministrazione tenta un'ardita operazione di "alchimia giuridica" sulla rappresentanza doganale, cercando di trasformare il mandato diretto conferito da una società italiana (Società_2 ) in una rappresentanza indiretta per conto di un soggetto extra-UE, al solo fine di incatenare lo spedizioniere alla responsabilità solidale prevista dall'art. 77 CDU. Tale automatismo si infrange contro il dato normativo e fattuale: non è ammissibile imputare a un professionista, che ha gestito una singola operazione su mandato di un soggetto stabilito in Italia e dotato di partita IVA, la conoscenza di complesse architetture commerciali interne al gruppo societario, invisibili all'occhio del dichiarante.
L'Ufficio pretende di configurare una sorta di responsabilità oggettiva "di posizione", dimenticando che l'art. 79 del CDU richiede un indefettibile elemento soggettivo: la consapevolezza ("sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere") della violazione. Nel caso di specie, la pretesa doganale sconfina nella probatio diabolica. Si rimprovera al ricorrente di non aver scorto irregolarità che la stessa DO ha impiegato anni, accessi forzosi e poteri di polizia giudiziaria per (presuntamente) portare alla luce. Se per oltre 300 dichiarazioni doganali nessun funzionario verificatore ha mai sollevato eccezioni al momento dello sdoganamento, non si comprende quale "super-vista" o dote divinatoria si pretenda dallo spedizioniere per individuare difformità che, documenti alla mano, apparivano perfettamente congrue. La diligenza professionale qualificata non può essere dilatata fino a includere obblighi investigativi che competono esclusivamente agli organi di polizia. Pretendere che lo spedizioniere dubiti della veridicità di fatture formalmente corrette, senza indizi evidenti di falsità, significa paralizzare il traffico commerciale internazionale.
Osserva Questo Collegio come non risulta conferente , nel caso di specie e per quanto si dirà, stabilire se il ricorrente abbia agito quale rappresentante diretto o quale rappresentante indiretto;
distinzione che ha formato oggetto di ampio dibattito fra le parti.
E' noto che in ambito doganale, si distingue tra rappresentanza diretta, in cui il delegato agisce in nome e per conto del cliente, e rappresentanza indiretta, in cui il rappresentante agisce per conto dell'importatore, ma in nome proprio (art. 18 CDU). Tale distinguo è di fondamentale importanza: nel primo caso, il delegato non è responsabile del pagamento dei maggiori diritti in ipotesi di accertamento doganale;
al contrario, in caso di rappresentanza indiretta, è prevista, in via generale, una responsabilità solidale del dichiarante con il soggetto per conto del quale è effettuata l'operazione doganale. Tale responsabilità solidale innanzi tutto non può estendersi all'IVA all'importazione, come ormai chiarito dalla Corte di Giustizia europea e dalla
ASzione.
Insomma in caso di rappresentanza diretta il rappresentante non è responsabile dei maggiori diritti dovuti all'importazione, in caso di rappresentanza indiretta è prevista, in via generale, una responsabilità solidale del dichiarante con il soggetto per conto del quale è effettuata l'operazione doganale (art. 77 codice doganale dell'Unione europea).
Occorre però meglio precisare la responsabilità dello spedizioniere che operi in rappresentanza indiretta.
La Corte di ASzione, ( in un caso concreto del tutto assimilabile al presente ) con la sentenza n. 16625 del 4.8.2020, è intervenuta sul tema apportando un contributo decisivo nel limitare la responsabilità dell'operatore doganale in ordine alle sanzioni.
Nel caso di specie, un CAD aveva seguito per conto di un importatore italiano l'introduzione nel nostro Paese di 28 spedizioni di calzature sportive provenienti dalla Cina. Quello che lo spedizioniere doganale non poteva sapere – e che gli sarebbe stato noto solamente a seguito di una lunga e complessa indagine condotta dagli organismi antifrode – era la falsità dei prezzi di vendita indicati in fattura (appena 1,40 euro per paio di calzature) rispetto al valore reale di cessione dei beni importati.
Conseguentemente alla scoperta della frode, l'Ufficio aveva emesso avviso di rettifica dell'accertamento per il recupero dei maggiori dazi dovuti (non oggetto del presente giudizio) nonché atto di irrogazione di sanzione, sia nei confronti dell'importatore che dello spedizioniere doganale.
Quest'ultimo impugnava i provvedimenti sanzionatori sostenendo la propria buona fede, alla luce del fatto che l'attività illecita dell'importatore era stata scoperta dall'Autorità solo a seguito di una lunga indagine che lo spedizioniere non avrebbe mai potuto effettuare personalmente, sia per motivi di costi, di personale e di competenze.
La Corte, accogliendo le doglianze dell'operatore doganale, ha ritenuto che, in materia di sanzioni doganali, vi possa essere una corresponsabilità dello spedizioniere unicamente nei casi in cui si accerti una sua violazione del dovere di diligenza professionale. Secondo i giudici, tale evenienza era da escludersi nel caso in esame, in quanto era stato dimostrato come lo spedizioniere avesse avuto una condotta caratterizzata dal pieno rispetto dell'ordinaria diligenza professionale prevista dall'art. 1176 c.c., anche sulla scorta delle informazioni che lo stesso aveva ricevuto dal proprio cliente importatore.
Ritiene questo Collegio, in conseguenza a tale interpretazione, che qui si condivide , che essendo pacificamente esclusa ogni possibilità di responsabilità di natura oggettiva, il rappresentante doganale che agisce in rappresentanza indiretta risponde, per eventuali errori nella dichiarazione doganale, soltanto se ha violato i propri doveri di diligenza professionale, circostanza che spetta alla DO dimostrare.
Con riferimento specifico alle sanzioni doganali, la Corte di ASzione ha espressamente delimitato le ipotesi di responsabilità degli operatori in DO: escludendo ogni automatismo in materia sanzionatoria, la SC ha sottolineato la necessità di una specifica valutazione del loro concreto operato, potendosi configurare una responsabilità soltanto qualora sia dimostrato il dolo o, quanto meno, la colpa dello spedizioniere
(ASzione civile sez. trib., 08/05/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 08/05/2019), n.12141
Tanto premesso osserva questo Collegio in punto di fatto che:
- La presunta esistenza di una doppia vendita ( che sarebbe la essenza della frode ) è stata riscontrata dalla dogana di La Spezia ( dopo oltre 287 importazioni avvenute nel giro di qualche anno) solo a seguito della acquisizione di alcuni files ( peraltro prodotti dagli stessi importatori ) tenuti nei sistemi informatici
- Nel corso degli anni le varie Dogane in Italia hanno eseguito plurimi controlli analitici su alcune di dette importazioni, senza mai rilevare alcunchè di illecito. E , come si fa notare , se la DO in oltre 287 casi non si è (sarebbe ) accorta di nulla, come si può pretendere che se ne accorga chi di importazioni ne ha curate – come terzo – solo una ?
Ancora è dato documentale che in alcuno degli atti emessi dalla DO ( accertamento di maggior valore – atto di irrogazione sanzioni ) viene addebitato al presente ricorrente un comportamento doloso e nemmeno un comportamento negligente. La Amministrazione doganale non riesce ( o non vuole ) ad enucleare elementi di fatto dai quali farne derivare una condotta a dir poco imprudente o negligente. E si è detto sopra , seguendo l'insegnamento della SC, che tale situazione psicologica va doverosamente provata da parte della AF, solo così il rappresentante indiretto può essere chiamato a rispondere a titolo solidale.
Per riconoscere un'eventuale responsabilità di natura colposa la DO avrebbe dovuto da un lato tenere conto delle informazioni di cui l'intermediario disponeva o di cui egli doveva, secondo ragione, avere conoscenza, in considerazione dei suoi obblighi contrattuali e dall'altro contestare formalmente queste specifiche evenienze negli atti impositivi e negli atti sanzionatori. Anche per dar modo di difendersi sul punto.
La responsabilità è stata quindi interpretata in questo caso solo come scaturente da responsabilità oggettiva o meglio da responsabilità solidale oggettiva.
Ma ciò non è possibile ed appare illegittimo.
Infine , vale dire che il controllo del professionista/spedizioniere concerne esclusivamente la corrispondenza tra la dichiarazione doganale e la situazione obiettiva della merce risultante dalla documentazione fornita dall'imprenditore. L'appello alla professionalità dello spedizioniere doganale certamente impone un filtro dell'operazione da effettuarsi, in base alle aspettative normali di scienza che fanno capo a tale figura giuridica, ma altrettanto certamente non impongono di trasformare lo spedizioniere in una sorta di finanziere . Consegue che non è conforme al sistema la pretesa che lo spedizioniere controlli la congruenza del prezzo indicato come valore in dogana, non rientrando ciò per nulla nelle sue competenze professionali, a meno che tale valore non sia palesemente in contrasto con altre operazioni analoghe e temporalmente legate ( come non può pretendersi che egli accerti i rapporti economici e commerciali intercorsi a monte , cioè fra l'importatore – suo cliente – e l'eventuale venditore/fabbricante )
3. L'illegittimità della pretesa IVA
Altrettanto fondata è la doglianza relativa all'IVA all'importazione. L'Amministrazione insiste nel qualificare l'IVA come "diritto di confine" e ne richiede il pagamento solidale al rappresentante. Tuttavia, all'epoca dei fatti (ante riforma 2024), l'IVA all'importazione costituiva un tributo interno. Come ribadito dalla giurisprudenza unionale (sentenza Equoland) e di legittimità, l'IVA non fa parte dell'obbligazione doganale in senso stretto e non può essere richiesta solidalmente al rappresentante indiretto — figura in cui l'Ufficio vorrebbe forzosamente inquadrare il ricorrente — in assenza di una specifica disposizione nazionale vigente ratione temporis. Pretendere il pagamento dell'IVA da un soggetto che non ha diritto alla detrazione, a fronte di merce regolarmente immessa nel circuito commerciale e per la quale l'imposta è assolta col meccanismo del reverse charge, si risolve in una sanzione impropria e in una violazione del principio di neutralità dell'imposta.
Il venir meno – secondo l'opinione di questo Collegio - del debito di imposta determina anche l'annullamento della sanzione di cui all'art. 303 comma 3 UL , divenendo adesso superfluo affrontare anche i motivi di impugnazione sub 8 e sub 9 come proposti dal ricorrente.
4. Sulle spese di lite
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate a favore del ricorrente. In particolare, questo Collegio ritiene di dover condannare l'Agenzia delle Dogane al pagamento delle spese, discostandosi dalla compensazione disposta parzialmente nel precedente citato per le società importatrici. La condanna si giustifica in ragione della pervicacia dell'Ufficio nel perseguire il singolo professionista, soggetto esterno alle dinamiche commerciali contestate, sulla base di presunzioni a catena ("praesumptio de praesumpto") e senza aver fornito alcuna prova concreta di un coinvolgimento consapevole del Sig. Ricorrente_1. L'aver trascinato in giudizio il ricorrente, che ha eseguito una sola importazione rispetto alle 287 eseguite dalla
Società_1 box ( e che sono state contestate come irregolari ) nonostante l'evidente carenza di prova sull'elemento soggettivo e nonostante la già intervenuta caducazione della pretesa principale accertata nella sentenza del 24/11/2025, integra i presupposti per la condanna alla refusione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso condanna l'Agenzia delle Dogane alla refusione delle spese di lite che liquida in euro
1.500 oltre VA e AS