Sentenza 2 aprile 2002
Massime • 1
Ai fini della determinazione della competenza per valore nelle cause per pagamento di somme di danaro, deve aversi riguardo a quanto in concreto richiesto dall'attore (nella specie, rata di finanziamento), e non all'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda, con la conseguenza che l'eccezione del convenuto in ordine all'esistenza o validità del rapporto contrattuale sul quale è basata la domanda (nella specie, rapporto di finanziamento), comporta lo spostamento della competenza, in dipendenza del maggior valore dell'intero rapporto rispetto al valore della domanda, solo nel caso in cui l'eccezione non sia stata proposta come mero mezzo di difesa, ma dia luogo ad una questione pregiudiziale da risolversi con efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ..
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2002, n. 4638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4638 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TV LIBERA LOMBARDA SRL, in persona del legale rappresentante Arturo Benasciuti, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTI DELLA FARNESINA 107, presso lo studio dell'avvocato ANTONIA MANFREDI, che lo difende unitamente all'avvocato UGO BAGALÀ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LOGOS FINANZIARIA SPA, in persona dell'Amministratore Delegato dr. Giovanni Bussi elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FARNESINA 322, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO COLUCCI, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE GUARINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 172/99 del Giudice di pace di VARALLO, emessa il 15/7/1999, depositata il 21/07/99; rg. 129/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato MANFREDI ANTONIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per integrazione del contraddittorio, in subordine rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La spa GO NZ (di seguito GO) con atto di citazione del 16 febbraio 1999 ha convenuto in giudizio davanti al giudice di pace di Varallo la srl TV BE AR e GI OL, chiedendone la condanna in solido al pagamento in suo favore della somma di oltre lire 1.500.000, dovute a titolo di rimborso di ratei scaduti di finanziamento.
L'attrice ha dichiarato che il OL aveva garantito il finanziamento ottenuto mediante la cessione dei crediti che egli vantava nei confronti della TV BE AR, di cui era dipendente, e che quest'ultima era stata invitata a trattenere dalla retribuzione del OL la somma mensile di lire 767.000. senza provvedervi.
La TV BE AR si è costituita in giudizio, ha eccepito l'incompetenza del giudice di pace per ragioni di territorio, di materia e di valore ed ha svolto altre difese nel merito.
2. Il giudice di pace, rigettate le eccezioni di incompetenza, ha condannato i convenuti in solido al pagamento delle somme domandate con gli interessi di legge, oltre le spese del giudizio.
3. Per la cassazione della sentenza la TV BE AR ha proposto ricorso.
Resiste con controricorso la spa GO NZ. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso può essere deciso, in quanto la mancata notifica dello stesso a GI OL non è rilevante, trattandosi di parte obbligata in solido con la srl TV BE Lombardia.
2. I motivi del ricorso ripropongono le eccezioni di incompetenza per materia, per valore e per territorio già esaminate dal primo giudice.
Le censure corrispondenti saranno esaminate nell'ordine indicato.
3. Competenza per materia.
3.1 La TV BE AR aveva eccepito l'incompetenza per materia del giudice di pace sostenendo che la causa apparteneva alla competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, in quanto la causa verteva sulla cessione di quote di salario.
Il giudice di pace ha rigettato l'eccezione dichiarando che il fatto che uno dei convenuti fosse il datore di lavoro del debitore ceduto "è un dato assolutamente irrilevante se il rapporto di lavoro rappresenta non il presupposto essenziale ma la mera occasione della lite".
La ricorrente sostiene che, poiché essa aveva contestato la notificazione dell'atto di cessione e la cessione stessa, era indispensabile una valutazione preliminare della questione e questa valutazione doveva essere decisa dal giudice del lavoro funzionalmente competente.
3.2 La cessione del credito può essere vista come atto e come risultato.
Come atto la cessione è lo strumento con il quale il creditore cedente trasferisce il diritto di credito ad un terzo. Come risultato la cessione indica la vicenda traslativa del credito, cioè il trasferimento del credito per atto tra vivi a titolo particolare.
In questa seconda prospettiva la cessione è un contratto che si perfeziona attraverso lo scambio del consenso tra cedente e cessionario.
Il debitore ceduto non è parte del contratto di cessione, ma è solo il soggetto attraverso il quale si perfeziona l'efficacia del pagamento a lui fatto, come affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza di questa Corte: sent. 6 agosto 1999, n. 8485; 17 gennaio 2001, n. 575; 2 febbraio 2001, n. 1510. Ne discende che le controversie sulla validità della notificazione dell'atto di cessione e sulla cessione stessa non incidono sull'effetto del trasferimento, ma sull'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente.
3.3 La TV AR BE, che il è il debitore ceduto, in questa vicenda vanamente sostiene, quindi, la rilevanza del rapporto sottostante la cessione e la competenza del giudice del lavoro di occuparsi di essa.
4. Competenza per valore.
4.1 La TV BE AR aveva eccepito l'incompetenza per valore del giudice di pace, sostenendo che, non avendo accettato la cessione, la causa aveva per oggetto l'accertamento del valore complessivo della cessione e che, per questa regione, la controversia superava il limite della competenza dello stesso giudice di pace. Il giudice di pace ha rigettato l'eccezione dichiarando che la domanda era limitata all'importo indicato nell'atto di citazione e che la TV. AR BE, quando si era riferita all'intero rapporto di cessione, si era limitata a prospettare una mera difesa e non aveva chiesto l'accertamento con efficacia di giudicato della validità del contratto di cessione.
La ricorrente ripete in questa sede che "l'indagine (...) che riguardare l'accordo negoziale nella sua completezza". Il motivo non è fondato.
4.2 La domanda di pagamento di una rata del finanziamento concesso è soggetta agli ordinari criteri di determinazione della competenza con i criteri del valore, perché l'eccezione del convenuto circa la validità del contratto di finanziamento non è rilevante, ove l'eccezione non dia luogo ad una questione pregiudiziale da risolversi mediante un accertamento con efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ. Il giudice di pace ha deciso seguendo questo principio ed il motivo deve essere rigettato.
5. Competenza per territorio.
5.1 La TV BE AR aveva eccepito l'incompetenza per territorio del giudice di pace, sostenendo che: il domicilio del creditore era in Novara;
che il luogo ove era stato stipulato ed era sorto il contratto era in Borgomanero;
la società convenuta aveva sede in Rho ed il convenuto OL aveva la sua residenza in Olgiate Olona.
Il giudice di pace ha rigettato l'eccezione dichiarando che occorreva tenere conto del domicilio del creditore al momento della scadenza dell'obbligazione e che l'ultimo domicilio della Società GO era nel comune di Serravalle Sesia per il quale era competente il suo ufficio.
La ricorrente sostiene che il domicilio della GO in Serravalle Sesia non risultava da alcun documento di causa. Il motivo non è fondato.
5.2 Il giudice di pace, dichiarando che la sede della GO era in Serravalle Scrivia ha accertato che in questo Comune esisteva la sede effettiva dell'attrice, in base all'implicito principio che, ai fini della competenza, la sede legale è equiparata a quella effettiva, come dispone l'art. 46 cod. civ.. Il principio applicato dal giudice di pace è corretto e la decisione sul punto si sottrae alla critica formulata con il terzo motivo.
6. L'ultimo motivo addebita alla decisione del giudice di pace l'errore del difetto di motivazione in ordine alla ritenuta validità della cessione di credito e la violazione dell'art. 1260, primo comma, cod. civ.. La censura di difetto di motivazione non è proponibile nel giudizio di cassazione proposto contro le decisioni del giudice di pace emesse secondo equità.
Infatti, i limiti che connotano il ricorso per cassazione contro le sentenze decise dal giudice di pace secondo equità escludono che il vizio di violazione di una legge ordinaria, come è la norma contenuta nell'art. 1260 cod. civ., ed il difetto di motivazione, che non integri gli estremi della motivazione inesistente o meramente apparente, possa essere dedotto con il ricorso stesso: Cass. 7 marzo 2001, n. 3290, tra le più recenti.
7. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio sono poste a carico della ricorrente, in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in L. 60.000 = euro 30,99, oltre onorari liquidati in euro 464,81 (lire 900.000). Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della sezione terza civile, il 21 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2002