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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 867/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1390/2022 depositato il 14/03/2022
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2185/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 1 e pubblicata il 12/07/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 305089 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante/Appellato: vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato l'ATO ME 1 S.p.a. impugnava la sentenza n. 2185/1/2021, emessa in data
14/05/2021 e depositata in data 12/07/2021 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Messina aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 305089, condannandola al pagamento delle spese di giudizio. Con l'interposto gravame l'appellante contestava la statuizione di prescrizione adottata nel presupposto della omessa notifica delle cartelle presupposte e allegava documentazione comprovante la notifica. Nella contumacia di parte appellata, questa Corte all'udienza del 29/9/2025 all'uopo fissata, ordinava all'appellante di produrre in giudizio la copia integrale digitale dell'intimazione impugnata e fissava per il prosieguo l'udienza del 26/1/2026 nella quale decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato non avendo la parte appellante provveduto ad ottemperare all'ordine rivoltogli con ordinanza del 28/9/2025, di depositare l'atto di intimazione integrale da cui evincere le specifiche fatture poste a base di esso ( risulta allegato solo una unica pagina in cui manca il riferimento alle fatture). In assenza dell'atto integrale, pertanto, la Corte non è in grado di valutare la riferibilità alla intimazione impugnata, della documentazione ( fatture notificate) versata in atti.
Pertanto l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
P.Q.M.
PQM
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese.
Messina lì 26/1/2026 Il Presidente estensore
D.ssa Maria Pina LAZZARA
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1390/2022 depositato il 14/03/2022
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2185/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 1 e pubblicata il 12/07/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 305089 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante/Appellato: vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato l'ATO ME 1 S.p.a. impugnava la sentenza n. 2185/1/2021, emessa in data
14/05/2021 e depositata in data 12/07/2021 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Messina aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 305089, condannandola al pagamento delle spese di giudizio. Con l'interposto gravame l'appellante contestava la statuizione di prescrizione adottata nel presupposto della omessa notifica delle cartelle presupposte e allegava documentazione comprovante la notifica. Nella contumacia di parte appellata, questa Corte all'udienza del 29/9/2025 all'uopo fissata, ordinava all'appellante di produrre in giudizio la copia integrale digitale dell'intimazione impugnata e fissava per il prosieguo l'udienza del 26/1/2026 nella quale decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato non avendo la parte appellante provveduto ad ottemperare all'ordine rivoltogli con ordinanza del 28/9/2025, di depositare l'atto di intimazione integrale da cui evincere le specifiche fatture poste a base di esso ( risulta allegato solo una unica pagina in cui manca il riferimento alle fatture). In assenza dell'atto integrale, pertanto, la Corte non è in grado di valutare la riferibilità alla intimazione impugnata, della documentazione ( fatture notificate) versata in atti.
Pertanto l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
P.Q.M.
PQM
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese.
Messina lì 26/1/2026 Il Presidente estensore
D.ssa Maria Pina LAZZARA