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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/07/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4996/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 4996/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. DUSI ALESSANDRO, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Solferino, n. 51
e
(c.f. ), con l'avv. PEDRETTI SILVIA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in Breno, via Aldo Moro, n. 28
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica congiunta delle condizioni dell'esercizio di responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
In data 4.6.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori che Persona_1 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e crescita con collocazione prevalente presso il domicilio della madre sig.ra Parte_2
in IA (BS) via Adamello n.3;
[...]
2) I genitori si impegnano a mantenere un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse della prole, al fine di garantire al figlio un progetto educativo comune, di preservare la sua serenità e di garantire un sano contesto di crescita psico-fisica.
I genitori si impegnano a confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché su eventuali problematiche e bisogni del figlio, quando lo stesso non è presente. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendogli un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
In proposito i genitori concordano che:
- il minore frequenterà, nel corrente anno, dal momento del deposito del Persona_1 presente ricorso il corso di catechismo presso la parrocchia di PI (BS) il martedì, dalle
16.15 alle 17.00, e che continuerà a frequentare il corso catechismo presso la medesima Parrocchia di PI o IA (BS) per tutti gli anni successivi e necessari sino al raggiungimento dei sacramenti della Comunione e della Cresima. Il padre impegna ad andare a portare e riprendere il figlio dai corsi di catechismo e ad occuparsi di tutte le attività necessarie per i sacramenti della
Comunione e della Cresima;
- I genitori concordano, altresì, che il bambino sta frequentando e Persona_1 frequenterà, come sport, il corso di calcio a PI, il corso di snowboard, nonché, se il minore lo desidererà, il corso di nuoto.
- I genitori concordano di iscrivere il minore per il ciclo delle medie alla Persona_1 scuola statale secondaria di primo grado Istituto G. Tovini di DA OA TE, via Polline 20.
Nel caso in cui, per mancanza di posti disponibili, non fosse possibile iscrivere il minore presso tale istituto scolastico, i genitori concordano di iscriverlo alla scuola secondaria di primo grado di
IA.
I costi di queste attività, trattandosi di spese straordinarie, saranno ripartite al 50% tra i genitori in conformità a quanto previsto al punto 5 del presente atto;
3) Mantenere il monitoraggio del Servizi Sociali territorialmente competenti sul nucleo famigliare solo fino alla conclusione dell'anno scolastico in corso da parte del minore Persona_1
e, quindi, fino al 7 giugno 2025. Da tale data terminerà il monitoraggio dei Servizi Sociali;
4) Il padre avrà diritto di vedere e tenere il figlio con sé:
- a settimane alterne, in modo che il figlio trascorra un fine settimana con il padre ed uno con la madre, dal sabato mattina dalle ore 09,00 fino al lunedì alle 8.00;
- il martedì di ciascuna settimana dall'uscita della scuola quando il padre passerà a prendere il figlio direttamente a scuola alle ore 16.00 riaccompagnandolo a scuola la mattina seguente o presso la casa materna in assenza di scuola;
- il giovedì di ciascuna settimana dall'uscita della scuola quando il padre passerà a prendere il figlio direttamente a scuola alle ore 16.00 riaccompagnandolo presso il domicilio della madre entro le ore
20,30; - le parti concordano sin d'ora che, nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, il bambino non stesse a dormire dal padre nella giornata infrasettimanale del martedì, il sig. avrà diritto di Per_1 recuperare tale pernottamento il giovedì della medesima settimana tenendo, quindi, il figlio dalle 16 fino al venerdì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola o presso la madre in assenza di scuola;
- n. 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, da concordare con la madre entro il giorno 30 aprile di ciascun anno;
- durante le vacanze di Natale il minore starà, ad anni alterni, con un genitore la settimana tra il 23
e il 30 dicembre e con l'altro la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio. Tale suddivisione è partita dall'anno 2018 nel corso del quale il bambino è stato con il padre la settimana tra il 23 e il 30 dicembre. Per l'anno 2025 starà con il padre nella settimana dal 31.12.2025 al 6.1.2026. Per_1
-La settimana di Pasqua sarà trascorsa ad anni alterni con un genitore poi con l'altro, a partire dalla madre per la Pasqua 2025.
- I ponti e le altre festività andranno suddivisi in modo alternato tra i due genitori;
- è data facoltà ai genitori di modificare la calendarizzazione delle frequentazioni con il figlio solo previo accordo scritto tra gli stessi. Le parti si impegnano, nell'ambito dei rispettivi periodi di frequentazione con il figlio, a non pregiudicare in alcun modo gli impegni scolastici ed extrascolastici del medesimo.
Le parti concordano anche che il genitore che non ha con sé il figlio, farà una telefonata all'altro genitore nella giornata in cui quest'ultimo avrà il figlio nel proprio giorno di competenza, per permettere al primo di parlare con : l'orario della telefonata deve essere compresa tra le 18 Per_1
e le 19.30, salvo particolari impegni dei genitori in virtù dei quali verrà anticipato o posticipato l'orario della telefonata.
Solo in caso di malattia, se il figlio non potesse andare con il padre perché malato, quest'ultimo potrà recarsi presso la casa della madre per vederlo anche per poco tempo
5) si conferma che il padre contribuisce al mantenimento del figlio versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 400,00 mensili, oltre adeguamento annuale ISTAT.
Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016.
6) Se si rendesse necessario per gravi motivi riguardanti le frequentazioni genitori figlio o decisione di straordinaria amministrazione, i genitori concordano sin d'ora di frequentare il consultorio famigliare presso ASST di DA OA TE (BS) o, in alternativa, il consultorio famigliare il
Girasole di Pisogne (BS) o, sempre in alternativa, il consultorio famigliare G. Tovini di Breno (BS) per intraprendere un'attività di coordinazione genitoriale che li aiuti a superare tali difficoltà;
7) i ricorrenti, nell'ambito del presente procedimento, rinunciano all'audizione in udienza del figlio, mentre se ritenuto necessario ed opportuno potranno essere sentiti i Servizi Sociali che hanno in carico il nucleo famigliare;
8) a seguito di specifico accordo tra le parti, ad oggi l'assegno unico famigliare viene interamente percepito dalla sig.ra . Le parti confermano, anche in questa sede, tale accordo sul punto;
Per_1
9) Spese legali compensate.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 7.3.2025 e , premesso Parte_1 Parte_2 di essere genitori di nato il [...], domandavano la parziale modifica Persona_1 delle condizioni di filiazione regolate con sentenza del Tribunale di Brescia n. 2810/2018 pubblicata il 20.10.2018, con sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 879/2019 pubblicata in data
31.05.2019 e dal decreto di omologa del Tribunale di Brescia n. 743/2022 del 15.6.2022, formulando le conclusioni in epigrafe.
All'udienza del 10.6.2025 a trattazione scritta, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale del figlio minorenne, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Brescia n. 2810/2018 pubblicata il 20.10.2018, della sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 879/2019 pubblicata in data 31.05.2019 e del decreto di omologa del Tribunale di Brescia n. 743/2022 del 15.6.2022, dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 10.7.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 4996/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. DUSI ALESSANDRO, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Solferino, n. 51
e
(c.f. ), con l'avv. PEDRETTI SILVIA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in Breno, via Aldo Moro, n. 28
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica congiunta delle condizioni dell'esercizio di responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
In data 4.6.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori che Persona_1 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e crescita con collocazione prevalente presso il domicilio della madre sig.ra Parte_2
in IA (BS) via Adamello n.3;
[...]
2) I genitori si impegnano a mantenere un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse della prole, al fine di garantire al figlio un progetto educativo comune, di preservare la sua serenità e di garantire un sano contesto di crescita psico-fisica.
I genitori si impegnano a confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché su eventuali problematiche e bisogni del figlio, quando lo stesso non è presente. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendogli un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
In proposito i genitori concordano che:
- il minore frequenterà, nel corrente anno, dal momento del deposito del Persona_1 presente ricorso il corso di catechismo presso la parrocchia di PI (BS) il martedì, dalle
16.15 alle 17.00, e che continuerà a frequentare il corso catechismo presso la medesima Parrocchia di PI o IA (BS) per tutti gli anni successivi e necessari sino al raggiungimento dei sacramenti della Comunione e della Cresima. Il padre impegna ad andare a portare e riprendere il figlio dai corsi di catechismo e ad occuparsi di tutte le attività necessarie per i sacramenti della
Comunione e della Cresima;
- I genitori concordano, altresì, che il bambino sta frequentando e Persona_1 frequenterà, come sport, il corso di calcio a PI, il corso di snowboard, nonché, se il minore lo desidererà, il corso di nuoto.
- I genitori concordano di iscrivere il minore per il ciclo delle medie alla Persona_1 scuola statale secondaria di primo grado Istituto G. Tovini di DA OA TE, via Polline 20.
Nel caso in cui, per mancanza di posti disponibili, non fosse possibile iscrivere il minore presso tale istituto scolastico, i genitori concordano di iscriverlo alla scuola secondaria di primo grado di
IA.
I costi di queste attività, trattandosi di spese straordinarie, saranno ripartite al 50% tra i genitori in conformità a quanto previsto al punto 5 del presente atto;
3) Mantenere il monitoraggio del Servizi Sociali territorialmente competenti sul nucleo famigliare solo fino alla conclusione dell'anno scolastico in corso da parte del minore Persona_1
e, quindi, fino al 7 giugno 2025. Da tale data terminerà il monitoraggio dei Servizi Sociali;
4) Il padre avrà diritto di vedere e tenere il figlio con sé:
- a settimane alterne, in modo che il figlio trascorra un fine settimana con il padre ed uno con la madre, dal sabato mattina dalle ore 09,00 fino al lunedì alle 8.00;
- il martedì di ciascuna settimana dall'uscita della scuola quando il padre passerà a prendere il figlio direttamente a scuola alle ore 16.00 riaccompagnandolo a scuola la mattina seguente o presso la casa materna in assenza di scuola;
- il giovedì di ciascuna settimana dall'uscita della scuola quando il padre passerà a prendere il figlio direttamente a scuola alle ore 16.00 riaccompagnandolo presso il domicilio della madre entro le ore
20,30; - le parti concordano sin d'ora che, nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, il bambino non stesse a dormire dal padre nella giornata infrasettimanale del martedì, il sig. avrà diritto di Per_1 recuperare tale pernottamento il giovedì della medesima settimana tenendo, quindi, il figlio dalle 16 fino al venerdì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola o presso la madre in assenza di scuola;
- n. 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, da concordare con la madre entro il giorno 30 aprile di ciascun anno;
- durante le vacanze di Natale il minore starà, ad anni alterni, con un genitore la settimana tra il 23
e il 30 dicembre e con l'altro la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio. Tale suddivisione è partita dall'anno 2018 nel corso del quale il bambino è stato con il padre la settimana tra il 23 e il 30 dicembre. Per l'anno 2025 starà con il padre nella settimana dal 31.12.2025 al 6.1.2026. Per_1
-La settimana di Pasqua sarà trascorsa ad anni alterni con un genitore poi con l'altro, a partire dalla madre per la Pasqua 2025.
- I ponti e le altre festività andranno suddivisi in modo alternato tra i due genitori;
- è data facoltà ai genitori di modificare la calendarizzazione delle frequentazioni con il figlio solo previo accordo scritto tra gli stessi. Le parti si impegnano, nell'ambito dei rispettivi periodi di frequentazione con il figlio, a non pregiudicare in alcun modo gli impegni scolastici ed extrascolastici del medesimo.
Le parti concordano anche che il genitore che non ha con sé il figlio, farà una telefonata all'altro genitore nella giornata in cui quest'ultimo avrà il figlio nel proprio giorno di competenza, per permettere al primo di parlare con : l'orario della telefonata deve essere compresa tra le 18 Per_1
e le 19.30, salvo particolari impegni dei genitori in virtù dei quali verrà anticipato o posticipato l'orario della telefonata.
Solo in caso di malattia, se il figlio non potesse andare con il padre perché malato, quest'ultimo potrà recarsi presso la casa della madre per vederlo anche per poco tempo
5) si conferma che il padre contribuisce al mantenimento del figlio versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 400,00 mensili, oltre adeguamento annuale ISTAT.
Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016.
6) Se si rendesse necessario per gravi motivi riguardanti le frequentazioni genitori figlio o decisione di straordinaria amministrazione, i genitori concordano sin d'ora di frequentare il consultorio famigliare presso ASST di DA OA TE (BS) o, in alternativa, il consultorio famigliare il
Girasole di Pisogne (BS) o, sempre in alternativa, il consultorio famigliare G. Tovini di Breno (BS) per intraprendere un'attività di coordinazione genitoriale che li aiuti a superare tali difficoltà;
7) i ricorrenti, nell'ambito del presente procedimento, rinunciano all'audizione in udienza del figlio, mentre se ritenuto necessario ed opportuno potranno essere sentiti i Servizi Sociali che hanno in carico il nucleo famigliare;
8) a seguito di specifico accordo tra le parti, ad oggi l'assegno unico famigliare viene interamente percepito dalla sig.ra . Le parti confermano, anche in questa sede, tale accordo sul punto;
Per_1
9) Spese legali compensate.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 7.3.2025 e , premesso Parte_1 Parte_2 di essere genitori di nato il [...], domandavano la parziale modifica Persona_1 delle condizioni di filiazione regolate con sentenza del Tribunale di Brescia n. 2810/2018 pubblicata il 20.10.2018, con sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 879/2019 pubblicata in data
31.05.2019 e dal decreto di omologa del Tribunale di Brescia n. 743/2022 del 15.6.2022, formulando le conclusioni in epigrafe.
All'udienza del 10.6.2025 a trattazione scritta, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale del figlio minorenne, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Brescia n. 2810/2018 pubblicata il 20.10.2018, della sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 879/2019 pubblicata in data 31.05.2019 e del decreto di omologa del Tribunale di Brescia n. 743/2022 del 15.6.2022, dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 10.7.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti