CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 24/02/2026, n. 2832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2832 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2832/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19343/2024 depositato il 25/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249035451511000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249035451511000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249035451511000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2081/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in epigrafe impugnava - nei confronti della Regione Lazio e dell'A.d.E.R. - un'intimazione di pagamento notificata il 3.10.2024 di € 456,72, in relazione alle due sottese cartelle n. 097 2016
0052811327 000 ai fini della tassa auto 2013 e della Tari 2014 di € 418,40, notificata il 10.7.2016 e n. 097
2017 0222769921 000 ai fini della tassa auto 2015 di € 38,36 notificata il 25.6.2018.
Parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'intimazione opposta per difetto di interesse ad agire dell'A.d.E.
R. e violazione del "ne bis in idem" (artt. 9 bis e 10 ter dello Statuto del contribuente) in quanto le due cartelle sottese erano state oggetto di altro contenzioso. La sentenza n. 6213/24 della CGT di 1° grado di
Roma aveva annullato le cartelle ed era stata impugnata dall'A.d.E.R., pendendo appello. Configurava una lite temeraria e chiedeva l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., con distrazione delle spese a favore della difesa di Parte ricorrente. Allegava l'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento, la sentenza citata,
l'appello dell'A.d.E.R. e la costituzione in 2° grado del contribuente.
Si costituiva la Regione Lazio, che riconosceva l'annullamento delle cartelle con sentenza e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, allegando n. 2 provvedimenti di discarico.
L'A.d.E.R., con difesa interna, riconosceva l'amnullamento giudiziale delle due cartelle e chiedeva dichiararsi cessata la metria del contendere, avendo sospeso l'efficacia esecutiva delle due cartelle prodromiche. Allegava estratto di ruolo con sospensione a tempo indeterminato.
Non venivano prodotti altri atti.
All'udienza del 23.2.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Premesso che risulta circostanza pacifica l'annullamento giudiziale delle due cartelle sottese all'intimazione impugnata, individuate in premessa, la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere non sarebbe coerente con la ammissione, da parte di entrambe le resistenti, di fondatezza della domanda del ricorrente, non recando i provvedimenti di sgravio prodotti dalla regione Lazio importi corripondenti a quelli dell'intimazione opposta e non recando anche la Tari 2014, oggetto della prima delle due cartelle sottese dell'iscrizione a ruolo.
Il ricorso va quindi accolto, con annullamento dell'iscrizione a ruolo, stante la pronuncia della CGT di 1° grado di Roma n. 6213/24 che ha annullato, con efficacia provvisoriamente esecutiva ai sensi degli artt.
67 bis e 69 del D.Lgs. n. 546/92, le cartelle sottese all'intimazione opposta.
Le spese sono poste solidalmente a carico delle due Parti resistenti costituite e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore della difesa di Parte ricorrente
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le Parti resistenti in solido tra loro alle spese che liquida in
€ 250,00 oltre accessori di legge e rimborso CUT, da distrarsi.
Il Giudice Monocratico
BR Cuppone
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19343/2024 depositato il 25/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249035451511000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249035451511000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249035451511000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2081/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in epigrafe impugnava - nei confronti della Regione Lazio e dell'A.d.E.R. - un'intimazione di pagamento notificata il 3.10.2024 di € 456,72, in relazione alle due sottese cartelle n. 097 2016
0052811327 000 ai fini della tassa auto 2013 e della Tari 2014 di € 418,40, notificata il 10.7.2016 e n. 097
2017 0222769921 000 ai fini della tassa auto 2015 di € 38,36 notificata il 25.6.2018.
Parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'intimazione opposta per difetto di interesse ad agire dell'A.d.E.
R. e violazione del "ne bis in idem" (artt. 9 bis e 10 ter dello Statuto del contribuente) in quanto le due cartelle sottese erano state oggetto di altro contenzioso. La sentenza n. 6213/24 della CGT di 1° grado di
Roma aveva annullato le cartelle ed era stata impugnata dall'A.d.E.R., pendendo appello. Configurava una lite temeraria e chiedeva l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., con distrazione delle spese a favore della difesa di Parte ricorrente. Allegava l'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento, la sentenza citata,
l'appello dell'A.d.E.R. e la costituzione in 2° grado del contribuente.
Si costituiva la Regione Lazio, che riconosceva l'annullamento delle cartelle con sentenza e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, allegando n. 2 provvedimenti di discarico.
L'A.d.E.R., con difesa interna, riconosceva l'amnullamento giudiziale delle due cartelle e chiedeva dichiararsi cessata la metria del contendere, avendo sospeso l'efficacia esecutiva delle due cartelle prodromiche. Allegava estratto di ruolo con sospensione a tempo indeterminato.
Non venivano prodotti altri atti.
All'udienza del 23.2.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Premesso che risulta circostanza pacifica l'annullamento giudiziale delle due cartelle sottese all'intimazione impugnata, individuate in premessa, la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere non sarebbe coerente con la ammissione, da parte di entrambe le resistenti, di fondatezza della domanda del ricorrente, non recando i provvedimenti di sgravio prodotti dalla regione Lazio importi corripondenti a quelli dell'intimazione opposta e non recando anche la Tari 2014, oggetto della prima delle due cartelle sottese dell'iscrizione a ruolo.
Il ricorso va quindi accolto, con annullamento dell'iscrizione a ruolo, stante la pronuncia della CGT di 1° grado di Roma n. 6213/24 che ha annullato, con efficacia provvisoriamente esecutiva ai sensi degli artt.
67 bis e 69 del D.Lgs. n. 546/92, le cartelle sottese all'intimazione opposta.
Le spese sono poste solidalmente a carico delle due Parti resistenti costituite e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore della difesa di Parte ricorrente
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le Parti resistenti in solido tra loro alle spese che liquida in
€ 250,00 oltre accessori di legge e rimborso CUT, da distrarsi.
Il Giudice Monocratico
BR Cuppone