Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 4432
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Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e) cod. proc. pen.)

    La Corte ha ritenuto che la restituzione nel termine ex art. 175, comma 2.1 cod. proc. pen. è applicabile esclusivamente ai casi di assenza dichiarata ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 420 bis cod. proc. pen., escludendo i casi di assenza ai sensi del comma 1. Nel caso di specie, gli imputati sono stati dichiarati assenti ai sensi del comma 1 dell'art. 420 bis cod. proc. pen., avendo ricevuto notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare a mani proprie o di familiari conviventi.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.)

    La Corte ha ritenuto esaustiva, corretta e non apparente la propria considerazione circa l'assenza di allegazione delle effettive ragioni che avrebbero impedito la conoscenza della sentenza di primo grado, non potendosi identificare tali ragioni nella prospettazione della non affidabilità o negligenza del difensore di fiducia, per giunta non adeguatamente dimostrata, o nel comportamento processuale degli imputati.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.)

    La Corte ha ritenuto che grava sull'istante l'onere di provare rigorosamente il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione, dovuta a cause esterne a lui non imputabili, onere che non può ritenersi assolto con la mera allegazione di dichiarazioni provenienti da lui stesso. Nel caso di specie, non è stata offerta la prova che la mancata tempestiva conoscenza della sentenza di primo grado sia dipesa da cause non imputabili agli imputati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 4432
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4432
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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