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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 4432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4432 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IS ME, nato a [...] il [...]; IS AN, nato a [...] il [...]; SPINELLI Addolorata nata a [...] il [...]; rappresentati ed assistiti dall'avv. Melania Navelli - di fiducia;
avverso l'ordinanza della Corte di Appello dell'Aquila emessa in data 31/07/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Cinzia Parasporo, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4432 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 14/11/2025 vista la memoria di replica a firma dell'avv. Melania Novelli datata 11/11/2025 nell'interesse dei ricorrenti, con la quale si insite nel ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 31/07/2025 la Corte di appello dell'Aquila ha rigettato l'istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti del 21/01/2025, dichiarata irrevocabile e disponendone l'esecuzione. 2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, affidandolo a tre motivi. 2.1 Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., censurando l'ordinanza impugnata per applicazione erronea ed interpretazione eccessivamente formalistica dell'art. 175, comma 2.1 cod. proc. pen., secondo la quale la restituzione nel termine ex art. 175, comma 2.1 cod. proc. pen. è applicabile esclusivamente ai casi di assenza dichiarata ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 420 bis cod proc pen., escludendo i casi di assenza dichiarata ai sensi del comma 1: osserva il difensore dei ricorrenti che, pacifica la prova dell'avvenuta notifica a mani proprie (o di familiari conviventi) del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, "la Corte territoriale ha privilegiato l'aspetto meramente formale della notificazione (avvenuta a mani proprie) senza considerare la sostanza della situazione ovvero l'effettiva conoscenza del processo da parte degli imputati", che nel caso di specie sarebbe mancata poiché il difensore, sul quale i ricorrenti avevano riposto un affidamento pieno, non avrebbe adempiuto ai suoi doveri professionali a causa di condotta negligente (p. seconda e terza del ricorso); ciò creerebbe così una disparità di trattamento basata sulle modalità formali di notificazione, per cui "un imputato che riceva la notifica a mani proprie ma non abbia effettiva conoscenza del processo [...] si troverebbe in una posizione deteriore rispetto a chi non riceva alcuna notifica" (p. terza ricorso). 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., assumendo che la motivazione della Corte territoriale sarebbe insufficiente ed apparente per avere negato la restituzione del termine sulla base della sola regolarità formale della notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, senza valutare le allegazioni difensive circa la mancata effettiva conoscenza del processo da parte degli imputati, che hanno appreso della sentenza di condanna solo in occasione della notifica dell'ordine di esecuzione e che hanno tenuto una condotta processuale incompatibile con la conoscenza del procedimento. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., censurando l'omessa valutazione dei presupposti sostanziali per la concessione della restituzione nel termine, con particolare riguardo alla condotta processuale degli imputati, che, a dimostrazione della mancata effettiva conoscenza del procedimento, non hanno mai partecipato alle udienze, probabilmente a causa dell'inerzia del difensore di fiducia, e che, 2 appresa l'esistenza della sentenza di condanna, hanno immediatamente presentato istanza di restituzione nel termine. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. I motivi dedotti, che possono essere esaminati congiuntamente attesa l'omogeneità dei profili di doglianza sollevati, sono manifestamente infondati. 2.1. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione in termini avanzata dal difensore dei ricorrenti, per difetto di uno dei presupposti necessari per la restituzione nel termine, risultando riscontrato che gli imputati avevano conoscenza della pendenza del processo e, quindi, facendo applicazione dell'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., che ammette, alle condizioni date, la restituzione nel termine soltanto in caso di assenza dichiarata ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 420 bis cod. proc. pen. La Corte territoriale spiega infatti come, nel caso concreto, non possa invocarsi la restituzione del termine, in quanto gli imputati sono stati dichiarati assenti, in sede di udienza preliminare, ai sensi dell'art. 420 bis comma cod. prc. pen. 1 e non ai sensi dei commi 2 o 3 del medesimo articolo, avendo essi ricevuto notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare a mani proprie o di familiari conviventi, come si desume chiaramente dal verbale del 19 aprile 2023 e come si riconosce anche nella stessa istanza di rimessione in termini. Invero dall'esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale, ex plurimis: Sez. U, n. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092) risulta che gli istanti sono stati dichiarati assenti dal Tribunale di Chieti all'udienza dibattimentale del 19 aprile 2023 (v. verbale sopra citato). 3. Ciò posto, osserva il Collegio, grava sull'istante l'onere di provare rigorosamente - mediante atto o fatto certo - il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione, dovuta a cause esterne a lui non imputabili, che non può ritenersi assolto con l'allegazione, a sostegno del proprio assunto, di dichiarazioni provenienti da lui stesso (Sez. 2, ord. n. 39211 del 24/09/2024, Pozzi, Rv. 287051 - 01; Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Giglio, Rv. 278706 - 01). 3.1. Nel caso di specie, del resto, gli istanti non contestano né la dichiarazione di assenza in sede di udienza preliminare a seguito di notifica personale (o a mano di familiari conviventi) del relativo avviso né la conoscenza del procedimento, ma soltanto della sentenza, assumendo di avere avuto conoscenza della sentenza di primo grado, pronunciata dal Tribunale di Chieti in data 21/01/2025, divenuta irrevocabile, soltanto il 14/07/2025 e che ciò sarebbe addebitabile alla negligenza del difensore di fiducia che li assisteva all'epoca, il quale non gli avrebbe comunicato gli sviluppi del processo e gli esiti del giudizio di primo grado. Peraltro, a prescindere dalla possibilità di inquadrare una siffatta ipotesi nel caso fortuito o nella forza maggiore, si rileva che non è stata offerta la prova che la mancata tempestiva conoscenza della sentenza di primo grado sia dipesa da cause non imputabili agli imputati. E' pertanto esaustiva, corretta e non 3 Il Consigliere relatore apparente la considerazione del giudice di appello circa l'assenza di allegazione delle effettive ragioni che avrebbero impedito la conoscenza della sentenza di primo grado, non potendosi le stesse identificare nella prospettazione della non affidabilità o negligenza del difensore di fiducia, per giunta non adeguatamente dimostrata, o del comportamento processuale degli imputati, che "non hanno mai partecipato alle udienze" poiché "molto probabilmente il difensore di fiducia, inerte in tutta la vicenda processuale, già inizialmente avrebbe consigliato gli imputati di non presenziare" (p. quinta dell'istanza). 3. Alla luce di quanto esposto, il ricorso, privo di specifiche censure alla decisione impugnata, va dichiarato inammissibile. 5. Da quanto sopra esposto, consegue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2025 Il Presidente
avverso l'ordinanza della Corte di Appello dell'Aquila emessa in data 31/07/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Cinzia Parasporo, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4432 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 14/11/2025 vista la memoria di replica a firma dell'avv. Melania Novelli datata 11/11/2025 nell'interesse dei ricorrenti, con la quale si insite nel ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 31/07/2025 la Corte di appello dell'Aquila ha rigettato l'istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti del 21/01/2025, dichiarata irrevocabile e disponendone l'esecuzione. 2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, affidandolo a tre motivi. 2.1 Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., censurando l'ordinanza impugnata per applicazione erronea ed interpretazione eccessivamente formalistica dell'art. 175, comma 2.1 cod. proc. pen., secondo la quale la restituzione nel termine ex art. 175, comma 2.1 cod. proc. pen. è applicabile esclusivamente ai casi di assenza dichiarata ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 420 bis cod proc pen., escludendo i casi di assenza dichiarata ai sensi del comma 1: osserva il difensore dei ricorrenti che, pacifica la prova dell'avvenuta notifica a mani proprie (o di familiari conviventi) del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, "la Corte territoriale ha privilegiato l'aspetto meramente formale della notificazione (avvenuta a mani proprie) senza considerare la sostanza della situazione ovvero l'effettiva conoscenza del processo da parte degli imputati", che nel caso di specie sarebbe mancata poiché il difensore, sul quale i ricorrenti avevano riposto un affidamento pieno, non avrebbe adempiuto ai suoi doveri professionali a causa di condotta negligente (p. seconda e terza del ricorso); ciò creerebbe così una disparità di trattamento basata sulle modalità formali di notificazione, per cui "un imputato che riceva la notifica a mani proprie ma non abbia effettiva conoscenza del processo [...] si troverebbe in una posizione deteriore rispetto a chi non riceva alcuna notifica" (p. terza ricorso). 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., assumendo che la motivazione della Corte territoriale sarebbe insufficiente ed apparente per avere negato la restituzione del termine sulla base della sola regolarità formale della notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, senza valutare le allegazioni difensive circa la mancata effettiva conoscenza del processo da parte degli imputati, che hanno appreso della sentenza di condanna solo in occasione della notifica dell'ordine di esecuzione e che hanno tenuto una condotta processuale incompatibile con la conoscenza del procedimento. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., censurando l'omessa valutazione dei presupposti sostanziali per la concessione della restituzione nel termine, con particolare riguardo alla condotta processuale degli imputati, che, a dimostrazione della mancata effettiva conoscenza del procedimento, non hanno mai partecipato alle udienze, probabilmente a causa dell'inerzia del difensore di fiducia, e che, 2 appresa l'esistenza della sentenza di condanna, hanno immediatamente presentato istanza di restituzione nel termine. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. I motivi dedotti, che possono essere esaminati congiuntamente attesa l'omogeneità dei profili di doglianza sollevati, sono manifestamente infondati. 2.1. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione in termini avanzata dal difensore dei ricorrenti, per difetto di uno dei presupposti necessari per la restituzione nel termine, risultando riscontrato che gli imputati avevano conoscenza della pendenza del processo e, quindi, facendo applicazione dell'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., che ammette, alle condizioni date, la restituzione nel termine soltanto in caso di assenza dichiarata ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 420 bis cod. proc. pen. La Corte territoriale spiega infatti come, nel caso concreto, non possa invocarsi la restituzione del termine, in quanto gli imputati sono stati dichiarati assenti, in sede di udienza preliminare, ai sensi dell'art. 420 bis comma cod. prc. pen. 1 e non ai sensi dei commi 2 o 3 del medesimo articolo, avendo essi ricevuto notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare a mani proprie o di familiari conviventi, come si desume chiaramente dal verbale del 19 aprile 2023 e come si riconosce anche nella stessa istanza di rimessione in termini. Invero dall'esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale, ex plurimis: Sez. U, n. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092) risulta che gli istanti sono stati dichiarati assenti dal Tribunale di Chieti all'udienza dibattimentale del 19 aprile 2023 (v. verbale sopra citato). 3. Ciò posto, osserva il Collegio, grava sull'istante l'onere di provare rigorosamente - mediante atto o fatto certo - il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione, dovuta a cause esterne a lui non imputabili, che non può ritenersi assolto con l'allegazione, a sostegno del proprio assunto, di dichiarazioni provenienti da lui stesso (Sez. 2, ord. n. 39211 del 24/09/2024, Pozzi, Rv. 287051 - 01; Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Giglio, Rv. 278706 - 01). 3.1. Nel caso di specie, del resto, gli istanti non contestano né la dichiarazione di assenza in sede di udienza preliminare a seguito di notifica personale (o a mano di familiari conviventi) del relativo avviso né la conoscenza del procedimento, ma soltanto della sentenza, assumendo di avere avuto conoscenza della sentenza di primo grado, pronunciata dal Tribunale di Chieti in data 21/01/2025, divenuta irrevocabile, soltanto il 14/07/2025 e che ciò sarebbe addebitabile alla negligenza del difensore di fiducia che li assisteva all'epoca, il quale non gli avrebbe comunicato gli sviluppi del processo e gli esiti del giudizio di primo grado. Peraltro, a prescindere dalla possibilità di inquadrare una siffatta ipotesi nel caso fortuito o nella forza maggiore, si rileva che non è stata offerta la prova che la mancata tempestiva conoscenza della sentenza di primo grado sia dipesa da cause non imputabili agli imputati. E' pertanto esaustiva, corretta e non 3 Il Consigliere relatore apparente la considerazione del giudice di appello circa l'assenza di allegazione delle effettive ragioni che avrebbero impedito la conoscenza della sentenza di primo grado, non potendosi le stesse identificare nella prospettazione della non affidabilità o negligenza del difensore di fiducia, per giunta non adeguatamente dimostrata, o del comportamento processuale degli imputati, che "non hanno mai partecipato alle udienze" poiché "molto probabilmente il difensore di fiducia, inerte in tutta la vicenda processuale, già inizialmente avrebbe consigliato gli imputati di non presenziare" (p. quinta dell'istanza). 3. Alla luce di quanto esposto, il ricorso, privo di specifiche censure alla decisione impugnata, va dichiarato inammissibile. 5. Da quanto sopra esposto, consegue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2025 Il Presidente