Articolo 10 della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216
Articolo 6Articolo 7
Versione
17 dicembre 1961
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Versione
2 marzo 1983
Art. 10. ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1982, N. 953 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1983, N. 53 ))
Entrata in vigore il 2 marzo 1983
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