Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00248/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00712/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 712 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sig.ri
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà sui minori -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Stefania Aurora Pedà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gioia Tauro, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Di Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Rosarno, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Carmela Carlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'accertamento:
- dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Gioia Tauro e dal Comune di Rosarno rispetto alla richiesta di rimodulazione del “ Progetto Individuale per la persona disabile ” ex art. 14 L. 328/00 in favore dei figli minori, inoltrata a mezzo pec del 23.09.2024;
- del diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ex art. 30 c.p.a. ovvero, in subordine, in via equitativa, ai sensi dell’art. 96, 3 comma, c.p.c.
quanto ai motivi aggiunti depositati in data 24.03.2025:
per l’annullamento:
- della nota del-OMISSIS-, con cui il Comune di Rosarno, n.q. di Comune Capofila Ambito Territoriale, comunicava il rifiuto di procedere alla rimodulazione dei progetti di vita in favore dei minori;
per l’accertamento:
- del diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e non, conseguente al mancato aggiornamento del progetto di vita;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gioia Tauro e del Comune di Rosarno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa BE MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 28.12.2024 e depositato in data 30.12.2024, i coniugi -OMISSIS-hanno premesso di essere genitori dei minori -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- (portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. n. 104/93, con la diagnosi di “ disabilità intellettiva lieve, disturbo del linguaggio, disturbo dell’attività e dell'attenzione (ADHD) della regolazione emotiva in soggetto con anomalia cromosomica del 1q43 in terapia riabilitativa. obesità ”, così nel verbale INPS in atti) e -OMISSIS-, nata a -OMISSIS- (parimenti portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. n. 104/93, con la diagnosi di « sindrome da duplicazione/deficienza cromosomica "microdelezione 1q43" - obesità. ADHD e disturbo misto dell'apprendimento e del comportamento», così nel verbale INPS in atti), entrambi presi in carico per le terapie logopediche e psicomotorie presso centri convenzionati con l’ASP di Reggio Calabria.
1.1 A seguito della richiesta formulata a mezzo pec del 6.11.2022, il Comune di Gioia Tauro, nel cui territorio risiede la famiglia, con l’ausilio dell’Associazione ANFASS, redigeva in favore di ciascuno dei minori un progetto individuale ex art. 14 L. 328/2000, sottoposto alla firma in data 13.03.2023. Tali progetti, secondo quanto dedotto in ricorso, sarebbero stati sforniti del relativo impegno di spesa, tanto da non essere attuati, così costringendo gli odierni ricorrenti a chiederne l’esecuzione, giusta pec di sollecito del 24.06.2024.
2. Medio tempore , lo stato di salute dei minori avrebbe subito un peggioramento, con conseguente prescrizione anche della terapia cognitivo comportamentale.
2.1 In considerazione di ciò nonché della sopravvenuta approvazione, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 318 del 21.06.2024, delle nuove “Linee di Indirizzo” per la redazione dei Progetti di vita per le persone con disabilità di cui all’art. 14 L. n. 328/2000, i coniugi -OMISSIS-, con nota a mezzo pec del -OMISSIS-, indirizzata al Comune di Rosarno, in qualità di Comune capo Ambito, al Comune di Gioia Tauro, quale Comune di residente, ed all’ASP di Reggio Calabria, chiedevano la rimodulazione dei progetti di vita nonché il risarcimento del danno fino a quel momento patito per la mancata attivazione degli stessi, coincidente con le spese privatamente sostenute e che, invece, avrebbe dovuto essere finanziate dall’amministrazione.
3. Con nota del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, il Comune di Rosarno evidenziava la genericità delle contestazioni operate dai ricorrenti in ordine alla pretesa mancata esecuzione delle prestazioni indicate nei progetti di vita in essere, evidenziando come, entrambi i minori, nel corso della stazione estiva del 2024, fossero stati inseriti nei centri estivi attivati gratuitamente dall’ente, oltre a beneficiare dell’assistenza specialistica per come richiesto dall’Istituzione scolastica. Ancora, in data 3.04.2024, il Comune si sarebbe attivato, richiedendo al Comune di Rosarno, Capo Ambito, l’attivazione di ulteriori prestazioni assistenziali. Quanto alla richiesta di rimodulazione, il Comune di Gioia Tauro comunicava ai ricorrenti la trasmissione dei progetti in questione in favore del predetto Comune Capo Ambito per le determinazioni di competenza, secondo quanto previsto dalle nuove Linee Guida approvare con delibera G.R. del 21.06.2024.
4. I ricorrenti, con successiva nota del 9.10.2024, per un verso, contestavano all’amministrazione comunale di Gioia Tauro le singole attività previste nel progetto, rimaste ineseguite, e, per altro verso, evidenziavano come le spese sostenute privatamente, oggetto di istanza di rimborso, rientrassero tra quelle che avrebbero dovuto essere finanziate con il budget di progetto, in quanto corrispondenti ad attività ivi previste ma mai svolte, a cura e spese della p.a.
5. Ciò posto, mediante la formulazione di un unico, articolato, motivo di diritto ( 1. Violazione degli artt. 2 e 7 della legge n. 241/1990 anche in relazione all’art. 29 comma 2 bis della medesima legge – Violazione dell’art. 14 della Legge n. 328/2000, dell’art. 6 della L.R. n. 23/2003 - eccesso di potere per ingiustizia manifesta – irragionevolezza – inefficacia ed inefficienza dell’azione Amministrativa ), gli odierni ricorrenti hanno agito, ex art. 31-117 c.p.a., al fine di ottenere l’accertamento giurisdizionale dell’illegittimità del contegno inerte fin qui tenuto dal Comune di Gioia Tauro, dal Comune di Rosarno e dall’ASP di Reggio Calabria a fronte della richiesta di rimodulazione, ex delibera di G.R. n. 318 del 21.06.2024, dei progetti di vita predisposti in favore di entrambi i minori.
5.1 Dopo aver elencato le singole attività indicate nei progetti in questione, ritenute, in via di fatto, mai erogate, i ricorrenti hanno, inoltre, chiesto l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali fin qui patiti in conseguenza sia della mancata attivazione dei progetti in parola che della mancata rimodulazione degli stessi, in ragione dei variati bisogni psico-fisici dei minori.
Tali danni avrebbero anche natura patrimoniale, coincidendo con le spese, pari ad € 750,00, fin qui sostenute per provvedere ad almeno una parte dei servizi che, a loro dire, avrebbero dovuto essere finanziati dall’amministrazione (frequenza centro estivo, anno 2024, in favore di -OMISSIS-; quota associativa ad attività sportiva di volley, mesi di aprile e maggio 2024, ed abbonamento annuale palestra in favore di -OMISSIS-).
6. Il Comune di Rosarno, in qualità di Capo Ambito, in data 26.02.2025, ha depositato memoria difensiva, corredata da corposa documentazione, dichiarando la cessazione della materia del contendere, stante il sopravvenuto rigetto dell’istanza di rimodulazione dei progetti di vita, giusta nota prot. n.-OMISSIS- del-OMISSIS-. Ciò sulla scorta della motivazione appresso trascritta: « si rappresenta che l’Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 2, sulla base della documentazione di cui è in possesso e del “Progetto individualizzato e personalizzato” dei minori, all’epoca redatto da Anffas Reggio Calabria, specifica che tale richiesta non è supportata da sopraggiunte variazioni significative del bisogno dei minori, né tantomeno i progetti di vita, così come redatti, richiedono allineamenti rilevanti rispetto alle indicazioni e ai contenuti previsti dalla Linea Guida Regionale pubblicata sul Burc del 03/07/2024. Ad ogni buon fine, questo Ufficio rimane disponibile ad una eventuale rivalutazione dei progetti di vita all’esito di variazioni significative del bisogno dei minori, sufficientemente documentate».
6.1 L’amministrazione ha, altresì, contestato la fondatezza della domanda risarcitoria, chiedendone il rigetto.
7. Con memoria difensiva depositata in data 3.03.2025, i ricorrenti, previa riserva di proposizione di motivi aggiunti avverso la nota prot. n.-OMISSIS- del-OMISSIS-, hanno ribadito come i progetti di vita oggetto della denegata rimodulazione fossero sono sprovvisti del relativo impegno di spesa, di talché la famiglia sarebbe stata costretta a coprire privatamente parte dei servizi previsti nei progetti.
8. All’esito della camera di consiglio del 5.03.2025, con sentenza del -OMISSIS-, il Tribunale definiva la domanda ex art. 31-117 c.p.a., nel senso della declaratoria di cessazione della materia del contendere, rimettendo la causa sul ruolo ordinario per la decisione sull’ulteriore domanda di risarcimento del danno.
9. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 17.03.2025 e depositato in data 24.03.2025, i ricorrenti hanno impugnato il diniego di rimodulazione di cui alla nota del Comune di Rosarno prot. n.-OMISSIS- del-OMISSIS-, affidando il gravame ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.
- “1. Violazione degli artt. 14-18-19 della Legge n. 328/2000, degli art. 6-34-38 della L.R. n. 23/2003 - Violazione DGR Regione Calabria n. 318 del 21.06.2024 e dell’art. 3.4 del relativo Disciplinare, emanata a seguito del D. Lgs. n. 64/24”;
- “2. Violazione del DGR Regione Calabria n. 318 del 21.06.2024 e dell’art. 3.4 del relativo Disciplinare, emanata a seguito del D. Lgs. n. 64/24.Eccesso di potere per ingiustizia manifesta – illegittimità e irragionevolezza della motivazione – inefficacia ed inefficienza dell’azione Amministrativa”;
Il diniego opposto dal Comune di Rosarno sarebbe illegittimo in quanto contrastante con le disposizioni di cui alla normativa principale e secondaria di riferimento, avuto specifico riguardo alle Linee Guida approvate dalla Regione Calabria con la determina di G.R. n. 318/2024 – con la quale sono state approvate le Linee di Indirizzo , il Disciplinare , lo Schema Tipo e la Modulistica - secondo cui il progetto di vita di cui all’art. 14 L. n. 328/2000, in uno al relativo budget, dovrebbe essere rivisitato almeno ogni anno e, in ogni caso, tutte le volte in cui verificano significative modifiche delle condizioni personali, ambientali cliniche dei destinatari.
Nel caso in esame, i progetti di vita predisposti dall’Associazione ANFFAS in favore dei minori -OMISSIS- e -OMISSIS-, risalenti al lontano 2023, avrebbero, dunque, dovuto essere rimodulati.
Tale rimodulazione si renderebbe viepiù cogente in considerazione delle sopravvenute modifiche delle condizioni personali dei minori, avuto specifico riguardo alla necessità che gli stessi vengano sottoposti non soltanto, come da certificazione medica in atti, a terapia cognitivo comportamentale ma anche ad interventi di assistenza educativa domiciliare. Tale ultima circostanza risulterebbe comprovata dalla richiesta di cui alla nota prot. n. -OMISSIS-, in atti, inoltrata dallo stesso Comune di Gioia Tauro al Comune di Rosarno, Capo Ambito.
L’obbligo di rimodulazione dei datati progetti di vita risulterebbe ancor più evidente in considerazione nella sostanziale difformità tra il datato schema di progetto utilizzato, nel 2022, per conto del Comune di Gioia Tauro, dall’Associazione ANFFAS e lo schema recentemente approvato con la summenzionata delibera di G.R. n. 318/2024. Tale schema risulterebbe, infatti, complessivamente predisposto al precipuo scopo di assicurare un’analisi più approfondita dei bisogni dell’interessato, in tutti gli ambiti della sua vita, ampliando il focus sulla determinazione del budget di progetto e creando una prospettiva di programmazione finanziaria pluriennale.
- “3. Richiesta di risarcimento del danno in relazione alla violazione dell’art. 29 D.Lgs. 64/24 e della DGR Regione Calabria n. 318 del 21.06.2024”;
L’illegittimità del diniego di rimodulazione opposto dal Comune di Rosarno aggraverebbe i danni fin qui patiti dai ricorrenti in conseguenza della sostanziale mancata attivazione dei progetti di vita.
A conclusione del gravame per motivi aggiunti, parte ricorrente ha, dunque, rassegnato le conclusioni appresso trascritte:
«1) accertare e dichiarare l’illegittimità del diniego trasmesso con nota del-OMISSIS-;
2) conseguentemente, ordinare all’Amministrazione di provvedere in ordine alla suddetta istanza di rimodulazione e attivazione dei Progetti individuali per la persona disabile e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, fissando il relativo termine e nominando, fin da ora, in caso di inosservanza, il commissario che provveda in via sostitutiva a spese dell’Amministrazione;
3) condannare le Amministrazioni resistenti ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno patrimoniale per € 715,50 e non patrimoniale ovvero, in subordine, in via equitativa ai sensi dell’art. 96, 3° comma, c.p.c.:
4) porre a carico dell’Amministrazione resistente le spese del presente giudizio, nonché quelle per l’opera del Commissario ad acta».
10. Il Comune di Gioia Tauro, costituitosi in giudizio, ha formulato articolate eccezioni e deduzioni difensive, chiedendo, preliminarmente, la declaratoria di carenza di legittimazione passiva e, in subordine, il rigetto del ricorso.
È stato, in particolare, evidenziato come il Comune di residenza dei minori avrebbe posto in essere quanto di sua competenza, in base alla normativa vigente, provvedendo dapprima (novembre 2022) a chiedere al Comune Capo Ambito ausilio al fine di procedere alla formulazione dei progetti di vita, successivamente redatti dalla convenzionata Associazione ANFFAS.
Ciò sulla base di un cd. budget, da intendersi quale insieme delle risorse non soltanto economiche ma anche umane e professionali, destinate all’attuazione del progetto di vita, ivi incluse le risorse private, ovvero poste a carico della famiglia – che nella specie le ha condivise, sottoscrivendo i progetti – siccome destinate a coprire le spese relative alle attività sportivo/ricreative dei minori disabili.
Il progetto di vita, avuto riguardo a ciascuno dei minori, sarebbe stato correttamente attuato, per quanto di competenza del Comune di Gioia Tauro, avendo questi assicurato l’assistenza scolastica, nei limiti delle risorse disponibili.
In data 29.11.2023 presso l’Ospedale di Palmi, si sarebbe tenuto un incontro – alla presenza del referente del Comune di Gioia Tauro e del matricista ANFASS – al fine di individuare le prestazioni erogabili, ad istanza di parte, in favore dei due minori presso il competente Distretto Sanitario dell’ASP (Tirrenica). Nell’aprile e nel giugno del 2024, il Comune, in attuazione ai piani già approvati e non già quale nuovo intervento di cui sarebbe sopravvenuta la necessità, avrebbe chiesto al Comune di Rosarno, Comune Capofila, l’attivazione e il supporto dell’educatore professionale domiciliare.
Quanto all’istanza di rimodulazione del progetto - ritenuta del tutto generica e, comunque, priva dei relativi presupposti, in assenza della dimostrazione di un aggravamento delle condizioni dei minori ovvero del loro mancato inserimento sociale - la stessa non avrebbe potuto essere rivolta nei confronti del Comune di Gioia Tauro, carente di legittimazione passiva. Ciò in quanto, in forza dell’approvazione della Delibera di G.R. n. 318 del 21.06.2024, tutte le competenze sarebbero state accentrate in capo al Comune Capo d’Ambito ed all’ASP territorialmente competente, rispettivamente per i profili di assistenza sociale e sanitaria. Il Comune di residenza sarebbe diventato un mero referente con il compito di interfacciarsi con il Capofila al fine di consentire la corretta attuazione dei progetti di vita – nella specie assicurata, a differenza di quanto erroneamente sostenuto dai ricorrenti - ed eventualmente procedere alla nomina del cd. case manager .
La domanda risarcitoria, complessivamente considerata, sarebbe del tutto generica e, come tale infondata.
In particolare, il danno non patrimoniale non sussisterebbe, coincidendo con le spese afferenti alle attività ricreative (frequenza centri estivi, pallavolo e palestra) di cui famiglia, sottoscrivendo i progetti di vita, si sarebbe fatta carico, a titolo di risorse private componenti il cd. budget di progetto.
11. Il Comune di Rosarno, con memoria difensiva depositata in data 23.02.2026, ha contestato la domanda risarcitoria siccome connessa all’attuazione di progetti di vita, la cui responsabilità, anche economica, incomberebbe sul Comune di residenza che li ha adottati.
Quanto alla richiesta di rimodulazione, la stessa sarebbe infondata per assenza di significativi mutamenti nelle esigenze dei minori, tant’è che il procedimento relativo alla chiesta rimodulazione sarebbe stato successivamente avviato, in ragione dell’integrazione degli atti da parte dei ricorrenti, per come trasmessi dal Comune di Gioia Tauro.
12. In occasione della pubblica udienza del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Premessa la cessazione della materia del contendere - dichiarata con sentenza non definitiva n. 257 del 7.04.2025 - quanto al contegno inerte tenuto dalle amministrazioni evocate in giudizio in ordine all’istanza di rimodulazione dei progetti di vita in favore dei minori, avanzata dai rispettivi genitori, a mezzo pec del -OMISSIS-, residua all’esame del Collegio:
- la domanda di annullamento del diniego di rimodulazione opposto dal Comune di Rosarno con la nota prot. n.-OMISSIS- del-OMISSIS-, oggetto di ricorso per motivi aggiunti;
- la domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, che i ricorrenti sostengono di aver subito in conseguenza:
a) della mancata attuazione delle prestazioni di cui ai progetti di vita predisposti, in data 9.09.2023, con l’intermediazione di un’Associazione all’uopo convenzionata, dal Comune di Gioia Tauro, nel cui territorio risiedono i minori -OMISSIS- ed -OMISSIS-;
b) della mancata rimodulazione di siffatti progetti di vita, siccome opposta dal Comune di Rosarno.
14. Ritiene il Collegio di dover principiare dallo scrutinio della domanda di annullamento del diniego di rimodulazione dei progetti di vita di cui alla nota prot. n.-OMISSIS- del-OMISSIS-.
15. In proposito, preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, formulata dal Comune di Gioia Tauro.
16. L’eccezione è infondata, per le ragioni appresso indicate le quali, nel contempo, consentiranno di apprezzare la fondatezza della domanda di annullamento.
17. L’istituto del cd. progetto di vita trova la sua disciplina, innanzitutto, nell’art. 14 L. n. 328/2000, da ritenersi ancora in vigore, giacché le disposizioni di cui gli articoli 18 e ss. del D.lgs. del 3 maggio 2024, n. 62 (recante disposizioni in tema di Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato ) entreranno in vigore su tutto il territorio nazionale, soltanto a decorrere dal 1 gennaio 2027.
17.1 Orbene, l’art. 14 comma 1 L. n. 328/2000 – cd. Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - ha statuito che al fine di realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al successivo comma 2.
Più precisamente, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 citata Legge, tale progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare (così al comma 2 del citato art. 14).
17.2 In coerenza con la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (che, nel riformare il Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana, ha assegnato alle Regioni la potestà legislativa e la competenza esclusiva in materia di assistenza sociale), la Regione Calabria, con la Legge del 26 novembre 2003, n. 23, ha disciplinato lo svolgimento di tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei servizi sociali, nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (che ha conferito alle Regioni e agli Enti locali la generalità delle funzioni e i compiti amministrativi anche nella materia dei servizi sociali) e nella summenzionata Legge-quadro n. 328/2000.
Per quanto di interesse, nell’attuare il disposto di cui all’art. 8 comma 3 lettera a) L. n. 328/2000, l’art. 17 comma 2 della Legge Regionale n. 23/2003 prevede che i Comuni, quali titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, esercitano siffatte funzioni in forma associata negli ambiti territoriali di cui al comma 1, coincidenti, di norma, secondo quanto previsto dal summenzionato art. 8 comma 3 L. n. 328/2000, con i distretti sanitari.
17.3 In attuazione della legislazione regionale in parola, la Giunta Regionale della Calabria, con la delibera n. 423 del 9.09.2019 e la successiva delibera n. 503 del 25.10.2019, ha definito il trasferimento delle funzioni amministrative per la gestione dei servizi sociali ai Comuni capofila degli Ambiti territoriali, così come individuati fin dalla Delibera di Giunta n. 210 del 22.06.2015.
Tra gli Ambiti territoriali in parola, vi è l’Ambito n. 2, comprendente i comuni di Gioia Tauro, Meliccucà, Palmi, Rizziconi, San Ferdinando e Seminara, il cui Comune Capofila è il comune di Comune di Rosarno.
18. Da ultimo, con la Delibera n. 318 del 21.06.2024 (doc. all. 1 del 26.02.2025) - successiva all’approvazione, da parte del Comune di Gioia Tauro, dei progetti di vita in favore dei minori -OMISSIS- ed -OMISSIS-, risalenti al 9.09.2023 - la Giunta Regionale, nell’approvare le Linee di indirizzo per la redazione dei progetti di vita per le persone con disabilità(doc. all. 2 del 26.02.2025), il Disciplinare (doc. allegato 18 al ricorso principale) e lo Schema tipo (doc. all. 1 al ricorso per motivi aggiunti), ha assegnato al Comune capo Ambito la titolarità dell’elaborazione del progetto di vita di cui all’art. 14 L. n. 328/2000, prevedendo altresì che lo stesso debba essere richiesto dai destinatari del progetto, oltre che al Comune capo Ambito, anche al Comune di residenza (cfr. artt. 2 e 3 del Disciplinare ).
18.1 Inoltre, per come chiarito nelle premesse delle Linee di indirizzo , la predisposizione del Progetto Individualizzato spetta sì al Comune capo Ambito ma in accordo con il Comune di residenza, il quale resta parte corresponsabile e attiva nella stesura dell’intervento, in tutte le sue parti.
Questa corresponsabilità del Comune di residenza non soltanto nella stesura ma, a ben vedere, anche nell’attuazione e nella necessaria rivisitazione del progetto di vita, in favore del disabile, si evince ad avviso del Collegio:
- dall’art. 5 delle Linee di indirizzo secondo cui la regia del cd. Budget di Progetto è affidata al Comune capo Ambito Territoriale di concerto con il Comune di residenza (facente parte dell’Ambito) e l’ASP di riferimento della persona con disabilità;
- dalla previsione secondo cui alla formazione del budget di progetto concorrono, tra le altre anche le risorse di cui dispone direttamente il Comune di residenza dell’istante , siccome destinate a coprire i costi sociali dei budget di progetto fatta salva la quota a carico degli utenti (così citato art. 5);
- dalla previsione secondo cui il budget di progetto costituisce parte integrante del progetto di vita e viene adeguato in funzione dei progressivi aggiornamenti (così art. 5 citate Linee di indirizzo );
- dalle ulteriori previsioni secondo cui il progetto di vita:
a) è un documento programmatico a medio-lungo termine che pianifica la piena realizzazione esistenziale della persona con disabilità, organizzando l’insieme dei sostegni e delle opportunità che l’accompagnano nel corso complessivo della vita, sulla base dell’evoluzione dei bisogni, delle aspettative e dei desideri personali ed in relazione sia al profilo di funzionamento individuale che agli ecosistemi in cui è inserita (così a pag. 6-7 del Disciplinare);
c) è soggetto al vincolo di essere aggiornato, anche su richiesta dalla persona con disabilità o di chi la rappresenta, attraverso archi temporali ben definiti (così a pag. 6 del D isciplinare );
d) dovrà essere rivisitato almeno ogni anno e in ogni caso ogni volta si presentino condizioni che modificano significativamente le condizioni personali, ambientali cliniche (così a pag. 7 del Disciplinare ).
19. Rebus sic stantibus , nonostante la titolarità dell’elaborazione del progetto sia stata assegnata al Comune capo Ambito, il Comune di residenza del disabile svolge un ruolo determinante, anche sotto il profilo del finanziamento dei cd. costi sociali del budget del progetto (art. 7 delle Linee di indirizzo) , non soltanto nella fase della stesura ma anche, tenuto conto della necessità di monitorare dell’evoluzione dei bisogni, delle aspettative e dei desideri personali del disabile, nella fase della rivisitazione del progetto, e del relativo budget, che deve avvenire almeno ogni anno .
Da qui l’infondatezza dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva opposta da Comune di Gioia Tauro a fronte della domanda di annullamento del diniego di aggiornamento, di cui alla nota prot. n.-OMISSIS- del-OMISSIS-, opposto dal Comune di Rosarno.
20. Le superiori argomentazioni consentono di apprezzare anche la fondatezza, nel merito, della domanda di annullamento di cui al ricorso per motivi aggiunti.
Ed invero, a prescindere dall’erroneità della circostanza efficacemente comprovata dai ricorrenti – secondo cui non sarebbero sopraggiunte variazioni significative del bisogno dei minori , i progetti di vita, siccome predisposti in favore dei minori nel lontano 9.09.2023, abbisognano (non essendovi la prova, in atti, della conclusione di un procedimento di aggiornamento che sarebbe stato recentemente rinnovato, per come dichiarato dal Comune di Rosarno nella memoria difensiva del 23.02.2026) di rilevanti allineamenti rispetto alle indicazioni e ai contenuti previsti dalla Linea Guida Regionale di cui alla Delibera di Giunta n. 318 del 21.06.2024, pubblicata sul Burc del 03/07/2024.
Ciò nella misura, per come dedotto dai ricorrenti, con la delibera in questione, la Giunta Regionale:
- nell’approvare le cd. Linee di indirizzo , ha imposto la necessità di procedere ad una revisione almeno di anno in anno del progetto di vita, siccome svincolata dall’eventuale sopravvenienza di significativi mutamenti nelle condizioni personali, ambientali e cliniche del disabile;
- ha, altresì, approvato un nuovo schema di progetto (cfr. doc. all. 2 al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 24.03.2025), il quale, oltre ad essere sensibilmente difforme rispetto al poco intellegibile progetto illo tempore redatto in favore dei minori, è strutturato al precipuo fine di assicurare un’analisi più approfondita dei bisogni dell’interessato, in tutti gli ambiti della sua vita, effettivamente ampliando il focus sulla determinazione del budget di progetto e creando una prospettiva di programmazione finanziaria pluriennale, avuto specifico riguardo a tutti gli ambiti di vita del disabile, partitamente considerati (scuola, lavoro, sport, tempo libero), a tutti i bisogni sociali, educativi e sanitari, separatamente valorizzati, con la corrispondente indicazione delle vari fonti di finanziamento degli interventi.
20.1 Senza contare che vi è evidenza agli atti del giudizio dell’espressa richiesta, da parte del Comune di Gioia Tauro, indirizzata al Comune Capo Ambito a distanza di un anno rispetto all’approvazione del progetto di vita (cfr. note del 3.04.2024 e del 20.06.2024 in atti), di assicurare ai minori anche dei sostegni di tipo specialistico non sanitario, coincidenti con l’attivazione di interventi di educativa domiciliare , evidentemente non compresi ovvero non efficacemente valorizzati in sede di approvazione del progetto.
21. Colgono, dunque, nel segno le censure complessivamente proposte secondo cui il Comune di Rosarno, rifiutandosi di procedere alla rivisitazione dei progetti di vita, in necessaria sinergia con il Comune di residenza, erogatore e finanziatore dei cd. servizi sociali, e l’ASP di Reggio Calabria, erogatrice dei servizi sanitari (evocata in giudizio ma non costituita), ha violato la normativa di rango primario (L. n. 328/2000) e secondario di riferimento (Determina di G.R. n. 318/2024).
22. Deve, invece, essere rigettata la domanda di risarcimento formulata dai ricorrenti tanto nel ricorso principale quanto nel ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto i nocumenti che sarebbero stati patiti, rispettivamente, in conseguenza della pretesa mancata attuazione ab imis e, successivamente, della mancata rimodulazione dei progetti di vita in discussione.
Ed invero, quanto ai pretesi danni non patrimoniali i ricorrenti non hanno adempiuto all’onere, sugli stessi incombente, di specificare, in maniera puntuale ed analitica, i concreti nocumenti, afferenti alla sfera psico-fisico/relazionale, che avrebbero patito quale conseguenza, diretta ed immediata, della pretesa mancata attuazione e successiva rimodulazione dei progetti di vita in questione.
In linea generale, i danni non patrimoniali possono essere oggetto di una liquidazione in via equitativa da parte del Giudice, ex artt. 1226 e 2056 c.c., che, tuttavia, riguarda, esclusivamente, il quantum debeatur , costituendo pur sempre onere dei ricorrenti – nella specie non assolto – di allegare, a monte, in maniera precisa e puntuale, i pregiudizi patiti così da dimostrane l’esistenza – cd. an debeatur - sia pure in via indiziaria. Le superiori considerazioni determinano anche il rigetto della condanna al risarcimento ai sensi dell’art. 96, comma 3 comma, c.p.c.
23. La domanda risarcitoria è infondata anche in relazione ai danni patrimoniali siccome connessi alle spese relative all’attività sportiva/ricreativa assicurata ai minori.
Trattasi, infatti, di esborsi che sarebbero dovuti rimanere ad integrale carico della famiglia, tenuto conto delle complessive previsioni riguardanti il cd. budget, specificamente accettate dai genitori con la sottoscrizione dei progetti.
Ciò, del resto, in coerenza con le previsioni complessivamente dettate dalle Linee di indirizzo e dal Disciplinare approvati con la delibera di G.R. n. 318/2024, secondo cui:
- il budget di progetto “ consiste nell’insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali, da destinare al progetto di vita” ( art. 5 delle Linee di indirizzo);
- “ Per i costi relativi ad attività ricreative e di tempo libero i famigliari o i tenuti al mantenimento sono chiamati ad una corresponsabilità nel budget di progetto”.
24. In conclusione, la domanda di annullamento di cui al ricorso per motivi aggiunti è fondata e, come tale, deve essere accolta.
24.1 Ne consegue:
- l’annullamento della nota del-OMISSIS-, con cui il Comune di Rosarno, n.q. di Comune Capofila Ambito Territoriale, comunicava il rifiuto di procedere alla rimodulazione dei progetti di vita in favore dei minori AG -OMISSIS- e AG -OMISSIS-.
- quale effetto confermativo delle statuizioni annullatorie veicolate dai motivi di gravame, l’obbligo del Comune di Rosarno, ente Capo Ambito, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte, di procedere, in necessaria sinergia con il Comune di Gioia Tauro e l’ASP di Reggio Calabria, alla rivisitazione dei progetti di vita in capo ai minori -OMISSIS- e -OMISSIS-, onde garantire il completo riesame dei relativi bisogni socio-sanitari, in capo scolastico, familiare e sociale.
24.2 In adesione alla richiesta all’uopo formulata dai ricorrenti, ex art. 34 comma 1 lett. e) c.p.a., si nomina fin da ora, quale Commissario ad acta , il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Catanzaro, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio a cui egli è preposto, il quale, ad istanza di parte ricorrente comprovante l’inosservanza del termine summenzionato, si insedi e provveda, entro il successivo termine di giorni trenta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico del Comune di Rosarno, Capo Ambito.
25. Rigetta la domanda risarcitoria formulata tanto in sede di ricorso principale quanto in sede di ricorso per motivi aggiunti.
26. Le spese seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti:
- rigetta la domanda risarcitoria formulata nel ricorso principale;
- rigetta la domanda risarcitoria formulata nel ricorso per motivi aggiunti, accogliendolo nel resto;
- per l’effetto, annulla la nota del-OMISSIS-, con cui il Comune di Rosarno, n.q. di Comune Capofila Ambito Territoriale, comunicava il rifiuto di procedere alla rimodulazione dei progetti di vita in favore dei minori AG -OMISSIS- e AG -OMISSIS-, ai sensi, nei termini e con gli effetti conformativi di cui in motivazione.
Nomina fin da ora, quale Commissario ad acta , ai sensi dell’art. 34 comma 1 lett e) c.p.a., il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Catanzaro, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio a cui egli è preposto, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna, in solido, il Comune di Rosarno ed il Comune di Gioia Tauro al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 2.000,00 a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA e rimborso del contributo unificato, ove versato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT IS, Presidente
BE MA, Consigliere, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE MA | AT IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.