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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/10/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 641/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
SE ME MB - Presidente
ZA EN - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 641/2025 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Mosca Michele) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTA contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 8.10.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.03.2025, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data
25.07.1981, con Controparte_1
A sostegno della domanda, parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale era nata una figlia, oramai maggiorenne, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente alla data in cui essi coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente pronunziata con sentenza n. 799 del 24 maggio 2023, passata in giudicato.
Nessuno si costituiva per sebbene ritualmente evocata in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 8.10.2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il giudice delegato, rilevato che non vi erano i presupposti per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, ha ordinato la discussione orale e, sulle conclusioni delle parti, ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che non si è Controparte_1 costituita sebbene ritualmente evocata in giudizio.
Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Agrigento con sentenza di separazione del 24 maggio 2023, passata in giudicato.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con sentenza passata in giudicato.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti. La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
HI
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 25 luglio 1981 da , nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 Controparte_1
(AG) il 13/09/1957, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Canicattì al n.
64, parte II, serie B, anno 1981. HI
Irripetibili le spese del giudizio
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune territorialmente competente, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett.
d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 10.10.2025
L'ESTENSORE
ZA EN
IL PRESIDENTE
SE ME MB
(atto firmato digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
SE ME MB - Presidente
ZA EN - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 641/2025 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Mosca Michele) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTA contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 8.10.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.03.2025, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data
25.07.1981, con Controparte_1
A sostegno della domanda, parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale era nata una figlia, oramai maggiorenne, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente alla data in cui essi coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente pronunziata con sentenza n. 799 del 24 maggio 2023, passata in giudicato.
Nessuno si costituiva per sebbene ritualmente evocata in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 8.10.2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il giudice delegato, rilevato che non vi erano i presupposti per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, ha ordinato la discussione orale e, sulle conclusioni delle parti, ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che non si è Controparte_1 costituita sebbene ritualmente evocata in giudizio.
Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Agrigento con sentenza di separazione del 24 maggio 2023, passata in giudicato.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con sentenza passata in giudicato.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti. La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
HI
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 25 luglio 1981 da , nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 Controparte_1
(AG) il 13/09/1957, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Canicattì al n.
64, parte II, serie B, anno 1981. HI
Irripetibili le spese del giudizio
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune territorialmente competente, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett.
d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 10.10.2025
L'ESTENSORE
ZA EN
IL PRESIDENTE
SE ME MB
(atto firmato digitalmente)