Art. 2. Modifica all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963 1. Dopo il numero 3) dell' articolo 7 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , e' aggiunto il seguente: «3-bis) all'istituzione di nuovi enti di area vasta e alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate». Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 7 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , come modificato dalla presente legge: «Art. 7. - La Regione provvede con legge: 1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi; 2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'articolo 52; 3) all'istituzione di nuovi Comuni, anche in forma di Citta' metropolitane, ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate; 3-bis) all'istituzione di nuovi enti di area vasta e alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.».
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24 febbraio 2026
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