Art. 31
(Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio)
1. Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l'attivita' del difensore di ufficio e' in ogni caso retribuita.
(Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio)
1. Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l'attivita' del difensore di ufficio e' in ogni caso retribuita.