Articolo 31 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 30Articolo 32
Versione
24 ottobre 1989
Art. 31
(Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio)
1. Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l'attivita' del difensore di ufficio e' in ogni caso retribuita.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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