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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 3725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3725 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai sigg. magistrati:
1)- Dott. Anna Carla Catalano -Presidente
2) - Dott. Rosa Bernardina Cristofano - Consigliere rel.
3) - Dott. Laura Scarlatelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 16.10.2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 774/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
(cod. fisc.: ), nato a [...] (D) il Parte_1 CodiceFiscale_1
4 Luglio 1980 e dom.to in Tufino, alla Via Nazionale n. 2, in forza di mandato annesso nel fascicolo del P.C.T., rapp.to e difeso dall'Avv. Arturo d'Albero (cod. fisc. ), presso il cui Studio di Marigliano, sito al Corso CodiceFiscale_2
Umberto I n. 53, ha eletto domicilio. Appellante E
(p. iva n. ), in persona del l.r.p.t., elettivamente CP_1 P.IVA_1 dom.to presso lo studio dell'avv. Francesca Ammendola, che lo rapp.ta e difende, in Napoli, alla Via Duomo n. 296 (PEC: Email_1
Appellata E (p. iva , in persona del Rapp.te legale Controparte_2 P.IVA_2
p.t.,
Appellata-non costituita OGGETTO: Appello avverso la sentenza n°1479/2023, pronunciata dal Tribunale di Nola – Sezione Lavoro, nel giudizio iscritto al n° di RG 1019/2022, depositata il 15/12/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso di I grado ex art. 414 cpc depositato presso il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, l'originario ricorrente esponeva: Parte_1 di essere stato assunto dalla soc. , in persona del suo l.r.p.t., CP_1 concessionaria del servizio di igiene urbana del Comune di Nola, in qualità di autista presso il cantiere di Nola, con inquadramento al livello III e, successivamente, promosso al IV livello del CCNL di categoria, mediante un contratto a tempo determinato decorrente dal 3 gennaio 2020 fino al 31 marzo 2020, poi prorogato alle medesime condizioni del precedente al successivo 31 dicembre;
che già dal giorno successivo all'estinzione del rapporto a termine, veniva riassunto alle medesime condizioni con un nuovo contratto a tempo determinato, avente decorrenza dal 1° Gennaio al 31 Marzo 2021; che tale contratto alla scadenza veniva prolungato d'ufficio per ulteriori cinque mesi oltre il termine di tolleranza massima di giorni trenta, consentita dalla normativa;
che nonostante l'intervenuta conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in data in data 30 Settembre 2021 veniva allontanato verbalmente dal luogo di lavoro dal signor , responsabile del servizio presso la commessa di Persona_1
Nola, che gli comunicava che era pervenuta una comunicazione dalla Direzione, mediante la quale gli era stato ordinato di non ammettere al lavoro il ricorrente;
di avere impugnato tale licenziamento a mezzo missiva racc.ta datata 3-11-2021, con connessa istanza di immediata reintegra in servizio, rimasta senza esito. Ciò premesso chiedeva all'adito Tribunale ,in via principale, di accertare e dichiarare che all'esito del contratto a tempo determinato intercorso tra la convenuta ed il ricorrente dal 3-01-2020 al 31-12-2020, senza alcun CP_1 rispetto dell'intervallo di gg. dieci, fissato dalla normativa di legge che disciplina la materia, in data 1° Gennaio 2021 era stato stipulato un nuovo contratto a termine e per l'effetto di dichiarare che ,in forza dell'art. 21, comma 2) del Dlgs n. 81/2015 e ss.mm.ii., la mancata ottemperanza dell'intervallo tra l'estinzione di un contratto a termine di durata inferiore ai sei mesi e la stipula del successivo, comportava la trasformazione automatica del secondo contratto in rapporto a tempo indeterminato a far data dalla decorrenza del secondo rapporto (1° Gennaio 2021). In via gradata, chiedeva di accertare e dichiarare che il rapporto a tempo determinato sorto tra la ed il ricorrente in data 1° gennaio 2021 ed CP_1 esauritosi in data 31 marzo 2021, si era prolungato di ben cinque mesi oltre il periodo di tolleranza trenta gg. previsto per legge, in carenza di un successivo contratto ad substantiam e, per l'effetto, chiedeva di accertare e dichiarare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D. Lsg. n. 81/2015 e ss..mm.ii., decorsa la consentita moratoria di gg. trenta di prosecuzione, il rapporto lavorativo a tempo determinato si era automaticamente convertito alla scadenza del trentesimo giorno (1° Ottobre 2021) in un rapporto a tempo indeterminato. Inoltre, chiedeva di accertare e dichiarare che il licenziamento comminato in data 30 settembre 2021 era inefficace/nullo/tamquam non esset, in quanto comminato oralmente ed in assoluta assenza della necessaria forma scritta ad substantiam e, per l'effetto, di ordinare alla , di ricostituire il CP_1 rapporto di lavoro del ricorrente a tempo indeterminato e full time, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, nel caso di ritenuta violazione dell'art.21 delD.Lsg.n.81/2015e ss.mm.ii, ovvero dal 1° aprile 2021, nel caso di ritenuta violazione dell'art.22, con condanna della convenuta società, alla reintegrare del ricorrente nel posto di lavoro precedente occupato. Infine, chiedeva di condannare, in ogni caso, la a risarcire il danno CP_1 subito in ragione dell'illegittimo licenziamento comminato, tenendo conto di una retribuzione mensile pari ad euro 1282,69 (retribuzione base + ind. contingenza + EDR) oltre ad euro 49,33 giornalieri (1/26 della retribuzione mensile), da corrispondere per i mesi e giorni decorsi dal primo giorno successivo al licenziamento (1° Ottobre 2021) fino all'effettiva reintegrazione in servizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme via via rivalutate, oltre all'adeguamento della posizione contributiva da effettuarsi presso gli Enti competenti, il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Regolarmente costituita la eccepiva preliminarmente la decadenza CP_1 dall'impugnativa dei contratti a termine ex art. 28 del dlgs 81/2015 e, nel merito, insisteva per il rigetto della domanda attorea perché infondata. Restava contumace la soc. chiamata in causa in qualità di CP_2 cessionaria del ramo di azienda costituito dall'attività di gestione integrata dei rifiuti presso tutti i cantieri in forza alla società alla data dell'1.5.2022, ivi compreso il cantiere di Nola. Il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata rigettava il ricorso, compensava integralmente tra le parti le spese di lite e fissava in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza. A fondamento del decisum il Tribunale: 1) ha ritenuto legittima la deroga dall'onere di osservanza del periodo di intervallo obbligatorio tra due contratti di lavoro a tempo determinato, in ragione dell'intervenuta legislazione COVID;
2) ha considerato positivamente lo sforamento del periodo di prolungamento tollerato del rapporto determinato scaduto, stimando formalizzata, per facta concludentia, la proroga del contratto, sebbene priva di forma scritta;
3) ha considerato inesistente il licenziamento verbale comminato al , Parte_1 in ragione della cessazione del rapporto a tempo determinato.
Con ricorso depositato presso questa Corte il 28.03.2024 l'epigrafata parte appellante, richiamati i fatti di causa, ha proposto tempestivo appello avverso tale sentenza, articolando difese atte a sostenere l'erroneità della decisione. Con il primo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice, interpretando erroneamente la normativa emergenziale OV dettata dal D.L. n. 14/2020 recante “Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine” e la Circolare dell'Ispettorato Nazionale del lavoro n. 713/2020 in tema di intervallo tra due contratti a tempo determinato, ha rigettato la domanda attorea spiegata in via principale di dichiarare convertito ope legis il contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato per inosservanza dell'intervallo di dieci giorni previsto per legge tra la scadenza del primo e la stipula del secondo, ritenendo che la normativa emergenziale OV avesse posto nel nulla l'obbligo in parola. Ha dedotto che, diversamente da tale interpretazione, la sospensione del rispetto del c.d. “periodo cuscinetto” è da intendersi riferita unicamente alle ipotesi in cui il contratto a tempo determinato sia stato già oggetto di quattro proroghe, come si evince sia dalla lettera dell'art. 21 del D.Lgs 81/2015 che dalla lettera dell'art. 8 Part della Circolare dell' , e tanto varrebbe sia per la proroga che per il rinnovo, restando quindi esclusa dall'applicazione della disciplina emergenziale la fattispecie oggetto di giudizio in cui il contratto a tempo determinato, sottoscritto il 30.12.2020, è stato rinnovato solo una volta senza il rispetto dell'intervallo di legge. Con il secondo motivo, in tema di validità della proroga del contratto di lavoro a tempo determinato con il consenso passivo del lavoratore, ha lamentato che il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere che il contratto a tempo determinato del 01.01.2021 con scadenza trimestrale al 31.3.2021 si sia prorogato fino al 30.09.2021 in forza della condotta concludente del lavoratore, che non avrebbe mai espresso alcun dissenso rispetto a quella decisione datoriale. Affidando la fondatezza del motivo di appello ad autorevole giurisprudenza che richiamava, ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice per un verso ha omesso di valorizzare la carenza dell'apposizione del termine di durata nel contratto di lavoro, in violazione dell'art. 19, comma 4 del D.Lgs. 81/2015 e, per altro, ha restituito importanza alla formalizzazione unilaterale della proroga del contratto da parte della società e al consenso passivo del lavoratore ritenendo che questi non poteva non sapere della proroga attesa anche la durata della prosecuzione del contratto di lavoro di ben sei mesi. Ha concluso quindi per la riforma integrale della sentenza e l'accoglimento della domanda formulata in primo grado, vinte le spese del doppio grado con attribuzione al procuratore antistatario.
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva in giudizio la soc. CP_1 che, sulla base di plurime argomentazioni, resisteva al gravame chiedendone il
[...] rigetto siccome infondato. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli artt. 127 – 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022. Indi ,all'odierna udienza di discussione a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione. La Corte giudica infondato l'appello per le ragioni che si vanno ad esporre.
Con riferimento al primo motivo di doglianza con il quale l'appellante lamenta la non corretta applicazione della normativa emergenziale OV ,si osserva che nel giudizio di primo grado, parte ricorrente ha invocato l'art. 21 del D.lgs n. 81/2015, comma 2, al fine di ottenere la trasformazione a tempo indeterminato del secondo contratto stipulato tra le parti con decorrenza 1° gennaio 2021, senza il rispetto dell'intervallo minimo previsto dalla surrichiamata disposizione. Detta norma prevede che “Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, o entro venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato”. Senonché l'osservanza di detto intervallo temporale è stata oggetto di deroga ad opera delle disposizioni legislative succedutesi per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, segnatamente, dal D.L. n. 14 del 14.08.2020 entrato in vigore il 15.08.2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”. In particolare l'art. 8 del Dl n. 14 del 14.08.2020 recante “Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine”, nel modificare il comma 1 dell'art. 93 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone che: “
1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81”». Com'è noto, il primo comma dell'art. 21 del Dlgs 81/2015 disciplina la facoltà di proroga del contratto a tempo determinato;
mentre, il comma 2 regolamenta il rinnovo, stabilendo che “Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, o entro venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato” (c.d. stop & go). Sulla differenza tra proroga e rinnovo del contratto a termine appare utile il richiamo ad autorevole pronuncia della S.C. secondo cui: "In assenza di una definizione normativa del significato dei termini proroga e rinnovazione, essi esprimono necessariamente concetti differenti, nel senso che, con la proroga, viene prolungata l'efficacia di un contratto in essere, proseguendone l'esecuzione oltre la scadenza originariamente prevista e mantenendone sostanzialmente intatta l'identità, integrando una modifica limitata alla durata del rapporto preesistente;
invece, con la rinnovazione, la volontà delle parti non incide soltanto sulla posticipazione della scadenza, ma sulla stessa identità causale del rapporto (Cass. 7 ottobre 2024, n. 26153, in motivazione sub p.to 6). La stessa sentenza ha quindi sottolineato come "tale opzione ermeneutica" sia "stata, tra l'altro recepita in circolare del Ministero del Lavoro del 2018", secondo cui "La proroga presuppone che restino invariate le condizioni che avevano giustificato inizialmente l'assunzione a termine, fatta eccezione per la necessità di prorogarne la durata entro il termine di scadenza. Pertanto, non è possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo ad un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo". E ha condiviso una tale interpretazione, "perché conforme al significato letterale della norma, che esprime una differenza semantica tra proroga e rinnovo, che non sono sinonimi e quindi descrivono fenomeni non completamente sovrapponibili", come risulta dalla non completa sovrapposizione tra i due concetti confermata dalla modifica legislativa successiva ai fatti di causa, che ha invece liberalizzato (oltre alla proroga) anche il rinnovo acausale del contratto a termine nel primo anno, assimilando una disciplina che in precedenza era stata mantenuta distinta" (Cass. 7 ottobre 2024, n. 26153, in motivazione sub p.ti 7 e 8)” (Cass. civ. sez. lavoro 27.12.2024 n. 34544). Orbene, nel caso di specie è evidente che il c.d. Decreto Rilancio ha introdotto una deroga all'art. 21 del D.Lgs n. 81/2015, sia con riferimento alla proroga che alla facoltà di rinnovo del contratto a termine, dal momento che menziona espressamente entrambe le fattispecie;
ragion per cui tale deroga deve riferirsi necessariamente, sia al numero massimo di proroghe previsto al I comma della norma in esame, sia all'esclusione del c.d. periodo cuscinetto, disciplinato nel secondo comma della medesima disposizione. L'interpretazione qui condivisa risulta avvalorata anche dalla nota n. 713 del 16.09.2020 dell' che ,sepppur priva di valore Controparte_3 normativo, ha fornito le prime indicazioni sulle modifiche apportate dal c.d. Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), precisando che, “in ragione delle finalità espresse dal legislatore e della formulazione utilizzata, si ritiene che la disposizione permetta altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto” contenuta nell'art. 21 del D. Lgs. n. 81/2015”. La medesima nota, infatti, ha chiarito che è consentita un'ulteriore proroga, per un periodo massimo di 12 mesi, anche se sono già state disposte quattro proroghe ed ha aggiunto testualmente: “così come sarà possibile rinnovarlo (n.d.r. il contratto) anche ante scadenza del c.d. “periodo cuscinetto”. Conclusivamente, ritiene la Corte che appaia appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice ,il quale correttamente ha ritenuto che l'art. 8 del D.L. 14/2020, nel modificare l'art. 9 co. 1 del D.L. 34/2020 in considerazione dell'emergenza epidemiologica da OV-19, abbia introdotto sia una deroga al numero massimo possibile di proroghe del contratto a termine, sia una deroga all'osservanza dell'intervallo temporale di 10 giorni tra un contratto a tempo determinato e il successivo, purchè quest'ultimo sia rinnovato entro il 31.12.2020 ,come nella specie, distinguendo e disciplinando separatamente la proroga dal rinnovo. Anche il secondo motivo di appello, attinente alla continuazione del rapporto di lavoro dal 31.03.2021 fino al 30.09.2021 in violazione dei termini massimi di cui all'art. 22 del D.Lgs 81/2015 e alla carenza di sottoscrizione del dipendente sul provvedimento che ne disponeva la prosecuzione , è destituito di ogni fondamento. Ritiene la Corte di prestare piena condivisione alle conclusioni del primo giudice che, con iter logico ineccepibile , dopo aver considerato che “l'art. 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, a differenza di quanto prevede l'art. 22, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 per la somministrazione di lavoro, non prevede che per la proroga del contratto a termine sia necessaria la forma scritta. Ne discende che, dovendo prescindere dal dato formale, occorrerà verificare, in concreto, se la proroga di fatto sia avvenuta, con valutazione rimessa, caso per caso, al giudice di merito in base agli elementi probatori offerti dalle parti” (CdA Catanzaro, I sez. 06.04.2021 n. 451), ha valorizzato correttamente il dato documentale costituito dalla presenza della dizione “contratto a tempo determinato” e “scadenza al 30.09.2021” sulle buste paga dal mese di Aprile 2021 in poi, acquisite agli atti di causa, e la condotta concludente del dipendente il quale ha proseguito il rapporto
“per un considerevole lasso temporale, ovvero per ulteriori 6 mesi dalla scadenza originaria del contratto, senza manifestare alcun dissenso”, giungendo così ad escludere la trasformazione del contratto a tempo determinato dal 31.03.2021 al 30.09.2021 in contratto a tempo indeterminato. Ed infatti ,come chiarito dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito , se è incontestabile che l'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato richiede la forma scritta ad substantiam, con conseguente necessarietà della sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore in momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto ,è altrettanto vero che per la proroga del termine non esiste una norma che imponga la forma scritta , per cui ben può ritenersi che tale atto, al contrario del contratto, non debba avere forma scritta (v.Corte appello sez. lav. - Milano, 29/03/2022, n. 160).
Di certo la proroga del termine richiede il consenso del lavoratore, che ben può essere anche implicito attraverso la continuazione della prestazione lavorativa. Peraltro la giurisprudenza formatasi con riferimento alla previgente disciplina al Jobs act (v.Cass.n 17674 del 2002 nonché Cass. n. 10870/2021), ma con principi valevoli anche nella vigenza del D.lgvo 81/15, ha ritenuto che la proroga del contratto a termine intercorso tra le parti non necessitasse di forme/sottoscrizioni scritte, ben potendo il rinnovo del rapporto di lavoro a termine sottostante avvenire mediante accordo verbale e/o risultare da comportamenti concludenti. Alla luce di tale orientamento cui la Corte presta convinta adesione , correttamente il Tribunale ha ritenuto incompatibile con la volontà di non voler proseguire il rapporto di lavoro la condotta del che, anche dopo la Parte_1 scadenza del termine apposto al contratto, ha continuato a prestare la propria attività per altri sei mesi, senza mai formulare alcuna doglianza e/o dissenso. A ciò deve aggiungersi –come innanzi detto—che per tutto il predetto considerevole lasso temporale, il lavoratore ha ricevuto dalla Società le buste paga prodotte in giudizio, in cui è espressamente indicata, non solo la natura del contratto a tempo determinato, ma anche il termine di scadenza dello stesso al 30.09.2021. Tale circostanza, unitamente alla condotta concludente del lavoratore di cui si è detto, dimostra non solo la consapevolezza acquisita dal lavoratore stesso circa l'avvenuta proroga del contratto da parte della Società, ma anche il suo pieno consenso. Inoltre , ad ulteriore riprova del fatto che il lavoratore era a conoscenza del termine del 30.9.2021, quale data di cessazione del rapporto, è sufficiente leggere la lettera d'impugnativa del recesso versata in atti al doc. n. 7( v. prod. ricorr.), ove si fa espressamente menzione alla suddetta data come termine di “scadenza di uno pseudo rapporto di lavoro a tempo determinato”. Infine mette conto osservare che la Società appellata ha depositato la comunicazione Unilav di proroga del contratto di lavoro del 3.01.2021 al 30.09.2021 che, come rilevato dal Tribunale, comprova ab origine la volontà della parte datoriale di prorogare l'originario contratto a tempo determinato. Alla luce di quanto esposto si ritiene che il rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato dalle parti in data 1.1.2021, con scadenza al 31.3.2021, si sia prorogato con il consenso del lavoratore per facta concludentia fino al 30.09.2021 e che , pertanto, in presenza di una valida proroga, non ricorre la violazione di cui all'art. 22 comma 2 del Dlgs 21/85, sanzionata con la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Parimenti, non è mai intervenuto alcun licenziamento, tantomeno orale, nei confronti del , il quale semplicemente ha interrotto il rapporto alla data Parte_1 di naturale scadenza della proroga. In conclusione la sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, assorbita ogni ulteriore doglianza, discende pertanto il rigetto dell'appello e la conferma integrale dell'impugnata sentenza. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo. Nulla per le spese nei confronti della parte contumace. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto , conferma integralmente la sentenza impugnata;
-condanna parte appellante alla refusione , in favore della ,delle spese CP_1 del grado che liquida in complessivi euro 2.900,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 16 ottobre 2025
Il cons. est. rel. Il Presidente Dr. Rosa Bernardina Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
1)- Dott. Anna Carla Catalano -Presidente
2) - Dott. Rosa Bernardina Cristofano - Consigliere rel.
3) - Dott. Laura Scarlatelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 16.10.2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 774/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
(cod. fisc.: ), nato a [...] (D) il Parte_1 CodiceFiscale_1
4 Luglio 1980 e dom.to in Tufino, alla Via Nazionale n. 2, in forza di mandato annesso nel fascicolo del P.C.T., rapp.to e difeso dall'Avv. Arturo d'Albero (cod. fisc. ), presso il cui Studio di Marigliano, sito al Corso CodiceFiscale_2
Umberto I n. 53, ha eletto domicilio. Appellante E
(p. iva n. ), in persona del l.r.p.t., elettivamente CP_1 P.IVA_1 dom.to presso lo studio dell'avv. Francesca Ammendola, che lo rapp.ta e difende, in Napoli, alla Via Duomo n. 296 (PEC: Email_1
Appellata E (p. iva , in persona del Rapp.te legale Controparte_2 P.IVA_2
p.t.,
Appellata-non costituita OGGETTO: Appello avverso la sentenza n°1479/2023, pronunciata dal Tribunale di Nola – Sezione Lavoro, nel giudizio iscritto al n° di RG 1019/2022, depositata il 15/12/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso di I grado ex art. 414 cpc depositato presso il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, l'originario ricorrente esponeva: Parte_1 di essere stato assunto dalla soc. , in persona del suo l.r.p.t., CP_1 concessionaria del servizio di igiene urbana del Comune di Nola, in qualità di autista presso il cantiere di Nola, con inquadramento al livello III e, successivamente, promosso al IV livello del CCNL di categoria, mediante un contratto a tempo determinato decorrente dal 3 gennaio 2020 fino al 31 marzo 2020, poi prorogato alle medesime condizioni del precedente al successivo 31 dicembre;
che già dal giorno successivo all'estinzione del rapporto a termine, veniva riassunto alle medesime condizioni con un nuovo contratto a tempo determinato, avente decorrenza dal 1° Gennaio al 31 Marzo 2021; che tale contratto alla scadenza veniva prolungato d'ufficio per ulteriori cinque mesi oltre il termine di tolleranza massima di giorni trenta, consentita dalla normativa;
che nonostante l'intervenuta conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in data in data 30 Settembre 2021 veniva allontanato verbalmente dal luogo di lavoro dal signor , responsabile del servizio presso la commessa di Persona_1
Nola, che gli comunicava che era pervenuta una comunicazione dalla Direzione, mediante la quale gli era stato ordinato di non ammettere al lavoro il ricorrente;
di avere impugnato tale licenziamento a mezzo missiva racc.ta datata 3-11-2021, con connessa istanza di immediata reintegra in servizio, rimasta senza esito. Ciò premesso chiedeva all'adito Tribunale ,in via principale, di accertare e dichiarare che all'esito del contratto a tempo determinato intercorso tra la convenuta ed il ricorrente dal 3-01-2020 al 31-12-2020, senza alcun CP_1 rispetto dell'intervallo di gg. dieci, fissato dalla normativa di legge che disciplina la materia, in data 1° Gennaio 2021 era stato stipulato un nuovo contratto a termine e per l'effetto di dichiarare che ,in forza dell'art. 21, comma 2) del Dlgs n. 81/2015 e ss.mm.ii., la mancata ottemperanza dell'intervallo tra l'estinzione di un contratto a termine di durata inferiore ai sei mesi e la stipula del successivo, comportava la trasformazione automatica del secondo contratto in rapporto a tempo indeterminato a far data dalla decorrenza del secondo rapporto (1° Gennaio 2021). In via gradata, chiedeva di accertare e dichiarare che il rapporto a tempo determinato sorto tra la ed il ricorrente in data 1° gennaio 2021 ed CP_1 esauritosi in data 31 marzo 2021, si era prolungato di ben cinque mesi oltre il periodo di tolleranza trenta gg. previsto per legge, in carenza di un successivo contratto ad substantiam e, per l'effetto, chiedeva di accertare e dichiarare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D. Lsg. n. 81/2015 e ss..mm.ii., decorsa la consentita moratoria di gg. trenta di prosecuzione, il rapporto lavorativo a tempo determinato si era automaticamente convertito alla scadenza del trentesimo giorno (1° Ottobre 2021) in un rapporto a tempo indeterminato. Inoltre, chiedeva di accertare e dichiarare che il licenziamento comminato in data 30 settembre 2021 era inefficace/nullo/tamquam non esset, in quanto comminato oralmente ed in assoluta assenza della necessaria forma scritta ad substantiam e, per l'effetto, di ordinare alla , di ricostituire il CP_1 rapporto di lavoro del ricorrente a tempo indeterminato e full time, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, nel caso di ritenuta violazione dell'art.21 delD.Lsg.n.81/2015e ss.mm.ii, ovvero dal 1° aprile 2021, nel caso di ritenuta violazione dell'art.22, con condanna della convenuta società, alla reintegrare del ricorrente nel posto di lavoro precedente occupato. Infine, chiedeva di condannare, in ogni caso, la a risarcire il danno CP_1 subito in ragione dell'illegittimo licenziamento comminato, tenendo conto di una retribuzione mensile pari ad euro 1282,69 (retribuzione base + ind. contingenza + EDR) oltre ad euro 49,33 giornalieri (1/26 della retribuzione mensile), da corrispondere per i mesi e giorni decorsi dal primo giorno successivo al licenziamento (1° Ottobre 2021) fino all'effettiva reintegrazione in servizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme via via rivalutate, oltre all'adeguamento della posizione contributiva da effettuarsi presso gli Enti competenti, il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Regolarmente costituita la eccepiva preliminarmente la decadenza CP_1 dall'impugnativa dei contratti a termine ex art. 28 del dlgs 81/2015 e, nel merito, insisteva per il rigetto della domanda attorea perché infondata. Restava contumace la soc. chiamata in causa in qualità di CP_2 cessionaria del ramo di azienda costituito dall'attività di gestione integrata dei rifiuti presso tutti i cantieri in forza alla società alla data dell'1.5.2022, ivi compreso il cantiere di Nola. Il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata rigettava il ricorso, compensava integralmente tra le parti le spese di lite e fissava in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza. A fondamento del decisum il Tribunale: 1) ha ritenuto legittima la deroga dall'onere di osservanza del periodo di intervallo obbligatorio tra due contratti di lavoro a tempo determinato, in ragione dell'intervenuta legislazione COVID;
2) ha considerato positivamente lo sforamento del periodo di prolungamento tollerato del rapporto determinato scaduto, stimando formalizzata, per facta concludentia, la proroga del contratto, sebbene priva di forma scritta;
3) ha considerato inesistente il licenziamento verbale comminato al , Parte_1 in ragione della cessazione del rapporto a tempo determinato.
Con ricorso depositato presso questa Corte il 28.03.2024 l'epigrafata parte appellante, richiamati i fatti di causa, ha proposto tempestivo appello avverso tale sentenza, articolando difese atte a sostenere l'erroneità della decisione. Con il primo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice, interpretando erroneamente la normativa emergenziale OV dettata dal D.L. n. 14/2020 recante “Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine” e la Circolare dell'Ispettorato Nazionale del lavoro n. 713/2020 in tema di intervallo tra due contratti a tempo determinato, ha rigettato la domanda attorea spiegata in via principale di dichiarare convertito ope legis il contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato per inosservanza dell'intervallo di dieci giorni previsto per legge tra la scadenza del primo e la stipula del secondo, ritenendo che la normativa emergenziale OV avesse posto nel nulla l'obbligo in parola. Ha dedotto che, diversamente da tale interpretazione, la sospensione del rispetto del c.d. “periodo cuscinetto” è da intendersi riferita unicamente alle ipotesi in cui il contratto a tempo determinato sia stato già oggetto di quattro proroghe, come si evince sia dalla lettera dell'art. 21 del D.Lgs 81/2015 che dalla lettera dell'art. 8 Part della Circolare dell' , e tanto varrebbe sia per la proroga che per il rinnovo, restando quindi esclusa dall'applicazione della disciplina emergenziale la fattispecie oggetto di giudizio in cui il contratto a tempo determinato, sottoscritto il 30.12.2020, è stato rinnovato solo una volta senza il rispetto dell'intervallo di legge. Con il secondo motivo, in tema di validità della proroga del contratto di lavoro a tempo determinato con il consenso passivo del lavoratore, ha lamentato che il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere che il contratto a tempo determinato del 01.01.2021 con scadenza trimestrale al 31.3.2021 si sia prorogato fino al 30.09.2021 in forza della condotta concludente del lavoratore, che non avrebbe mai espresso alcun dissenso rispetto a quella decisione datoriale. Affidando la fondatezza del motivo di appello ad autorevole giurisprudenza che richiamava, ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice per un verso ha omesso di valorizzare la carenza dell'apposizione del termine di durata nel contratto di lavoro, in violazione dell'art. 19, comma 4 del D.Lgs. 81/2015 e, per altro, ha restituito importanza alla formalizzazione unilaterale della proroga del contratto da parte della società e al consenso passivo del lavoratore ritenendo che questi non poteva non sapere della proroga attesa anche la durata della prosecuzione del contratto di lavoro di ben sei mesi. Ha concluso quindi per la riforma integrale della sentenza e l'accoglimento della domanda formulata in primo grado, vinte le spese del doppio grado con attribuzione al procuratore antistatario.
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva in giudizio la soc. CP_1 che, sulla base di plurime argomentazioni, resisteva al gravame chiedendone il
[...] rigetto siccome infondato. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli artt. 127 – 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022. Indi ,all'odierna udienza di discussione a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione. La Corte giudica infondato l'appello per le ragioni che si vanno ad esporre.
Con riferimento al primo motivo di doglianza con il quale l'appellante lamenta la non corretta applicazione della normativa emergenziale OV ,si osserva che nel giudizio di primo grado, parte ricorrente ha invocato l'art. 21 del D.lgs n. 81/2015, comma 2, al fine di ottenere la trasformazione a tempo indeterminato del secondo contratto stipulato tra le parti con decorrenza 1° gennaio 2021, senza il rispetto dell'intervallo minimo previsto dalla surrichiamata disposizione. Detta norma prevede che “Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, o entro venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato”. Senonché l'osservanza di detto intervallo temporale è stata oggetto di deroga ad opera delle disposizioni legislative succedutesi per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, segnatamente, dal D.L. n. 14 del 14.08.2020 entrato in vigore il 15.08.2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”. In particolare l'art. 8 del Dl n. 14 del 14.08.2020 recante “Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine”, nel modificare il comma 1 dell'art. 93 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone che: “
1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81”». Com'è noto, il primo comma dell'art. 21 del Dlgs 81/2015 disciplina la facoltà di proroga del contratto a tempo determinato;
mentre, il comma 2 regolamenta il rinnovo, stabilendo che “Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, o entro venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato” (c.d. stop & go). Sulla differenza tra proroga e rinnovo del contratto a termine appare utile il richiamo ad autorevole pronuncia della S.C. secondo cui: "In assenza di una definizione normativa del significato dei termini proroga e rinnovazione, essi esprimono necessariamente concetti differenti, nel senso che, con la proroga, viene prolungata l'efficacia di un contratto in essere, proseguendone l'esecuzione oltre la scadenza originariamente prevista e mantenendone sostanzialmente intatta l'identità, integrando una modifica limitata alla durata del rapporto preesistente;
invece, con la rinnovazione, la volontà delle parti non incide soltanto sulla posticipazione della scadenza, ma sulla stessa identità causale del rapporto (Cass. 7 ottobre 2024, n. 26153, in motivazione sub p.to 6). La stessa sentenza ha quindi sottolineato come "tale opzione ermeneutica" sia "stata, tra l'altro recepita in circolare del Ministero del Lavoro del 2018", secondo cui "La proroga presuppone che restino invariate le condizioni che avevano giustificato inizialmente l'assunzione a termine, fatta eccezione per la necessità di prorogarne la durata entro il termine di scadenza. Pertanto, non è possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo ad un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo". E ha condiviso una tale interpretazione, "perché conforme al significato letterale della norma, che esprime una differenza semantica tra proroga e rinnovo, che non sono sinonimi e quindi descrivono fenomeni non completamente sovrapponibili", come risulta dalla non completa sovrapposizione tra i due concetti confermata dalla modifica legislativa successiva ai fatti di causa, che ha invece liberalizzato (oltre alla proroga) anche il rinnovo acausale del contratto a termine nel primo anno, assimilando una disciplina che in precedenza era stata mantenuta distinta" (Cass. 7 ottobre 2024, n. 26153, in motivazione sub p.ti 7 e 8)” (Cass. civ. sez. lavoro 27.12.2024 n. 34544). Orbene, nel caso di specie è evidente che il c.d. Decreto Rilancio ha introdotto una deroga all'art. 21 del D.Lgs n. 81/2015, sia con riferimento alla proroga che alla facoltà di rinnovo del contratto a termine, dal momento che menziona espressamente entrambe le fattispecie;
ragion per cui tale deroga deve riferirsi necessariamente, sia al numero massimo di proroghe previsto al I comma della norma in esame, sia all'esclusione del c.d. periodo cuscinetto, disciplinato nel secondo comma della medesima disposizione. L'interpretazione qui condivisa risulta avvalorata anche dalla nota n. 713 del 16.09.2020 dell' che ,sepppur priva di valore Controparte_3 normativo, ha fornito le prime indicazioni sulle modifiche apportate dal c.d. Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), precisando che, “in ragione delle finalità espresse dal legislatore e della formulazione utilizzata, si ritiene che la disposizione permetta altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto” contenuta nell'art. 21 del D. Lgs. n. 81/2015”. La medesima nota, infatti, ha chiarito che è consentita un'ulteriore proroga, per un periodo massimo di 12 mesi, anche se sono già state disposte quattro proroghe ed ha aggiunto testualmente: “così come sarà possibile rinnovarlo (n.d.r. il contratto) anche ante scadenza del c.d. “periodo cuscinetto”. Conclusivamente, ritiene la Corte che appaia appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice ,il quale correttamente ha ritenuto che l'art. 8 del D.L. 14/2020, nel modificare l'art. 9 co. 1 del D.L. 34/2020 in considerazione dell'emergenza epidemiologica da OV-19, abbia introdotto sia una deroga al numero massimo possibile di proroghe del contratto a termine, sia una deroga all'osservanza dell'intervallo temporale di 10 giorni tra un contratto a tempo determinato e il successivo, purchè quest'ultimo sia rinnovato entro il 31.12.2020 ,come nella specie, distinguendo e disciplinando separatamente la proroga dal rinnovo. Anche il secondo motivo di appello, attinente alla continuazione del rapporto di lavoro dal 31.03.2021 fino al 30.09.2021 in violazione dei termini massimi di cui all'art. 22 del D.Lgs 81/2015 e alla carenza di sottoscrizione del dipendente sul provvedimento che ne disponeva la prosecuzione , è destituito di ogni fondamento. Ritiene la Corte di prestare piena condivisione alle conclusioni del primo giudice che, con iter logico ineccepibile , dopo aver considerato che “l'art. 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, a differenza di quanto prevede l'art. 22, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 per la somministrazione di lavoro, non prevede che per la proroga del contratto a termine sia necessaria la forma scritta. Ne discende che, dovendo prescindere dal dato formale, occorrerà verificare, in concreto, se la proroga di fatto sia avvenuta, con valutazione rimessa, caso per caso, al giudice di merito in base agli elementi probatori offerti dalle parti” (CdA Catanzaro, I sez. 06.04.2021 n. 451), ha valorizzato correttamente il dato documentale costituito dalla presenza della dizione “contratto a tempo determinato” e “scadenza al 30.09.2021” sulle buste paga dal mese di Aprile 2021 in poi, acquisite agli atti di causa, e la condotta concludente del dipendente il quale ha proseguito il rapporto
“per un considerevole lasso temporale, ovvero per ulteriori 6 mesi dalla scadenza originaria del contratto, senza manifestare alcun dissenso”, giungendo così ad escludere la trasformazione del contratto a tempo determinato dal 31.03.2021 al 30.09.2021 in contratto a tempo indeterminato. Ed infatti ,come chiarito dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito , se è incontestabile che l'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato richiede la forma scritta ad substantiam, con conseguente necessarietà della sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore in momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto ,è altrettanto vero che per la proroga del termine non esiste una norma che imponga la forma scritta , per cui ben può ritenersi che tale atto, al contrario del contratto, non debba avere forma scritta (v.Corte appello sez. lav. - Milano, 29/03/2022, n. 160).
Di certo la proroga del termine richiede il consenso del lavoratore, che ben può essere anche implicito attraverso la continuazione della prestazione lavorativa. Peraltro la giurisprudenza formatasi con riferimento alla previgente disciplina al Jobs act (v.Cass.n 17674 del 2002 nonché Cass. n. 10870/2021), ma con principi valevoli anche nella vigenza del D.lgvo 81/15, ha ritenuto che la proroga del contratto a termine intercorso tra le parti non necessitasse di forme/sottoscrizioni scritte, ben potendo il rinnovo del rapporto di lavoro a termine sottostante avvenire mediante accordo verbale e/o risultare da comportamenti concludenti. Alla luce di tale orientamento cui la Corte presta convinta adesione , correttamente il Tribunale ha ritenuto incompatibile con la volontà di non voler proseguire il rapporto di lavoro la condotta del che, anche dopo la Parte_1 scadenza del termine apposto al contratto, ha continuato a prestare la propria attività per altri sei mesi, senza mai formulare alcuna doglianza e/o dissenso. A ciò deve aggiungersi –come innanzi detto—che per tutto il predetto considerevole lasso temporale, il lavoratore ha ricevuto dalla Società le buste paga prodotte in giudizio, in cui è espressamente indicata, non solo la natura del contratto a tempo determinato, ma anche il termine di scadenza dello stesso al 30.09.2021. Tale circostanza, unitamente alla condotta concludente del lavoratore di cui si è detto, dimostra non solo la consapevolezza acquisita dal lavoratore stesso circa l'avvenuta proroga del contratto da parte della Società, ma anche il suo pieno consenso. Inoltre , ad ulteriore riprova del fatto che il lavoratore era a conoscenza del termine del 30.9.2021, quale data di cessazione del rapporto, è sufficiente leggere la lettera d'impugnativa del recesso versata in atti al doc. n. 7( v. prod. ricorr.), ove si fa espressamente menzione alla suddetta data come termine di “scadenza di uno pseudo rapporto di lavoro a tempo determinato”. Infine mette conto osservare che la Società appellata ha depositato la comunicazione Unilav di proroga del contratto di lavoro del 3.01.2021 al 30.09.2021 che, come rilevato dal Tribunale, comprova ab origine la volontà della parte datoriale di prorogare l'originario contratto a tempo determinato. Alla luce di quanto esposto si ritiene che il rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato dalle parti in data 1.1.2021, con scadenza al 31.3.2021, si sia prorogato con il consenso del lavoratore per facta concludentia fino al 30.09.2021 e che , pertanto, in presenza di una valida proroga, non ricorre la violazione di cui all'art. 22 comma 2 del Dlgs 21/85, sanzionata con la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Parimenti, non è mai intervenuto alcun licenziamento, tantomeno orale, nei confronti del , il quale semplicemente ha interrotto il rapporto alla data Parte_1 di naturale scadenza della proroga. In conclusione la sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, assorbita ogni ulteriore doglianza, discende pertanto il rigetto dell'appello e la conferma integrale dell'impugnata sentenza. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo. Nulla per le spese nei confronti della parte contumace. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto , conferma integralmente la sentenza impugnata;
-condanna parte appellante alla refusione , in favore della ,delle spese CP_1 del grado che liquida in complessivi euro 2.900,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 16 ottobre 2025
Il cons. est. rel. Il Presidente Dr. Rosa Bernardina Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.