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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1217/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7894/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da TRAPPRESENTANTE - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015316049 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015316049 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015316049 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da RAPPRESENTANTEi - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170014354141000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da RAPPRESENTANTE - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180012790209000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da RAPPRESENTANTE - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180018304301000 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6257/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il Dott.Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e chiede la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in proprio favore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.12.2024 Società Società_1 S.a.s. di Nominativo_1, in persona del legale rappresentante pro – tempore Signor Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'intimazione di pagamento n. 29520249015316049/000, notificata in data 11.09.2024, per un importo complessivo ad € 20.693,17, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 29520170014354141000,
29520180012790209000, 29520180018304301000, per l'importo complessivo di € 859,96.
Eccepiva omessa/irrituale notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto opposto;
omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti alle suddette cartelle di pagamento;
decadenza ovvero prescrizione del credito;
ha altresì formulato istanza di esibizione in giudizio di copia/originale delle cartelle e delle relative notifiche.
Con memoria di replica del 3/10/2025, la società ricorrente eccepiva che “ADER, costituita in data 29/05/2025, allega una procura rilasciata all'avv. Nominativo_2 in data 25/07/2024 quando ancora l'avv. Nominativo_2 era direttore dell'ADER. Però l'avv. Nominativo_2 sin dal 31/12/2024 non è più direttore dell'ADER, con la conseguenza che il procurato Nominativo_3 è sprovvisto di procura”; Violazione dell'art. 25 bis comma 5 bis D. Lgs. 546/92.
Si costituiva l'ADER deduceva che, le cartelle di pagamento sottese all'atto opposto sono state tutte ritualmente notificate, come attestato dai documenti versati in giudizio;
a fronte della dimostrata validità della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, rileva l'inammissibilità delle censure proposte avverso l'atto opposto che riguardino il merito della pretesa e/o aspetti afferenti alla cartella;
dichiara di non poter accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, -omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle di pagamento impugnate-, stante la propria carenza di legittimazione passiva.
Che sulle stesse cartelle, il ricorrente ha presentato sia in data 30/07/2019 che in data 29/06/2023 due diverse istanze di adesione alla definizione agevolata che dimostrano inconfutabilmente l'avvenuta conoscenza di tali iscrizioni a ruolo;
in data 10.10.2025, ha depositato attestazione di conformita' attestante che la documentazione depositata per il ricorso è conforme ai rispettivi originali informatici ovvero alle copie cartacee, detenuti presso l'Agenzia delle Entrate - CO.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate rilevando l'infondatezza del ricorso ed in conseguente rigetto.
La Camera di Commercio di Messina non è costituita.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Deve ritenersi infondata l'eccezione che il procuratore sarebbe sprovvisto di valida procura.
La validità della procura rilasciata dal legale rappresentante di una società rimane invariata anche in caso di sua sostituzione, a meno che il nuovo legale rappresentante non revochi espressamente il mandato.
Questo perché la procura è considerata un atto della società e non dell'organo che l'ha rilasciata. La procura rilasciata dal soggetto che era rappresentante legale consente la legittima proposizione del ricorso dinanzi al giudice di primo grado anche se, in relazione a quest'ultimo momento, il soggetto perde la suddetta qualità.
La sostituzione della persona titolare dell'organo avente il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica non è causa di estinzione dell'efficacia della procura alle liti, la quale continua ad operare a meno che questa non venga revocata dal nuovo rappresentante legale (Cfr.: Corte di Cassazione con ordinanza del 25 gennaio 2019 n. 2183).
Nel caso in specie, la procura speciale rilasciata dal Direttore Nominativo_2 - che reca data 30 luglio 2024 – alla data di costituzione dell'Agente della CO nel presente giudizio, non era stata oggetto di revoca alcuna, con la conseguenza che legittimamente è stato conferito incarico al Procuratore Nominativo_3 sulla base di essa. Né ha rilievo la nomina del Dott. Nominativo_4, in sostituzione del Direttore Dott. Nominativo_2, essendosi realizzato in tal caso un subentro del primo nelle funzioni di quest'ultimo, fermo restando gli effetti della procura rilasciata da quest'ultimo non revocata.
Deve ritenersi infondata anche l'eccezione di violazione dell'art.25 bis, comma 5 bis, D.Lgs. 546/92 a seguito del deposito in data 10.10.2025 dell'attestato di conformità da parte concessionario.
La notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione impugnata è stata provata. Infatti dalla documentazione prodotta si evince quanto segue:
La cartella di pagamento n.29520170014354141000, Tassa auto 2013 risulta notificata in data 07.11.2017; sempre in riferimento alla suddetta cartella risultano notificati i seguenti atti:
in data 20/12/2018 Avviso di intimazione n. 29520189005875548000;
in data 15/01/2019 Avviso di intimazione 29520199000664703000.
Inoltre, sempre in riferimento a tale cartella , il ricorrente ha presentato istanza di Adesione alla definizione agevolata (rottamazione Ter) prot.415475 revocata l'08/09/2023;
Adesione alla definizione agevolata (rottamazione quater) prot. W 2023062908515133.
La Cartella di pagamento n. 29520180012790209000, Diritto annuale Camera di Commercio anno 2014, risulta notificata 26/09/2018; sempre in riferimento alla suddetta cartella in data 29/06/2023 è stata presentata
Adesione alla n. definizione agevolata quater) (rottamazione prot. 2023062908515133 revocata in data
30.05.2024; in data 11.09.2024 Avviso di intimazione 29520249015316049000.
La Cartella di pagamento n. 29520180018304301000 Irap anno 2015, risulta notificata in data 11/01/2019; in data 29/06/2023 Adesione definizione agevolata quater) (rottamazione prot. 2023062908515133 revocata in data 03/05/2024; in data 11/09/2024 Avviso di intimazione 29520249015316049000.
Il ricorrente non avendo impugnato la cartella e i successici atti, nei termini dei 60 giorni dalla notifica ha cristallizzato il credito rendendolo esigibile e nulla può opporre in questa sede;
l'intimazione attuale può essere impugnata per vizi propri dell'atto, che non si ravvisano, cosa che rende ulteriormente inconsistenti le censure proposte.
Priva di fondamento l'eccezione di prescrizione, occorre evidenziare che a fronte del riconoscimento del debito, rappresentato dalle richieste di Definizione Agevolata formulate dal ricorrente in data 30/07/2019
(rottamazione Ter) ed in data 29/06/2023 (rottamazione Quater) per le cartelle di pagamento nn.
29520170014354141000, 29520180012790209000 e 29520180018304301000, la prescrizione deve dirsi interrotta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2944 c.c. (a mente del quale: “la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”).
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in favore dell' l'Agenzia Entrate e dell'Agenzia Entrate CO. Nulla va disposto in ordine alle spese nei confronti della convenuta Camera di Commercio, in assenza di costituzione.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore degli uffici resistenti, liquidate in € 250,00, per ciscuna parte, oltre accessori come per legge. Cosi è deciso in Messinali, 20 ottobre 2025
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7894/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da TRAPPRESENTANTE - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015316049 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015316049 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015316049 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da RAPPRESENTANTEi - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170014354141000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da RAPPRESENTANTE - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180012790209000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da RAPPRESENTANTE - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180018304301000 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6257/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il Dott.Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e chiede la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in proprio favore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.12.2024 Società Società_1 S.a.s. di Nominativo_1, in persona del legale rappresentante pro – tempore Signor Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'intimazione di pagamento n. 29520249015316049/000, notificata in data 11.09.2024, per un importo complessivo ad € 20.693,17, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 29520170014354141000,
29520180012790209000, 29520180018304301000, per l'importo complessivo di € 859,96.
Eccepiva omessa/irrituale notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto opposto;
omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti alle suddette cartelle di pagamento;
decadenza ovvero prescrizione del credito;
ha altresì formulato istanza di esibizione in giudizio di copia/originale delle cartelle e delle relative notifiche.
Con memoria di replica del 3/10/2025, la società ricorrente eccepiva che “ADER, costituita in data 29/05/2025, allega una procura rilasciata all'avv. Nominativo_2 in data 25/07/2024 quando ancora l'avv. Nominativo_2 era direttore dell'ADER. Però l'avv. Nominativo_2 sin dal 31/12/2024 non è più direttore dell'ADER, con la conseguenza che il procurato Nominativo_3 è sprovvisto di procura”; Violazione dell'art. 25 bis comma 5 bis D. Lgs. 546/92.
Si costituiva l'ADER deduceva che, le cartelle di pagamento sottese all'atto opposto sono state tutte ritualmente notificate, come attestato dai documenti versati in giudizio;
a fronte della dimostrata validità della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, rileva l'inammissibilità delle censure proposte avverso l'atto opposto che riguardino il merito della pretesa e/o aspetti afferenti alla cartella;
dichiara di non poter accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, -omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle di pagamento impugnate-, stante la propria carenza di legittimazione passiva.
Che sulle stesse cartelle, il ricorrente ha presentato sia in data 30/07/2019 che in data 29/06/2023 due diverse istanze di adesione alla definizione agevolata che dimostrano inconfutabilmente l'avvenuta conoscenza di tali iscrizioni a ruolo;
in data 10.10.2025, ha depositato attestazione di conformita' attestante che la documentazione depositata per il ricorso è conforme ai rispettivi originali informatici ovvero alle copie cartacee, detenuti presso l'Agenzia delle Entrate - CO.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate rilevando l'infondatezza del ricorso ed in conseguente rigetto.
La Camera di Commercio di Messina non è costituita.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Deve ritenersi infondata l'eccezione che il procuratore sarebbe sprovvisto di valida procura.
La validità della procura rilasciata dal legale rappresentante di una società rimane invariata anche in caso di sua sostituzione, a meno che il nuovo legale rappresentante non revochi espressamente il mandato.
Questo perché la procura è considerata un atto della società e non dell'organo che l'ha rilasciata. La procura rilasciata dal soggetto che era rappresentante legale consente la legittima proposizione del ricorso dinanzi al giudice di primo grado anche se, in relazione a quest'ultimo momento, il soggetto perde la suddetta qualità.
La sostituzione della persona titolare dell'organo avente il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica non è causa di estinzione dell'efficacia della procura alle liti, la quale continua ad operare a meno che questa non venga revocata dal nuovo rappresentante legale (Cfr.: Corte di Cassazione con ordinanza del 25 gennaio 2019 n. 2183).
Nel caso in specie, la procura speciale rilasciata dal Direttore Nominativo_2 - che reca data 30 luglio 2024 – alla data di costituzione dell'Agente della CO nel presente giudizio, non era stata oggetto di revoca alcuna, con la conseguenza che legittimamente è stato conferito incarico al Procuratore Nominativo_3 sulla base di essa. Né ha rilievo la nomina del Dott. Nominativo_4, in sostituzione del Direttore Dott. Nominativo_2, essendosi realizzato in tal caso un subentro del primo nelle funzioni di quest'ultimo, fermo restando gli effetti della procura rilasciata da quest'ultimo non revocata.
Deve ritenersi infondata anche l'eccezione di violazione dell'art.25 bis, comma 5 bis, D.Lgs. 546/92 a seguito del deposito in data 10.10.2025 dell'attestato di conformità da parte concessionario.
La notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione impugnata è stata provata. Infatti dalla documentazione prodotta si evince quanto segue:
La cartella di pagamento n.29520170014354141000, Tassa auto 2013 risulta notificata in data 07.11.2017; sempre in riferimento alla suddetta cartella risultano notificati i seguenti atti:
in data 20/12/2018 Avviso di intimazione n. 29520189005875548000;
in data 15/01/2019 Avviso di intimazione 29520199000664703000.
Inoltre, sempre in riferimento a tale cartella , il ricorrente ha presentato istanza di Adesione alla definizione agevolata (rottamazione Ter) prot.415475 revocata l'08/09/2023;
Adesione alla definizione agevolata (rottamazione quater) prot. W 2023062908515133.
La Cartella di pagamento n. 29520180012790209000, Diritto annuale Camera di Commercio anno 2014, risulta notificata 26/09/2018; sempre in riferimento alla suddetta cartella in data 29/06/2023 è stata presentata
Adesione alla n. definizione agevolata quater) (rottamazione prot. 2023062908515133 revocata in data
30.05.2024; in data 11.09.2024 Avviso di intimazione 29520249015316049000.
La Cartella di pagamento n. 29520180018304301000 Irap anno 2015, risulta notificata in data 11/01/2019; in data 29/06/2023 Adesione definizione agevolata quater) (rottamazione prot. 2023062908515133 revocata in data 03/05/2024; in data 11/09/2024 Avviso di intimazione 29520249015316049000.
Il ricorrente non avendo impugnato la cartella e i successici atti, nei termini dei 60 giorni dalla notifica ha cristallizzato il credito rendendolo esigibile e nulla può opporre in questa sede;
l'intimazione attuale può essere impugnata per vizi propri dell'atto, che non si ravvisano, cosa che rende ulteriormente inconsistenti le censure proposte.
Priva di fondamento l'eccezione di prescrizione, occorre evidenziare che a fronte del riconoscimento del debito, rappresentato dalle richieste di Definizione Agevolata formulate dal ricorrente in data 30/07/2019
(rottamazione Ter) ed in data 29/06/2023 (rottamazione Quater) per le cartelle di pagamento nn.
29520170014354141000, 29520180012790209000 e 29520180018304301000, la prescrizione deve dirsi interrotta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2944 c.c. (a mente del quale: “la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”).
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in favore dell' l'Agenzia Entrate e dell'Agenzia Entrate CO. Nulla va disposto in ordine alle spese nei confronti della convenuta Camera di Commercio, in assenza di costituzione.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore degli uffici resistenti, liquidate in € 250,00, per ciscuna parte, oltre accessori come per legge. Cosi è deciso in Messinali, 20 ottobre 2025