Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1217
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa/irrituale notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto opposto

    La Corte ha ritenuto provata la notifica delle cartelle di pagamento e dei successivi atti di intimazione, nonché la presentazione da parte del ricorrente di istanze di definizione agevolata, che cristallizzano il credito.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti

    L'Agenzia delle Entrate ha dichiarato la propria carenza di legittimazione passiva su questo punto, ma la Corte ha comunque ritenuto provata la notifica delle cartelle e la cristallizzazione del debito.

  • Rigettato
    Decadenza o prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, poiché le istanze di definizione agevolata presentate dal ricorrente (rottamazione Ter e Quater) costituiscono un riconoscimento del debito e interrompono la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.

  • Rigettato
    Omessa/irrituale notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto opposto

    La Corte ha ritenuto provata la notifica delle cartelle di pagamento e dei successivi atti di intimazione, nonché la presentazione da parte del ricorrente di istanze di definizione agevolata, che cristallizzano il debito.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti

    L'Agenzia delle Entrate ha dichiarato la propria carenza di legittimazione passiva su questo punto, ma la Corte ha comunque ritenuto provata la notifica delle cartelle e la cristallizzazione del debito.

  • Rigettato
    Decadenza o prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, poiché le istanze di definizione agevolata presentate dal ricorrente (rottamazione Ter e Quater) costituiscono un riconoscimento del debito e interrompono la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.

  • Rigettato
    Omessa/irrituale notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto opposto

    La Corte ha ritenuto provata la notifica delle cartelle di pagamento e dei successivi atti di intimazione, nonché la presentazione da parte del ricorrente di istanze di definizione agevolata, che cristallizzano il debito.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti

    L'Agenzia delle Entrate ha dichiarato la propria carenza di legittimazione passiva su questo punto, ma la Corte ha comunque ritenuto provata la notifica delle cartelle e la cristallizzazione del debito.

  • Rigettato
    Decadenza o prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, poiché le istanze di definizione agevolata presentate dal ricorrente (rottamazione Ter e Quater) costituiscono un riconoscimento del debito e interrompono la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.

  • Rigettato
    Omessa/irrituale notifica

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata e che le successive istanze di definizione agevolata presentate dal ricorrente abbiano cristallizzato il debito, rendendo inopponibili le censure relative al merito della pretesa.

  • Rigettato
    Decadenza o prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, poiché le istanze di definizione agevolata presentate dal ricorrente (rottamazione Ter e Quater) costituiscono un riconoscimento del debito e interrompono la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.

  • Rigettato
    Omessa/irrituale notifica

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata e che le successive istanze di definizione agevolata presentate dal ricorrente abbiano cristallizzato il debito, rendendo inopponibili le censure relative al merito della pretesa.

  • Rigettato
    Decadenza o prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, poiché le istanze di definizione agevolata presentate dal ricorrente (rottamazione Ter e Quater) costituiscono un riconoscimento del debito e interrompono la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.

  • Rigettato
    Omessa/irrituale notifica

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata e che le successive istanze di definizione agevolata presentate dal ricorrente abbiano cristallizzato il debito, rendendo inopponibili le censure relative al merito della pretesa.

  • Rigettato
    Decadenza o prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, poiché le istanze di definizione agevolata presentate dal ricorrente (rottamazione Ter e Quater) costituiscono un riconoscimento del debito e interrompono la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1217
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1217
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo