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Sentenza 17 gennaio 2026
Sentenza 17 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 17/01/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02100/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 17/01/2026
N. 00116 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02100/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2100 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato AL Trimboli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv.
IC IC, sito in Palermo, via N. Morello, n. 40;
contro la Presidenza della Regione Siciliana e la Giunta regionale della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano
Stabile, n. 182;
per accertare N. 02100/2025 REG.RIC.
l'obbligo dell'intimata amministrazione regionale di provvedere sull'istanza del ricorrente del 15.9.2025, con la quale egli ha chiesto di essere designato quale componente laico del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana
(C.g.a.r.s.); nonché per assumere all'uopo ogni altro atto e/o provvedimento necessario e/o utile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione regionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. Fabrizio
BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di essere stato, in passato, componente laico del C.g.a.r.s.;
- che il predetto Consiglio, con sentenza n. 391/2024, ha affermato la possibilità di una nuova nomina per chi abbia già rivestito l'anzidetto incarico al ricorrere di determinate condizioni (in particolare, il trascorrere di due anni dalla cessazione dell'incarico);
- che, con pec del 7.1.2025 (reiterata il 19.3.2025), egli ha manifestato il proprio interesse a una nuova nomina;
- che l'intimata amministrazione regionale, rimasta inerte rispetto a tale richiesta, ha nelle more designato un terzo soggetto;
- di aver contestato l'anzidetta designazione con ricorso definito da questo Tribunale con la sentenza di inammissibilità n. 925/2025; N. 02100/2025 REG.RIC.
- di aver proposto appello avverso l'anzidetta pronuncia;
- che, nelle more, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (C.p.g.a.) ha reso il suo parere sulla designazione del suddetto terzo soggetto;
- di aver impugnato tale parere innanzi al T.A.R. Lazio;
- che, a fronte di quanto affermato dal C.p.g.a. in merito alle persistenti carenze di organico nel C.g.a.r.s., egli ha presentato una nuova istanza di designazione in data
15.9.2025, rimasta inesitata.
1.1. Parte ricorrente ha sostenuto l'esistenza di un obbligo di provvedere dell'intimata amministrazione regionale sulla scorta di doglianze così rubricate:
- Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 comma 2 bis, 2 e 3 della legge
241/90 e della legge reg. 10/91 articoli 2 e 3 (e succ. mod. e integr.). Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e mancanza di presupposto. Violazione dell'articolo 97 della Costituzione e dei principi di affidamento, legittima aspettativa, trasparenza, lealtà, equità; efficienza e buona amministrazione, sviamento dell'interesse pubblico;
- Violazione dell'art. 6 del d.lvo 373/2003 in correlazione agli articoli 1 e comma 2 bis, 2 e 3 della legge 241/90. Illegittimità per assoluta carenza motivazionale, violazione ed eccesso di potere, carenza istruttoria, violazione dell'interesse pubblico.
1.2. Ha quindi chiesto di dichiarare l'illegittimità del contestato silenzio e di accertare il conseguente obbligo di provvedere in capo all'intimata amministrazione regionale, assegnando il relativo termine e nominando, se del caso, un commissario ad acta.
2. Si è costituita l'amministrazione regionale che, con successiva memoria, ha chiesto di rigettare il ricorso.
3. L'8.1.2026 il ricorrente ha presentato un'istanza di rinvio in ragione della prossima discussione del menzionato ricorso pendente presso il T.A.R. Lazio.
4. All'udienza camerale indicata in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione. N. 02100/2025 REG.RIC.
DIRITTO
1. Va previamente rigettata l'istanza di rinvio del ricorrente.
Quest'ultimo, con il presente ricorso, si è doluto della pretesa illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione regionale sulla sua istanza di nomina quale componente laico del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.
L'odierno giudizio non può essere in alcun modo associato a quello proposto dal medesimo ricorrente presso il T.A.R. Lazio, con il quale egli ha contestato il parere del C.p.g.a. sulla designazione di un terzo soggetto quale componente laico del
C.g.a.r.s.; parere reso, peraltro, in un contesto di persistente scopertura del relativo organico (cfr. all. 3 di parte ricorrente).
Tra i suddetti due giudizi non può dunque predicarsi né un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico, né un'ipotetica interferenza che sia, per qualche ragione, idonea a giustificare l'eventuale rinvio della trattazione del presente ricorso.
A quanto appena detto si aggiunga il fatto che il C.g.a.r.s., nel rigettare l'appello di parte ricorrente avverso la succitata sentenza di questa Sezione n. 925/2025, ha preso una chiara posizione in ordine alla natura di istanze analoghe a quella per cui è causa; posizione della cui importanza non può sottacersi ai fini della definizione di questo giudizio.
Non vi sono, dunque, ragioni per disporre il – comunque eccezionale (cfr. art. 73, c.
1-bis, c.p.a.) – rinvio della trattazione della causa, tenuto altresì conto del dovere, incombente sulle parti così come sul giudice, di garantire la ragionevole durata del processo (art. 2, c. 2, c.p.a.).
2. Con la pronuncia sopra cennata (C.g.a.r.s., sez. giurisd., 29 dicembre 2025, n. 1051), il giudice di appello siciliano, ricostruita la disciplina sulla nomina dei propri componenti non togati, ha affermato i seguenti principi: N. 02100/2025 REG.RIC.
(i) non è necessaria alcuna valutazione comparativa tra i profili professionali degli aspiranti a tale nomina, in quanto il Presidente della Regione Siciliana svolge una valutazione di “merito assoluto” del nominando;
(ii) non sono tecnicamente ravvisabili candidati (né autocandidati) “quali soggetti aspiranti alla designazione presidenziale il cui profilo professionale debba essere obbligatoriamente valutato dal titolare del potere di designazione e posto in comparazione con quello degli altri aspiranti”;
(iii) l'invio di una formale dichiarazione di disponibilità al Presidente della Regione
Siciliana non comporta per quest'ultimo alcun dovere di compiere una valutazione comparativa, in quanto “a seguire questa tesi – non accoglibile, in quanto si tradurrebbe in una non consentita interpretazione abrogante di univoche norme legislative, peraltro attuative di norme statutarie di rango costituzionale (norme, perciò, c.d. subcostituzionali o superprimarie) – sarebbe integralmente rimesso alla iniziativa di terzi (i.e.: eventuale trasmissione di manifestazioni di disponibilità alla designazione) se attivare un procedimento di valutazione del merito assoluto o, in alternativa, di valutazione del merito comparativo, con evidente, ma certamente inammissibile, espropriazione della specifica prerogativa del Presidente della
Regione Siciliana come declinata nelle norme di attuazione dello Statuto speciale
d'autonomia”.
Il C.g.a.r.s. ha quindi concluso che “le dichiarazioni di disponibilità alla designazione trasmesse dall'appellante, rispettivamente, in data 7 gennaio 2025 e 19 marzo 2025, si inquadrano – nell'ambito delle tradizionali categorie dogmatiche della teoria generale del diritto – tra le c.d. “dichiarazioni di desiderio”, giuridicamente improduttive di qualsiasi effetto, e pertanto non potevano indurre in capo al
Presidente della Regione Siciliana alcun obbligo di valutazione del profilo professionale del dichiarante, né tanto meno di valutazione comparativa tra distinti profili professionali”. N. 02100/2025 REG.RIC.
3. L'applicazione delle superiori coordinate interpretative al caso di specie impone di rigettare il presente ricorso.
Infatti, la dichiarazione di disponibilità del ricorrente del 15.9.2025 (all. 4 di parte ricorrente) non può che essere qualificata, al pari delle dichiarazioni del 7.1.2025 e del
19.3.2025 (su cui, come si è visto, il C.g.a.r.s. si è espressamente pronunciato), in termini di dichiarazione di desiderio, improduttiva di qualsiasi effetto giuridico.
In altre parole, mancando sulla dichiarazione per cui è causa qualsiasi obbligo di provvedere in capo all'amministrazione regionale, non può fondatamente sostenersi alcuna illegittimità con riguardo all'inerzia da quest'ultima tenuta su tale dichiarazione.
4. Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Le spese possono trovare compensazione tra le parti, tenuto conto del fatto che l'improduttività di qualsiasi effetto giuridico di dichiarazioni di disponibilità analoghe a quella per cui è causa è stata affermata dal C.g.a.r.s. in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. N. 02100/2025 REG.RIC.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL EZ, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio BA, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio BA AL EZ
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. N. 02100/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 17/01/2026
N. 00116 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02100/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2100 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato AL Trimboli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv.
IC IC, sito in Palermo, via N. Morello, n. 40;
contro la Presidenza della Regione Siciliana e la Giunta regionale della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano
Stabile, n. 182;
per accertare N. 02100/2025 REG.RIC.
l'obbligo dell'intimata amministrazione regionale di provvedere sull'istanza del ricorrente del 15.9.2025, con la quale egli ha chiesto di essere designato quale componente laico del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana
(C.g.a.r.s.); nonché per assumere all'uopo ogni altro atto e/o provvedimento necessario e/o utile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione regionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. Fabrizio
BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di essere stato, in passato, componente laico del C.g.a.r.s.;
- che il predetto Consiglio, con sentenza n. 391/2024, ha affermato la possibilità di una nuova nomina per chi abbia già rivestito l'anzidetto incarico al ricorrere di determinate condizioni (in particolare, il trascorrere di due anni dalla cessazione dell'incarico);
- che, con pec del 7.1.2025 (reiterata il 19.3.2025), egli ha manifestato il proprio interesse a una nuova nomina;
- che l'intimata amministrazione regionale, rimasta inerte rispetto a tale richiesta, ha nelle more designato un terzo soggetto;
- di aver contestato l'anzidetta designazione con ricorso definito da questo Tribunale con la sentenza di inammissibilità n. 925/2025; N. 02100/2025 REG.RIC.
- di aver proposto appello avverso l'anzidetta pronuncia;
- che, nelle more, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (C.p.g.a.) ha reso il suo parere sulla designazione del suddetto terzo soggetto;
- di aver impugnato tale parere innanzi al T.A.R. Lazio;
- che, a fronte di quanto affermato dal C.p.g.a. in merito alle persistenti carenze di organico nel C.g.a.r.s., egli ha presentato una nuova istanza di designazione in data
15.9.2025, rimasta inesitata.
1.1. Parte ricorrente ha sostenuto l'esistenza di un obbligo di provvedere dell'intimata amministrazione regionale sulla scorta di doglianze così rubricate:
- Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 comma 2 bis, 2 e 3 della legge
241/90 e della legge reg. 10/91 articoli 2 e 3 (e succ. mod. e integr.). Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e mancanza di presupposto. Violazione dell'articolo 97 della Costituzione e dei principi di affidamento, legittima aspettativa, trasparenza, lealtà, equità; efficienza e buona amministrazione, sviamento dell'interesse pubblico;
- Violazione dell'art. 6 del d.lvo 373/2003 in correlazione agli articoli 1 e comma 2 bis, 2 e 3 della legge 241/90. Illegittimità per assoluta carenza motivazionale, violazione ed eccesso di potere, carenza istruttoria, violazione dell'interesse pubblico.
1.2. Ha quindi chiesto di dichiarare l'illegittimità del contestato silenzio e di accertare il conseguente obbligo di provvedere in capo all'intimata amministrazione regionale, assegnando il relativo termine e nominando, se del caso, un commissario ad acta.
2. Si è costituita l'amministrazione regionale che, con successiva memoria, ha chiesto di rigettare il ricorso.
3. L'8.1.2026 il ricorrente ha presentato un'istanza di rinvio in ragione della prossima discussione del menzionato ricorso pendente presso il T.A.R. Lazio.
4. All'udienza camerale indicata in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione. N. 02100/2025 REG.RIC.
DIRITTO
1. Va previamente rigettata l'istanza di rinvio del ricorrente.
Quest'ultimo, con il presente ricorso, si è doluto della pretesa illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione regionale sulla sua istanza di nomina quale componente laico del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.
L'odierno giudizio non può essere in alcun modo associato a quello proposto dal medesimo ricorrente presso il T.A.R. Lazio, con il quale egli ha contestato il parere del C.p.g.a. sulla designazione di un terzo soggetto quale componente laico del
C.g.a.r.s.; parere reso, peraltro, in un contesto di persistente scopertura del relativo organico (cfr. all. 3 di parte ricorrente).
Tra i suddetti due giudizi non può dunque predicarsi né un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico, né un'ipotetica interferenza che sia, per qualche ragione, idonea a giustificare l'eventuale rinvio della trattazione del presente ricorso.
A quanto appena detto si aggiunga il fatto che il C.g.a.r.s., nel rigettare l'appello di parte ricorrente avverso la succitata sentenza di questa Sezione n. 925/2025, ha preso una chiara posizione in ordine alla natura di istanze analoghe a quella per cui è causa; posizione della cui importanza non può sottacersi ai fini della definizione di questo giudizio.
Non vi sono, dunque, ragioni per disporre il – comunque eccezionale (cfr. art. 73, c.
1-bis, c.p.a.) – rinvio della trattazione della causa, tenuto altresì conto del dovere, incombente sulle parti così come sul giudice, di garantire la ragionevole durata del processo (art. 2, c. 2, c.p.a.).
2. Con la pronuncia sopra cennata (C.g.a.r.s., sez. giurisd., 29 dicembre 2025, n. 1051), il giudice di appello siciliano, ricostruita la disciplina sulla nomina dei propri componenti non togati, ha affermato i seguenti principi: N. 02100/2025 REG.RIC.
(i) non è necessaria alcuna valutazione comparativa tra i profili professionali degli aspiranti a tale nomina, in quanto il Presidente della Regione Siciliana svolge una valutazione di “merito assoluto” del nominando;
(ii) non sono tecnicamente ravvisabili candidati (né autocandidati) “quali soggetti aspiranti alla designazione presidenziale il cui profilo professionale debba essere obbligatoriamente valutato dal titolare del potere di designazione e posto in comparazione con quello degli altri aspiranti”;
(iii) l'invio di una formale dichiarazione di disponibilità al Presidente della Regione
Siciliana non comporta per quest'ultimo alcun dovere di compiere una valutazione comparativa, in quanto “a seguire questa tesi – non accoglibile, in quanto si tradurrebbe in una non consentita interpretazione abrogante di univoche norme legislative, peraltro attuative di norme statutarie di rango costituzionale (norme, perciò, c.d. subcostituzionali o superprimarie) – sarebbe integralmente rimesso alla iniziativa di terzi (i.e.: eventuale trasmissione di manifestazioni di disponibilità alla designazione) se attivare un procedimento di valutazione del merito assoluto o, in alternativa, di valutazione del merito comparativo, con evidente, ma certamente inammissibile, espropriazione della specifica prerogativa del Presidente della
Regione Siciliana come declinata nelle norme di attuazione dello Statuto speciale
d'autonomia”.
Il C.g.a.r.s. ha quindi concluso che “le dichiarazioni di disponibilità alla designazione trasmesse dall'appellante, rispettivamente, in data 7 gennaio 2025 e 19 marzo 2025, si inquadrano – nell'ambito delle tradizionali categorie dogmatiche della teoria generale del diritto – tra le c.d. “dichiarazioni di desiderio”, giuridicamente improduttive di qualsiasi effetto, e pertanto non potevano indurre in capo al
Presidente della Regione Siciliana alcun obbligo di valutazione del profilo professionale del dichiarante, né tanto meno di valutazione comparativa tra distinti profili professionali”. N. 02100/2025 REG.RIC.
3. L'applicazione delle superiori coordinate interpretative al caso di specie impone di rigettare il presente ricorso.
Infatti, la dichiarazione di disponibilità del ricorrente del 15.9.2025 (all. 4 di parte ricorrente) non può che essere qualificata, al pari delle dichiarazioni del 7.1.2025 e del
19.3.2025 (su cui, come si è visto, il C.g.a.r.s. si è espressamente pronunciato), in termini di dichiarazione di desiderio, improduttiva di qualsiasi effetto giuridico.
In altre parole, mancando sulla dichiarazione per cui è causa qualsiasi obbligo di provvedere in capo all'amministrazione regionale, non può fondatamente sostenersi alcuna illegittimità con riguardo all'inerzia da quest'ultima tenuta su tale dichiarazione.
4. Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Le spese possono trovare compensazione tra le parti, tenuto conto del fatto che l'improduttività di qualsiasi effetto giuridico di dichiarazioni di disponibilità analoghe a quella per cui è causa è stata affermata dal C.g.a.r.s. in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. N. 02100/2025 REG.RIC.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL EZ, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio BA, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio BA AL EZ
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. N. 02100/2025 REG.RIC.