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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/11/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2939/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Claudia Manconi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 9 settembre 2025 avente ad oggetto separazione e divorzio- scioglimento del matrimonio da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. ) ai fini del presente atto entrambi domiciliati in Sassari,
[...] C.F._2
Via Nizza n. 19, presso e nello studio dell'Avv. Gaetano Paoletti (C.F. ), dal C.F._3 quale sono rappresentati e difesi in forza di procura speciale depositata nel fascicolo telematico
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
FATTO
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data settembre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) I coniugi danno atto che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che gli stessi non hanno nulla a pretendere
l'uno dall'altro.
3.1) I figli verranno affidati ad entrambi i genitori secondo il principio dell'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso l'abitazione della sig.ra sita in Alghero, via Parte_3
Rina De Liguoro n.7. 3.2) Il padre, momentaneamente trasferito ad Olbia per impegni lavorativi, potrà sentirli telefonicamente quando riterrà opportuno compatibilmente con gli impegni scolastici e lavorativi. Il padre potrà tenere con sé i figli i fine settimana dal venerdì alla domenica, secondo il principio dell'alternanza, ritirandoli all'uscita della scuola per ricondurli dalla madre la domenica sera anche dopo cena, ed in ogni caso entro e non oltre le ore 21:30.
3.3) Per le feste comandate (Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto salvo altre) vigerà il principio dell'alternanza.
3.4) Il padre corrisponderà un assegno di mantenimento in favore dei figli pari a complessivi €
600,00 mensili (€ 300,00 per ogni figlio) e contribuirà alle spese straordinarie, preventivamente concordate, in ragione del 50%.
3.4) Il padre contribuirà altresì al pagamento della metà, pari ad € 375,00, del canone di locazione relativo alla abitazione della sig.ra e dei figli, sito in Alghero via Rina De Liguoro n. 7, Parte_1 il cui costo ammonta complessivamente ad € 750,00 mensili.
3.5) Gli assegni familiari restano interamente devoluti a favore del padre, così come già precedentemente concordato tra le parti.
4) Spese del presente giudizio compensate fra le parti.
* * * *
Previa remissione della causa sul ruolo i coniugi chiedono contestualmente l'accoglimento alle seguenti
CONDIZIONI PER LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
A) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi E Parte_1
celebrato in Sassari in data 26.07.2007, trascritto nei registri dello stato civile Parte_2 del Comune di Sassari per l'anno 2007 – Atto 99 - Parte 1, nel contempo ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Sassari, a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
B) Confermare le condizioni di separazione indicate nel presente ricorso;
C) Spese del presente giudizio compensate fra le parti”.
***
All'udienza del 25 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice ha rimesso al collegio per la decisione.
DIRITTO I coniugi e anno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio civile in Sassari in data 26.07.2007, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sassari per l'anno 2007 – Atto 99 - Parte 1 - stabilendo quale regime patrimoniale quello della separazione dei beni dalla cui unione coniugale sono nati due figli, oggi ancora minorenni, in data
16.07.2010 a Parigi nasceva e in data 05.09.2014, in Messico a Monterrey Persona_1 nasceva . Persona_2
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 1 comma c.p.c.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
Il Tribunale valutata la rispondenza delle condizioni nell'interesse dei figli in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole come da piano genitoriale non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett.
B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c.
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c.
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F. ) nata a [...] il giorno 05.08.1977 e C.F._1 Parte_2
(C.F. ) nato a [...] il giorno 22.01.1974, che
[...] C.F._2 hanno contratto matrimonio civile in Sassari il giorno 26.07.2007, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sassari per l'anno 2007 – Atto 99 - Parte 1, manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza;
2. dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
3. provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Claudia Manconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Claudia Manconi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 9 settembre 2025 avente ad oggetto separazione e divorzio- scioglimento del matrimonio da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. ) ai fini del presente atto entrambi domiciliati in Sassari,
[...] C.F._2
Via Nizza n. 19, presso e nello studio dell'Avv. Gaetano Paoletti (C.F. ), dal C.F._3 quale sono rappresentati e difesi in forza di procura speciale depositata nel fascicolo telematico
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
FATTO
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data settembre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) I coniugi danno atto che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che gli stessi non hanno nulla a pretendere
l'uno dall'altro.
3.1) I figli verranno affidati ad entrambi i genitori secondo il principio dell'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso l'abitazione della sig.ra sita in Alghero, via Parte_3
Rina De Liguoro n.7. 3.2) Il padre, momentaneamente trasferito ad Olbia per impegni lavorativi, potrà sentirli telefonicamente quando riterrà opportuno compatibilmente con gli impegni scolastici e lavorativi. Il padre potrà tenere con sé i figli i fine settimana dal venerdì alla domenica, secondo il principio dell'alternanza, ritirandoli all'uscita della scuola per ricondurli dalla madre la domenica sera anche dopo cena, ed in ogni caso entro e non oltre le ore 21:30.
3.3) Per le feste comandate (Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto salvo altre) vigerà il principio dell'alternanza.
3.4) Il padre corrisponderà un assegno di mantenimento in favore dei figli pari a complessivi €
600,00 mensili (€ 300,00 per ogni figlio) e contribuirà alle spese straordinarie, preventivamente concordate, in ragione del 50%.
3.4) Il padre contribuirà altresì al pagamento della metà, pari ad € 375,00, del canone di locazione relativo alla abitazione della sig.ra e dei figli, sito in Alghero via Rina De Liguoro n. 7, Parte_1 il cui costo ammonta complessivamente ad € 750,00 mensili.
3.5) Gli assegni familiari restano interamente devoluti a favore del padre, così come già precedentemente concordato tra le parti.
4) Spese del presente giudizio compensate fra le parti.
* * * *
Previa remissione della causa sul ruolo i coniugi chiedono contestualmente l'accoglimento alle seguenti
CONDIZIONI PER LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
A) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi E Parte_1
celebrato in Sassari in data 26.07.2007, trascritto nei registri dello stato civile Parte_2 del Comune di Sassari per l'anno 2007 – Atto 99 - Parte 1, nel contempo ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Sassari, a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
B) Confermare le condizioni di separazione indicate nel presente ricorso;
C) Spese del presente giudizio compensate fra le parti”.
***
All'udienza del 25 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice ha rimesso al collegio per la decisione.
DIRITTO I coniugi e anno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio civile in Sassari in data 26.07.2007, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sassari per l'anno 2007 – Atto 99 - Parte 1 - stabilendo quale regime patrimoniale quello della separazione dei beni dalla cui unione coniugale sono nati due figli, oggi ancora minorenni, in data
16.07.2010 a Parigi nasceva e in data 05.09.2014, in Messico a Monterrey Persona_1 nasceva . Persona_2
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 1 comma c.p.c.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
Il Tribunale valutata la rispondenza delle condizioni nell'interesse dei figli in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole come da piano genitoriale non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett.
B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c.
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c.
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F. ) nata a [...] il giorno 05.08.1977 e C.F._1 Parte_2
(C.F. ) nato a [...] il giorno 22.01.1974, che
[...] C.F._2 hanno contratto matrimonio civile in Sassari il giorno 26.07.2007, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sassari per l'anno 2007 – Atto 99 - Parte 1, manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza;
2. dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
3. provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Claudia Manconi