Articolo 5 della Legge 19 maggio 1971, n. 403
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 luglio 1971
Art. 5.
I massaggiatori privi della vista diplomati presso la Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi di Firenze prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1961, n. 570 , hanno diritto ad ottenere a domanda dalla direzione della scuola suddetta la conversione del titolo posseduto nel diploma di massofisioterapista, equipollente a tutti gli effetti al diploma di cui all'articolo 1 della presente legge.
Ai medesimi e' riconosciuto quindi il diritto ad ottenere, sempre a domanda, dal Ministero del lavoro o della previdenza sociale, l'iscrizione all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.
Entrata in vigore il 15 luglio 1971
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