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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/07/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3754/2017 R.G. promossa da:
cf nato ad [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'AVV. STELLA DANIELA
contro cf nata ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'AVV. CACOPARDO ANTONELLA
e contro
, cf nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3
dall'AVV. MONIA SAIA
Avente ad oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 18/11/2024 e la causa è stata posta in decisione.
pagina 1 di 9 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio e, dedotto di essere proprietario Parte_1 Controparte_1
dell'immobile sito in Augusta, via Marina di Ponente n. 8, facente parte di un edificio composto da tre unità immobiliari e di aver sostenuto, a proprie spese e in via d'urgenza, lavori di ripristino su parti comuni dell'edificio per complessivi Euro 11.865,73, ha chiesto la condanna della convenuta al rimborso della quota di spettanza, per Euro 3.955,24 pari a 1/3 delle spese sostenute, nonché al pagamento pro-quota degli oneri tecnici, oltre interessi legali e delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda ha rappresentato che, nel mese di dicembre 2015, Parte_1
durante l'esecuzione di lavori di ristrutturazione all'interno del proprio immobile, posto al piano terra,
dell'edificio sito in Augusta, via Marina di Ponente n. 8, aveva riscontrato che sei travi sporgenti dall'intradosso del solaio in calcestruzzo armato e gettate in opera solidalmente al solaio, si presentavano gravemente danneggiate, con notevole degrado delle armature;
che, resosi conto che il degrado delle travi prefigurava uno stato di pericolo per l'immobile, aveva riferito verbalmente quanto riscontrato alle altre due comproprietarie, e , invitandole a Controparte_1 Controparte_2
verificare personalmente lo stato dei luoghi e a deliberare con urgenza l'avvio dei lavori di manutenzione;
che, vista l'inerzia delle altre comproprietarie aveva effettuato i lavori urgenti di ripristino delle travi, affrontando spese per complessivi Euro 11.865,73; che , Controparte_2
riconoscendo l'urgenza dei lavori, aveva raggiunto un accordo transattivo versando quanto da lei dovuto pro quota;
che al contrario, non aveva mai provveduto al rimborso Controparte_1
costringendolo ad agire giudizialmente.
Si è costituita in giudizio contestando la domanda attorea, e deducendo Controparte_1
preliminarmente la mancanza di interpello, propedeutico e prodromico all'effettuazione dei lavori, poi la mancanza del requisito di necessità ed urgenza dei lavori, non comprovata da nessuna evidenza probatoria e, infine, l'eccessiva quantificazione della richiesta anche alla luce della pratica di sgravio pagina 2 di 9 fiscale dell'IRPEF inoltrata dal e che gli permetteva di recuperare il 50% dei costi di Pt_1
ristrutturazione ed il 65% dei costi di adeguamento antisismico.
ha altresì proposto domanda riconvenzionale, chiedendo il risarcimento di Controparte_1
Euro 5.000,00 per i danni subiti dal proprio appartamento a causa delle infiltrazioni provenienti dalle parti comuni dell'edificio condominiale, e ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa
, terza comproprietaria. Controparte_2
Costituitasi in giudizio, ha chiesto la propria estromissione dal processo, deducendo di Controparte_2
aver già corrisposto a la quota di un terzo dei costi dei lavori di ripristino e Parte_1
rappresentando che la domanda riconvenzionale proposta da nei suoi confronti Controparte_1
era inammissibile sia sotto il profilo processuale, perché priva di collegamento con la lite principale tra e sia sotto il profilo sostanziale, non sussistendo alcun titolo risarcitorio a suo carico;
Pt_1 CP_1
che, in ogni caso, ella era rimasta all'oscuro dei danni lamentati dalla convenuta, non avendo ricevuto alcuna preventiva comunicazione.
Radicatosi il contraddittorio, è stata esperita la prova testimoniale con testi di parte attrice,
l'interrogatorio da parte dell'attore nonché consulenza tecnica d'ufficio volta ad Parte_1
accertare la natura urgente ed indifferibile dei lavori esegui dal la congruità delle spese Pt_1
sostenute e la correttezza dei lavori eseguito sotto il profilo urbanistico- edilizio, burocratico;
indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
26.03.2025 e del successivo scambio degli scritti difensivi di cui all'art. 190 codice di rito civile.
Questi i fatti di causa, il Tribunale reputa che la domanda attorea sia da accogliere, nei limiti e per i motivi di seguito indicati, mentre la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta è da rigettare.
Deve preliminarmente rilevarsi che in un edificio composto da più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a soggetti distinti, la disciplina delle cose, degli impianti e dei servizi di uso comune che risultino legali alle unità abitative esclusive dalla relazione di accessorietà, è regolata dalle norme pagina 3 di 9 del condominio dettate dagli articoli 1117 – 1139 c.c. e non invece dalle norme in materia di comunione ordinaria.
Ne discende che in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, non trova applicazione l'articolo 1110 c.c., che condiziona il relativo diritto a mera trascuranza degli altri partecipanti, ma l'articolo 1134 c.c., in ragione del quale “il condomino che ha
assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non
ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente” e che dunque subordina il diritto al rimborso al diverso e più stringente presupposto dell'urgenza.
La diversità di disciplina trova la propria giustificazione e fondamento sulla considerazione per cui,
nella comunione, i beni comuni costituiscono l'utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggiore rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione (cfr. Cass., SS.UU. n. 2046 del 31 gennaio 2006).
Ne deriva che, instaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali (e questo vale anche nel caso di condominio minimo), la spesa autonomamente sostenuta da uno dei partecipanti è rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti di cui all'articolo 1134 c.c., che introducendo un'eccezione al principio di preventiva autorizzazione,
subordina il diritto al rimborso all'effettiva urgenza dell'intervento. Tale urgenza va valutata alla stregua del parametro del buon padre di famiglia e riguarda quelle opere indifferibili e non procrastinabili, necessarie per evitare un danno imminente e ragionevolmente prevedibile al bene comune, ovvero per ripristinare l'efficienza funzionale, che vanno eseguite senza ritardo e quindi senza poter avvertire tempestivamente gli altri condomini.
pagina 4 di 9 La giurisprudenza di legittimità afferma che “per avere diritto al rimborso della spesa affrontata per
conservare la cosa comune senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, il condomino
che ha provveduto deve dimostrare che ai sensi dell'articolo 1134 c.c., che ne sussisteva l'urgenza
ossia la necessità di eseguirla senza ritardo e senza poter avvertire tempestivamente l'amministratore
o gli altri condomini” (cfr. Cass., n. 27519 del 2011), ed ancora “in tema di condominio minimo, il
singolo condomino ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione della cosa comune
nell'interesse degli altri proprietari senza autorizzazione degli organi condominiali, solo qualora, ai
sensi dell'articolo 1134 c.c., dette spese siano urgenti, secondo quella nozione che distingue l'urgenza
dalla mera necessità, poiché ricorre quando, secondo un comune metro di valutazione, gli interventi
appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa,
mentre nulla è dovuto in caso di mera trascuranza degli altri comproprietari, non trovando
applicazione le norme in materia di comunione” (cfr. Cass., n. 18759 del 2016 e n. 9280 del 2018).
Applicando tali principi al caso concreto, gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio confermano che le travi emergenti dall'intradosso del solaio presentavano l'espulsione del copriferro nelle nervature sottostanti il solaio, il distacco in più punti della nervatura dall'intradosso, la rottura di alcuni ferri dell'armatura inferiore e il degrado del calcestruzzo. Il consulente tecnico d'ufficio ha precisato che, in considerazione della soletta piena collaborante con le nervature, tali patologie non avrebbero compromesso la stabilità complessiva dell'edificio, ma se i lavori di ripristino non fossero stati realizzati tempestivamente, avrebbero potuto innescare condizioni di pericolo anche solo potenziali.
Sicché, ove il “lavoro urgente” sia inteso, secondo l'accezione giurisprudenziale, come intervento indifferibile per prevenire anche solo potenziali condizioni di pericolo, l'opera programmata dal deve qualificarsi urgente e indifferibile. Pt_1
Dal punto di vista economico, il c.t.u. ha rideterminato la spesa complessiva in Euro 8.346,23,
ritenendo superflue la controsoffittatura e la fase di collaudo. Non essendo state mosse contestazioni pagina 5 di 9 tecniche specifiche né prodotte consulenze di parte idonee a smentire tali conclusioni, il Tribunale le fa proprie, con la conseguenza che la quota pro-capite dovuta da ammonta a Controparte_1
Euro 2.782,08, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo.
Non meritano accoglimento le eccezioni sollevate dalla convenuta.
In primo luogo, la dedotta assenza di urgenza è puntualmente smentita sia dalle risultanze della c.t.u.
che ha qualificato l'intervento quale necessario per prevenire l'aggravamento del degrado e potenziali rischi per la sicurezza, sia dalle concordi testimonianze dell'ing. direttore dei lavori, e Per_1
dell'arch. , le quali hanno descritto l'ammaloramento delle travi di sostegno del solaio e CP_3
la necessità degli interventi.
In secondo luogo, l'eccezione di carenza di interpello è priva di fondamento. L'art. 1134 c.c. non prescrive alcuna preventiva autorizzazione o comunicazione in caso di spese urgenti, la condizione dirimente è l'indifferibilità dell'intervento. A ogni modo, ha dimostrato di aver Parte_1
informato le comproprietarie con raccomandata 5 gennaio 2016 e successive e-mail, tutelando il diritto di partecipazione degli altri condomini.
In terzo luogo, la contestazione relativa alla congruità dei costi rimane del tutto generica. Il consulente d'ufficio ha rideterminato la spesa ammissibile a Euro 8.346,23, depurandola di opere di finitura e collaudo, e ha ritenuto il computo metrico coerente con il prezziario regionale anno 2013, applicabile al momento dei lavori.
Quanto poi alla doglianza della convenuta relativa alle agevolazioni fiscali ottenute dal per i Pt_1
lavori in questione, essa difetta di prova.
Invero, sul versante probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spettava a dimostrare Controparte_1
in positivo l'avvenuta fruizione dei bonus da parte di e l'ammontare effettivo dei relativi Pt_1
benefici, così da poterne invocare la compensazione. La convenuta ha effettivamente chiesto l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi dell'attore, ma l'istanza è stata rigettata perché meramente pagina 6 di 9 esplorativa in quanto nulla le impediva di percorrere la via dell'accesso difensivo ai dati dell'Anagrafe
Tributaria disciplinato dagli artt. 22 ss. l. 241/1990
Come chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. 25 settembre 2020, n. 19),
l'interessato può ottenere – per finalità difensive – l'accesso ai dati reddituali conservati nell'Anagrafe
Tributaria ai sensi degli artt. 22 ss. l. 241/1990, a prescindere dall'esito degli strumenti istruttori civilistici previsti dagli artt. 210-213 c.p.c..
Il Consiglio di Stato, valorizzando il principio di effettività del diritto di difesa e il bilanciamento con la riservatezza, ha stabilito che l'accesso difensivo è “strumento sussidiario e autonomo”, azionabile anche quando sia stato negato l'ordine di esibizione nel processo civile.
Nel caso di specie, non ha fatto ricorso a tale rimedio amministrativo, né ha Controparte_1
dimostrato di avere intrapreso alcuna iniziativa volta a reperire la documentazione fiscale dell'attore presso l'Amministrazione finanziaria, limitandosi a dedurre, in modo del tutto ipotetico, la fruizione delle detrazioni. Questa inerzia processuale e amministrativa aggrava la carenza probatoria già rilevata e conferma il carattere meramente assertivo dell'eccezione.
Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale avanzata da la convenuta ha Controparte_1
invocato il risarcimento di Euro 5.000,00 per asseriti danni da infiltrazioni patiti nel proprio appartamento, imputandone la causa alla mancata manutenzione delle parti comuni dell'edificio.
Sotto il profilo processuale, la riconvenzionale proposta da difetta di quel Controparte_1
vincolo di collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del
simultaneus processus. Invero, l'azione principale verte sul rimborso di spese per lavori urgenti ex art. 1134 c.c.; la pretesa risarcitoria della convenuta ha ad oggetto supposti danni da infiltrazioni che,
per causa petendi, fatti storici allegati e mezzi di prova, risultano del tutto autonomi rispetto alla vicenda delle travi ammalorate e non presentano quella contestualità logico-giuridica che consenta di evitarle un processo separato. La domanda riconvenzionale deve pertanto essere dichiarata pagina 7 di 9 inammissibile per difetto di connessione oggettiva, in conformità alla consolidata giurisprudenza (cfr.
Cass., sez. II, 30 aprile 2015, n. 8814).
In definitiva, la domanda principale va accolta nei limiti sopra indicati, mentre la riconvenzionale deve essere integralmente respinta.
Tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda attrice (rigetto delle spese di collaudo), si reputa equo compensare per un terzo le spese processuali tra l'attore e la convenuta Spinali, Pt_1
ponendo i restanti due terzi a carico di quest'ultima; quanto ai rapporti tra la convenuta Controparte_1
e la terza chiamata le spese di lite sostenute da quest'ultima sono poste
[...] Controparte_2
integralmente a carico di stante la dichiarata inammissibilità della domanda Controparte_1
riconvenzionale nei suoi confronti
I compensi della c.t.u., già liquidati in corso di causa, sono posti integralmente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così
provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna a Controparte_1
corrispondere a la somma di Euro 2.782,08, oltre interessi legali dalla domanda Parte_1
al saldo;
2. Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da nei Controparte_1
confronti di e di;
Parte_1 Controparte_2
3. Condanna a rifondere a i due terzi delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in complessivi Euro 1.701,33 per compenso professionale, oltre rimborso pagina 8 di 9 forfetario del 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge, compensando tra le stesse parti il residuo terzo;
4. Condanna a rifondere integralmente a le spese di lite, che Controparte_1 Controparte_2
si liquidano in complessivi Euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario del 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5. Pone definitivamente a carico di i compensi del c.t.u., già liquidati in Controparte_1
corso di causa
Siracusa, 16 luglio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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