Articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395
Articolo 45Articolo 47
Versione
7 ottobre 1995
Art. 46. F e s t i v i t a' 1. Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e
gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonche' la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.
2. Al personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed
alla religione ebraica si applicano le disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e 8 marzo 1989, n. 101 .
Note all' art. 46:
- La legge 22 novembre 1988, n. 516 recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1988, n. 283.
- La legge 8 marzo 1989, n. 101 recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Comunita' ebraiche italiane" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1989, n. 69.
Entrata in vigore il 7 ottobre 1995
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