Art. 13. ((Il presidente e' nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro. Il presidente dura in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sedie di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina.))
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18 aprile 1943
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15 giugno 1947
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