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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4634 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16435/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema, applicata extradistrettuale ai sensi dell'art. 23 bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile
2024, n. 56, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 16435/2014 avente ad oggetto: “responsabilità professionale” promossa da nato a [...] il [...] ( ), titolare della Parte_1 C.F._1
cessata omonima ditta individuale “ (P.IVA ), con sede in CP_1 P.IVA_1
Loseto (BA), res. in VIA FRANCESCO PETRARCA N. 11 BARI
rappr. e dif. dall'Avv. VITO STEFANO PASCIOLLA ( ) ed C.F._2
elettivamente domicil. presso lo studio di quest'ultimo in VIA MARIA SCALERA N.34
70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) ATTORE
1 contro
nato a ROMA il 01/11/1942 ( ) CP_2 C.F._3
rappr. e dif. dall'Avv. CARLA BROCCIA ( ) ed elettivam. C.F._4
domicil. presso lo studio di quest'ultima al CORSO CAVOUR N.133 70121 BARI (BA);
CONVENUTO
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione fissata per il 15.7.2025 ex art. 281 sexies cpc, applicabile al presente giudizio, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7°, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione notificato in data 20.10.2014, ha convenuto in Parte_1
giudizio il notaio al fine di far accertare la responsabilità professionale di CP_2
quest'ultimo che, elevato protesto in data 02.02.2005 a carico della ditta di CP_1
cui l'attore era titolare per una cambiale tratta di € 1.068,00 della Banca Intesa PA << a seguito del mancato pagamento del domiciliatario per mancanza di istruzioni >>, l'aveva inserita erroneamente nella sezione "Vaglia Cambiario" del bollettino dei protesti anziché in quella delle "Tratte non accettate”.
L'attore ha dedotto che il protesto era stato conseguentemente pubblicato sul Bollettino
Ufficiale dei Protesti e il suo nominativo era stato inserito nella Banca Dati del sistema di informazioni creditizie CRIF;
che, a causa di ciò, la si era vista annullare CP_1
una commessa di importo pari ad € 418.880,00 ed esso attore si era visto negare la concessione di un fido dalla Banca UCB S.p.A. di Bari dell'importo di € 120.000,00.
2 Ha dedotto che il protesto di una cambiale tratta non accettata aveva conseguenze diverse rispetto a quelle dei protesti su cambiali o assegni;
infatti, l'elenco dei protesti relativo alle tratte non accettate veniva anch'esso inviato dagli ufficiali elevatori, il giorno successivo alla fine di ogni mese, al Presidente della Camera di Commercio, ma unicamente a fini statistici e non per essere pubblicato sul Registro Informatico dei Protesti.
L'attore ha, infine, rilevato che la vicenda de qua aveva comportato una crisi di liquidità della propria azienda, crisi che aveva contribuito alla decisione di cessare l'attività di impresa esercitata.
Si è costituito in giudizio il Notaio che ha chiesto il rigetto delle domande CP_2
avanzate nei suoi confronti, con condanna dell'attore per lite temeraria.
Il convenuto ha dedotto che il protesto della cambiale tratta venne levato legittimamente in data 2 febbraio 2005 a seguito del mancato pagamento del domiciliatario;
ha dedotto che ciò comprovava una situazione di illiquidità della ditta e che l'attività di CP_1
pubblicazione del protesto in un elenco piuttosto che in un altro non rientrava nella competenza dell'Ufficiale Levatore.
Ha, altresì, contestato la sussistenza del nesso eziologico tra l'erronea pubblicazione del protesto del 2005 e i danni lamentati dall'attore, verificatisi nel 2007, ed ha documentato che a carico della ditta dell'attore erano stati levati, tra il 2 febbraio 2006 e il 2 agosto 2006, altri tre protesti deducendo che l'annullamento della commessa e il rifiuto del fido nel 2007 erano da imputare in via esclusiva a una consolidata crisi aziendale e di liquidità, testimoniata da tali plurimi e successivi protesti, e non all'unico errore di pubblicazione del
2005, ormai risalente nel tempo.
3 La causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 15.07.2025 fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) ERRONEO INSERIMENTO NELLA SEZIONE VAGLIA CAMBIARIO e NELLA CRIF
A.1 E' pacifico tra le parti, in quanto affermato dall'attore e non contestato dal convenuto, che, elevato da quest'ultimo legittimamente il protesto in data 02.02.2005 di una cambiale tratta di € 1.068,00 con scadenza 31.1.2005 della Banca Intesa PA a carico della ditta
" di cui l'attore era titolare, il notaio nel trasmettere ai sensi dell'art. CP_1 CP_2
3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari) al Presidente della Camera di Commercio competente << l'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari nonché l'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, con l'eventuale motivazione del rifiuto>>, inserì erroneamente il titolo suddetto nella sezione “Vaglia Cambiario” invece che in quella “Tratte non accettate”.
Ciò premesso, va affermato che detto errore determinò la pubblicazione del nominativo dell'attore nel Bollettino Ufficiale dei Protesti.
Invero, l'art. 1 della citata legge prevede la pubblicazione nel bollettino ufficiale dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, ma non anche di cambiali tratte non accettate, quale quella per cui è causa.
Il convenuto, quale pubblico ufficiale, avrebbe dovuto avvedersi della natura del titolo quale cambiale tratta ed evitare, così, la pubblicazione del protesto avverso il detto titolo nel Registro informatico dei protesti, pubblicazione potenzialmente idonea a diffondere l'immagine di cattivo pagatore del soggetto protestato tra tutti coloro interessati ad
4 intrattenere con lo stesso rapporti commerciali, laddove, invece, l'inserimento delle tratte nell'elenco delle non accettate ha rilievo a fini meramente statistici.
La negligente condotta del convenuto, tenuto ad adempiere le proprie funzioni di pubblico ufficiale con la diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. - e, nel caso di specie, ad assicurare la corretta classificazione del titolo protestato all'interno degli elenchi da trasmettere alla Camera di Commercio per la pubblicazione nel registro informatico dei protesti - è certamente, in astratto, idonea a procurare un danno meritevole di risarcimento.
Ma, com'è noto, la sola illegittimità della pubblicazione del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, non è, di per sé sufficiente per la liquidazione del danno che va specificamente provato, sia pure a mezzo presunzioni gravi, precise e concordanti.
A.2 Non vi è, invece, prova che la suddetta pubblicazione abbia determinato l'inserimento nella Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria, c.d. Crif, del nominativo dell'attore.
Invero, ai sensi del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre 2004) << ogni banca di dati concernenti richieste/rapporti di credito, gestita in modo centralizzato da una persona giuridica, un ente, un'associazione o un altro organismo in ambito privato e consultabile solo dai soggetti che comunicano le informazioni in essa registrate e che partecipano al relativo sistema informativo>> (come la Crif) << può contenere, in particolare:
1. informazioni creditizie di tipo negativo, che riguardano soltanto rapporti di credito per
i quali si sono verificati inadempimenti;
2. informazioni creditizie di tipo positivo e negativo, che attengono a richieste/rapporti di credito a prescindere dalla sussistenza di inadempimenti registrati nel sistema al momento
5 del loro verificarsi >>.
Manca, pertanto, la prova che il VI non abbia intrattenuto rapporti relativi a << qualsiasi richiesta o rapporto riguardanti la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per i quali si sono verificati inadempimenti >>, inadempimenti intesi come << derivanti sia da un mancato pagamento, sia da un ritardo>>
(v. art. 1 del citato codice) che abbiano determinato l'inserimento nella Crif.
Peraltro, nel documento n. 8 (copia informazioni commerciali di fattibilità Telejnform
Euroscope richieste dalla Banca Ucb il 3.8.07 per la concessione di un fido di € 120.000,00) prodotto dalla stessa parte attrice, si legge, in ordine alla “Situazione Finanziaria”, che <<
l'andamento è alterno ed i mezzi a disposizione sovente carente. Gli impegni assunti evasi sovente con dilazioni ed interventi alla scadenza >>. Da dette informazioni emerge che vi sono stati quantomeno ritardi nell'adempimento di obbligazioni assunte dal Pt_1
nell'ambito di rapporti contrattuali.
Grava, pertanto, sull'attore, che ha dedotto la responsabilità da fatto illecito del notaio convenuto, provare che l'imputabilità al comportamento negligente del professionista dell'inserimento del suo nominativo nella Crif.
B) AMMISSIBILITÀ' PRODUZIONE "PROTOCOLLO LISTA EFFETTI"
Parte attrice ha chiesto di << Dichiarare l'inammissibilità o, in subordine, il ridotto/nullo valore probatorio del documento denominato "protocollo lista effetti", prodotto da parte convenuta in sede di costituzione, in quanto acquisito con modalità dubbie e contenente dati relativi a protesti per i quali operava il diritto all'oblio dell'attore ai sensi della Legge
n. 235/2000 >>.
6 Sul punto si osserva che nel processo civile non è applicabile la sanzione della nullità di prove acquisite con modalità ritenute non lecite poiché manca una norma che la preveda espressamente, al contrario di quanto previsto nel processo penale ex art. 191 c.p.p.
Ne consegue che l'utilizzabilità è una categoria del solo rito penale, ignota al processo civile, e che le prove precostituite, come appunto i documenti, entrano in quest'ultimo attraverso la produzione e nella decisione in virtù di un'operazione di pura logica giuridica, attività, queste, contestabili solo se svolte in contrasto con le regole, rispettivamente, processuali o di giudizio che vi presiedono (Cass., 25/03/2013, n.7466).
Pertanto, essendo stato depositato tempestivamente, il documento di cui si discute è ammissibile e, ciò, a prescindere dalla sussistenza o no di irregolarità nel suo reperimento.
In ogni caso, si osserva – e, ciò, senza considerare l'esigenza di contemperare il c.d. diritto all'oblio con le esigenze di tutela dei diritti dei terzi – che chi vanta un diritto all'oblio non può pretendere di creare diritti, prima inesistenti, fondandoli sulla mancata conoscenza da parte dei terzi di fatti rilevanti, idonei ad escludere il diritto stesso.
Inoltre, nel caso di specie, non vi è alcun onere da parte del convenuto di provare l'esistenza di fatti che escludono il diritto al risarcimento reclamato dal . Al contrario grava su Pt_1
quest'ultimo la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto.
Pertanto, pur nel caso in cui il convenuto non avesse prodotto il documento contestato ovvero pur a voler ritenere che dello stesso non si possa tenere conto (soluzione non condivisa da questo decidente per i motivi di cui sopra), grava, comunque, sull'attore, come sopra detto, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto al risarcimento reclamato, incluso il nesso di causalità tra la condotta negligente del notaio e i danni lamentati, compresa la dimostrazione che, in assenza della pubblicazione del protesto in questione, tali danni non si sarebbero verificati.
7 Grava, pertanto, sull'attore dimostrare che non erano stati levati nei suoi confronti altri protesti e che, in assenza della pubblicazione del protesto del 2005 per cui è causa, non vi sarebbe stato l'inserimento del proprio nominativo nella Crif.
C) AN IS AN
La condotta negligente del notaio convenuto, come sopra detto, va ritenuta potenzialmente idonea a produrre un danno alla reputazione della parte attrice nonché un danno patrimoniale.
Ma i suddetti danni non sono stati provati dal . Difetta, infatti, la prova di uno Pt_1
specifico collegamento causale tra i medesimi e il comportamento negligente del professionista convenuto.
Ad abundatiam, si osserva che, al contrario, dagli elementi in atti emerge che nessun ruolo ha avuto la pubblicazione per cui è causa nella produzione dei dedotti eventi avversi, essendo l'attore, al momento della revoca della commessa (1.3.2007) e al momento del diniego di un finanziamento bancario (settembre 2007), soggetto pluriprotestato e inserito nella Crif (circostanza quest'ultima dedotta dallo stesso).
Dal documento denominato protocollo lista effetti, prodotto dal convenuto unitamente alla memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1 cpc (documento ulteriore rispetto a quello prodotto dal convenuto al momento della costituzione e oggetto di eccezione di inammissibilità), emerge che in data 2.3.2006 e in data 3.11.2006 erano stati elevati in danno dell'attore n.
2 protesti di cui il chiese la cancellazione solo in data 16.2.2007. Pt_1
Pertanto, in data 1.3.2007, quando fu revocata la commessa precedentemente ottenuta dalla parte attrice, i due protesti del 2.3.2006 e del 3.11.2006 erano ancora visibili e, ciò, sulla base della tempistica di cancellazione indicata dallo stesso . Pt_1
Quest'ultimo, infatti, ha affermato che l'ufficio competente provvede alla cancellazione
8 del protesto << entro un termine massimo di 25 giorni dal ricevimento della istanza >>.
Alla data dell'1.3.2007 non erano ancora decorsi 25 giorni dalla richiesta di cancellazione del 16.2.2007. Né l'attore ha dimostrato quando la cencellazione intervenne effettivamente.
Inoltre, l'attore non ha provato quando è intervenuta la cancellazione degli altri tre protesti elevati nel 2006 (rispettivamente il 2.2.2006, il 4.7.2006 ed il 2.8.2006) la cui esistenza - risultante dal protocollo lista effetti prodotto dal convenuto con la comparsa di costituzione
- è stata riconosciuta dal (che si è limitato a eccepire l'inammissibilità della Pt_1
produzione del documento). Il ha, infatti, documentato solo che la domanda di Pt_1
cancellazione dei tre protesti venne avanzata in data 14.12.2006, ma non anche la data in cui avvenne la rimozione.
Né può imputarsi al protesto del 2005 la mancata concessione del fido bancario. E, ciò, perché non vi è prova che l'inserimento del nominativo dell'attore nella Crif non fu dovuto ad altre ed ulteriori situazioni di sofferenza.
Infatti, nelle informazioni commerciali di fattibilità, datate 6.8.2007, richieste dalla Banca
UCB al Centro Telejnform a seguito della domanda di fido per € 120.000,00 avanzata dal
(da quest'ultimo prodotte) si dà atto, oltre che del protesto del 2005 per cui è causa, Pt_1
anche dell'andamento della “Situazione Finanziaria” dell'impresa dell'attore: si legge che lo stesso << è alterno ed i mezzi a disposizione sovente carenti. Gli impegni assunti evasi sovente con dilazioni ed interventi alla scadenza >>.
Ne consegue che, anche con riguardo alla mancata concessione del fido bancario, il ruolo svolto dal protesto del 2005 è stato annullato da ben cinque successivi protesti (della cui data di cancellazione dal bollettino dei protesti non si ha prova) e dalle notizie negative sulla situazione finanziaria della parte attrice.
9 Alla luce di quanto sopra, la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dal va rigettata. Pt_1
E va rigettata anche la domanda di risarcimento del danno da reputazione commerciale lesa in considerazione della circostanza che la stessa è stata compromessa a causa di altri e ben più numerosi comportamenti inadempienti posti in essere dall'attore in violazioni di obblighi contrattuali assunti.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 260.000,01 a €
520.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato d.m. (Cass., n. 19989 del 13/07/2021) in relazione alle fasi espletate in esse compresa - tra le altre - la fase di trattazione.
Invero, il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c) nella voce “fase istruttoria” ricomprende anche la fase di trattazione, con la conseguenza che il relativo compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento nel corso del grado del singolo giudizio di merito di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. n. 8561/2023 e n. 30219/2023).
La domanda di condanna ex art. 96, comma primo, c.p.c. avanzata dalla parte convenuta va accolta. Sussiste, infatti, la responsabilità processuale aggravata dell'attore che ha agito in giudizio con mala fede poichè consapevole dell'infondatezza della propria pretesa in quanto soggetto pluriprotestato e segnalato alla Crif. Si ritiene equo quantificare la somma da porre a carico del a tale titolo nella misura di un quarto delle spese processuali Pt_1
10 come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta la domanda;
condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in Parte_1 CP_2
complessivi Euro 11.229,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, il tutto oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali;
condanna a Parte_1
pagare a a titolo di responsabilità aggravata la somma di € 2.800,00. CP_2
Così deciso il 14/12/2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema, applicata extradistrettuale ai sensi dell'art. 23 bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile
2024, n. 56, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 16435/2014 avente ad oggetto: “responsabilità professionale” promossa da nato a [...] il [...] ( ), titolare della Parte_1 C.F._1
cessata omonima ditta individuale “ (P.IVA ), con sede in CP_1 P.IVA_1
Loseto (BA), res. in VIA FRANCESCO PETRARCA N. 11 BARI
rappr. e dif. dall'Avv. VITO STEFANO PASCIOLLA ( ) ed C.F._2
elettivamente domicil. presso lo studio di quest'ultimo in VIA MARIA SCALERA N.34
70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) ATTORE
1 contro
nato a ROMA il 01/11/1942 ( ) CP_2 C.F._3
rappr. e dif. dall'Avv. CARLA BROCCIA ( ) ed elettivam. C.F._4
domicil. presso lo studio di quest'ultima al CORSO CAVOUR N.133 70121 BARI (BA);
CONVENUTO
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione fissata per il 15.7.2025 ex art. 281 sexies cpc, applicabile al presente giudizio, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7°, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione notificato in data 20.10.2014, ha convenuto in Parte_1
giudizio il notaio al fine di far accertare la responsabilità professionale di CP_2
quest'ultimo che, elevato protesto in data 02.02.2005 a carico della ditta di CP_1
cui l'attore era titolare per una cambiale tratta di € 1.068,00 della Banca Intesa PA << a seguito del mancato pagamento del domiciliatario per mancanza di istruzioni >>, l'aveva inserita erroneamente nella sezione "Vaglia Cambiario" del bollettino dei protesti anziché in quella delle "Tratte non accettate”.
L'attore ha dedotto che il protesto era stato conseguentemente pubblicato sul Bollettino
Ufficiale dei Protesti e il suo nominativo era stato inserito nella Banca Dati del sistema di informazioni creditizie CRIF;
che, a causa di ciò, la si era vista annullare CP_1
una commessa di importo pari ad € 418.880,00 ed esso attore si era visto negare la concessione di un fido dalla Banca UCB S.p.A. di Bari dell'importo di € 120.000,00.
2 Ha dedotto che il protesto di una cambiale tratta non accettata aveva conseguenze diverse rispetto a quelle dei protesti su cambiali o assegni;
infatti, l'elenco dei protesti relativo alle tratte non accettate veniva anch'esso inviato dagli ufficiali elevatori, il giorno successivo alla fine di ogni mese, al Presidente della Camera di Commercio, ma unicamente a fini statistici e non per essere pubblicato sul Registro Informatico dei Protesti.
L'attore ha, infine, rilevato che la vicenda de qua aveva comportato una crisi di liquidità della propria azienda, crisi che aveva contribuito alla decisione di cessare l'attività di impresa esercitata.
Si è costituito in giudizio il Notaio che ha chiesto il rigetto delle domande CP_2
avanzate nei suoi confronti, con condanna dell'attore per lite temeraria.
Il convenuto ha dedotto che il protesto della cambiale tratta venne levato legittimamente in data 2 febbraio 2005 a seguito del mancato pagamento del domiciliatario;
ha dedotto che ciò comprovava una situazione di illiquidità della ditta e che l'attività di CP_1
pubblicazione del protesto in un elenco piuttosto che in un altro non rientrava nella competenza dell'Ufficiale Levatore.
Ha, altresì, contestato la sussistenza del nesso eziologico tra l'erronea pubblicazione del protesto del 2005 e i danni lamentati dall'attore, verificatisi nel 2007, ed ha documentato che a carico della ditta dell'attore erano stati levati, tra il 2 febbraio 2006 e il 2 agosto 2006, altri tre protesti deducendo che l'annullamento della commessa e il rifiuto del fido nel 2007 erano da imputare in via esclusiva a una consolidata crisi aziendale e di liquidità, testimoniata da tali plurimi e successivi protesti, e non all'unico errore di pubblicazione del
2005, ormai risalente nel tempo.
3 La causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 15.07.2025 fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) ERRONEO INSERIMENTO NELLA SEZIONE VAGLIA CAMBIARIO e NELLA CRIF
A.1 E' pacifico tra le parti, in quanto affermato dall'attore e non contestato dal convenuto, che, elevato da quest'ultimo legittimamente il protesto in data 02.02.2005 di una cambiale tratta di € 1.068,00 con scadenza 31.1.2005 della Banca Intesa PA a carico della ditta
" di cui l'attore era titolare, il notaio nel trasmettere ai sensi dell'art. CP_1 CP_2
3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari) al Presidente della Camera di Commercio competente << l'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari nonché l'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, con l'eventuale motivazione del rifiuto>>, inserì erroneamente il titolo suddetto nella sezione “Vaglia Cambiario” invece che in quella “Tratte non accettate”.
Ciò premesso, va affermato che detto errore determinò la pubblicazione del nominativo dell'attore nel Bollettino Ufficiale dei Protesti.
Invero, l'art. 1 della citata legge prevede la pubblicazione nel bollettino ufficiale dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, ma non anche di cambiali tratte non accettate, quale quella per cui è causa.
Il convenuto, quale pubblico ufficiale, avrebbe dovuto avvedersi della natura del titolo quale cambiale tratta ed evitare, così, la pubblicazione del protesto avverso il detto titolo nel Registro informatico dei protesti, pubblicazione potenzialmente idonea a diffondere l'immagine di cattivo pagatore del soggetto protestato tra tutti coloro interessati ad
4 intrattenere con lo stesso rapporti commerciali, laddove, invece, l'inserimento delle tratte nell'elenco delle non accettate ha rilievo a fini meramente statistici.
La negligente condotta del convenuto, tenuto ad adempiere le proprie funzioni di pubblico ufficiale con la diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. - e, nel caso di specie, ad assicurare la corretta classificazione del titolo protestato all'interno degli elenchi da trasmettere alla Camera di Commercio per la pubblicazione nel registro informatico dei protesti - è certamente, in astratto, idonea a procurare un danno meritevole di risarcimento.
Ma, com'è noto, la sola illegittimità della pubblicazione del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, non è, di per sé sufficiente per la liquidazione del danno che va specificamente provato, sia pure a mezzo presunzioni gravi, precise e concordanti.
A.2 Non vi è, invece, prova che la suddetta pubblicazione abbia determinato l'inserimento nella Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria, c.d. Crif, del nominativo dell'attore.
Invero, ai sensi del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre 2004) << ogni banca di dati concernenti richieste/rapporti di credito, gestita in modo centralizzato da una persona giuridica, un ente, un'associazione o un altro organismo in ambito privato e consultabile solo dai soggetti che comunicano le informazioni in essa registrate e che partecipano al relativo sistema informativo>> (come la Crif) << può contenere, in particolare:
1. informazioni creditizie di tipo negativo, che riguardano soltanto rapporti di credito per
i quali si sono verificati inadempimenti;
2. informazioni creditizie di tipo positivo e negativo, che attengono a richieste/rapporti di credito a prescindere dalla sussistenza di inadempimenti registrati nel sistema al momento
5 del loro verificarsi >>.
Manca, pertanto, la prova che il VI non abbia intrattenuto rapporti relativi a << qualsiasi richiesta o rapporto riguardanti la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per i quali si sono verificati inadempimenti >>, inadempimenti intesi come << derivanti sia da un mancato pagamento, sia da un ritardo>>
(v. art. 1 del citato codice) che abbiano determinato l'inserimento nella Crif.
Peraltro, nel documento n. 8 (copia informazioni commerciali di fattibilità Telejnform
Euroscope richieste dalla Banca Ucb il 3.8.07 per la concessione di un fido di € 120.000,00) prodotto dalla stessa parte attrice, si legge, in ordine alla “Situazione Finanziaria”, che <<
l'andamento è alterno ed i mezzi a disposizione sovente carente. Gli impegni assunti evasi sovente con dilazioni ed interventi alla scadenza >>. Da dette informazioni emerge che vi sono stati quantomeno ritardi nell'adempimento di obbligazioni assunte dal Pt_1
nell'ambito di rapporti contrattuali.
Grava, pertanto, sull'attore, che ha dedotto la responsabilità da fatto illecito del notaio convenuto, provare che l'imputabilità al comportamento negligente del professionista dell'inserimento del suo nominativo nella Crif.
B) AMMISSIBILITÀ' PRODUZIONE "PROTOCOLLO LISTA EFFETTI"
Parte attrice ha chiesto di << Dichiarare l'inammissibilità o, in subordine, il ridotto/nullo valore probatorio del documento denominato "protocollo lista effetti", prodotto da parte convenuta in sede di costituzione, in quanto acquisito con modalità dubbie e contenente dati relativi a protesti per i quali operava il diritto all'oblio dell'attore ai sensi della Legge
n. 235/2000 >>.
6 Sul punto si osserva che nel processo civile non è applicabile la sanzione della nullità di prove acquisite con modalità ritenute non lecite poiché manca una norma che la preveda espressamente, al contrario di quanto previsto nel processo penale ex art. 191 c.p.p.
Ne consegue che l'utilizzabilità è una categoria del solo rito penale, ignota al processo civile, e che le prove precostituite, come appunto i documenti, entrano in quest'ultimo attraverso la produzione e nella decisione in virtù di un'operazione di pura logica giuridica, attività, queste, contestabili solo se svolte in contrasto con le regole, rispettivamente, processuali o di giudizio che vi presiedono (Cass., 25/03/2013, n.7466).
Pertanto, essendo stato depositato tempestivamente, il documento di cui si discute è ammissibile e, ciò, a prescindere dalla sussistenza o no di irregolarità nel suo reperimento.
In ogni caso, si osserva – e, ciò, senza considerare l'esigenza di contemperare il c.d. diritto all'oblio con le esigenze di tutela dei diritti dei terzi – che chi vanta un diritto all'oblio non può pretendere di creare diritti, prima inesistenti, fondandoli sulla mancata conoscenza da parte dei terzi di fatti rilevanti, idonei ad escludere il diritto stesso.
Inoltre, nel caso di specie, non vi è alcun onere da parte del convenuto di provare l'esistenza di fatti che escludono il diritto al risarcimento reclamato dal . Al contrario grava su Pt_1
quest'ultimo la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto.
Pertanto, pur nel caso in cui il convenuto non avesse prodotto il documento contestato ovvero pur a voler ritenere che dello stesso non si possa tenere conto (soluzione non condivisa da questo decidente per i motivi di cui sopra), grava, comunque, sull'attore, come sopra detto, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto al risarcimento reclamato, incluso il nesso di causalità tra la condotta negligente del notaio e i danni lamentati, compresa la dimostrazione che, in assenza della pubblicazione del protesto in questione, tali danni non si sarebbero verificati.
7 Grava, pertanto, sull'attore dimostrare che non erano stati levati nei suoi confronti altri protesti e che, in assenza della pubblicazione del protesto del 2005 per cui è causa, non vi sarebbe stato l'inserimento del proprio nominativo nella Crif.
C) AN IS AN
La condotta negligente del notaio convenuto, come sopra detto, va ritenuta potenzialmente idonea a produrre un danno alla reputazione della parte attrice nonché un danno patrimoniale.
Ma i suddetti danni non sono stati provati dal . Difetta, infatti, la prova di uno Pt_1
specifico collegamento causale tra i medesimi e il comportamento negligente del professionista convenuto.
Ad abundatiam, si osserva che, al contrario, dagli elementi in atti emerge che nessun ruolo ha avuto la pubblicazione per cui è causa nella produzione dei dedotti eventi avversi, essendo l'attore, al momento della revoca della commessa (1.3.2007) e al momento del diniego di un finanziamento bancario (settembre 2007), soggetto pluriprotestato e inserito nella Crif (circostanza quest'ultima dedotta dallo stesso).
Dal documento denominato protocollo lista effetti, prodotto dal convenuto unitamente alla memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1 cpc (documento ulteriore rispetto a quello prodotto dal convenuto al momento della costituzione e oggetto di eccezione di inammissibilità), emerge che in data 2.3.2006 e in data 3.11.2006 erano stati elevati in danno dell'attore n.
2 protesti di cui il chiese la cancellazione solo in data 16.2.2007. Pt_1
Pertanto, in data 1.3.2007, quando fu revocata la commessa precedentemente ottenuta dalla parte attrice, i due protesti del 2.3.2006 e del 3.11.2006 erano ancora visibili e, ciò, sulla base della tempistica di cancellazione indicata dallo stesso . Pt_1
Quest'ultimo, infatti, ha affermato che l'ufficio competente provvede alla cancellazione
8 del protesto << entro un termine massimo di 25 giorni dal ricevimento della istanza >>.
Alla data dell'1.3.2007 non erano ancora decorsi 25 giorni dalla richiesta di cancellazione del 16.2.2007. Né l'attore ha dimostrato quando la cencellazione intervenne effettivamente.
Inoltre, l'attore non ha provato quando è intervenuta la cancellazione degli altri tre protesti elevati nel 2006 (rispettivamente il 2.2.2006, il 4.7.2006 ed il 2.8.2006) la cui esistenza - risultante dal protocollo lista effetti prodotto dal convenuto con la comparsa di costituzione
- è stata riconosciuta dal (che si è limitato a eccepire l'inammissibilità della Pt_1
produzione del documento). Il ha, infatti, documentato solo che la domanda di Pt_1
cancellazione dei tre protesti venne avanzata in data 14.12.2006, ma non anche la data in cui avvenne la rimozione.
Né può imputarsi al protesto del 2005 la mancata concessione del fido bancario. E, ciò, perché non vi è prova che l'inserimento del nominativo dell'attore nella Crif non fu dovuto ad altre ed ulteriori situazioni di sofferenza.
Infatti, nelle informazioni commerciali di fattibilità, datate 6.8.2007, richieste dalla Banca
UCB al Centro Telejnform a seguito della domanda di fido per € 120.000,00 avanzata dal
(da quest'ultimo prodotte) si dà atto, oltre che del protesto del 2005 per cui è causa, Pt_1
anche dell'andamento della “Situazione Finanziaria” dell'impresa dell'attore: si legge che lo stesso << è alterno ed i mezzi a disposizione sovente carenti. Gli impegni assunti evasi sovente con dilazioni ed interventi alla scadenza >>.
Ne consegue che, anche con riguardo alla mancata concessione del fido bancario, il ruolo svolto dal protesto del 2005 è stato annullato da ben cinque successivi protesti (della cui data di cancellazione dal bollettino dei protesti non si ha prova) e dalle notizie negative sulla situazione finanziaria della parte attrice.
9 Alla luce di quanto sopra, la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dal va rigettata. Pt_1
E va rigettata anche la domanda di risarcimento del danno da reputazione commerciale lesa in considerazione della circostanza che la stessa è stata compromessa a causa di altri e ben più numerosi comportamenti inadempienti posti in essere dall'attore in violazioni di obblighi contrattuali assunti.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 260.000,01 a €
520.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato d.m. (Cass., n. 19989 del 13/07/2021) in relazione alle fasi espletate in esse compresa - tra le altre - la fase di trattazione.
Invero, il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c) nella voce “fase istruttoria” ricomprende anche la fase di trattazione, con la conseguenza che il relativo compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento nel corso del grado del singolo giudizio di merito di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. n. 8561/2023 e n. 30219/2023).
La domanda di condanna ex art. 96, comma primo, c.p.c. avanzata dalla parte convenuta va accolta. Sussiste, infatti, la responsabilità processuale aggravata dell'attore che ha agito in giudizio con mala fede poichè consapevole dell'infondatezza della propria pretesa in quanto soggetto pluriprotestato e segnalato alla Crif. Si ritiene equo quantificare la somma da porre a carico del a tale titolo nella misura di un quarto delle spese processuali Pt_1
10 come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta la domanda;
condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in Parte_1 CP_2
complessivi Euro 11.229,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, il tutto oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali;
condanna a Parte_1
pagare a a titolo di responsabilità aggravata la somma di € 2.800,00. CP_2
Così deciso il 14/12/2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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